Articolo 1 della Legge 8 agosto 1977, n. 583
Articolo 2
Versione
10 settembre 1977
Art. 1. (Contribuzione relativa alla gestione previdenziale)

A decorrere dal 1 gennaio 1977 l' articolo 26 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , e' sostituito dal seguente:
"Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e' stabilito nell'importo di L. 350.000 annue.
La misura del contributo predetto a decorre dal 1° gennaio 1978 dovra', per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.
La percentuale di cui al comma precedente potra' essere variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, in relazione alle risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunita' di una anticipata compilazione.
La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attivita' professionale e' tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avra' diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento, ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato.
Il contributo non potra', in ogni caso, essere di importo inferiore a quello stabilito al primo comma del presente articolo.
Per i geometri neodiplomati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre anni di iscrizione, e' ridotto di due terzi.
I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata, a decorrere dal 1 gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che alla data del 31 dicembre 1977, pur trovandosi nelle condizioni predette, risultano iscritti alla Cassa, cessano dall'obbligo dell'iscrizione, conservando tuttavia la facolta' di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalita' previste dalla presente legge".
Entrata in vigore il 10 settembre 1977
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