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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/10/2025, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3274/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II sezione civile
nella persona della dott. ssa Matilde Boccia ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3274/2025 promossa a seguito di ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pendente
TRA
in persona del legale rappresentate pro Parte_1 tempore, sig. nato a [...] il [...] e residente Parte_2 in Lusciano (CE), alla Via Dante n. 1, C.F. , con sede C.F._1 legale in Lusciano (CE), alla Via della Libertà n. 36, P. IVA P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Foglia, Codice Fiscale C.F._2
, P. IVA ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del
[...] P.IVA_2 medesimo in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Caduti di Nassiriya – Victoria Park, Scala B, Piano II c/o Studio Legale Martucci & Associati, giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in CP_1
SanMarcellino (CE) alla Via Cesare Battisti n. 5, C.F.: , C.F._3 nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, con sede in Villa di Briano (CE) alla Via Santagata n. 183, P. IVA: P.IVA_3
resistente-contumace
**** RAGIONI DI FATTO
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 9.4.2025, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 28.4.2025, la ricorrente società in persona del legale rappresentate pro Parte_1 tempore, adiva l'intestata giustizia onde sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte della resistente per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la medesima resistente al risarcimento dei danni come espressamente indicati nell'art. 6 del contratto stipulato tra le parti in data 13/07/2020 quantificati nella somma di euro 12.480,00#, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della diversa somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia, anche alla luce delle risultanze processuali, il tutto oltre interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per Legge. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA”. All'uopo esponeva che: -a) in data 13/07/2020, la società Parte_1 che svolge attività di torrefazione e commercio all'ingrosso di caffè, stipulava con il convenuto un contratto di comodato di attrezzature e fornitura di caffè, con cui le parti disciplinavano un rapporto di compravendita di caffè (cfr: contratto stipulato in data 13/07/2020); b) in virtù dell'art. 4 del contratto de quo, la resistente si impegnava “a ritirare per cinque anni chilogrammi 3.900 del ns caffè miscela denominata Aromatic al prezzo al Kg. di €. 15,00 (€. quindici/00 al Kg), prezzo che potrà variare senza necessità di alcuna preventiva comunicazione, esclusivamente ritirando un minimo di chilogrammi 780 per anno…”; c) il successivo articolo 6 statuiva altresì che
“Avremmo, inoltre, il diritto di chiedere un risarcimento di euro 4,00 (€. quattro/00) per ogni chilogrammo di caffè al di sotto di 780 chilogrammi per anno”. Pertanto, adiva l'intestata giustizia, stante l'infruttuoso successo delle richieste extragiudiziali, onde accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta atteso che la stessa non aveva provveduto al ritiro del caffè come stabilito contrattualmente ovvero nella quantità minima di Kg. 780 annuali e contestuale condanna in virtù dell'art. 6 del contratto stipulato in data 13/07/2020, al risarcimento della somma di euro 12.480,00#, importo calcolato sulla base del mancato ritiro di Kg. 780 per il periodo dal 13/07/2020 al 13/07/2024 (nello specifico: 780 kg non ritirati * 4 anni = 3.120 kg * 4 euro risarcimento = 12.480,00 euro). Ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace la resistente
[...]
nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, con sede in CP_1
Villa di Briano (CE) alla Via Santagata n. 183, P. IVA: . P.IVA_3
Instaurato il contraddittorio il procedimento veniva rinviato per la discussione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c all'udienza del 13.10.2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 2.In punto di diritto, si impone una necessaria precisazione. È stato efficacemente osservato in dottrina ed in giurisprudenza che la prova dei fatti posti dall'istante a sostegno della domanda, e che deve sorreggere la relativa decisione giurisdizionale, pur nell'ambito del rito sommario di cognizione, non deve possedere un livello di certezza e/o verosimiglianza inferiore a quella che deve sorreggere una analoga decisione adottata all'esito di un procedimento ordinario. Ed invero, la sommarietà che caratterizza il prescelto rito speciale non deve influenzare la qualità dell'istruttoria che deve sorreggere la decisione, potendo essa, tutt'al più, incidere sulla mera deformalizzazione che caratterizzi il suo svolgimento, cosicché, il fatto che l'istruttoria possa essere condotta in regime di libertà di forme non significa che essa debba essere svolta in modo superficiale o frettoloso e raggiungere un grado di certezza probatoria meno elevato o rigoroso rispetto a quanto richiesto nel procedimento ordinario;
invero, la qualità della decisione assunta all'esito dei due giudizi non è diversa, essendo essa, in entrambi i casi, idonea al giudicato — processuale e sostanziale — ed idonea a regolare in maniera definitiva tra le parti il rapporto controverso dedotto in lite. Per quanto attiene, invece, all'onere probatorio gravante sulle parti ed ai poteri istruttori del giudice nell'ambito del procedimento sommario di cognizione, di recente la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare in merito che la necessità di “un'istruzione non sommaria” non può ravvisarsi nella mancanza di prove offerte dalle parti nella fase sommaria, posto che gli elementi per decidere se sia o meno necessaria la conversione del rito (da sommario a ordinario) devono risultare dalle difese svolte da attore e convenuto, non invece dalle carenze delle stesse. Ebbene, facendo buon governo dei principi di diritto innanzi esposti — ed ai quali il Tribunale intende prestare adesione — non può che osservarsi come dalle fonti di prova offerte dalla parte ricorrente sin dall'introduzione del giudizio risulti fondata la domanda dispiegata. OSSERVA questa Giudice che la parte ricorrente ha prodotto, a supporto della pretesa, il contratto di “comodato attrezzature e fornitura caffe'” (cfr. doc.contratto prod. ricorrente) sottoscritto tra la società ricorrente e la resistente in data 13.7.2020 con espressa previsione (cfr. 4 contratto cit.) di CP_1 impegno da parte della resistente “a ritirare per cinque anni chilogrammi 3.900 del ns caffè miscela denominata Aromatic al prezzo al Kg. di €. 15,00 (€. quindici/00 al Kg), prezzo che potrà variare senza necessità di alcuna preventiva comunicazione, esclusivamente ritirando un minimo di chilogrammi 780 per anno…”. Giova, poi, osservare che, nella specie, si verte in tema di responsabilità contrattuale attesa la dedotta lesione di un precedente e specifico rapporto obbligatorio.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996; ex multis, “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (Cfr. Cass. civ., Sez. III, 9.1.2007, n. 205); altresì Cass., Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Ciò posto, deve poi rammentarsi che il contraente adempiente, a fronte dell'inadempimento altrui, può reagire sia chiedendo il pagamento o comunque l'adempimento della controprestazione, sia chiedendo la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni. A ben vedere, dunque, la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacchè l'articolo 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, come la richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale (articolo 1218 c.c.) non postula, quale presupposto logico-giuridico, la richiesta di risoluzione del contratto, ben potendo la parte chiedere la risoluzione del contratto senza avanzare domanda di danni e, viceversa, avanzare domanda di danni senza chiedere la risoluzione del contratto, benché presupposto di entrambe le domande sia l'accertamento dell'inadempimento. Rileva a tal fine il disposto dell'articolo 1453 c.c., relativo alla “risolubilità del contratto per inadempimento”, secondo cui “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”. Il Legislatore, con l'inciso “salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”, ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione di risarcimento del danno rispetto a quella di risoluzione contrattuale, con la conseguenza che ove la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta, il Giudice è tenuto ad esaminarla (cfr. ex multis, Corte di Appello di Roma, sezione IV, sentenza 28 maggio 2025 n. 3299- Cass.Civ. sentenza del 10 giugno 2025 n. 15446 ). Parte ricorrente ha, indubbiamente, assolto l'onere probatorio su di sé incombente fornendo piena prova, mediante la documentazione depositata in atti, del contratto intercorso tra essa e la società resistente, del prezzo pattuito e delle modalità di ritiro della fornitura del caffe', stante altresì la sussistenza del comodato inerente le attrezzature per la preparazione della bevanda e l'obbligo contrattualmente previsto (art. 3) dell'impegno all'utilizzo delle attrezzature e del caffe' riconducibile alla società ricorrente (cfr. doc. prod.ricorrente).
A fronte di tali univoci dati documentali, nessuna contestazione parte resistente, assumendo il contegno processuale della contumacia, ha ritenuto di dover sollevare, né la stessa (sulla quale incombeva il relativo onere ex art. 1218 c.c.) ha provato l'adempimento dell'obbligazione di ritiro e conseguente utilizzo del caffe' nelle modalità e tempistiche previste dall'art. 4 citato, posta a suo carico, o la non imputabilità dell'inadempimento.
Tutto ciò premesso, passando all'esame diretto del merito della controversia, si deve rilevare che parte attrice ha inteso far valere in giudizio nei confronti della resistente il diritto al risarcimento del danno da inadempimento ex art. 4 cit.. Orbene, per quanto concerne il materiale probatorio acquisito, si osserva che nelle condizioni generali di vendita del relativo contratto prodotto relativo al materiale indicato nel ricorso introduttivo – da ritenersi tacitamente riconosciuto dal convenuto ex art. 215 n.1 c.p.c. - si rileva che, era espressamente stabilito tra le parti di impegno da parte della resistente “a ritirare per cinque anni chilogrammi 3.900 del ns caffè miscela denominata Aromatic al prezzo al Kg. di €. 15,00 (€. quindici/00 al Kg), prezzo che potrà variare senza necessità di alcuna preventiva comunicazione, esclusivamente ritirando un minimo di chilogrammi 780 per anno…”; circostanza non soddisfatta dalla parte resistente e relativamente alla quale nulla ha dedotto sia in merito alla impossibilità di adempimento. Ciò rilevato, spettava alla parte resistente di fornire la prova di aver provveduto al ritiro per cinque anni dei kg di caffe al prezzo ivi stabilito secondo le modalità concordate, onere probatorio tuttavia, come detto, del tutto disatteso dalla società resistente atteso che è rimasta contumace, la quale peraltro non ha contestato l'avvenuta ricezione dei macchinari ed attrezzature per la preparazione e somministrazione del caffe.
Per le superiori considerazioni in punto di condotta inadempiente della parte resistente va, pertanto, ordinata alla resistente la condanna alla corresponsione della somma già quantificata in sede contrattuale a titolo di risarcimento del danno ( cfr- art.6 “ Avremmo, inoltre, il diritto di chiedere un risarcimento di euro 4,00 (€. quattro/00) per ogni chilogrammo di caffè al di sotto di 780 chilogrammi per anno”) quantificata nella somma di euro 12.480,00#, importo calcolato sulla base del mancato ritiro di Kg. 780 per il periodo dal 13/07/2020 al 13/07/2024 (nello specifico: 780 kg non ritirati * 4 anni = 3.120 kg * 4 euro risarcimento = 12.480,00 euro), oltre interessi legali dalla data della domanda sino alla effettiva corresponsione ( cfr. cass. civ. n.6614/15). 3. Le spese di lite, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate coma da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi avuto riguardo alla attività professionale effettivamente svolta e allo scaglione di riferimento in ragione del valore della causa in applicazione dei parametri vigenti in tema di liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona del giudice dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
-dichiara l'inadempimento contrattuale per fatto della parte resistente e, per l'effetto,
- condanna , nata a [...] il [...] e residente in [...]
SanMarcellino (CE) alla Via Cesare Battisti n. 5, C.F.: , nella C.F._3 qualità di titolare della omonima ditta individuale, con sede in Villa di Briano (CE) alla Via Santagata n. 183, P. IVA: , alla corresponsione per le causali di cui P.IVA_3 in motivazione in favore della parte ricorrente società in persona del Parte_1 legale rappresentate pro tempore, della somma pari ad euro 12.480,00#, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della domanda fino all'effettiva corresponsione;
- condanna, altresì, la resistente alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in € 125.00 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Aversa, 24/10/2025
il Giudice
dott. ssa Matilde Boccia
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II sezione civile
nella persona della dott. ssa Matilde Boccia ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3274/2025 promossa a seguito di ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pendente
TRA
in persona del legale rappresentate pro Parte_1 tempore, sig. nato a [...] il [...] e residente Parte_2 in Lusciano (CE), alla Via Dante n. 1, C.F. , con sede C.F._1 legale in Lusciano (CE), alla Via della Libertà n. 36, P. IVA P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Foglia, Codice Fiscale C.F._2
, P. IVA ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del
[...] P.IVA_2 medesimo in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Caduti di Nassiriya – Victoria Park, Scala B, Piano II c/o Studio Legale Martucci & Associati, giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in CP_1
SanMarcellino (CE) alla Via Cesare Battisti n. 5, C.F.: , C.F._3 nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, con sede in Villa di Briano (CE) alla Via Santagata n. 183, P. IVA: P.IVA_3
resistente-contumace
**** RAGIONI DI FATTO
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 9.4.2025, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 28.4.2025, la ricorrente società in persona del legale rappresentate pro Parte_1 tempore, adiva l'intestata giustizia onde sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte della resistente per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la medesima resistente al risarcimento dei danni come espressamente indicati nell'art. 6 del contratto stipulato tra le parti in data 13/07/2020 quantificati nella somma di euro 12.480,00#, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della diversa somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia, anche alla luce delle risultanze processuali, il tutto oltre interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per Legge. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA”. All'uopo esponeva che: -a) in data 13/07/2020, la società Parte_1 che svolge attività di torrefazione e commercio all'ingrosso di caffè, stipulava con il convenuto un contratto di comodato di attrezzature e fornitura di caffè, con cui le parti disciplinavano un rapporto di compravendita di caffè (cfr: contratto stipulato in data 13/07/2020); b) in virtù dell'art. 4 del contratto de quo, la resistente si impegnava “a ritirare per cinque anni chilogrammi 3.900 del ns caffè miscela denominata Aromatic al prezzo al Kg. di €. 15,00 (€. quindici/00 al Kg), prezzo che potrà variare senza necessità di alcuna preventiva comunicazione, esclusivamente ritirando un minimo di chilogrammi 780 per anno…”; c) il successivo articolo 6 statuiva altresì che
“Avremmo, inoltre, il diritto di chiedere un risarcimento di euro 4,00 (€. quattro/00) per ogni chilogrammo di caffè al di sotto di 780 chilogrammi per anno”. Pertanto, adiva l'intestata giustizia, stante l'infruttuoso successo delle richieste extragiudiziali, onde accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta atteso che la stessa non aveva provveduto al ritiro del caffè come stabilito contrattualmente ovvero nella quantità minima di Kg. 780 annuali e contestuale condanna in virtù dell'art. 6 del contratto stipulato in data 13/07/2020, al risarcimento della somma di euro 12.480,00#, importo calcolato sulla base del mancato ritiro di Kg. 780 per il periodo dal 13/07/2020 al 13/07/2024 (nello specifico: 780 kg non ritirati * 4 anni = 3.120 kg * 4 euro risarcimento = 12.480,00 euro). Ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace la resistente
[...]
nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, con sede in CP_1
Villa di Briano (CE) alla Via Santagata n. 183, P. IVA: . P.IVA_3
Instaurato il contraddittorio il procedimento veniva rinviato per la discussione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c all'udienza del 13.10.2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 2.In punto di diritto, si impone una necessaria precisazione. È stato efficacemente osservato in dottrina ed in giurisprudenza che la prova dei fatti posti dall'istante a sostegno della domanda, e che deve sorreggere la relativa decisione giurisdizionale, pur nell'ambito del rito sommario di cognizione, non deve possedere un livello di certezza e/o verosimiglianza inferiore a quella che deve sorreggere una analoga decisione adottata all'esito di un procedimento ordinario. Ed invero, la sommarietà che caratterizza il prescelto rito speciale non deve influenzare la qualità dell'istruttoria che deve sorreggere la decisione, potendo essa, tutt'al più, incidere sulla mera deformalizzazione che caratterizzi il suo svolgimento, cosicché, il fatto che l'istruttoria possa essere condotta in regime di libertà di forme non significa che essa debba essere svolta in modo superficiale o frettoloso e raggiungere un grado di certezza probatoria meno elevato o rigoroso rispetto a quanto richiesto nel procedimento ordinario;
invero, la qualità della decisione assunta all'esito dei due giudizi non è diversa, essendo essa, in entrambi i casi, idonea al giudicato — processuale e sostanziale — ed idonea a regolare in maniera definitiva tra le parti il rapporto controverso dedotto in lite. Per quanto attiene, invece, all'onere probatorio gravante sulle parti ed ai poteri istruttori del giudice nell'ambito del procedimento sommario di cognizione, di recente la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare in merito che la necessità di “un'istruzione non sommaria” non può ravvisarsi nella mancanza di prove offerte dalle parti nella fase sommaria, posto che gli elementi per decidere se sia o meno necessaria la conversione del rito (da sommario a ordinario) devono risultare dalle difese svolte da attore e convenuto, non invece dalle carenze delle stesse. Ebbene, facendo buon governo dei principi di diritto innanzi esposti — ed ai quali il Tribunale intende prestare adesione — non può che osservarsi come dalle fonti di prova offerte dalla parte ricorrente sin dall'introduzione del giudizio risulti fondata la domanda dispiegata. OSSERVA questa Giudice che la parte ricorrente ha prodotto, a supporto della pretesa, il contratto di “comodato attrezzature e fornitura caffe'” (cfr. doc.contratto prod. ricorrente) sottoscritto tra la società ricorrente e la resistente in data 13.7.2020 con espressa previsione (cfr. 4 contratto cit.) di CP_1 impegno da parte della resistente “a ritirare per cinque anni chilogrammi 3.900 del ns caffè miscela denominata Aromatic al prezzo al Kg. di €. 15,00 (€. quindici/00 al Kg), prezzo che potrà variare senza necessità di alcuna preventiva comunicazione, esclusivamente ritirando un minimo di chilogrammi 780 per anno…”. Giova, poi, osservare che, nella specie, si verte in tema di responsabilità contrattuale attesa la dedotta lesione di un precedente e specifico rapporto obbligatorio.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996; ex multis, “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (Cfr. Cass. civ., Sez. III, 9.1.2007, n. 205); altresì Cass., Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Ciò posto, deve poi rammentarsi che il contraente adempiente, a fronte dell'inadempimento altrui, può reagire sia chiedendo il pagamento o comunque l'adempimento della controprestazione, sia chiedendo la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni. A ben vedere, dunque, la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacchè l'articolo 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, come la richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale (articolo 1218 c.c.) non postula, quale presupposto logico-giuridico, la richiesta di risoluzione del contratto, ben potendo la parte chiedere la risoluzione del contratto senza avanzare domanda di danni e, viceversa, avanzare domanda di danni senza chiedere la risoluzione del contratto, benché presupposto di entrambe le domande sia l'accertamento dell'inadempimento. Rileva a tal fine il disposto dell'articolo 1453 c.c., relativo alla “risolubilità del contratto per inadempimento”, secondo cui “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”. Il Legislatore, con l'inciso “salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”, ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione di risarcimento del danno rispetto a quella di risoluzione contrattuale, con la conseguenza che ove la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta, il Giudice è tenuto ad esaminarla (cfr. ex multis, Corte di Appello di Roma, sezione IV, sentenza 28 maggio 2025 n. 3299- Cass.Civ. sentenza del 10 giugno 2025 n. 15446 ). Parte ricorrente ha, indubbiamente, assolto l'onere probatorio su di sé incombente fornendo piena prova, mediante la documentazione depositata in atti, del contratto intercorso tra essa e la società resistente, del prezzo pattuito e delle modalità di ritiro della fornitura del caffe', stante altresì la sussistenza del comodato inerente le attrezzature per la preparazione della bevanda e l'obbligo contrattualmente previsto (art. 3) dell'impegno all'utilizzo delle attrezzature e del caffe' riconducibile alla società ricorrente (cfr. doc. prod.ricorrente).
A fronte di tali univoci dati documentali, nessuna contestazione parte resistente, assumendo il contegno processuale della contumacia, ha ritenuto di dover sollevare, né la stessa (sulla quale incombeva il relativo onere ex art. 1218 c.c.) ha provato l'adempimento dell'obbligazione di ritiro e conseguente utilizzo del caffe' nelle modalità e tempistiche previste dall'art. 4 citato, posta a suo carico, o la non imputabilità dell'inadempimento.
Tutto ciò premesso, passando all'esame diretto del merito della controversia, si deve rilevare che parte attrice ha inteso far valere in giudizio nei confronti della resistente il diritto al risarcimento del danno da inadempimento ex art. 4 cit.. Orbene, per quanto concerne il materiale probatorio acquisito, si osserva che nelle condizioni generali di vendita del relativo contratto prodotto relativo al materiale indicato nel ricorso introduttivo – da ritenersi tacitamente riconosciuto dal convenuto ex art. 215 n.1 c.p.c. - si rileva che, era espressamente stabilito tra le parti di impegno da parte della resistente “a ritirare per cinque anni chilogrammi 3.900 del ns caffè miscela denominata Aromatic al prezzo al Kg. di €. 15,00 (€. quindici/00 al Kg), prezzo che potrà variare senza necessità di alcuna preventiva comunicazione, esclusivamente ritirando un minimo di chilogrammi 780 per anno…”; circostanza non soddisfatta dalla parte resistente e relativamente alla quale nulla ha dedotto sia in merito alla impossibilità di adempimento. Ciò rilevato, spettava alla parte resistente di fornire la prova di aver provveduto al ritiro per cinque anni dei kg di caffe al prezzo ivi stabilito secondo le modalità concordate, onere probatorio tuttavia, come detto, del tutto disatteso dalla società resistente atteso che è rimasta contumace, la quale peraltro non ha contestato l'avvenuta ricezione dei macchinari ed attrezzature per la preparazione e somministrazione del caffe.
Per le superiori considerazioni in punto di condotta inadempiente della parte resistente va, pertanto, ordinata alla resistente la condanna alla corresponsione della somma già quantificata in sede contrattuale a titolo di risarcimento del danno ( cfr- art.6 “ Avremmo, inoltre, il diritto di chiedere un risarcimento di euro 4,00 (€. quattro/00) per ogni chilogrammo di caffè al di sotto di 780 chilogrammi per anno”) quantificata nella somma di euro 12.480,00#, importo calcolato sulla base del mancato ritiro di Kg. 780 per il periodo dal 13/07/2020 al 13/07/2024 (nello specifico: 780 kg non ritirati * 4 anni = 3.120 kg * 4 euro risarcimento = 12.480,00 euro), oltre interessi legali dalla data della domanda sino alla effettiva corresponsione ( cfr. cass. civ. n.6614/15). 3. Le spese di lite, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate coma da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi avuto riguardo alla attività professionale effettivamente svolta e allo scaglione di riferimento in ragione del valore della causa in applicazione dei parametri vigenti in tema di liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona del giudice dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
-dichiara l'inadempimento contrattuale per fatto della parte resistente e, per l'effetto,
- condanna , nata a [...] il [...] e residente in [...]
SanMarcellino (CE) alla Via Cesare Battisti n. 5, C.F.: , nella C.F._3 qualità di titolare della omonima ditta individuale, con sede in Villa di Briano (CE) alla Via Santagata n. 183, P. IVA: , alla corresponsione per le causali di cui P.IVA_3 in motivazione in favore della parte ricorrente società in persona del Parte_1 legale rappresentate pro tempore, della somma pari ad euro 12.480,00#, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della domanda fino all'effettiva corresponsione;
- condanna, altresì, la resistente alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in € 125.00 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Aversa, 24/10/2025
il Giudice
dott. ssa Matilde Boccia
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..