Art. 46.
Le disposizioni contenute negli articoli 2 a 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, a 19 della legge 5 maggio 1907, n. 257 che istituisce il Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova sono modificate come segue:
Art. 2. - Al comma 3° e' sostituito il seguente:
«In casi di urgenza spettera' al Magistrato d'accordo col capo dell'ufficio, per le opere idrauliche del Po, il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento».
Art. 3. - Il comma primo e' sostituito dal seguente:
«Il capo del compartimento presidente del Magistrato alle acque e' nominato tra i funzionari dello Stato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, ha lo stipendio, le competenze e le indennita' di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici».
«Durante tale incarico egli cessa temporaneamente dal servizio nella Amministrazione cui appartiene, e puo' essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado e titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio. Cessando l'incarico riprende senz'altro servizio nell'Amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianita'. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero».
Al comma secondo e' sostituito il seguente:
«Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dal quale dipende direttamente, ed e' di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge. Nei riguardi del regime forestale il presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende direttamente».
Art. 4. - Al 2° comma e' aggiunto quanto segue:
«In caso di necessita', uno dei posti di ispettore superiore del genio civile, membri del Comitato tecnico, puo' essere coperto da un ingegnere capo di prima classe del genio civile, sentito il parere del Comitato del personale del genio civile».
«A questo ingegnere capo spettano le competenze e le indennita' concesse agli aggregati alle sezioni del Consiglio superiore dall'articolo 22 della legge sul genio civile ( testo unico 3 settembre 1906, n. 522 )».
«E' pure concessa l'indennita' di cui all'articolo 24 del testo unico sovracitato agli ufficiali del genio civile addetti alla sezione dell'ufficio tecnico di revisione con sede in Venezia».
Al terzo comma e' sostituito il seguente:
«In assenza del presidente, il Comitato tecnico del Magistrato e' presieduto dall'ispettore superiore del genio civile che annualmente viene designato dal ministro su proposta del presidente della Magistratura».
Art. 5. - Il Comitato tecnico del Magistrato ha, nei limiti del proprio compartimento, le funzioni della sezione seconda (idraulica) del Consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le leggi ed i regolamenti vigenti per questo».
«Le funzioni ed attribuzioni, che per legge e regolamento spettano agli ispettori superiori di compartimento del genio civile sono conferite, per quanto concerne la giurisdizione del Magistrato ad uno o piu' fra gli ispettori superiori addetti al Comitato tecnico di cui sopra, all'uopo delegati, di biennio in biennio, dal presidente della Magistratura».
«E' in facolta' del presidente del Magistrato di sentire il Comizio anche sugli affari sui quali abbiano dato parere gli ispettor come sopra delegati».
Art. 6. - Una commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie, in tutto o in parte comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascheduna nel rispettivo Consiglio provinciale e nel seno di questo, sara' sentito dal presidente del Magistrato quando si tratti dell'esecuzione di importanti opere nuove o d'importanti conflitti fra provincie, comuni e consorzi».
«Essa sara' presieduta dal presidente del Magistrato che potra' chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile anche all'infuori dei casi previsti nel precedente comma».
Art. 7. - Al secondo comma e' sostituito il seguente:
«In apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e' stanziata annualmente la somma necessaria per lo stipendio del presidente della Magistratura alle acque come al precedente articolo 3».
Art. 8 -. E' soppresso il penultimo comma, ed all'ultimo comma e' sostituito il seguente:
«Gli ispettori superiori del genio civile e l'ispettore forestale risiedono di regola presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando vi siano espressamente invitati dal presidente del Consiglio stesso d'accordo col presidente della Magistratura.
Art. 9. - «Il personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche e' nominato dal ministro dei lavori pubblici secondo le disposizioni vigenti, ma in base a concorsi speciali banditi per coprire i posti vacanti nel compartimento del Magistrato».
«I guardiani e custodi sono destinati e trasferiti nell'ambito del compartimento dal presidente del Magistrato».
Art. 13. - Al primo comma e' sostituito quanto segue:
«Il Magistrato alle acque, a mezzo di uno speciale ufficio idrografico al cui ordinamento e personale stabile sara' provveduto con le norme stabilite dal regolamento, provvede alla raccolta ed al coordinamento delle osservazioni idrografiche e metereologiche concernenti i fiumi e loro bacini montani del compartimento, e l'estuario veneto».
«Secondo le norme da stabilirsi nel regolamento sara' nominata una Commissione scientifico-tecnica per dar parere sulle questioni di massima relative a tale servizio che le saranno sottoposte dal presidente del Magistrato».
Art. 13-bis. - Nel compartimento del Magistrato alle acque, le attribuzioni delle sezioni della Commissione centrale di cui all'articolo 20, titolo II, della presente legge sono deferite ad una apposita sezione o Commissione speciale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche del compartimento, presieduta da un ispettore superiore del genio civile addetto al Magistrato, e da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento della legge 5 maggio 1907, n. 122 , ferma restando la disposizione del comma 1° articolo 13 della legge sul Magistrato alle acque.
La detta sezione del Magistrato interverra' alle adunanze della Commissione centrale pel coordinamento dei lavori di massima delle varie sezioni quando vi sia espressamente invitata dal presidente della Commissione centrale d'accordo col presidente della Magistratura.
Art. 14. - Nella lettera a) sono soppresse le attribuzioni riferite agli articoli 14 comma 5° e 40 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523 , e sono mantenute le attribuzioni assegnate al Magistrato dall'articolo 7 del nuovo testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, per quanto concerne la classificazione delle opere di 3ª categoria, sentita la Commissione di cui all'articolo 13-bis precedente, ferma restando la classificazione per decreto reale e l'attribuzione di cui alla successiva lettera c) per i progetti di opere idrauliche di 3ª categoria.
Spetta inoltre al Magistrato l'attribuzione assegnata al ministro dei lavori pubblici dell'articolo 41 comma 1° del nuovo testo unico suddetto per la determinazione del consorzio e per l'eventuale sua suddivisione in zone e comprensori sentito, il parere della commissione di cui all'articolo 13-bis, precedente, fermo restando il decreto ministeriale di approvazione.
L'attribuzione per la dichiarazione di obbligatorieta' delle spese per opere di 4ª categoria, s'intende riferita all'articolo 9, comma terzo, di detto testo unico modificato dalla presente legge ed e' estesa alla dichiarazione di obbligatorieta' delle spese per opere idrauliche di 5ª categoria, come all'articolo 10, ultimo comma, dello stesso testo unico parimente modificato.
Alla lettera c) e' sostituito quanto segue;
c) «l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto voto favorevole dell'ispettore superiore delegato o del Comitato tecnico a senso dell'articolo 5».
Al la lettera d) e' sostituito quanto segue:
d) «Le attribuzioni assegnate ai prefetti dalla legge sulle opere idrauliche testo unico 25 luglio 1904, n. 523, negli articoli 2 , 57 a 59, 77, 79 a 97, 99 a 101, che riguardano il regime delle acque, la polizia delle acque pubbliche, le darsene, gli approdi, la fluitazione, ferme per tutte la cura della esecuzione e la vigilanza nelle autorita' provinciali e locali e dall'articolo 25 della legge sui porti, spiaggie e fari, testo unico 2 aprile 1885, n. 3095 ».
Alla lettera i) e' sostituito quanto segue:
i) «La facolta' di disporre in base ad un piano di riparto dei fondi proposto dal Magistrato ed approvato preventivamente dal ministro dei lavori pubblici per ogni servizio, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi concernenti opere idrauliche di 1ª, 2ª e 3ª categoria, opere marittime di 1ª e 2ª categoria, opere di bonificazione di prima categoria fino a lire 100,000 per mezzo di asta pubblica e fino a lire 50,000 a partiti privati e ad economia nei casi nei quali il ministro dei lavori pubblici vi e' autorizzato dalla legge, nonche' la gestione tecnica, economica ed amministrativa di tutti i lavori».
E' aggiunta la lettera o) seguente:
o) «Il Governo fara' le concessioni per la navigazione con piroscafi nei corsi d'acqua del compartimento delle quali all'articolo 79 del testo unico delle leggi per le opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 sentito il Magistrato alle acque».
Ai due ultimi comma sono sostituiti i seguenti:
«Nulla e' innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche e per occupazioni di spiaggie marittime».
«Il magistrato alle acque dovra' pero' essere inteso nell'un caso e nell'altro prima che le domande relative sieno ammesse all'istruttoria, nonche' sui risultati delle istruttorie medesime».
«La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche gia' esistenti o che verranno fatte, spettera' al Magistrato».
Art. 16. - «Contro i provvedimenti definitivi attribuiti dalle vigenti leggi ad altre autorita' e per la presente legge deferite invece al presidente della Magistratura alle acque, e' ammesso il ricorso alla IV e V sezione del Consiglio di Stato, secondo le rispettive competenze, ed in via straordinaria al Re».
Art. 17. - «E' riservata al presidente della Magistratura alle acque udito il Comitato tecnico di Magistratura, la facolta' di disporre, in caso di urgenza, l'esecuzione di opere relative al compartimento da esso amministrato quando il loro importo non ecceda la somma di lire 200,000 e i fondi necessari siano stanziati in bilancio, informandone immediatamente il ministro».
Art. 18. - «Le disposizioni degli articoli 9 , 14 , 15 , e 16 ( 2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016 sull'amministrazione e sulla contabilita' dello Stato e quello degli articoli 43, 44, 45 e 46 (primo comma) 47 e 71 (comma secondo) del relativo regolamento, non si applicano, allorche' si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Comitato tecnico del Magistrato e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a lire 200,000 o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma».
Art. 19. - Al primo comma e' sostituito il seguente:
«Nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici sono istituiti appositi titoli e capitoli di spesa per le opere e per i servizi contemplati dalla presente legge di competenza del Ministero dei lavori pubblici».
Al terzo comma e' sostituito il seguente:
«Alle spese occorrenti per i servizi del Magistrato alle acque, sara' provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione emessi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a favore del presidente o di chi ne fa le veci».
Le disposizioni contenute negli articoli 2 a 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, a 19 della legge 5 maggio 1907, n. 257 che istituisce il Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova sono modificate come segue:
Art. 2. - Al comma 3° e' sostituito il seguente:
«In casi di urgenza spettera' al Magistrato d'accordo col capo dell'ufficio, per le opere idrauliche del Po, il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento».
Art. 3. - Il comma primo e' sostituito dal seguente:
«Il capo del compartimento presidente del Magistrato alle acque e' nominato tra i funzionari dello Stato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, ha lo stipendio, le competenze e le indennita' di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici».
«Durante tale incarico egli cessa temporaneamente dal servizio nella Amministrazione cui appartiene, e puo' essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado e titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio. Cessando l'incarico riprende senz'altro servizio nell'Amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianita'. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero».
Al comma secondo e' sostituito il seguente:
«Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dal quale dipende direttamente, ed e' di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge. Nei riguardi del regime forestale il presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende direttamente».
Art. 4. - Al 2° comma e' aggiunto quanto segue:
«In caso di necessita', uno dei posti di ispettore superiore del genio civile, membri del Comitato tecnico, puo' essere coperto da un ingegnere capo di prima classe del genio civile, sentito il parere del Comitato del personale del genio civile».
«A questo ingegnere capo spettano le competenze e le indennita' concesse agli aggregati alle sezioni del Consiglio superiore dall'articolo 22 della legge sul genio civile ( testo unico 3 settembre 1906, n. 522 )».
«E' pure concessa l'indennita' di cui all'articolo 24 del testo unico sovracitato agli ufficiali del genio civile addetti alla sezione dell'ufficio tecnico di revisione con sede in Venezia».
Al terzo comma e' sostituito il seguente:
«In assenza del presidente, il Comitato tecnico del Magistrato e' presieduto dall'ispettore superiore del genio civile che annualmente viene designato dal ministro su proposta del presidente della Magistratura».
Art. 5. - Il Comitato tecnico del Magistrato ha, nei limiti del proprio compartimento, le funzioni della sezione seconda (idraulica) del Consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le leggi ed i regolamenti vigenti per questo».
«Le funzioni ed attribuzioni, che per legge e regolamento spettano agli ispettori superiori di compartimento del genio civile sono conferite, per quanto concerne la giurisdizione del Magistrato ad uno o piu' fra gli ispettori superiori addetti al Comitato tecnico di cui sopra, all'uopo delegati, di biennio in biennio, dal presidente della Magistratura».
«E' in facolta' del presidente del Magistrato di sentire il Comizio anche sugli affari sui quali abbiano dato parere gli ispettor come sopra delegati».
Art. 6. - Una commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie, in tutto o in parte comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascheduna nel rispettivo Consiglio provinciale e nel seno di questo, sara' sentito dal presidente del Magistrato quando si tratti dell'esecuzione di importanti opere nuove o d'importanti conflitti fra provincie, comuni e consorzi».
«Essa sara' presieduta dal presidente del Magistrato che potra' chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile anche all'infuori dei casi previsti nel precedente comma».
Art. 7. - Al secondo comma e' sostituito il seguente:
«In apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e' stanziata annualmente la somma necessaria per lo stipendio del presidente della Magistratura alle acque come al precedente articolo 3».
Art. 8 -. E' soppresso il penultimo comma, ed all'ultimo comma e' sostituito il seguente:
«Gli ispettori superiori del genio civile e l'ispettore forestale risiedono di regola presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando vi siano espressamente invitati dal presidente del Consiglio stesso d'accordo col presidente della Magistratura.
Art. 9. - «Il personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche e' nominato dal ministro dei lavori pubblici secondo le disposizioni vigenti, ma in base a concorsi speciali banditi per coprire i posti vacanti nel compartimento del Magistrato».
«I guardiani e custodi sono destinati e trasferiti nell'ambito del compartimento dal presidente del Magistrato».
Art. 13. - Al primo comma e' sostituito quanto segue:
«Il Magistrato alle acque, a mezzo di uno speciale ufficio idrografico al cui ordinamento e personale stabile sara' provveduto con le norme stabilite dal regolamento, provvede alla raccolta ed al coordinamento delle osservazioni idrografiche e metereologiche concernenti i fiumi e loro bacini montani del compartimento, e l'estuario veneto».
«Secondo le norme da stabilirsi nel regolamento sara' nominata una Commissione scientifico-tecnica per dar parere sulle questioni di massima relative a tale servizio che le saranno sottoposte dal presidente del Magistrato».
Art. 13-bis. - Nel compartimento del Magistrato alle acque, le attribuzioni delle sezioni della Commissione centrale di cui all'articolo 20, titolo II, della presente legge sono deferite ad una apposita sezione o Commissione speciale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche del compartimento, presieduta da un ispettore superiore del genio civile addetto al Magistrato, e da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento della legge 5 maggio 1907, n. 122 , ferma restando la disposizione del comma 1° articolo 13 della legge sul Magistrato alle acque.
La detta sezione del Magistrato interverra' alle adunanze della Commissione centrale pel coordinamento dei lavori di massima delle varie sezioni quando vi sia espressamente invitata dal presidente della Commissione centrale d'accordo col presidente della Magistratura.
Art. 14. - Nella lettera a) sono soppresse le attribuzioni riferite agli articoli 14 comma 5° e 40 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523 , e sono mantenute le attribuzioni assegnate al Magistrato dall'articolo 7 del nuovo testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, per quanto concerne la classificazione delle opere di 3ª categoria, sentita la Commissione di cui all'articolo 13-bis precedente, ferma restando la classificazione per decreto reale e l'attribuzione di cui alla successiva lettera c) per i progetti di opere idrauliche di 3ª categoria.
Spetta inoltre al Magistrato l'attribuzione assegnata al ministro dei lavori pubblici dell'articolo 41 comma 1° del nuovo testo unico suddetto per la determinazione del consorzio e per l'eventuale sua suddivisione in zone e comprensori sentito, il parere della commissione di cui all'articolo 13-bis, precedente, fermo restando il decreto ministeriale di approvazione.
L'attribuzione per la dichiarazione di obbligatorieta' delle spese per opere di 4ª categoria, s'intende riferita all'articolo 9, comma terzo, di detto testo unico modificato dalla presente legge ed e' estesa alla dichiarazione di obbligatorieta' delle spese per opere idrauliche di 5ª categoria, come all'articolo 10, ultimo comma, dello stesso testo unico parimente modificato.
Alla lettera c) e' sostituito quanto segue;
c) «l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto voto favorevole dell'ispettore superiore delegato o del Comitato tecnico a senso dell'articolo 5».
Al la lettera d) e' sostituito quanto segue:
d) «Le attribuzioni assegnate ai prefetti dalla legge sulle opere idrauliche testo unico 25 luglio 1904, n. 523, negli articoli 2 , 57 a 59, 77, 79 a 97, 99 a 101, che riguardano il regime delle acque, la polizia delle acque pubbliche, le darsene, gli approdi, la fluitazione, ferme per tutte la cura della esecuzione e la vigilanza nelle autorita' provinciali e locali e dall'articolo 25 della legge sui porti, spiaggie e fari, testo unico 2 aprile 1885, n. 3095 ».
Alla lettera i) e' sostituito quanto segue:
i) «La facolta' di disporre in base ad un piano di riparto dei fondi proposto dal Magistrato ed approvato preventivamente dal ministro dei lavori pubblici per ogni servizio, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi concernenti opere idrauliche di 1ª, 2ª e 3ª categoria, opere marittime di 1ª e 2ª categoria, opere di bonificazione di prima categoria fino a lire 100,000 per mezzo di asta pubblica e fino a lire 50,000 a partiti privati e ad economia nei casi nei quali il ministro dei lavori pubblici vi e' autorizzato dalla legge, nonche' la gestione tecnica, economica ed amministrativa di tutti i lavori».
E' aggiunta la lettera o) seguente:
o) «Il Governo fara' le concessioni per la navigazione con piroscafi nei corsi d'acqua del compartimento delle quali all'articolo 79 del testo unico delle leggi per le opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 sentito il Magistrato alle acque».
Ai due ultimi comma sono sostituiti i seguenti:
«Nulla e' innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche e per occupazioni di spiaggie marittime».
«Il magistrato alle acque dovra' pero' essere inteso nell'un caso e nell'altro prima che le domande relative sieno ammesse all'istruttoria, nonche' sui risultati delle istruttorie medesime».
«La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche gia' esistenti o che verranno fatte, spettera' al Magistrato».
Art. 16. - «Contro i provvedimenti definitivi attribuiti dalle vigenti leggi ad altre autorita' e per la presente legge deferite invece al presidente della Magistratura alle acque, e' ammesso il ricorso alla IV e V sezione del Consiglio di Stato, secondo le rispettive competenze, ed in via straordinaria al Re».
Art. 17. - «E' riservata al presidente della Magistratura alle acque udito il Comitato tecnico di Magistratura, la facolta' di disporre, in caso di urgenza, l'esecuzione di opere relative al compartimento da esso amministrato quando il loro importo non ecceda la somma di lire 200,000 e i fondi necessari siano stanziati in bilancio, informandone immediatamente il ministro».
Art. 18. - «Le disposizioni degli articoli 9 , 14 , 15 , e 16 ( 2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016 sull'amministrazione e sulla contabilita' dello Stato e quello degli articoli 43, 44, 45 e 46 (primo comma) 47 e 71 (comma secondo) del relativo regolamento, non si applicano, allorche' si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Comitato tecnico del Magistrato e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a lire 200,000 o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma».
Art. 19. - Al primo comma e' sostituito il seguente:
«Nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici sono istituiti appositi titoli e capitoli di spesa per le opere e per i servizi contemplati dalla presente legge di competenza del Ministero dei lavori pubblici».
Al terzo comma e' sostituito il seguente:
«Alle spese occorrenti per i servizi del Magistrato alle acque, sara' provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione emessi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a favore del presidente o di chi ne fa le veci».