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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/11/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2567/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. IO Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2567/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Andrea Paesano;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Andrea Paesano;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Piombino (LI) il 03.12.2006 e che dalla loro unione è nato a [...] in data [...] il figlio IO, maggiorenne non economicamente autosufficiente. Con provvedimento in data 05/08/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino (LI) di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino (LI) il 03.12.2006 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 52 P. 2 Serie A anno 2006.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto in via reciproca ad ogni forma di mantenimento.
3) La casa familiare sita in Campiglia Marittima (LI), via Tuttiventi n. 6, già di proprietà esclusiva della Sig.ra è e resterà nella sua piena disponibilità, Parte_1 continuandovi pertanto la suddetta ad abitarvi con il figlio IO. Di conseguenza il Sig.
che già da qualche mese abita altrove, provvederà a trasferire la propria Controparte_1 residenza anagrafica in altro luogo nel minor tempo possibile.
4) Con riferimento alla casa familiare, la Sig.ra provvederà al pagamento Parte_1 integrale delle utenze domestiche già peraltro ad essa intestate nonché della tassa di smaltimento rifiuti o equipollenti. 5) Il figlio IO abiterà presso la madre nella casa familiare e potrà stare con il padre ogniqualvolta lo desideri.
6) Il figlio IO non è ancora economicamente autosufficiente e pertanto i genitori continueranno a mantenerlo fino a quando ce ne sarà bisogno. A tale riguardo, la madre vi provvederà in via diretta, continuando IO ad abitare con la suddetta, mentre il padre
– considerati i redditi di entrambi i genitori, il tenore di vita garantito al figlio in costanza di matrimonio e le maggiori spese che la Sig.ra si troverà ad affrontare Parte_1 per la gestione della casa familiare – provvederà a versare un assegno di mantenimento per il solo figlio minore di importo pari ad € 400,00 (quattrocento/00) mensili rivalutabili Istat da corrispondere alla moglie sul c/c di quest'ultima (IBAN: [...]) o con altre modalità da concordare, entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese.
7) L'assegno unico a sostegno della famiglia verrà riconosciuto nella misura del 100% del suo importo in favore del Sig. dopo che il figlio diverrà maggiorenne e Controparte_1 ove ne sussistano i requisiti di legge.
8) I genitori concorreranno altresì nella misura del 50% cadauno alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio secondo il protocollo C.N.F. che dovrà essere da loro seguito anche al fine di concordarle.
9) I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione degli arredi della casa coniugale e di tutti gli altri beni mobili in comune nel rispetto degli accordi presi.
10)Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6, c.12, L.1/12/70, n.898).
11)A ciascuno dei due coniugi è attribuita in via definitiva la proprietà degli autoveicoli e motoveicoli ad essi intestati.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. IO Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2567/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Andrea Paesano;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Andrea Paesano;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Piombino (LI) il 03.12.2006 e che dalla loro unione è nato a [...] in data [...] il figlio IO, maggiorenne non economicamente autosufficiente. Con provvedimento in data 05/08/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino (LI) di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino (LI) il 03.12.2006 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 52 P. 2 Serie A anno 2006.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto in via reciproca ad ogni forma di mantenimento.
3) La casa familiare sita in Campiglia Marittima (LI), via Tuttiventi n. 6, già di proprietà esclusiva della Sig.ra è e resterà nella sua piena disponibilità, Parte_1 continuandovi pertanto la suddetta ad abitarvi con il figlio IO. Di conseguenza il Sig.
che già da qualche mese abita altrove, provvederà a trasferire la propria Controparte_1 residenza anagrafica in altro luogo nel minor tempo possibile.
4) Con riferimento alla casa familiare, la Sig.ra provvederà al pagamento Parte_1 integrale delle utenze domestiche già peraltro ad essa intestate nonché della tassa di smaltimento rifiuti o equipollenti. 5) Il figlio IO abiterà presso la madre nella casa familiare e potrà stare con il padre ogniqualvolta lo desideri.
6) Il figlio IO non è ancora economicamente autosufficiente e pertanto i genitori continueranno a mantenerlo fino a quando ce ne sarà bisogno. A tale riguardo, la madre vi provvederà in via diretta, continuando IO ad abitare con la suddetta, mentre il padre
– considerati i redditi di entrambi i genitori, il tenore di vita garantito al figlio in costanza di matrimonio e le maggiori spese che la Sig.ra si troverà ad affrontare Parte_1 per la gestione della casa familiare – provvederà a versare un assegno di mantenimento per il solo figlio minore di importo pari ad € 400,00 (quattrocento/00) mensili rivalutabili Istat da corrispondere alla moglie sul c/c di quest'ultima (IBAN: [...]) o con altre modalità da concordare, entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese.
7) L'assegno unico a sostegno della famiglia verrà riconosciuto nella misura del 100% del suo importo in favore del Sig. dopo che il figlio diverrà maggiorenne e Controparte_1 ove ne sussistano i requisiti di legge.
8) I genitori concorreranno altresì nella misura del 50% cadauno alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio secondo il protocollo C.N.F. che dovrà essere da loro seguito anche al fine di concordarle.
9) I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione degli arredi della casa coniugale e di tutti gli altri beni mobili in comune nel rispetto degli accordi presi.
10)Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6, c.12, L.1/12/70, n.898).
11)A ciascuno dei due coniugi è attribuita in via definitiva la proprietà degli autoveicoli e motoveicoli ad essi intestati.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra