Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 27/11/2025, n. 21445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21445 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21445/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02116/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2116 del 2025, proposto da
TO DA, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Valentino, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento e/o la riforma,
previa adozione di ogni più idonea misura cautelare:
- del decreto dipartimentale prot. n. 1041 del 10/01/2025, ricevuto a mezzo email, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo ed il conseguente rigetto dell’istanza prot. n. 15169 del 10/05/2023, a mezzo della quale il ricorrente aveva richiesto il riconoscimento in Italia della qualifica professionale per l'insegnamento, acquisita in Spagna relativamente alla classe di concorso A046 Scienze giuridico-economiche;
- per quanto occorra, del preavviso di rigetto emanato ex art. 10-bis L. 241/1990 comunicato in data 08/07/2024 con nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
- nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto il deposito di data 21 ottobre 2025 con il quale parte resistente ha dato atto dell’intervenuto provvedimento di riconoscimento del titolo abilitante richiesto dal ricorrente;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa IA RI LI e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che l’Amministrazione resistente, in esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione n. 1758 del 2025, ha riesaminato l’istanza di riconoscimento a suo tempo presentata da parte ricorrente alla luce delle ulteriori certificazioni prodotte in sede di giudizio, e l’ha accolta con provvedimento prot. n. 3053 del 17 ottobre 2025, con l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato col presente ricorso.
Considerato che al Collegio non resta che prenderne atto e conseguentemente dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Considerato che sussistono giusti motivi, anche in ragione del complessivo andamento della vicenda, per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2116 del 2025, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN TT, Presidente
IA RI LI, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RI LI | AN TT |
IL SEGRETARIO