CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/11/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di BR, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 1150/2024
Sigg.:
Dott. CE Masetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. AN AN Consigliere rel. est
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di rinvio n. R.G. 1150/2025 promosso con atto di citazione in riassunzione notificato in data 18.12.2024 e posta in decisione a seguito
di discussione orale ex art 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 19
OGGETTO: novembre 2025
(deposito Pt_1 d a bancario, cassetta di (P.IVA C.F. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sicurezza, apertura di REA n. 842633), con sede in Roma, Viale Europa n. 190, in persona del credito bancario) legale rappresentante
P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Dell'Aglio del foro di Milano
dell'avvocatura interna della società, procuratore domiciliatario per procura speciale alle liti,
ATTRICE IN RIASSUNZIONE c o n t r o
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Persico del Foro di Bergamo, con domicilio eletto in Bergamo, Via G. Camozzi n. 118, giusta procura in atti in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: rinvio da cassazione ord. 23.09.2024 n. 25391/24
CONCLUSIONI
Dell'attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ec.ma Corte d'Appello adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO, confermare integralmente l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 20.11.2018 del Tribunale di Bergamo,
nel procedimento RG n. 5332/2018;
- IN OGNI CASO, alla luce delle motivazioni sopra svolte, respingere tutte le domande avanzate dalla parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio”.
Conseguentemente, condannare la sig.ra alla Controparte_2
restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di secondo grado, pari a € 60.567,73.
Della convenuta in riassunzione:
IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla spa per i sei buoni postali fruttiferi oggetto di causa, calcolata ai CP_1
sensi del D.M. 13.6.1986, è pari a € 36.289,06 e, dato atto della restituzione avvenuta in data 22.3.2025 da parte dell'odierna convenuta dell'importo di € 38.098,90 (di cui € 34.887,22 a titolo di capitale ed €
3.211,68 a titolo di interessi legali dalla ricezione delle somme al saldo),
accertare e dichiarare che nulla è più dovuto dalla signora a CP_2
. Controparte_1
IN OGNI CASO:
- confermare le statuizioni in ordine alla regolamentazione delle spese di lite contenute nella sentenza di primo grado e nella successiva sentenza di appello e, previa la valutazione complessiva della vicenda in essere tra le
Con parti, condannare la a rimborsare le spese di lite in favore CP_1
dell'odierna esponente in misura pari a 1/3, con compensazione dei residui
2/3 tra le parti ovvero, in subordine, compensare integralmente - per i gradi successivi al secondo - le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc , portatrice di Controparte_2
sei buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q/P, emessi due in data
15.4.1989, due in data 15 luglio 1989 e due il 18.09.1989 del valore nominale di £ 1.000.000 ciascuno, ha citato in giudizio Controparte_1
affinché il Tribunale di Bergamo accertasse che la somma dovuta
[...]
dalla convenuta per il rimborso dei suddetti titoli alla loro scadenza naturale fosse di complessivi € 63.002,86 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, sulla base dei rendimenti posti sul retro di ciascun titolo, con vittoria delle spese di lite. Ha rilevato, per quanto ancora di interesse, che all'atto dell'emissione dei buoni postali fruttiferi, l'addetto postale non aveva provveduto a modificare l'importo fisso a bimestre che sarebbe maturato dal primo giorno del ventunesimo anno al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione del titolo, importo fisso previsto per la precedente serie P sull'importo iniziale di lire 1.000.000, come risultante dal DM 16 giugno 1984 istitutivo della serie di buoni postali fruttiferi ordinaria “P”. Ha riferito di essersi presentata nei primi giorni di dicembre 2017 per richiedere la riscossione dei titoli e di avere in quella sede ricevuto risposta dall'operatore che le somme riconosciute da
[...]
in relazione alla riscossione ammontavano a complessivi euro CP_1
35.315,10 al lordo delle ritenute, con una differenza in meno di euro
27.687,76 e di avere appreso dall'operatore che la predetta somma avrebbe potuto essere da lei riscossa solo previa sottoscrizione sul retro dei titoli della dichiarazione prestampata da che la somma veniva ricevuta “a CP_1
saldo compresi gli interessi maturati a tutt'oggi” e “a conferma e benestare del rimborso”, senza possibilità di sostituire la parola “saldo” con la parola
“acconto”. Ha precisato, altresì, di avere inviato con raccomandata in data
20.12.2017 richiesta a di riscossione dei titoli senza ottenere CP_1
risposta.
Costituitasi ritualmente, ha contestato le avverse allegazioni CP_1
svolte dalla parte attrice, eccependo, in particolare che entrambi i due timbri “aggiuntivi” recanti la dicitura “serie Q/P” e a tergo la “nuova tabella con i rendimenti dei tassi” della nuova serie “Q/P” erano stati apposti sui buoni della ricorrente, come prescritto dal DM 13.6.1986, e quindi erano dovuti i rendimenti previsti da tale D.M. che aveva rimodulato i rendimenti anche delle serie precedenti, e contestando che potesse invocarsi la pronuncia delle SSUU della CA n.
13979/2007, non essendo dato riscontrare nel caso di specie alcun errore materiale.
Con ordinanza 702 ter cpc del 20.11.2018 il Tribunale di Bergamo ha condannato a versare alla ricorrente la minore somma di Controparte_1
euro 35.315,10 oltre interessi convenzionali dalla domanda giudiziale al saldo, compensando integralmente le spese di lite in assenza di soccombenza.
Avverso la ordinanza ha proposto appello Controparte_2
chiedendo la riforma della sentenza impugnata;
si è costituita in giudizio resistendo al gravame. Controparte_1
Con sentenza n. 654/2021 del 1.6.2021, la Corte di Appello di BR ha accolto l'appello, riformando la ordinanza di primo grado, rilevando che il superamento dei tassi di interessi indicati nelle tabelle stampigliate sul retro del titolo con riferimento all'ultimo decennio è possibile solo a condizione della completezza ed univocità delle indicazioni in tal modo introdotte;
se parziali invece è logico supporre il formarsi di un ragionevole affidamento in ordine alla spettanza di interessi in misura pari a quelli indicati nel timbro. Ha quindi condannato a Controparte_1
pagare alla la residua ulteriore somma di euro 27.687,76 oltre CP_2
interessi convenzionali dalla domanda giudiziale e al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico CP_1 motivo;
ha resistito con controricorso la CP_2
Con ordinanza n. 25391/24 del 23.09.2024 la Corte di CA ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto, rinviando, anche per le spese, alla Corte di Appello di
BR in diversa composizione.
Ha riassunto il giudizio con atto di citazione Controparte_1
regolarmente notificato;
si è costituita in giudizio la CP_2
All'udienza del 19 novembre 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa e la Corte ha riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, che corrisponde al caso in esame, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex articolo 384, comma 1, Cpc, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. da ultimo
Cass. civile sez. II, 02/09/2025, n.24367; CA civile sez. I,
17/06/2025, n.16222).
Ciò premesso, con ordinanza n. 25391 del 23.09.2024, la Corte di
CA ha accolto il ricorso proposto da e ha Controparte_1 cassato con riferimento al motivo accolto e rinviato, anche per le spese, a questa Corte sulla scorta delle motivazioni che di seguito si trascrivono:
<Sul tema si è formato un indirizzo giurisprudenziale consolidato.
L'indirizzo è integrato dal principio per cui “in tema di buoni postali
fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti
cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte
anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte
posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non
copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie,
lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al
possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più
favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione
dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di
manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore
sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad
oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che,
ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per
disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le
clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora
siano con esse incompatibili” (v. Cass. Sez. 1 n. 4384-22, Cass. Sez. 1 n.
4763-22 e altre).
IV. - E' stato anche affermato che poiché l'interpretazione del testo
contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una
parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie Q/P, di
rendimenti relativi alla serie P per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo
non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della
stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie
P, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la
tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli
interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla
precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le
diverse previsioni;
di talché, in presenza di una incompleta o ambigua
espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono
postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R.
n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di
associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal
decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo (Cass.
Sez. 1 n. 22619-23)>>.
Tutto ciò premesso, i Buoni Postali Fruttiferi per cui è causa (serie “Q/P”
n.000.437, 00.438, 000.462, 000.463, 000.485, 000.486) sono stati sottoscritti tra il 15 aprile ed il 16 settembre 1989 , dopo l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, il quale ha rimodulato i tassi di interesse dei buoni postali emessi in precedenza ed ha specificato all'art. 5 che <sono, a tutti
gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi
contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal
Poligrafo dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali,
due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro,
sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi>>.
Nel caso di specie i suddetti buoni sottoscritti dalla recano il CP_2
prescritto timbro Q/P sulla facciata anteriore e, sul retro, il timbro indicante la variazione dei tassi di interesse introdotta dal Decreto
Ministeriale riferito, tuttavia, esclusivamente ai tassi applicati per i primi venti anni di durata del rapporto, mentre nessuna modifica è stata apportata alla dicitura relativa all'importo fisso a bimestre riconosciuto per gli anni dal ventunesimo al trentesimo dalla data di emissione dei titoli.
In applicazione del principio di diritto espresso dalla SC e sopra riportato,
dal quale, si ribadisce, non è possibile per il giudice di rinvio discostarsi,
discende che, pur in assenza dell'apposizione sul retro dei titoli per cui è
causa del timbro contenente la indicazione dei tassi applicabili per il periodo dal 21° al 30° anno, non possono ritenersi applicabili i tassi indicati nella tabella originariamente stampata a tergo dei titoli medesimi,
e cioè i tassi più favorevoli previsti dalla vecchia serie, bensì quelli stabiliti dal DM 13.6.1986.
Alla luce di quanto precede, va dichiarata infondata la maggiore pretesa di nei confronti di per Controparte_2 Controparte_1
ciascuno dei sei buoni postali fruttiferi con riferimento ai tassi maturati relativi al periodo dal 21° al 30° anno in base alla predetta tabella.
Va dato atto, peraltro, che nel corso del presente giudizio di rinvio in data la in ossequio al principio di diritto espresso dalla SC, ha CP_2
provveduto a restituire a la maggior somma di euro Controparte_1
38.089,90, comprensiva della differenza capitale e degli interessi legali maturati (cfr. docc. 4 – 5 della . In difetto di contestazioni CP_2
sull'importo ricevuto da parte di , nulla ella deve in Controparte_1
restituzione di quanto a suo tempo quest'ultima ha versato in esecuzione dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc.
Non resta che provvedere alla liquidazione delle spese di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità, in considerazione dell'esito complessivo della lite.
L'art. 92 c.p.c. statuisce che, nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento
della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”;
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “La compensazione
delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza
reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché
- per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale
- nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e
in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore,
gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste
dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (CA 7782/2020). Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
Sulla questione dirimente del giudizio de quo, relativa alla misura degli interessi dovuti per l'ultimo decennio, è intervenuto un mutamento dell'orientamento consolidato di questa Corte, sempre espresso in senso favorevole alla tesi sostenuta dalla sino al pronunciamento, nel CP_2
febbraio 2022, delle quattro ordinanze gemelle della Corte di CA,
confermate dalle successive pronunce.
Ciò basta per la compensazione integrale tra le parti delle spese del secondo grado del giudizio, di quello di legittimità e del presente rinvio,
non dovendosi provvedere sulle spese del giudizio di primo grado, peraltro integralmente compensate, in ossequio al principio dettato da CA
civile sez. III, 21/06/2025, (ud. 22/05/2025, dep. 21/06/2025), n.16645,
secondo cui “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla
Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di
legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione,
se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza
di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito
globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro
risultato (tra le altre: Cass. n. 15506/2018)”.
Non possono, dunque, accogliersi le reciproche domande di condanna della controparte al pagamento in tutto o in parte delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di BR – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della
Suprema Corte n. 25391/24 del 23.09.2024:
-rigetta la domanda proposta da di pagamento Controparte_2
degli interessi dovuti dal 20° al 30° anno per i buoni postali indicati in parte motiva in misura pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e all'ulteriore spettanza della somma di lire 258.150 a bimestre per la decade successiva, confermando la ordinanza ex art. 702 bis cpc del
Tribunale di Bergamo del 16.11.2018;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di rinvio, del giudizio di legittimità e del giudizio di appello.
Così deciso in BR il 19 novembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
AN AN CE SE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di BR, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 1150/2024
Sigg.:
Dott. CE Masetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. AN AN Consigliere rel. est
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di rinvio n. R.G. 1150/2025 promosso con atto di citazione in riassunzione notificato in data 18.12.2024 e posta in decisione a seguito
di discussione orale ex art 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 19
OGGETTO: novembre 2025
(deposito Pt_1 d a bancario, cassetta di (P.IVA C.F. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sicurezza, apertura di REA n. 842633), con sede in Roma, Viale Europa n. 190, in persona del credito bancario) legale rappresentante
P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Dell'Aglio del foro di Milano
dell'avvocatura interna della società, procuratore domiciliatario per procura speciale alle liti,
ATTRICE IN RIASSUNZIONE c o n t r o
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Persico del Foro di Bergamo, con domicilio eletto in Bergamo, Via G. Camozzi n. 118, giusta procura in atti in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: rinvio da cassazione ord. 23.09.2024 n. 25391/24
CONCLUSIONI
Dell'attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ec.ma Corte d'Appello adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO, confermare integralmente l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 20.11.2018 del Tribunale di Bergamo,
nel procedimento RG n. 5332/2018;
- IN OGNI CASO, alla luce delle motivazioni sopra svolte, respingere tutte le domande avanzate dalla parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio”.
Conseguentemente, condannare la sig.ra alla Controparte_2
restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di secondo grado, pari a € 60.567,73.
Della convenuta in riassunzione:
IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla spa per i sei buoni postali fruttiferi oggetto di causa, calcolata ai CP_1
sensi del D.M. 13.6.1986, è pari a € 36.289,06 e, dato atto della restituzione avvenuta in data 22.3.2025 da parte dell'odierna convenuta dell'importo di € 38.098,90 (di cui € 34.887,22 a titolo di capitale ed €
3.211,68 a titolo di interessi legali dalla ricezione delle somme al saldo),
accertare e dichiarare che nulla è più dovuto dalla signora a CP_2
. Controparte_1
IN OGNI CASO:
- confermare le statuizioni in ordine alla regolamentazione delle spese di lite contenute nella sentenza di primo grado e nella successiva sentenza di appello e, previa la valutazione complessiva della vicenda in essere tra le
Con parti, condannare la a rimborsare le spese di lite in favore CP_1
dell'odierna esponente in misura pari a 1/3, con compensazione dei residui
2/3 tra le parti ovvero, in subordine, compensare integralmente - per i gradi successivi al secondo - le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc , portatrice di Controparte_2
sei buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q/P, emessi due in data
15.4.1989, due in data 15 luglio 1989 e due il 18.09.1989 del valore nominale di £ 1.000.000 ciascuno, ha citato in giudizio Controparte_1
affinché il Tribunale di Bergamo accertasse che la somma dovuta
[...]
dalla convenuta per il rimborso dei suddetti titoli alla loro scadenza naturale fosse di complessivi € 63.002,86 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, sulla base dei rendimenti posti sul retro di ciascun titolo, con vittoria delle spese di lite. Ha rilevato, per quanto ancora di interesse, che all'atto dell'emissione dei buoni postali fruttiferi, l'addetto postale non aveva provveduto a modificare l'importo fisso a bimestre che sarebbe maturato dal primo giorno del ventunesimo anno al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione del titolo, importo fisso previsto per la precedente serie P sull'importo iniziale di lire 1.000.000, come risultante dal DM 16 giugno 1984 istitutivo della serie di buoni postali fruttiferi ordinaria “P”. Ha riferito di essersi presentata nei primi giorni di dicembre 2017 per richiedere la riscossione dei titoli e di avere in quella sede ricevuto risposta dall'operatore che le somme riconosciute da
[...]
in relazione alla riscossione ammontavano a complessivi euro CP_1
35.315,10 al lordo delle ritenute, con una differenza in meno di euro
27.687,76 e di avere appreso dall'operatore che la predetta somma avrebbe potuto essere da lei riscossa solo previa sottoscrizione sul retro dei titoli della dichiarazione prestampata da che la somma veniva ricevuta “a CP_1
saldo compresi gli interessi maturati a tutt'oggi” e “a conferma e benestare del rimborso”, senza possibilità di sostituire la parola “saldo” con la parola
“acconto”. Ha precisato, altresì, di avere inviato con raccomandata in data
20.12.2017 richiesta a di riscossione dei titoli senza ottenere CP_1
risposta.
Costituitasi ritualmente, ha contestato le avverse allegazioni CP_1
svolte dalla parte attrice, eccependo, in particolare che entrambi i due timbri “aggiuntivi” recanti la dicitura “serie Q/P” e a tergo la “nuova tabella con i rendimenti dei tassi” della nuova serie “Q/P” erano stati apposti sui buoni della ricorrente, come prescritto dal DM 13.6.1986, e quindi erano dovuti i rendimenti previsti da tale D.M. che aveva rimodulato i rendimenti anche delle serie precedenti, e contestando che potesse invocarsi la pronuncia delle SSUU della CA n.
13979/2007, non essendo dato riscontrare nel caso di specie alcun errore materiale.
Con ordinanza 702 ter cpc del 20.11.2018 il Tribunale di Bergamo ha condannato a versare alla ricorrente la minore somma di Controparte_1
euro 35.315,10 oltre interessi convenzionali dalla domanda giudiziale al saldo, compensando integralmente le spese di lite in assenza di soccombenza.
Avverso la ordinanza ha proposto appello Controparte_2
chiedendo la riforma della sentenza impugnata;
si è costituita in giudizio resistendo al gravame. Controparte_1
Con sentenza n. 654/2021 del 1.6.2021, la Corte di Appello di BR ha accolto l'appello, riformando la ordinanza di primo grado, rilevando che il superamento dei tassi di interessi indicati nelle tabelle stampigliate sul retro del titolo con riferimento all'ultimo decennio è possibile solo a condizione della completezza ed univocità delle indicazioni in tal modo introdotte;
se parziali invece è logico supporre il formarsi di un ragionevole affidamento in ordine alla spettanza di interessi in misura pari a quelli indicati nel timbro. Ha quindi condannato a Controparte_1
pagare alla la residua ulteriore somma di euro 27.687,76 oltre CP_2
interessi convenzionali dalla domanda giudiziale e al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico CP_1 motivo;
ha resistito con controricorso la CP_2
Con ordinanza n. 25391/24 del 23.09.2024 la Corte di CA ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto, rinviando, anche per le spese, alla Corte di Appello di
BR in diversa composizione.
Ha riassunto il giudizio con atto di citazione Controparte_1
regolarmente notificato;
si è costituita in giudizio la CP_2
All'udienza del 19 novembre 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa e la Corte ha riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, che corrisponde al caso in esame, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex articolo 384, comma 1, Cpc, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. da ultimo
Cass. civile sez. II, 02/09/2025, n.24367; CA civile sez. I,
17/06/2025, n.16222).
Ciò premesso, con ordinanza n. 25391 del 23.09.2024, la Corte di
CA ha accolto il ricorso proposto da e ha Controparte_1 cassato con riferimento al motivo accolto e rinviato, anche per le spese, a questa Corte sulla scorta delle motivazioni che di seguito si trascrivono:
<Sul tema si è formato un indirizzo giurisprudenziale consolidato.
L'indirizzo è integrato dal principio per cui “in tema di buoni postali
fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti
cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte
anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte
posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non
copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie,
lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al
possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più
favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione
dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di
manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore
sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad
oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che,
ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per
disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le
clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora
siano con esse incompatibili” (v. Cass. Sez. 1 n. 4384-22, Cass. Sez. 1 n.
4763-22 e altre).
IV. - E' stato anche affermato che poiché l'interpretazione del testo
contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una
parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie Q/P, di
rendimenti relativi alla serie P per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo
non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della
stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie
P, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la
tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli
interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla
precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le
diverse previsioni;
di talché, in presenza di una incompleta o ambigua
espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono
postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R.
n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di
associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal
decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo (Cass.
Sez. 1 n. 22619-23)>>.
Tutto ciò premesso, i Buoni Postali Fruttiferi per cui è causa (serie “Q/P”
n.000.437, 00.438, 000.462, 000.463, 000.485, 000.486) sono stati sottoscritti tra il 15 aprile ed il 16 settembre 1989 , dopo l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, il quale ha rimodulato i tassi di interesse dei buoni postali emessi in precedenza ed ha specificato all'art. 5 che <sono, a tutti
gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi
contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal
Poligrafo dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali,
due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro,
sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi>>.
Nel caso di specie i suddetti buoni sottoscritti dalla recano il CP_2
prescritto timbro Q/P sulla facciata anteriore e, sul retro, il timbro indicante la variazione dei tassi di interesse introdotta dal Decreto
Ministeriale riferito, tuttavia, esclusivamente ai tassi applicati per i primi venti anni di durata del rapporto, mentre nessuna modifica è stata apportata alla dicitura relativa all'importo fisso a bimestre riconosciuto per gli anni dal ventunesimo al trentesimo dalla data di emissione dei titoli.
In applicazione del principio di diritto espresso dalla SC e sopra riportato,
dal quale, si ribadisce, non è possibile per il giudice di rinvio discostarsi,
discende che, pur in assenza dell'apposizione sul retro dei titoli per cui è
causa del timbro contenente la indicazione dei tassi applicabili per il periodo dal 21° al 30° anno, non possono ritenersi applicabili i tassi indicati nella tabella originariamente stampata a tergo dei titoli medesimi,
e cioè i tassi più favorevoli previsti dalla vecchia serie, bensì quelli stabiliti dal DM 13.6.1986.
Alla luce di quanto precede, va dichiarata infondata la maggiore pretesa di nei confronti di per Controparte_2 Controparte_1
ciascuno dei sei buoni postali fruttiferi con riferimento ai tassi maturati relativi al periodo dal 21° al 30° anno in base alla predetta tabella.
Va dato atto, peraltro, che nel corso del presente giudizio di rinvio in data la in ossequio al principio di diritto espresso dalla SC, ha CP_2
provveduto a restituire a la maggior somma di euro Controparte_1
38.089,90, comprensiva della differenza capitale e degli interessi legali maturati (cfr. docc. 4 – 5 della . In difetto di contestazioni CP_2
sull'importo ricevuto da parte di , nulla ella deve in Controparte_1
restituzione di quanto a suo tempo quest'ultima ha versato in esecuzione dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc.
Non resta che provvedere alla liquidazione delle spese di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità, in considerazione dell'esito complessivo della lite.
L'art. 92 c.p.c. statuisce che, nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento
della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”;
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “La compensazione
delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza
reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché
- per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale
- nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e
in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore,
gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste
dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (CA 7782/2020). Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
Sulla questione dirimente del giudizio de quo, relativa alla misura degli interessi dovuti per l'ultimo decennio, è intervenuto un mutamento dell'orientamento consolidato di questa Corte, sempre espresso in senso favorevole alla tesi sostenuta dalla sino al pronunciamento, nel CP_2
febbraio 2022, delle quattro ordinanze gemelle della Corte di CA,
confermate dalle successive pronunce.
Ciò basta per la compensazione integrale tra le parti delle spese del secondo grado del giudizio, di quello di legittimità e del presente rinvio,
non dovendosi provvedere sulle spese del giudizio di primo grado, peraltro integralmente compensate, in ossequio al principio dettato da CA
civile sez. III, 21/06/2025, (ud. 22/05/2025, dep. 21/06/2025), n.16645,
secondo cui “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla
Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di
legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione,
se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza
di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito
globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro
risultato (tra le altre: Cass. n. 15506/2018)”.
Non possono, dunque, accogliersi le reciproche domande di condanna della controparte al pagamento in tutto o in parte delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di BR – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della
Suprema Corte n. 25391/24 del 23.09.2024:
-rigetta la domanda proposta da di pagamento Controparte_2
degli interessi dovuti dal 20° al 30° anno per i buoni postali indicati in parte motiva in misura pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e all'ulteriore spettanza della somma di lire 258.150 a bimestre per la decade successiva, confermando la ordinanza ex art. 702 bis cpc del
Tribunale di Bergamo del 16.11.2018;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di rinvio, del giudizio di legittimità e del giudizio di appello.
Così deciso in BR il 19 novembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
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