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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8580 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Satta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/05/1987, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura Satta, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/05/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Capoterra, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in Capoterra nella Via Tevere n. 11 resterà nella esclusiva proprietà e disponibilità del sig. e ciò in quanto relativamente Controparte_1 alla stessa le parti hanno convenuto che quest'ultimo rilevi la quota di immobile di proprietà della sig.ra , pari al 50% pro indiviso. Parte_1
Il valore della suddetta quota pari al 50%, che nell'ipotesi di una cessione a terzi sarebbe stato determinato secondo il valore commerciale del bene, è stato riconosciuto e concordato tra le parti, nell'ambito di una regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, in misura pari ad € 20.000,00.
Pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, la sig.ra Parte_1 si obbliga a cedere al sig. , che si obbliga ad accettare, la sua Controparte_1 quota di proprietà pari ad ½ dell'abitazione coniugale sita in Capoterra nella via Tevere n. 11, distinto al N.C.E.U. del predetto Comune al Foglio 30, mappale 1651, sub. 1, cat. A2, consistenza 5,5 vani, P T-1, (come pervenuto con rogito dott. del 07.03.2018), con ogni accessorio e/o pertinenza, nello CP_2 stato di fatto e di diritto in cui si trova, di cui è edotto essendo comproprietario della stessa ed ivi residente.
Pag. 2 di 7 Relativamente al suddetto immobile, inoltre, le parti dichiarano che il sig.
è a conoscenza della situazione degli impianti in relazione alla CP_1 normativa in materia di sicurezza vigente ed esonera la parte cedente da ogni responsabilità al riguardo.
3) Il sig. si obbliga, con la sottoscrizione del presente ricorso, a Controparte_1 corrispondere alla sig.ra , ai fini della regolamentazione Parte_1 dei rapporti economici tra i coniugi, la somma complessiva concordata e pattuita di € 20.000,00 secondo le seguenti modalità:
- € 10.000,00 (euro diecimila/00), a titolo di caparra confirmatoria alla sottoscrizione del presente atto, che ne costituisce quietanza, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie note;
- la somma residua, pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00), verrà versata a titolo di saldo al momento del deposito della sentenza di separazione, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie note o che verranno comunicate.
4) Le parti concordano che la cessione del 50% di proprietà dell'abitazione coniugale da parte della sig.ra in favore del sig. avverrà Parte_1 CP_1 non appena sarà depositata la sentenza di separazione (salvi i necessari tempi tecnici), affinché l'atto notarile possa godere dei benefici e delle esenzioni da ogni imposta, tassa ed onere, come previsto dall'art. 19 della legge 74/1987, confermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/2014 e dalla sentenza della Corte di Cassazione SU n. 21761/2021, poiché il raggiunto accordo costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Il relativo atto pubblico sarà stipulato davanti al Notaio scelto dal sig. CP_1
a carico del quale saranno tutte le relative spese.
[...]
Le parti, altresì, dichiarano che la causa del suddetto trasferimento di proprietà è rappresentata dalla regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi nel presente procedimento di separazione.
Le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
5) Correlativamente sempre in esecuzione degli obblighi sopra richiamati, il sig.
si obbliga ad accollarsi integralmente il pagamento fino a Controparte_1 totale estinzione, comprese le spese di cancellazione dell'ipoteca, del mutuo cointestato contratto da entrambi i coniugi in data 08.07.2021, con il Banco di Sardegna S.p.A., con contratto n. 93405519 della somma di € 129.600,00, relativamente al quale l'istituto mutuante in data 09.07.2021 ha iscritto ipoteca volontaria al Reg. Part. 3066, Reg. gen. 22575, attivandosi personalmente per
Pag. 3 di 7 volturare il mutuo a suo nome e liberare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1273 c.c., la sig.ra da ogni responsabilità nei confronti Parte_1 dell'istituto mutuante.
A tali effetti il sig. riconosce di subentrare alla sig.ra Controparte_1 [...]
verso l'istituto di credito mutuante, obbligandosi a pagare Parte_1 puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano il suindicato contratto di mutuo.
6) Per quanto riguarda i beni comuni presenti all'interno dell'abitazione coniugale, le parti danno atto che i mobili, le suppellettili ed i regali di nozze, sono stati ripartiti concordemente tra i coniugi con separato accordo, e che saranno prelevati dalla sig.ra (unitamente ai beni di proprietà esclusiva Parte_1 della stessa nonché a quelli del figlio ) entro la data che sarà fissata per Per_1 il rogito notarile.
7) Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre talché ai fini delle registrazioni anagrafiche viene indicato quale luogo di residenza del minore quello della madre;
ogni eventuale trasferimento di residenza dovrà essere preventivamente concordato dai genitori i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente.
8) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza con obbligo di immediata informativa all'altro genitore.
9) I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10) Le modalità ed i tempi della presenza del minore presso i genitori vengono così concordati:
a) starà con il padre il lunedì e il mercoledì, dal pomeriggio alla Per_1 mattina successiva al rientro a scuola, dove verrà accompagnato direttamente dal padre.
Pag. 4 di 7 b) starà con la madre il martedì e il giovedì, dal pomeriggio alla Per_1 mattina successiva al rientro a scuola, dove verrà accompagnato direttamente dalla madre.
c) starà con ciascun genitore, a settimane alternate, dal venerdì Per_1 pomeriggio alla domenica sera sino alle 20,00 circa.
d) Qualora nei giorni e nei periodi più sopra indicati, uno dei due genitori, fosse fuori sede e/o impegnato per motivi di lavoro, il giorno infrasettimanale ed il weekend potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre o della madre.
e) In caso di malattia del minore durante i giorni stabiliti per il padre o per la madre, questi ultimi potranno fargli visita presso le rispettive abitazioni, previo accordo telefonico, ovvero modificare i giorni di visita, previo accordo.
f) Il padre ovvero la madre potranno comunicare telefonicamente quotidianamente con il minore e fargli visita previ accordi telefonici nel rispetto dei diritti di privacy dell'ex coniuge.
g) Nel periodo non scolastico i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore rimarranno immutati, modificandosi unicamente il luogo e l'ora del prelevamento e di rientro del minore che coincideranno con il luogo e l'orario di inizio e cessazione delle attività ludico/ricreative che i genitori concorderanno che il minore frequenti o dell'abitazione presso la quale il minore si trova.
h) Le festività, salvo diversi accordi, saranno trascorse alternativamente di anno in anno con ciascun genitore e, nello specifico:
- durante il periodo delle vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni presso l'abitazione della madre i giorni del 24 e del 26 dicembre e presso l'abitazione del padre i giorni del 25 dicembre e 31 dicembre/1° gennaio;
- il minore trascorrerà il giorno del 6 gennaio ad anni alterni presso l'abitazione rispettiva della madre e del padre;
- durante il periodo delle vacanze pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta.
i) Durante le vacanze estive, salvo diversi accordi e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, il minore trascorrerà almeno una settimana consecutiva con ciascun genitore, e le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente ed anticipatamente le proprie rispettive disponibilità.
j) Il minore trascorrerà, inoltre, la festa della mamma e la festa del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno del minore verrà possibilmente trascorso con entrambi i
Pag. 5 di 7 genitori congiuntamente e/o disgiuntamente (alternando di anno in anno la presenza del minore con i genitori tra mattina/pomeriggio e/o tardo pomeriggio/pernotto).
k) Qualora un genitore intenda trascorrere con il figlio più di una giornata fuori dall'ambito del proprio domicilio (ad es. vacanze prolungate in altre località della Sardegna, in Continente e/o all'estero), il medesimo avrà l'onere di informare l'altro genitore con congruo anticipo, concordando, una volta ottenuto il preventivo assenso, le modalità e tutti i dettagli del viaggio (località, ubicazione dei pernottamenti, eventuali accompagnatori, motivi del viaggio etc.) che desidera realizzare con il bambino.
11) In considerazione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, essi provvederanno ciascuno autonomamente in via diretta, durante la permanenza del minore presso di sé, all'accudimento ed al mantenimento del medesimo, provvedendo pertanto in via diretta alle esigenze alimentari e domestiche, nonché ad ogni spesa scolastica ed a quelle relative ad abbigliamento e calzature.
12) Per quanto riguarda le spese straordinarie nell'interesse del minore, le stesse saranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno, secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare di cui al Protocollo del 29.11.2017, e comunque secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite mediche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche indifferibili ed urgenti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) spese mediche indifferibili e urgenti;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche non indifferibili e urgenti;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari (salvo medicinali da banco, compresi antibiotici, antipiretici e comunque per medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali fanno parte del mantenimento ordinario); e) spese per l'acquisto di apparecchi ortodontici, occhiali da vista (salva l'indifferibilità e urgenza) e attrezzature di carattere sanitario;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Pag. 6 di 7 - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) mensa scolastica;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive e ricreative;
spese di custodia (babysitter); c) spese per campo scuola;
d) spese per il conseguimento della patente di guida.
13) I genitori si impegnano reciprocamente a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
14) Entrambi rilasciano il consenso per la delega al ritiro da scuola del figlio minore ed affinché ciascun genitore, nei giorni di propria competenza, in caso di impossibilità, possa avvalersi di terze persone, maggiorenni e conosciute, per il ritiro di da scuola. Per_1
15) Le parti di comune accordo convengono che l'Assegno Unico Universale sia ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e che le detrazioni delle spese straordinarie ai fini fiscali saranno operate dai coniugi nel rispetto della percentuale concordata per la ripartizione delle stesse secondo il presente accordo.
16) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri.
17) Le parti infine si impegnano a confermare reciprocamente il consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8580 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Satta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/05/1987, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura Satta, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/05/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Capoterra, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in Capoterra nella Via Tevere n. 11 resterà nella esclusiva proprietà e disponibilità del sig. e ciò in quanto relativamente Controparte_1 alla stessa le parti hanno convenuto che quest'ultimo rilevi la quota di immobile di proprietà della sig.ra , pari al 50% pro indiviso. Parte_1
Il valore della suddetta quota pari al 50%, che nell'ipotesi di una cessione a terzi sarebbe stato determinato secondo il valore commerciale del bene, è stato riconosciuto e concordato tra le parti, nell'ambito di una regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, in misura pari ad € 20.000,00.
Pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, la sig.ra Parte_1 si obbliga a cedere al sig. , che si obbliga ad accettare, la sua Controparte_1 quota di proprietà pari ad ½ dell'abitazione coniugale sita in Capoterra nella via Tevere n. 11, distinto al N.C.E.U. del predetto Comune al Foglio 30, mappale 1651, sub. 1, cat. A2, consistenza 5,5 vani, P T-1, (come pervenuto con rogito dott. del 07.03.2018), con ogni accessorio e/o pertinenza, nello CP_2 stato di fatto e di diritto in cui si trova, di cui è edotto essendo comproprietario della stessa ed ivi residente.
Pag. 2 di 7 Relativamente al suddetto immobile, inoltre, le parti dichiarano che il sig.
è a conoscenza della situazione degli impianti in relazione alla CP_1 normativa in materia di sicurezza vigente ed esonera la parte cedente da ogni responsabilità al riguardo.
3) Il sig. si obbliga, con la sottoscrizione del presente ricorso, a Controparte_1 corrispondere alla sig.ra , ai fini della regolamentazione Parte_1 dei rapporti economici tra i coniugi, la somma complessiva concordata e pattuita di € 20.000,00 secondo le seguenti modalità:
- € 10.000,00 (euro diecimila/00), a titolo di caparra confirmatoria alla sottoscrizione del presente atto, che ne costituisce quietanza, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie note;
- la somma residua, pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00), verrà versata a titolo di saldo al momento del deposito della sentenza di separazione, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie note o che verranno comunicate.
4) Le parti concordano che la cessione del 50% di proprietà dell'abitazione coniugale da parte della sig.ra in favore del sig. avverrà Parte_1 CP_1 non appena sarà depositata la sentenza di separazione (salvi i necessari tempi tecnici), affinché l'atto notarile possa godere dei benefici e delle esenzioni da ogni imposta, tassa ed onere, come previsto dall'art. 19 della legge 74/1987, confermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/2014 e dalla sentenza della Corte di Cassazione SU n. 21761/2021, poiché il raggiunto accordo costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Il relativo atto pubblico sarà stipulato davanti al Notaio scelto dal sig. CP_1
a carico del quale saranno tutte le relative spese.
[...]
Le parti, altresì, dichiarano che la causa del suddetto trasferimento di proprietà è rappresentata dalla regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi nel presente procedimento di separazione.
Le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
5) Correlativamente sempre in esecuzione degli obblighi sopra richiamati, il sig.
si obbliga ad accollarsi integralmente il pagamento fino a Controparte_1 totale estinzione, comprese le spese di cancellazione dell'ipoteca, del mutuo cointestato contratto da entrambi i coniugi in data 08.07.2021, con il Banco di Sardegna S.p.A., con contratto n. 93405519 della somma di € 129.600,00, relativamente al quale l'istituto mutuante in data 09.07.2021 ha iscritto ipoteca volontaria al Reg. Part. 3066, Reg. gen. 22575, attivandosi personalmente per
Pag. 3 di 7 volturare il mutuo a suo nome e liberare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1273 c.c., la sig.ra da ogni responsabilità nei confronti Parte_1 dell'istituto mutuante.
A tali effetti il sig. riconosce di subentrare alla sig.ra Controparte_1 [...]
verso l'istituto di credito mutuante, obbligandosi a pagare Parte_1 puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano il suindicato contratto di mutuo.
6) Per quanto riguarda i beni comuni presenti all'interno dell'abitazione coniugale, le parti danno atto che i mobili, le suppellettili ed i regali di nozze, sono stati ripartiti concordemente tra i coniugi con separato accordo, e che saranno prelevati dalla sig.ra (unitamente ai beni di proprietà esclusiva Parte_1 della stessa nonché a quelli del figlio ) entro la data che sarà fissata per Per_1 il rogito notarile.
7) Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre talché ai fini delle registrazioni anagrafiche viene indicato quale luogo di residenza del minore quello della madre;
ogni eventuale trasferimento di residenza dovrà essere preventivamente concordato dai genitori i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente.
8) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza con obbligo di immediata informativa all'altro genitore.
9) I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10) Le modalità ed i tempi della presenza del minore presso i genitori vengono così concordati:
a) starà con il padre il lunedì e il mercoledì, dal pomeriggio alla Per_1 mattina successiva al rientro a scuola, dove verrà accompagnato direttamente dal padre.
Pag. 4 di 7 b) starà con la madre il martedì e il giovedì, dal pomeriggio alla Per_1 mattina successiva al rientro a scuola, dove verrà accompagnato direttamente dalla madre.
c) starà con ciascun genitore, a settimane alternate, dal venerdì Per_1 pomeriggio alla domenica sera sino alle 20,00 circa.
d) Qualora nei giorni e nei periodi più sopra indicati, uno dei due genitori, fosse fuori sede e/o impegnato per motivi di lavoro, il giorno infrasettimanale ed il weekend potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre o della madre.
e) In caso di malattia del minore durante i giorni stabiliti per il padre o per la madre, questi ultimi potranno fargli visita presso le rispettive abitazioni, previo accordo telefonico, ovvero modificare i giorni di visita, previo accordo.
f) Il padre ovvero la madre potranno comunicare telefonicamente quotidianamente con il minore e fargli visita previ accordi telefonici nel rispetto dei diritti di privacy dell'ex coniuge.
g) Nel periodo non scolastico i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore rimarranno immutati, modificandosi unicamente il luogo e l'ora del prelevamento e di rientro del minore che coincideranno con il luogo e l'orario di inizio e cessazione delle attività ludico/ricreative che i genitori concorderanno che il minore frequenti o dell'abitazione presso la quale il minore si trova.
h) Le festività, salvo diversi accordi, saranno trascorse alternativamente di anno in anno con ciascun genitore e, nello specifico:
- durante il periodo delle vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni presso l'abitazione della madre i giorni del 24 e del 26 dicembre e presso l'abitazione del padre i giorni del 25 dicembre e 31 dicembre/1° gennaio;
- il minore trascorrerà il giorno del 6 gennaio ad anni alterni presso l'abitazione rispettiva della madre e del padre;
- durante il periodo delle vacanze pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta.
i) Durante le vacanze estive, salvo diversi accordi e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, il minore trascorrerà almeno una settimana consecutiva con ciascun genitore, e le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente ed anticipatamente le proprie rispettive disponibilità.
j) Il minore trascorrerà, inoltre, la festa della mamma e la festa del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno del minore verrà possibilmente trascorso con entrambi i
Pag. 5 di 7 genitori congiuntamente e/o disgiuntamente (alternando di anno in anno la presenza del minore con i genitori tra mattina/pomeriggio e/o tardo pomeriggio/pernotto).
k) Qualora un genitore intenda trascorrere con il figlio più di una giornata fuori dall'ambito del proprio domicilio (ad es. vacanze prolungate in altre località della Sardegna, in Continente e/o all'estero), il medesimo avrà l'onere di informare l'altro genitore con congruo anticipo, concordando, una volta ottenuto il preventivo assenso, le modalità e tutti i dettagli del viaggio (località, ubicazione dei pernottamenti, eventuali accompagnatori, motivi del viaggio etc.) che desidera realizzare con il bambino.
11) In considerazione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, essi provvederanno ciascuno autonomamente in via diretta, durante la permanenza del minore presso di sé, all'accudimento ed al mantenimento del medesimo, provvedendo pertanto in via diretta alle esigenze alimentari e domestiche, nonché ad ogni spesa scolastica ed a quelle relative ad abbigliamento e calzature.
12) Per quanto riguarda le spese straordinarie nell'interesse del minore, le stesse saranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno, secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare di cui al Protocollo del 29.11.2017, e comunque secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite mediche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche indifferibili ed urgenti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) spese mediche indifferibili e urgenti;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche non indifferibili e urgenti;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari (salvo medicinali da banco, compresi antibiotici, antipiretici e comunque per medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali fanno parte del mantenimento ordinario); e) spese per l'acquisto di apparecchi ortodontici, occhiali da vista (salva l'indifferibilità e urgenza) e attrezzature di carattere sanitario;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Pag. 6 di 7 - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) mensa scolastica;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive e ricreative;
spese di custodia (babysitter); c) spese per campo scuola;
d) spese per il conseguimento della patente di guida.
13) I genitori si impegnano reciprocamente a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
14) Entrambi rilasciano il consenso per la delega al ritiro da scuola del figlio minore ed affinché ciascun genitore, nei giorni di propria competenza, in caso di impossibilità, possa avvalersi di terze persone, maggiorenni e conosciute, per il ritiro di da scuola. Per_1
15) Le parti di comune accordo convengono che l'Assegno Unico Universale sia ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e che le detrazioni delle spese straordinarie ai fini fiscali saranno operate dai coniugi nel rispetto della percentuale concordata per la ripartizione delle stesse secondo il presente accordo.
16) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri.
17) Le parti infine si impegnano a confermare reciprocamente il consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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