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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/05/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al numero 1754 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
T R A
, nato a [...] il [...] (c.f. ) residente in Parte_1 C.F._1
Melito (Na), alla via Umbria n.11, fab. 3, int. 4, rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Puca (c.f.
), presso il suo studio elett.te dom.to in Villaricca (Na), al viale della C.F._2
Repubblica n. 47, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
(c.f. e P.IV , con sede legale in Conegliano (TV), alla Controparte_1 P.IV_1
via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura notarile del 02/03/2021 - la mandataria già (c.f. Controparte_2 CP_3
- P.IV , con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, P.IV_2 P.IV_3
in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa , rappresentata e Controparte_4 difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (c.f. elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paoloandrea Monticelli (c.f. - P.E.C. C.F._4
- FAX 0815 424497) sito in Napoli, alla Via Francesco Crispi, 62, Email_1
giusta procura notarile in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 Come da note depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
15/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione tardiva, ai sensi Parte_1 dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 4929/2019, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 28/10/2019, notificato il 26/11/2019 e non opposto, mediante il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della complessiva somma di euro 5.966,92, in ragione Controparte_2 dell'esposizione debitoria maturata per il parziale inadempimento delle obbligazioni restitutorie nascenti da tre distinti rapporti contrattuali, originariamente intrattenuti con Controparte_5
[...]
Deduceva, più specificamente, l'ingiunto di aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento monitorio soltanto all'esito della notificazione del verbale del giudizio esecutivo recante RGE n.
2606/2022, nel quale il Giudice dell'esecuzione, richiamando l'arresto esegetico della Cassazione a
Sezioni Unite n. 9479/2023, aveva avvertito il debitore esecutato della facoltà di proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ai fini dell'eventuale accertamento della abusività delle clausole contrattuali.
Il debitore, pertanto, proponeva formale opposizione, articolando plurimi motivi di censura: evidenziava la carenza di prova circa l'effettiva erogazione delle utilità mutuate;
contestava l'efficacia della clausola contrattuale sulla libera cedibilità del credito, eccependo altresì il difetto di titolarità attiva in capo alla creditrice;
lamentava l'applicazione di interessi ultralegali e di pratiche anatocistiche, nonché l'illegittima previsione di spese e commissioni non dovute;
si doleva della vessatorietà della clausola di estinzione anticipata del debito e dell'obbligo del coniuge di prestare garanzia fideiussoria;
denunciava la lesione della propria libertà di autodeterminazione contrattuale.
Insisteva, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo, previa declaratoria di inefficacia delle clausole abusive, con vittoria di spese e competenze professionali.
Si costituiva la società opposta, la quale, diffusamente argomentando a sostegno della infondatezza e della inammissibilità della spiegata opposizione, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 28/11/2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava alla udienza del 23/01/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, successivamente, al 10/04/2025, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
2 Nelle more, il procedimento veniva assegnato allo scrivente G.O.P., che all'esito dell'udienza del
15/04/2025, tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei termini ordinari.
****
1. La controversia sottoposta alla cognizione di questo Tribunale trae origine dalla translatio iudicii sollecitata dal Giudice dell'esecuzione in funzione recuperatoria del controllo officioso – obliterato in sede monitoria o, comunque, non oggetto, di un esame esplicito e motivato – sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva
93/13/CEE.
L'opposizione tardiva così innescata, eletta dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Unite, 6 aprile 2023, n.
9479) quale sede naturale del rilievo e dell'accertamento dell'abusività delle clausole, apre, innegabilmente, una feritoia nel monolitico assioma della intangibilità del giudicato, ridisegnato, sotto la cogente influenza esegetica di matrice eurounitaria, con linee geometriche variabili, a seconda che sia destinato o meno ad operare nei confronti di un consumatore.
Con un esercizio di inevitabile nomopoiesi, più che di nomofilachia, la Corte Regolatrice, in ossequiosa esecuzione ai dicta delle coeve pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
17 maggio 2022, scardina, in ragione della natura e dell'importanza dell'interesse pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93/13/CEE conferisce ai consumatori, la costruzione dogmatica del giudicato, e, conseguentemente, sfibra l'esigenza, ad essa connessa, della certezza del diritto affidata alla incontrovertibilità della decisione, la cui immodificabile stabilità viene ora minata, in via recessiva, nell'ipotesi in cui il giudice del monitorio non si sia attivato nel controllo della vessatorietà delle clausole contrattuali, in termini di omesso rilievo od omessa motivazione sull'esistenza di esse.
Nella necessità di bilanciare l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, affidata al principio di immutabilità della decisione, e l'esigenza di effettività della tutela del consumatore, la soluzione rimediale configurata dalla Suprema Corte indebolisce, dunque, l'autorità della res iudicata, nella sua duplice articolazione sostanziale (art. 2909 c.c.) e processuale (art. 324 c.p.c.), così piegandola alle necessità del caso consumeristico.
Tale pronuncia non può non avere effetti destabilizzanti, in un ordinamento costruito sul brocardo res iudicata est quae finem controversiarum pronuntiatione iudicis accipit, il quale esprime, in termini sintetici, il principio, reiteratamente ed univocamente affermato in sede legittimità, secondo cui l'ambito di operatività del giudicato, attesa la sua idoneità a coprire il dedotto ed il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e, pertanto, copre tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sulle ragioni e gli accertamenti che ne
3 costituiscono, pur implicitamente, i necessari ed inscindibili antecedenti o presupposti logico- giuridici (Cass., sent. 24/09/2018 n. 22465; Cass. ord. 09/11/2022 n. 33021).
La Corte sembra delineare, attraverso un complesso ed articolato dispositivo, la figura, in subiecta materia, del giudicato senza motivazione, intrinsecamente viziato, seppur non fatto oggetto di opposizione, perché silente sulla nullità protettiva, in aperta violazione alla disposizione di cui all'art. 6, par. 1, direttiva 93/13/CEE, e, per tale motivo, privo dei consueti caratteri di stabilità ed intangibilità.
Non opera, allora, per il consumatore, che pur aveva mostrato acquiescenza al decreto ingiuntivo, la c.d. impositio silentii e, dunque, sia la preclusione del deducibile – che non si estende alla nullità di protezione – sia la preclusione pro iudicato, circoscritta al credito del quale è stato ingiunto il pagamento, ma non estesa all'antecedente logico necessario e quindi alla validità ed efficacia del rapporto contrattuale dal quale deriva l'obbligazione dedotta in via sommaria.
Si impone, dunque, nel contesto del rapporto contrattuale instauratosi tra professionista e consumatore, l'esigenza di riequilibrio della posizione strutturalmente minorata di quest'ultimo, come tale suscettibile di alterare i presupposti di esercizio dell'autonomia negoziale, inficiare il processo decisionale e vulnerare la consapevolezza della scelta, volta a soddisfare, attraverso quel contratto, le esigenze quotidiane della vita.
Tale premessa appare necessaria per meglio perimetrare i poteri di cognizione che residuano, in capo al Giudice dell'opposizione, al cospetto di un titolo monitorio comunque coperto dal giudicato, seppur nella ridisegnata fisionomia giuridica.
La Corte Regolatrice esclude, infatti, la possibilità di una totale traslazione dell'opposizione tardiva, che consenta al consumatore di sollevare “altre eccezioni”, potendo questi dolersi “solo ed esclusivamente” della pretesa vessatorietà delle clausole negoziali.
L'indagine dovrà, dunque, essere limitata al giudizio di conformità del regolamento contrattuale dedotto in giudizio alla tavola normativa delineata dagli artt. 33 e ss. D.Lgs. 206/2005.
2. Precisati i residuali spazi di indagine nel territorio di un giudicato dai confini mobili, ritenuto l'opponente certamente qualificabile come consumatore, secondo la formula definitoria offerta dall'art. 3 Cod. Cons., avendo questi stipulato il negozio per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, vanno preliminarmente considerate inammissibili (e, in ogni caso, infondate in quanto smentite per tabulas) le contestazioni relative alla titolarità attiva, alla carenza di prova circa la consegna delle utilità mutuate, alla inadeguatezza probatoria del saldaconto certificato ex art. 50 TUB, all'applicazione di interessi ultralegali ed anatocistici, alla indebita previsione di spese e commissioni, non potendo il consumatore, in questa sede, proporre motivi diversi da quelli afferenti alla vessatorietà delle clausole contrattuali, la cui valutazione, giova 4 rammentare, in difetto di denuncia circa l'opacità semantica del regolamento negoziale, non pertiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né alla congruità del prezzo o della remunerazione, ai sensi dell'art. 34, comma 2, cod. cons.
3. Risultano, invece, ammissibili le ulteriori doglianze, le quali, tuttavia, appaiono infondate.
In via di principio, preme evidenziare che grava sul consumatore che invochi la nullità delle clausole abusive l'onere di argomentare le ragioni poste a fondamento della domanda.
Simile sforzo narrativo deve essere conformato alle indicazioni fornite dall'art. 33 cod. cons., secondo cui la clausola negoziale è vessatoria allorquando, malgrado la buona fede, essa determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, dunque, un'alterazione del sinallagma contrattuale, da apprezzare in termini non meramente economici, ma squisitamente normativi.
Il carattere vessatorio di una clausola contrattuale, precisa il successivo art. 34, comma 1, cod. cons., deve essere indagato tenendo conto della natura del bene o servizio oggetto del contratto e facendo riferimento a tutte le circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
Riprendendo, al secondo comma, il contenuto dell'art. 4, par. 2 direttiva 13/93/CEE, la disposizione in commento statuisce che la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, sempre che tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.
Il consumatore, infatti, ha diritto non solo ad una adeguata informazione (art. 2, comma 2, lett. c, cod. cons.), attraverso la quale compensare la fisiologica asimmetria informativa, ma anche ad un'informazione trasparente, finalisticamente orientata a colmare l'asimmetria cognitiva.
Ne consegue che, nel caso dei contratti di credito, essi debbano essere formulati in maniera sufficientemente chiara da consentire al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di assumere le proprie decisioni con prudenza e consapevolezza
(cfr. CGUE sent. 20/9/2017, in causa C-186/16) e, dunque, di comprendere il concreto funzionamento delle clausole negoziali, sì da poterne valutare le riverberazioni potenzialmente significative sugli obblighi contrattualmente assunti.
La costruzione dogmatica della vessatorietà, dunque, riposa non sull'equilibrio meramente economico delle prestazioni dedotte in contratto, ma sull'equità normativa dei diritti, doveri, obblighi, oneri e rischi assunti dalle parti, in posizioni corrispettive, all'interno della operazione economica complessivamente considerata.
5 Le clausole astrattamente suscettibili di alterare l'assetto contrattuale sono enumerate, in via esemplificativa, dall'art. 33, comma 2, cod. cons., ma possono essere censurate dal consumatore a prescindere dal relativo inquadramento normativo, purché la parte deduca di essere stata menomata nella sua facoltà di autodeterminazione, subendo il predominio negoziale della controparte (cfr. Trib.
Napoli Nord,14/10/2024 n. 4171).
4. Ciò premesso, va rilevato che le clausole vessatorie risultano, sotto il profilo formale, validamente pattuite, essendo state separatamente e specificamente approvate dall'opponente, con tecnica redazionale, che, lungi dal riportare in modo confuso le disposizioni dei contratti di finanziamento, evidenzia tutte le clausole vessatorie ivi formulate, indicandone sinteticamente il contenuto, affinché il cliente le approvi nello specifico (cfr. Cass. 26/11/2024, n. 30404).
Dal punto di vista sostanziale, va indagata, per ciascuna delle clausole contestate, la sussistenza del disvalore della abusività.
Quanto alla clausola sulla libera cedibilità del credito, essa costituisce reiterazione della regola informatrice di cui all'art. 1260, comma 1, c.c. e, pertanto, riproducendo disposizioni normative, non può essere considerata vessatoria, in conformità alla previsione di cui all'art. 34, comma 3, Cod.
Cons.
L'opponente costruisce le proprie doglianze sull'erroneo assunto che l'approvazione della cessione o la notifica al debitore ceduto costituiscano requisiti necessari per attivare la tutela monitoria e che, dunque, in difetto, il decreto ingiuntivo debba essere a fortiori revocato.
La prospettazione, oltre che infondata, si appalesa altresì contraddittoria, atteso che lo stesso opponente evidenzia l'ontologica estraneità del consenso del debitore al perfezionamento della fattispecie traslativa in commento.
Risulta, peraltro, indimostrato il pregiudizio asseritamente patito in ragione della mutata titolarità della posizione giuridica soggettiva dal lato attivo del rapporto, che nemmeno può essere oggetto di accertamento in questa sede, come vorrebbe il debitore, risultando coperta dal giudicato (cfr. Trib.
Milano, 17/04/2024, n. 4207).
In riferimento alle clausole sulla estinzione anticipata del debito e sulla prestazione della garanzia fideiussoria da parte del coniuge, la questione della abusività dismette qualsivoglia rilevanza pratica, atteso che dette clausole non impattano in alcun modo la fattispecie concreta, nella quale non viene in rilievo l'estinzione in corso di ammortamento del finanziamento, né risulta, di fatto, prestata alcuna garanzia da parte del coniuge.
L'eventuale declaratoria di nullità delle richiamate clausole si tradurrebbe nella relativa automatica espunzione dal regolamento negoziale, secondo la logica del regime di nullità parziale necessaria
6 proprio dell'art. 36 cod. cons., per il quale il contratto rimane valido, pur se deprivato di una sua parte ed indipendentemente dalla necessità di colmare la lacuna così creatasi.
Le nullità di protezione associano, infatti, alla tradizionale indole demolitoria, propria di ogni nullità, una peculiare finalità conformativa, attuata mediante la conservazione del contratto e la contestuale sanzione della non vincolatività della clausola abusiva.
È, pertanto, evidente che l'accertamento della vessatorietà delle clausole de quibus non avrebbe alcuna concreta riverberazione sul piano pratico, atteso che la relativa obliterazione dal programma negoziale risulterebbe inidonea a modificare, a vantaggio del consumatore, l'equilibrio sinallagmatico o la misura della esposizione debitoria.
5. Non è fondata la lapidaria doglianza relativa alla lesione della autonomia privata.
La censura appare non solo priva di specifico riferimento ai diversi rapporti negoziali dai quali origina la pretesa adempitiva del creditore opposto, ma anche estremamente generica e meramente esplorativa.
Il consumatore non ha argomentato tale censura, non ha denunciato la violazione di obblighi informativi o di trasparenza, né ha evidenziato specifiche circostanze attraverso le quali il professionista sia concretamente riuscito a compromettere la libertà di autodeterminazione contrattuale, ad alterare i processi decisionali e ad influenzare il comportamento economico.
Tale deficienza assertiva e l'inerzia mostrata rispetto alla rappresentazione dello svolgimento patologico della relazione contrattuale non possono essere colmate invocando un controllo giudiziale officioso, atteso che il rispetto del principio di effettività della tutela consumeristica non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa indolenza del consumatore interessato (cfr. CGUE, sent. 01/10/2015, C-32/14, EU:C: ). Controparte_6 P.IV_4
Le schede negoziali versate in atti, peraltro, redatte in forma scritta e vergate di pugno dall'opponente, che ne ha accettato i termini economici mediante l'apposizione di plurime sottoscrizioni, regolamentano compiutamente i rapporti contrattuali, indicando, in particolare, il TAEG, il TAN,
l'importo finanziato e l'importo da rimborsare, gli interessi da corrispondere, i costi del finanziamento, il numero delle rate del piano di rimborso, le imposte: condizioni tutte oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione da parte del consumatore, il quale, dunque, al momento della stipula è stato posto in condizione di conoscere appieno il contenuto di ogni clausola dei contratti e, quindi, di determinarsi con consapevolezza alla conclusione dei medesimi.
Risulta, pertanto, dagli elementi di fatto e diritto disponibili (si veda CGUE, sentenza del 17 maggio
2022 in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza: “al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, il giudice nazionale è tenuto
a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di 7 applicazione della direttiva 93/13 … laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto a tal riguardo necessari”), garantita al consumatore un'informazione adeguata e trasparente, intesa quale piena cognizione di tutti gli elementi idonei a definire il complessivo impegno scaturente dall'adesione ai diversi regolamenti contrattuali, che, impiegando valori sintattici e semantici chiari ed accessibili, appaiono pienamente intellegibili.
6. Alla luce delle considerazioni sovra esposte, l'opposizione va rigettata.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
I recenti mutamenti giurisprudenziali, la eccezionalità del rimedio e l'assenza di precedenti sulle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 11/05/2025
Il G.O.P. dott.ssa Margherita Annunziata
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al numero 1754 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
T R A
, nato a [...] il [...] (c.f. ) residente in Parte_1 C.F._1
Melito (Na), alla via Umbria n.11, fab. 3, int. 4, rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Puca (c.f.
), presso il suo studio elett.te dom.to in Villaricca (Na), al viale della C.F._2
Repubblica n. 47, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
(c.f. e P.IV , con sede legale in Conegliano (TV), alla Controparte_1 P.IV_1
via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura notarile del 02/03/2021 - la mandataria già (c.f. Controparte_2 CP_3
- P.IV , con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, P.IV_2 P.IV_3
in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa , rappresentata e Controparte_4 difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (c.f. elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paoloandrea Monticelli (c.f. - P.E.C. C.F._4
- FAX 0815 424497) sito in Napoli, alla Via Francesco Crispi, 62, Email_1
giusta procura notarile in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 Come da note depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
15/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione tardiva, ai sensi Parte_1 dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 4929/2019, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 28/10/2019, notificato il 26/11/2019 e non opposto, mediante il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della complessiva somma di euro 5.966,92, in ragione Controparte_2 dell'esposizione debitoria maturata per il parziale inadempimento delle obbligazioni restitutorie nascenti da tre distinti rapporti contrattuali, originariamente intrattenuti con Controparte_5
[...]
Deduceva, più specificamente, l'ingiunto di aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento monitorio soltanto all'esito della notificazione del verbale del giudizio esecutivo recante RGE n.
2606/2022, nel quale il Giudice dell'esecuzione, richiamando l'arresto esegetico della Cassazione a
Sezioni Unite n. 9479/2023, aveva avvertito il debitore esecutato della facoltà di proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ai fini dell'eventuale accertamento della abusività delle clausole contrattuali.
Il debitore, pertanto, proponeva formale opposizione, articolando plurimi motivi di censura: evidenziava la carenza di prova circa l'effettiva erogazione delle utilità mutuate;
contestava l'efficacia della clausola contrattuale sulla libera cedibilità del credito, eccependo altresì il difetto di titolarità attiva in capo alla creditrice;
lamentava l'applicazione di interessi ultralegali e di pratiche anatocistiche, nonché l'illegittima previsione di spese e commissioni non dovute;
si doleva della vessatorietà della clausola di estinzione anticipata del debito e dell'obbligo del coniuge di prestare garanzia fideiussoria;
denunciava la lesione della propria libertà di autodeterminazione contrattuale.
Insisteva, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo, previa declaratoria di inefficacia delle clausole abusive, con vittoria di spese e competenze professionali.
Si costituiva la società opposta, la quale, diffusamente argomentando a sostegno della infondatezza e della inammissibilità della spiegata opposizione, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 28/11/2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava alla udienza del 23/01/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, successivamente, al 10/04/2025, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
2 Nelle more, il procedimento veniva assegnato allo scrivente G.O.P., che all'esito dell'udienza del
15/04/2025, tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei termini ordinari.
****
1. La controversia sottoposta alla cognizione di questo Tribunale trae origine dalla translatio iudicii sollecitata dal Giudice dell'esecuzione in funzione recuperatoria del controllo officioso – obliterato in sede monitoria o, comunque, non oggetto, di un esame esplicito e motivato – sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva
93/13/CEE.
L'opposizione tardiva così innescata, eletta dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Unite, 6 aprile 2023, n.
9479) quale sede naturale del rilievo e dell'accertamento dell'abusività delle clausole, apre, innegabilmente, una feritoia nel monolitico assioma della intangibilità del giudicato, ridisegnato, sotto la cogente influenza esegetica di matrice eurounitaria, con linee geometriche variabili, a seconda che sia destinato o meno ad operare nei confronti di un consumatore.
Con un esercizio di inevitabile nomopoiesi, più che di nomofilachia, la Corte Regolatrice, in ossequiosa esecuzione ai dicta delle coeve pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
17 maggio 2022, scardina, in ragione della natura e dell'importanza dell'interesse pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93/13/CEE conferisce ai consumatori, la costruzione dogmatica del giudicato, e, conseguentemente, sfibra l'esigenza, ad essa connessa, della certezza del diritto affidata alla incontrovertibilità della decisione, la cui immodificabile stabilità viene ora minata, in via recessiva, nell'ipotesi in cui il giudice del monitorio non si sia attivato nel controllo della vessatorietà delle clausole contrattuali, in termini di omesso rilievo od omessa motivazione sull'esistenza di esse.
Nella necessità di bilanciare l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, affidata al principio di immutabilità della decisione, e l'esigenza di effettività della tutela del consumatore, la soluzione rimediale configurata dalla Suprema Corte indebolisce, dunque, l'autorità della res iudicata, nella sua duplice articolazione sostanziale (art. 2909 c.c.) e processuale (art. 324 c.p.c.), così piegandola alle necessità del caso consumeristico.
Tale pronuncia non può non avere effetti destabilizzanti, in un ordinamento costruito sul brocardo res iudicata est quae finem controversiarum pronuntiatione iudicis accipit, il quale esprime, in termini sintetici, il principio, reiteratamente ed univocamente affermato in sede legittimità, secondo cui l'ambito di operatività del giudicato, attesa la sua idoneità a coprire il dedotto ed il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e, pertanto, copre tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sulle ragioni e gli accertamenti che ne
3 costituiscono, pur implicitamente, i necessari ed inscindibili antecedenti o presupposti logico- giuridici (Cass., sent. 24/09/2018 n. 22465; Cass. ord. 09/11/2022 n. 33021).
La Corte sembra delineare, attraverso un complesso ed articolato dispositivo, la figura, in subiecta materia, del giudicato senza motivazione, intrinsecamente viziato, seppur non fatto oggetto di opposizione, perché silente sulla nullità protettiva, in aperta violazione alla disposizione di cui all'art. 6, par. 1, direttiva 93/13/CEE, e, per tale motivo, privo dei consueti caratteri di stabilità ed intangibilità.
Non opera, allora, per il consumatore, che pur aveva mostrato acquiescenza al decreto ingiuntivo, la c.d. impositio silentii e, dunque, sia la preclusione del deducibile – che non si estende alla nullità di protezione – sia la preclusione pro iudicato, circoscritta al credito del quale è stato ingiunto il pagamento, ma non estesa all'antecedente logico necessario e quindi alla validità ed efficacia del rapporto contrattuale dal quale deriva l'obbligazione dedotta in via sommaria.
Si impone, dunque, nel contesto del rapporto contrattuale instauratosi tra professionista e consumatore, l'esigenza di riequilibrio della posizione strutturalmente minorata di quest'ultimo, come tale suscettibile di alterare i presupposti di esercizio dell'autonomia negoziale, inficiare il processo decisionale e vulnerare la consapevolezza della scelta, volta a soddisfare, attraverso quel contratto, le esigenze quotidiane della vita.
Tale premessa appare necessaria per meglio perimetrare i poteri di cognizione che residuano, in capo al Giudice dell'opposizione, al cospetto di un titolo monitorio comunque coperto dal giudicato, seppur nella ridisegnata fisionomia giuridica.
La Corte Regolatrice esclude, infatti, la possibilità di una totale traslazione dell'opposizione tardiva, che consenta al consumatore di sollevare “altre eccezioni”, potendo questi dolersi “solo ed esclusivamente” della pretesa vessatorietà delle clausole negoziali.
L'indagine dovrà, dunque, essere limitata al giudizio di conformità del regolamento contrattuale dedotto in giudizio alla tavola normativa delineata dagli artt. 33 e ss. D.Lgs. 206/2005.
2. Precisati i residuali spazi di indagine nel territorio di un giudicato dai confini mobili, ritenuto l'opponente certamente qualificabile come consumatore, secondo la formula definitoria offerta dall'art. 3 Cod. Cons., avendo questi stipulato il negozio per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, vanno preliminarmente considerate inammissibili (e, in ogni caso, infondate in quanto smentite per tabulas) le contestazioni relative alla titolarità attiva, alla carenza di prova circa la consegna delle utilità mutuate, alla inadeguatezza probatoria del saldaconto certificato ex art. 50 TUB, all'applicazione di interessi ultralegali ed anatocistici, alla indebita previsione di spese e commissioni, non potendo il consumatore, in questa sede, proporre motivi diversi da quelli afferenti alla vessatorietà delle clausole contrattuali, la cui valutazione, giova 4 rammentare, in difetto di denuncia circa l'opacità semantica del regolamento negoziale, non pertiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né alla congruità del prezzo o della remunerazione, ai sensi dell'art. 34, comma 2, cod. cons.
3. Risultano, invece, ammissibili le ulteriori doglianze, le quali, tuttavia, appaiono infondate.
In via di principio, preme evidenziare che grava sul consumatore che invochi la nullità delle clausole abusive l'onere di argomentare le ragioni poste a fondamento della domanda.
Simile sforzo narrativo deve essere conformato alle indicazioni fornite dall'art. 33 cod. cons., secondo cui la clausola negoziale è vessatoria allorquando, malgrado la buona fede, essa determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, dunque, un'alterazione del sinallagma contrattuale, da apprezzare in termini non meramente economici, ma squisitamente normativi.
Il carattere vessatorio di una clausola contrattuale, precisa il successivo art. 34, comma 1, cod. cons., deve essere indagato tenendo conto della natura del bene o servizio oggetto del contratto e facendo riferimento a tutte le circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
Riprendendo, al secondo comma, il contenuto dell'art. 4, par. 2 direttiva 13/93/CEE, la disposizione in commento statuisce che la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, sempre che tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.
Il consumatore, infatti, ha diritto non solo ad una adeguata informazione (art. 2, comma 2, lett. c, cod. cons.), attraverso la quale compensare la fisiologica asimmetria informativa, ma anche ad un'informazione trasparente, finalisticamente orientata a colmare l'asimmetria cognitiva.
Ne consegue che, nel caso dei contratti di credito, essi debbano essere formulati in maniera sufficientemente chiara da consentire al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di assumere le proprie decisioni con prudenza e consapevolezza
(cfr. CGUE sent. 20/9/2017, in causa C-186/16) e, dunque, di comprendere il concreto funzionamento delle clausole negoziali, sì da poterne valutare le riverberazioni potenzialmente significative sugli obblighi contrattualmente assunti.
La costruzione dogmatica della vessatorietà, dunque, riposa non sull'equilibrio meramente economico delle prestazioni dedotte in contratto, ma sull'equità normativa dei diritti, doveri, obblighi, oneri e rischi assunti dalle parti, in posizioni corrispettive, all'interno della operazione economica complessivamente considerata.
5 Le clausole astrattamente suscettibili di alterare l'assetto contrattuale sono enumerate, in via esemplificativa, dall'art. 33, comma 2, cod. cons., ma possono essere censurate dal consumatore a prescindere dal relativo inquadramento normativo, purché la parte deduca di essere stata menomata nella sua facoltà di autodeterminazione, subendo il predominio negoziale della controparte (cfr. Trib.
Napoli Nord,14/10/2024 n. 4171).
4. Ciò premesso, va rilevato che le clausole vessatorie risultano, sotto il profilo formale, validamente pattuite, essendo state separatamente e specificamente approvate dall'opponente, con tecnica redazionale, che, lungi dal riportare in modo confuso le disposizioni dei contratti di finanziamento, evidenzia tutte le clausole vessatorie ivi formulate, indicandone sinteticamente il contenuto, affinché il cliente le approvi nello specifico (cfr. Cass. 26/11/2024, n. 30404).
Dal punto di vista sostanziale, va indagata, per ciascuna delle clausole contestate, la sussistenza del disvalore della abusività.
Quanto alla clausola sulla libera cedibilità del credito, essa costituisce reiterazione della regola informatrice di cui all'art. 1260, comma 1, c.c. e, pertanto, riproducendo disposizioni normative, non può essere considerata vessatoria, in conformità alla previsione di cui all'art. 34, comma 3, Cod.
Cons.
L'opponente costruisce le proprie doglianze sull'erroneo assunto che l'approvazione della cessione o la notifica al debitore ceduto costituiscano requisiti necessari per attivare la tutela monitoria e che, dunque, in difetto, il decreto ingiuntivo debba essere a fortiori revocato.
La prospettazione, oltre che infondata, si appalesa altresì contraddittoria, atteso che lo stesso opponente evidenzia l'ontologica estraneità del consenso del debitore al perfezionamento della fattispecie traslativa in commento.
Risulta, peraltro, indimostrato il pregiudizio asseritamente patito in ragione della mutata titolarità della posizione giuridica soggettiva dal lato attivo del rapporto, che nemmeno può essere oggetto di accertamento in questa sede, come vorrebbe il debitore, risultando coperta dal giudicato (cfr. Trib.
Milano, 17/04/2024, n. 4207).
In riferimento alle clausole sulla estinzione anticipata del debito e sulla prestazione della garanzia fideiussoria da parte del coniuge, la questione della abusività dismette qualsivoglia rilevanza pratica, atteso che dette clausole non impattano in alcun modo la fattispecie concreta, nella quale non viene in rilievo l'estinzione in corso di ammortamento del finanziamento, né risulta, di fatto, prestata alcuna garanzia da parte del coniuge.
L'eventuale declaratoria di nullità delle richiamate clausole si tradurrebbe nella relativa automatica espunzione dal regolamento negoziale, secondo la logica del regime di nullità parziale necessaria
6 proprio dell'art. 36 cod. cons., per il quale il contratto rimane valido, pur se deprivato di una sua parte ed indipendentemente dalla necessità di colmare la lacuna così creatasi.
Le nullità di protezione associano, infatti, alla tradizionale indole demolitoria, propria di ogni nullità, una peculiare finalità conformativa, attuata mediante la conservazione del contratto e la contestuale sanzione della non vincolatività della clausola abusiva.
È, pertanto, evidente che l'accertamento della vessatorietà delle clausole de quibus non avrebbe alcuna concreta riverberazione sul piano pratico, atteso che la relativa obliterazione dal programma negoziale risulterebbe inidonea a modificare, a vantaggio del consumatore, l'equilibrio sinallagmatico o la misura della esposizione debitoria.
5. Non è fondata la lapidaria doglianza relativa alla lesione della autonomia privata.
La censura appare non solo priva di specifico riferimento ai diversi rapporti negoziali dai quali origina la pretesa adempitiva del creditore opposto, ma anche estremamente generica e meramente esplorativa.
Il consumatore non ha argomentato tale censura, non ha denunciato la violazione di obblighi informativi o di trasparenza, né ha evidenziato specifiche circostanze attraverso le quali il professionista sia concretamente riuscito a compromettere la libertà di autodeterminazione contrattuale, ad alterare i processi decisionali e ad influenzare il comportamento economico.
Tale deficienza assertiva e l'inerzia mostrata rispetto alla rappresentazione dello svolgimento patologico della relazione contrattuale non possono essere colmate invocando un controllo giudiziale officioso, atteso che il rispetto del principio di effettività della tutela consumeristica non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa indolenza del consumatore interessato (cfr. CGUE, sent. 01/10/2015, C-32/14, EU:C: ). Controparte_6 P.IV_4
Le schede negoziali versate in atti, peraltro, redatte in forma scritta e vergate di pugno dall'opponente, che ne ha accettato i termini economici mediante l'apposizione di plurime sottoscrizioni, regolamentano compiutamente i rapporti contrattuali, indicando, in particolare, il TAEG, il TAN,
l'importo finanziato e l'importo da rimborsare, gli interessi da corrispondere, i costi del finanziamento, il numero delle rate del piano di rimborso, le imposte: condizioni tutte oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione da parte del consumatore, il quale, dunque, al momento della stipula è stato posto in condizione di conoscere appieno il contenuto di ogni clausola dei contratti e, quindi, di determinarsi con consapevolezza alla conclusione dei medesimi.
Risulta, pertanto, dagli elementi di fatto e diritto disponibili (si veda CGUE, sentenza del 17 maggio
2022 in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza: “al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, il giudice nazionale è tenuto
a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di 7 applicazione della direttiva 93/13 … laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto a tal riguardo necessari”), garantita al consumatore un'informazione adeguata e trasparente, intesa quale piena cognizione di tutti gli elementi idonei a definire il complessivo impegno scaturente dall'adesione ai diversi regolamenti contrattuali, che, impiegando valori sintattici e semantici chiari ed accessibili, appaiono pienamente intellegibili.
6. Alla luce delle considerazioni sovra esposte, l'opposizione va rigettata.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
I recenti mutamenti giurisprudenziali, la eccezionalità del rimedio e l'assenza di precedenti sulle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 11/05/2025
Il G.O.P. dott.ssa Margherita Annunziata
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