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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/10/2024, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 36/2017 R.G. vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Laurenza Dario Valentino, con studio in Rionero in Vulture, ed ivi elettivamente domiciliato, come da mandato a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avocati Gaetano Grandolfo e Francesco Altieri, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Rosa Pepe ed Antonio Salvia, in Potenza, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e riposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
per l'accertamento della inesistenza del rapporto di Controparte_1
somministrazione intervenuto tra le parti e del credito di cui alla comunicata fattura con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, la parte attrice allegava: che nel 2014 aveva lavorato alla ristrutturazione di immobili ex L. 219/1981 presso un cantiere di Rionero in Vulture;
che in occasione di una verifica in loco eseguita da tecnici di Enel Servizio Elettrico s.p.a. erano state rilevate delle anomalie relative
1 alla misurazione di prelievi relativi ad un POD situato alla Via Cairoli n. 132 del medesimo Comune;
Parte_ che, a seguito della verifica, la società convenuta aveva addebitato alla i prelievi oggetto di ricostruzione comunicando prima la fattura datata 13.10.2024 di € 5.246,26 e di seguito diffidandola, nel 2016, al pagamento della maggiore somma di € 5.559,58 ; che tra le parti non era mai intervenuto alcun rapporto di somministrazione e, principalmente, che per l'esecuzione dei lavori sul cantiere,
l'energia elettrica era stata fornita alla società, direttamente, da , che era uno dei CP_2
proprietari degli immobili ricadenti nel comparto interessato dai lavori di ricostruzione.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, che contestava gli assunti attorei, ricostruendo le attività effettuate a seguito della ispezione sul punto di prelievo contraddistinto con il numero di POD
IT001E893215395 ed evidenziando la disciplina operante in casi similari, e domandava il rigetto della domanda .
La domanda attorea è meritevole di accoglimento e, per l'effetto, va accertata l'insussistenza del credito di cui alla fattura n.76286106144808A del 13.10.2014 e successiva diffida datata 12.10.2016.
In via preliminare, si osserva come nelle azioni di accertamento negativo del credito, nelle quali è sussumibile l'odierna domanda, l'onere di fornire prova, convincente, del credito in contestazione, grava sul creditore convenuto in giudizio, che alleghi di esserne titolare. ( cfr. ex plurimis Cass. n.
22862/2010 espressione di indirizzo consolidato)
Le emergenze probatorie, sul punto della individuazione della società attrice quale effettiva debitrice delle somme e, prima ancora, quale utilizzatrice dei prelievi ricostruiti, tuttavia , non è convincente.
In fatto, il 19.8.2014 tecnici di Enel Distribuzione intervenivano presso il cliente , Persona_1
in Via Cairoli 132, ed attestavano di avere riscontrato che la “ basetta era stata staccata dalla parete da parte della ditta costruttrice”.
Con verbale redatto in pari data e sottoscritto anche dal legale rappresentante della CP_3
, i tecnici davano atto che era stata rilevata la seguente manomissione: “ basetta staccata dalla
[...] parete da parte della ditta ristrutturatrice dell'immobile, in quanto in sede di verifica ha dichiarato di avere distaccato … il contatore dalla parete abbiamo anche riscontrato che la ditta, per rifare l'intonaco dei palazzo ha rimosso dalla parete dei ganci che reggevano i cavi Enel e una cassetta, tutto ciò ha comportato un fuori servizio della pinea che alimentava il C.E. ad altri utenti del luogo ….”.
Questo era il contenuto del verbale.
2 Da tale verbale scaturiva l'addebito di “prelievi irregolari di energia elettrica” per il periodo 18.6.2013
(si ritiene data di inizio del cantiere) – 18.8.2014, e conseguente fatturazione di € 5.246,26 addebitata alla società attrice.
In giudizio sono stati escussi quali testi i tecnici ENEL che sono intervenuti i loco ed hanno redatto il verbale innanzi descritto.
, in particolare, dichiarava : di essere intervenuto a seguito di comunicazione di un CP_4
disservizio da parte di utenti della zona;
che i colleghi avevano ripristinato parte della rete togliendo l'alimentazione ai cavi che erano staccati dalla parete;
che essi non rilevavano alcun furto di energia elettrica, ma un “possibile accesso al montante per cui non vi era un prelievo fraudolento di energia al momento del nostro accesso”, ma si era creata una situazione che “ consentiva il prelievo senza misurazione da parte del contatore”. ( verbale di udienza del 12.10.2022)
L'altro verificatore, , rendeva deposizione sostanzialmente analoga, riferendo che : Testimone_1
l'utenza era intestata a;
il disservizio riguardava l'intero vicolo e non solo Via Persona_1
Cairoli 132; il contatore non era più sigillato perché staccato dal muro, per cui “ avrebbe potuto prelevare corrente a monte del gruppo di misura senza che la stessa venisse misurata”. ( verbale di udienza del 25.10.2023)
Parte_
, direttore dei lavori di ristrutturazione seguiti dalla dichiarava che “ sia la Persona_2
fornitura di energia elettrica, sia quella idrica erano state fornite dal proprietario , CP_2
compartista”. (verbale del 14.2.2024)
a sua volta dichiarava di avere fornito energia elettrica ed acqua dalle “sue utenze al CP_2 cantiere”. (verbale di udienza del 14.2.2024) e
Il quadro probatorio non fornisce alcuna prova che i prelievi di energia, come oggetto di ricostruzione, siano addebitabili alla società attrice, che aveva solo provveduto a staccare dalla parte il contatore, riconducibile a , mentre aveva utilizzato, per acqua ed energia elettrica di cantiere, Persona_1
l'utenza di uno dei proprietari del comparto di ristrutturazione
Peraltro, ed a monte, si osserva come al momento della verifica avvenuta nel 2018 i tecnici davano atto della “possibilità di prelievi irregolari “ e non della effettività, a maggior ragione dal 2013, degli stessi.
Conclusivamente, la domanda dell'attore va accolta e, per l'effetto, va accertata l'insussistenza del credito di cui alla fattura datata 13.10.2014.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte convenuta ed in favore della parte attrice.
3 Esse sono liquidate in € 4.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, in base al valore della controversia, alla natura della causa, alle attività processuali svolte (stridio, introduttiva istruttoria, decisionale) e facendo applicazione dei criteri di tariffa di cui ai dd.mm 55/2014
e 147/2022.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così Parte_2
provvede:
Accoglie la domanda ed accerta l'insussistenza del credito di cui alla fattura in atti;
Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 4.000,00 oltre spese forfettarie, Iva e CPA ed oltre spese vive.
Potenza 25.10.2024
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
4 5
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 36/2017 R.G. vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Laurenza Dario Valentino, con studio in Rionero in Vulture, ed ivi elettivamente domiciliato, come da mandato a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avocati Gaetano Grandolfo e Francesco Altieri, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Rosa Pepe ed Antonio Salvia, in Potenza, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e riposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
per l'accertamento della inesistenza del rapporto di Controparte_1
somministrazione intervenuto tra le parti e del credito di cui alla comunicata fattura con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, la parte attrice allegava: che nel 2014 aveva lavorato alla ristrutturazione di immobili ex L. 219/1981 presso un cantiere di Rionero in Vulture;
che in occasione di una verifica in loco eseguita da tecnici di Enel Servizio Elettrico s.p.a. erano state rilevate delle anomalie relative
1 alla misurazione di prelievi relativi ad un POD situato alla Via Cairoli n. 132 del medesimo Comune;
Parte_ che, a seguito della verifica, la società convenuta aveva addebitato alla i prelievi oggetto di ricostruzione comunicando prima la fattura datata 13.10.2024 di € 5.246,26 e di seguito diffidandola, nel 2016, al pagamento della maggiore somma di € 5.559,58 ; che tra le parti non era mai intervenuto alcun rapporto di somministrazione e, principalmente, che per l'esecuzione dei lavori sul cantiere,
l'energia elettrica era stata fornita alla società, direttamente, da , che era uno dei CP_2
proprietari degli immobili ricadenti nel comparto interessato dai lavori di ricostruzione.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, che contestava gli assunti attorei, ricostruendo le attività effettuate a seguito della ispezione sul punto di prelievo contraddistinto con il numero di POD
IT001E893215395 ed evidenziando la disciplina operante in casi similari, e domandava il rigetto della domanda .
La domanda attorea è meritevole di accoglimento e, per l'effetto, va accertata l'insussistenza del credito di cui alla fattura n.76286106144808A del 13.10.2014 e successiva diffida datata 12.10.2016.
In via preliminare, si osserva come nelle azioni di accertamento negativo del credito, nelle quali è sussumibile l'odierna domanda, l'onere di fornire prova, convincente, del credito in contestazione, grava sul creditore convenuto in giudizio, che alleghi di esserne titolare. ( cfr. ex plurimis Cass. n.
22862/2010 espressione di indirizzo consolidato)
Le emergenze probatorie, sul punto della individuazione della società attrice quale effettiva debitrice delle somme e, prima ancora, quale utilizzatrice dei prelievi ricostruiti, tuttavia , non è convincente.
In fatto, il 19.8.2014 tecnici di Enel Distribuzione intervenivano presso il cliente , Persona_1
in Via Cairoli 132, ed attestavano di avere riscontrato che la “ basetta era stata staccata dalla parete da parte della ditta costruttrice”.
Con verbale redatto in pari data e sottoscritto anche dal legale rappresentante della CP_3
, i tecnici davano atto che era stata rilevata la seguente manomissione: “ basetta staccata dalla
[...] parete da parte della ditta ristrutturatrice dell'immobile, in quanto in sede di verifica ha dichiarato di avere distaccato … il contatore dalla parete abbiamo anche riscontrato che la ditta, per rifare l'intonaco dei palazzo ha rimosso dalla parete dei ganci che reggevano i cavi Enel e una cassetta, tutto ciò ha comportato un fuori servizio della pinea che alimentava il C.E. ad altri utenti del luogo ….”.
Questo era il contenuto del verbale.
2 Da tale verbale scaturiva l'addebito di “prelievi irregolari di energia elettrica” per il periodo 18.6.2013
(si ritiene data di inizio del cantiere) – 18.8.2014, e conseguente fatturazione di € 5.246,26 addebitata alla società attrice.
In giudizio sono stati escussi quali testi i tecnici ENEL che sono intervenuti i loco ed hanno redatto il verbale innanzi descritto.
, in particolare, dichiarava : di essere intervenuto a seguito di comunicazione di un CP_4
disservizio da parte di utenti della zona;
che i colleghi avevano ripristinato parte della rete togliendo l'alimentazione ai cavi che erano staccati dalla parete;
che essi non rilevavano alcun furto di energia elettrica, ma un “possibile accesso al montante per cui non vi era un prelievo fraudolento di energia al momento del nostro accesso”, ma si era creata una situazione che “ consentiva il prelievo senza misurazione da parte del contatore”. ( verbale di udienza del 12.10.2022)
L'altro verificatore, , rendeva deposizione sostanzialmente analoga, riferendo che : Testimone_1
l'utenza era intestata a;
il disservizio riguardava l'intero vicolo e non solo Via Persona_1
Cairoli 132; il contatore non era più sigillato perché staccato dal muro, per cui “ avrebbe potuto prelevare corrente a monte del gruppo di misura senza che la stessa venisse misurata”. ( verbale di udienza del 25.10.2023)
Parte_
, direttore dei lavori di ristrutturazione seguiti dalla dichiarava che “ sia la Persona_2
fornitura di energia elettrica, sia quella idrica erano state fornite dal proprietario , CP_2
compartista”. (verbale del 14.2.2024)
a sua volta dichiarava di avere fornito energia elettrica ed acqua dalle “sue utenze al CP_2 cantiere”. (verbale di udienza del 14.2.2024) e
Il quadro probatorio non fornisce alcuna prova che i prelievi di energia, come oggetto di ricostruzione, siano addebitabili alla società attrice, che aveva solo provveduto a staccare dalla parte il contatore, riconducibile a , mentre aveva utilizzato, per acqua ed energia elettrica di cantiere, Persona_1
l'utenza di uno dei proprietari del comparto di ristrutturazione
Peraltro, ed a monte, si osserva come al momento della verifica avvenuta nel 2018 i tecnici davano atto della “possibilità di prelievi irregolari “ e non della effettività, a maggior ragione dal 2013, degli stessi.
Conclusivamente, la domanda dell'attore va accolta e, per l'effetto, va accertata l'insussistenza del credito di cui alla fattura datata 13.10.2014.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte convenuta ed in favore della parte attrice.
3 Esse sono liquidate in € 4.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, in base al valore della controversia, alla natura della causa, alle attività processuali svolte (stridio, introduttiva istruttoria, decisionale) e facendo applicazione dei criteri di tariffa di cui ai dd.mm 55/2014
e 147/2022.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così Parte_2
provvede:
Accoglie la domanda ed accerta l'insussistenza del credito di cui alla fattura in atti;
Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 4.000,00 oltre spese forfettarie, Iva e CPA ed oltre spese vive.
Potenza 25.10.2024
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Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
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