Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente – relatrice
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott. Andrea Giovanni Melani Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 113/2024 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Katia Gavioli del foro di Milano, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Email_1
Torino, via Assarotti n.7
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marzo Mazzù del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Torino, Email_2 corso Re Umberto n.56
1
I. Con atto di citazione, notificato il 22 gennaio 2024, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa in data 21 gennaio 2023 dal
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Accerta che e sono eredi di , deceduto in data CP_2 Parte_1 Persona_1
24.1.2026; rigetta la domanda nei confronti di;
Parte_2 condanna e alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore di CP_2 Parte_1 CP_1
, spese che si liquidano per intero in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA
[...] come per legge;
compensa le spese per 1/3”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“- Accertare che l'eredità del sig. è stata accettata dalla sola signora Persona_1 CP_2
e, successivamente alla domanda introduttiva del giudizio di primo grado, dalla signora (in Parte_2 data 14 settembre 2024) e non anche dal sig. e conseguentemente disattendere tutte le Parte_1 eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Rigettare ogni domanda e/o eccezione avanzata dalla controparte in ordine all'avvenuta accettazione dell'eredità da parte del Sig. , con conseguente declaratoria di non spettanza della qualità Parte_1 di erede;
- Vinte le spese di lite, in ogni loro fase e grado, in ragione della manifesta infondatezza delle avverse pretese.”
Per parte Appellata:
“rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso l'ordinanza n. 2496/2023, per i motivi Parte_1 sopra esposti e, per l'effetto, confermare le statuizioni contenute nel provvedimento di primo grado.
Con vittoria di compensi e spese per entrambi i gradi di giudizio.”
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL RICORSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale CP_1
di Torino, e domandando accertarsi Parte_1 Parte_2 CP_2
in capo ai convenuti l'accettazione dell'eredità morendo dismessa del de cuius
[...]
, allegando: Per_1
- di essere creditrice nei confronti di di una somma pari a € Parte_1
33.200,00 per un credito derivante da contributi di mantenimento dovuti in favore dei figli minori, riconosciuto dal Tribunale per i Minorenni di Torino con provvedimento n. cronol. 7357/2019 del 10 novembre 2010 in relazione al procedimento v.g.
2215/2010;
- di aver, quindi, intrapreso un'esecuzione immobiliare, dapprima notificando a in data 3 marzo 2021 il titolo munito di formula esecutiva Parte_1
unitamente ad atto di precetto, a e, in data 25 maggio 2021, atto Parte_1
di pignoramento su due unità immobiliari di cui lo stesso risultava comproprietario per la quota di 1/6, in virtù della successione legittima conseguente alla morte del padre,
Persona_1
- trattavasi, in particolare dell'immobile sito nel Comune di Santena, Via Trinità n. 13
(poi divenuto 25), Piano S1-3, censito al N.C.E.U. del Comune di Santena – Catasto
Fabbricati – Foglio n. 16 – Part. N. 551 – sub 7 – Cat. A/2 classe 2 e dell'immobile sito nel Comune di Santena – Via Trinità n. 15 (poi divenuto 25) – Piano S, censito al
N.C.E.U. del Comune di Santena – Catasto Fabbricati – Foglio n. 16 – Part. N. 760 –
sub 61 – Cat. C/6 classe 2;
- che, in sede esecutiva, il Giudice dell'Esecuzione, rilevando la mancanza di continuità trascrizioni sull'immobile, sia per il debitore esecutato che per i comproprietari
[...]
(coniuge superstite) e invitava la ricorrente a procedere CP_2 Parte_2
con l'accertamento dell'accettazione dell'eredità da parte degli stessi;
- che, in tale prospettiva, pur in assenza della trascrizione dell'accettazione espressa, i convenuti avevano compiuto atti idonei a configurare un'ipotesi dell'accettazione tacita 3 dell'eredità, avendo volturato catastalmente in proprio favore l'immobile sottoposto a pignoramento, nonché per la circostanza che e Parte_1 CP_2
risiedevano nello stesso bene.
I resistenti, costituitisi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. della domanda proposta nei confronti di alla quale hanno CP_2
poi rinunciato all'udienza del 19 dicembre 2023.
Nel merito, hanno contestato la fondatezza della domanda proposta dalla Ricorrente, sostenendo che l'eredità era stata accettata unicamente dal coniuge superstite, unica ad aver sottoscritto la dichiarazione di successione, nonché ad aver dato impulso alla voltura catastale.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ritenendo di dover preliminarmente scrutinare d'ufficio il profilo dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. della ricorrente, malgrado l'intervenuta rinuncia alla relativa eccezione, ne ha rilevato la sussistenza, sul presupposto che il ripristino della continuità delle trascrizioni è condizione necessaria per la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare.
Nel merito, ha accolto la domanda spiegata nei confronti di e CP_2 Pt_1
accertando, dunque, l'intervenuta accettazione da parte degli stessi dell'eredità del
[...]
de cuius Persona_1
Invero, in relazione alla prima, ha ritenuto sussistente un'accettazione tacita, avendo la stessa espressamente dichiarato di essere erede del coniuge , presentato Persona_1
la dichiarazione di successione e richiesto la voltura catastale degli immobili, in virtù dell'orientamento che qualifica tali comportamenti come atti di accettazione tacita dell'eredità.
Quanto a il Tribunale, valorizzando il certificato storico di residenza Parte_1
prodotto dalla Ricorrente, dal quale risultava che lo stesso risiedesse stabilmente nell'immobile oggetto di pignoramento, ha ritenuto integrata un'accettazione presunta ex lege, ai sensi dell'art. 485 c.c., osservando come, ai fini dell'operatività della disposizione, non risulti necessaria un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari,
bensì è sufficiente la mera situazione di fatto della detenzione del bene a qualsiasi titolo, purché con la consapevolezza dell'appartenenza del bene al compendio ereditario.
4 Diversamente, ha rigettato la domanda proposta nei confronti di non Parte_2
essendovi la prova di alcun atto di accettazione tacita dell'eredità né della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 485 c.c.
Infine, in punto di spese, in virtù del principio della soccombenza, ha condannato e alla refusione delle stesse in misura pari a 2/3, Parte_1 CP_2
disponendo la compensazione per il restante 1/3, liquidate in complessivi € 3.809,00 oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Avverso la predetta ordinanza ha interposto appello limitatamente al Parte_1
capo relativo all'accertamento dell'accettazione dell'eredità ex art. 485 c.c.
2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
Con un unico articolato motivo di appello, censura l'ordinanza di Parte_1
prime cure limitatamente al capo avente ad oggetto l'accertamento in capo allo stesso della qualità di erede puro e semplice in forza dell'art. 485 c.c.
In particolare, l'Appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel configurare il fatto di risiedere presso la casa del de cuius come comportamento idoneo ad integrare l'accettazione tacita dell'eredità, dovendosi invece qualificare la sua permanenza nell'abitazione familiare come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano riconosciuto dall'art. 540 c.c. in capo al coniuge superstite, quale legatario ex lege, anche quando concorra con altri chiamati.
Espone che ciò troverebbe conferma nelle pronunce dalla Cassazione che affermano che gli occupanti l'immobile non possono essere considerati possessori di beni ereditari solo perché hanno continuato ad abitare nella dimora familiare dopo l'apertura della successione e, in ogni caso, la relazione possessoria, pur se esistente, non sarebbe di per sé sufficiente ad integrare una accettazione tacita dell'eredità, posto che l'immissione nel possesso dei beni ereditari può anche dipendere da un intento conservativo del chiamato o dalla mera tolleranza degli altri chiamati.
Afferma, infatti, di non aver posto in essere alcun atto che possa ritenersi idoneo a configurare un'accettazione tacita dell'eredità, che andasse oltre il mero intento conservativo
5 del bene, evidenziando di essere rimasto a vivere nella casa familiare poiché privo di mezzi sufficienti per sostenere il pagamento di una locazione.
In tale prospettiva, evidenza come unica erede risulti essere avendo solo CP_2
lei provveduto a richiedere la voltura catastale, atto che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, appare idoneo ad esprimere un'accettazione tacita dell'eredità.
Pertanto, in ragione di ciò, ha domandato accertarsi l'accettazione dell'eredità dalla sola e non anche da e CP_2 Parte_2 Parte_1
Parte Appellata, dal canto suo, si è opposta all'accoglimento dell'appello, eccependo preliminarmente la manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo, a suo avviso, l'Appellante travisato la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, incentrando la propria difesa sulla disciplina dell'accettazione tacita dell'eredità, a fronte dell'accertamento operato dal Tribunale della qualità di erede dell'Appellante sulla base della diversa disciplina prevista dall'art. 485 c.c.
Ha, dunque, sostenuto che l'Appellante ha acquisito scientemente il possesso del bene immobile ereditario, ivi eleggendo la propria residenza (come dimostrerebbe il certificato storico di residenza in atti) a partire dall'ottobre 2020, quindi dopo il decesso del padre, con tutte le conseguenze previste dalla disciplina dell'accettazione presunta ex art. 485 c.c.
3. DECISIONE
Questa Corte ritiene l'atto di gravame parzialmente fondato e meritevole di accoglimento limitatamente alla richiesta di di dichiararsi che egli non ha assunto la Parte_1
qualità di erede di . Persona_1
Va rilevato in primis che l'appello, pur riferendosi principalmente al tema dell'accettazione tacita e non a quella presunta di cui all'art. 485 c.c., è fondato sulla critica delle motivazioni contenute nell'ordinanza impugnata, sia sotto il profilo giuridico che di fatto.
Preliminarmente, appare opportuno precisare che, come noto, in tema di successione mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale
6 effetto necessario che il chiamato all'eredità la accetti mediante una dichiarazione di volontà
(cd. accettazione espressa) oppure per effetto di un comportamento obiettivamente acquiescente (“pro herede gestio”, cd. accettazione tacita) ovvero, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 485 c.c., se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari e non provvede alla redazione dell'inventario nei termini di legge (cd. accettazione presunta).
Si deve precisare, quindi, che le due forme dell'accettazione tacita e dell'accettazione presunta non sono sovrapponibili tra loro, in quanto l'accettazione presunta – a differenza dell'accettazione tacita che richiede che il chiamato all'eredità compia un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non quale erede – costituisce un'ipotesi di accettazione ex lege dell'eredità, caratterizzata dal presupposto del possesso dei beni ereditari da parte del chiamato.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato la qualità di erede puro e semplice di non già per accettazione tacita, bensì in applicazione della disciplina Parte_1
prevista dall'art. 485 c.c., valorizzando, a tal fine, il certificato storico di residenza prodotto dalla parte ricorrente, dal quale risultava che lo stesso risiedesse stabilmente nell'immobile oggetto di pignoramento;
ciò in virtù dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il possesso, ai fini dell'art. 485 c.c., può anche essere successivo all'apertura della successione, determinando lo spirare del termine per la redazione dell'inventario (Cass.
n. 15587/2023; Cass. n. 1438/2020; Cass. 15690/2020).
In tal senso, il Giudice di prime cure ha escluso rilievo alle deduzioni di parte resistente circa l'ospitalità del presso la madre, osservando come il possesso rilevante ai sensi Pt_1
della predetta norma sia inteso in senso ampio, e si concretizzi anche nella mera detenzione materiale, purché accompagnata dalla consapevolezza del titolo successorio (Cass. n.
4835/1980).
Si tratta di conclusioni che questa Corte ritiene non condivisibili.
Ora, certamente pacifico risulta l'orientamento della giurisprudenza secondo il quale per aversi acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge il possesso previsto dall'art. 485 c.c. non deve necessariamente manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei
7 beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità,
e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4456 del 14 febbraio 2019).
Tuttavia, il caso di specie rinviene la sua singolarità nel fatto che l'immobile oggetto di pignoramento costituisce l'abitazione familiare del de cuius, nella quale è rimasta a vivere il coniuge superstite, nell'esercizio dei diritti di abitazione e uso dei beni CP_2
mobili riconosciuti al coniuge dall'art. 540 c.p.c.
In tale ipotesi, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, non può attribuirsi efficacia decisiva al mero dato formale della residenza del chiamato all'eredità presso l'immobile caduto in successione, in quanto tale circostanza non integra di per sé il possesso del bene, essendo piuttosto compatibile con la permanenza nella casa familiare in forza di un diritto altrui (Cass. civ., sez. II, n. 23406 del 2015).
In altri termini, il fatto che risieda con la madre nell'abitazione familiare Parte_1
non è sufficiente a ritenere che egli abbia assunto un potere di fatto sul bene quale possessore qualificato in senso successorio.
Occorre, invece, che sia provato un comportamento idoneo ad integrare l'esercizio di poteri di fatto sul cespite ereditario, con la consapevolezza della sua natura e della propria qualità di chiamato, e ciò in modo autonomo rispetto alla posizione del coniuge superstite titolare del diritto di abitazione.
Nel caso in esame, tale prova non è stata fornita.
Anzitutto, è opportuno precisare che “in tema di accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 c.c., che prevede l'ipotesi della cosiddetta
" accettazione presunta" per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto (Cass. Civ.
Sez. III, sent. n. 7226 del 29/03/2006 (Rv. 587967 - 01).
Ciò premesso, parte appellata si è limitata a produrre un certificato storico di residenza che documenta la permanenza del nell'immobile familiare, senza tuttavia allegare né Pt_1
8 dimostrare alcuna attività riferibile al medesimo in quanto possessore del bene ereditario, non rinvenendosi tantomeno elementi ulteriori atti a comprovare una relazione di fatto dello stesso con l'immobile del tutto autonoma rispetto alla detenzione esercitata dalla madre.
Quindi, in assenza di allegazione e prova del possesso da parte dell'Appellata di beni diversi dalla casa familiare e dai relativi mobili - formanti oggetto di abitazione e uso attribuiti, a titolo di prelegato ex lege, al coniuge superstite – non può ritenersi perfezionata in capo all'odierno Appellante la fattispecie dell'acquisto dell'eredità ex art. 485 c.c., dovendosi, diversamente, qualificare la sua permanenza presso l'immobile quale estensione dell'esercizio del diritto di abitazione ex art. 540 c.c.
L'Appellante ha altresì chiesto nelle conclusioni di appello si accertasse che Parte_2
non aveva accettato l'eredità mentre nelle conclusioni definitive ha chiesto di accertare che l'eredità del sig. è stata accettata “successivamente alla domanda Persona_1
introduttiva del giudizio di primo grado, dalla signora (in data 14 settembre Parte_2
2024)..”.
Tale domanda risulta inammissibile.
La statuizione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui non ha Parte_2
accettato l'eredità è passata in giudicato, non essendo stata oggetto di alcuna impugnazione.
Quanto alla domanda, proposta nella precisazione delle conclusioni dalla appellante, di dichiararsi erede in virtù di accettazione dell'eredità al settembre 2024, essa è Parte_2
inammissibile in quanto domanda nuova.
4. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Le spese dei due gradi di giudizio vanno poste a carico dell'appellata soccombente , CP_1
in quanto totalmente soccombente nei confronti di parte appellante, secondo i parametri già indicati nell'ordinanza di primo grado, con riferimento ai valori medi (tranne il valore minimo per la trattazione in appello, non essendo stata svolta dalle parti alcuna attività specifica).
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
9 Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, sull'appello proposto da nei confronti dell'ordinanza pronunciata dal Parte_1
giudice del Tribunale di Torino in data 21 dicembre 2023,
dichiara inammissibile la domanda di accertamento dell'accettazione dell'eredità da parte di Parte_2
in parziale riforma della ordinanza appellata: accerta che non ha accettato l'eredità del de cuius Parte_1 Persona_1
dichiara tenuta e condanna parte a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1
sostenute nei due gradi di giudizio, che liquida:
per il primo grado in euro 7.616,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
per il secondo grado in euro 8.469,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Così deciso l'11 giugno 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Cecilia Marino
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