TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 7890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7890 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23461/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3793/2022 depositata il
05.07.2022 e notificata in data 15.09.2022 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Grezar 14, rappresentata e difesa dall'avv.
Achille Janes Carratù (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._1 medesimo, sito in Napoli alla Via Luca Giordano 142;
appellante
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
appellato contumace
NONCHE' CONTRO , in persona del Controparte_2
Prefetto legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli (C.F. ADS80030620639), presso cui ope legis domicilia, in via Diaz 11
appellata
Conclusioni per l'appellante : “In via del tutto preliminare, ai Parte_2 sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere immediatamente l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, anche parzialmente, ovvero solo relativamente al capo relativo alla ripartizione delle spese di lite, alla luce della sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, ampiamente dedotti in narrativa. - In via del tutto preliminare, dichiarare la nullità della sentenza resa in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., non avendo il Giudice di prime cure esaminato l'eccezione di inammissibilità della domanda avverso l'estratto ruolo, sollevata dall'Agente di Riscossione, odierno appellante, nella depositata comparsa di risposta. - Ancora in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza per errore di motivazione, non avendo il Giudice di prime cure applicato alla controversia sottoposta al suo esame le disposizioni normative introdotte dalla legge n. 215 del
17 dicembre 2021 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e, in riforma della stessa, dichiarare l'inammissibilità della domanda avverso l'estratto ruolo, non avendo l'opponente provato la sussistenza dei presupposti che avrebbero legittimato la proposizione dell'azione Ancora in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza per errore di motivazione e, in riforma della stessa, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione a estratto ruolo, alla luce della rituale notifica della cartella di pagamento impugnata mediante estratto ruolo. - In via principale, nel merito, esaminati gli atti e i documenti depositati nel primo grado di giudizio (erroneamente vagliati dal Giudice di prime cure), dichiarare la piena efficacia probatoria della documentazione allegata nel primo grado di giudizio e, per l'effetto, dichiarare la legittimità della cartella di pagamento n. 07120120129964285000 e dell'iter notificatorio della stessa.
Dichiarare in ogni caso la piena legittimità e validità dell'attività di riscossione posta in essere dall' Riscossione. - Condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di CP_3 giudizio in favore dell'appellante.” Conclusioni per l'appellata “Dichiarare inammissibile l'opposizione ad Controparte_2 estratto ruolo spiegata in primo grado dal debitore;
con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
convenne in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Barra, Controparte_1
l' e la proponendo opposizione avverso la Controparte_4 Controparte_2 cartella di pagamento n. 07120120129964285000 dell'importo di euro 4.280,35, emessa a carico dello stesso per sanzioni relative a violazioni del Cds e conosciuta a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo.
Eccependo l'omessa notifica dell'atto impositivo, dei verbali prodromici e la sopravvenuta prescrizione del credito ivi contenuto, atteso il sopravvenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/81, chiese dichiararsi l'annullamento della cartella de qua, con conseguente inesistenza del diritto del concessionario di procedere ad esecuzione forzata.
Nella contumacia della si costituì l' la quale, Controparte_2 Controparte_4 eccependo l'infondatezza degli assunti attorei, acclarata la legittimità e correttezza del proprio operato, concluse per l'integrale rigetto della domanda spiegata dal contribuente CP_1
Con la sentenza n. 3793/2022 il Giudice di Pace di Barra ha accolto l'opposizione, dichiarando la nullità dell'impugnato atto impositivo e condannando l' e l'ente Parte_2 impositore al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, con attribuzione.
Ha rilevato il giudice di prime cure che il Concessionario, sul quale ricade l'onere della prova previsto e disciplinato dall'art. 2697 c.c., non abbia idoneamente provato la notifica all'opponente della cartella in contestazione, avendo prodotto in giudizio la sola relata di notifica senza la cartella esattoriale, così come l'Ente impositore non ha provato la notifica degli atti presupposti, in base ai quali è avvenuta l'iscrizione a ruolo.
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto appello l' , Parte_2 chiedendone l'integrale riforma.
Il concessionario ha contestato la decisione del giudice di pace di Barra laddove ha pronunciato la declaratoria di annullamento della cartella esattoriale in parola. Dolendosi dell'erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice di prime cure, l'esattore ha lamentato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per mancanza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., anche alla luce della normativa introdotta dal D.L.
146/21, convertito in L. n. 215/2021 e dell'arresto della Suprema Corte di Cassazione a SS UU n.
26283 del 06.09.2022. Nel merito, ha eccepito il mancato decorso del termine di prescrizione del credito coattivamente azionato, attesa la rituale notifica della cartella esattoriale n.
07120120129964285000 del 30.11.2012 e del successivo atto interruttivo, quale l'intimazione di pagamento n. 07120179012986564000 la cui notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 17.07.2017-11.08.2017. Sulla scorta di tali premesse, ha concluso per l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, la Controparte_2 che, associandosi alle contestazioni e doglianze già svolte dall' , ha insistito Controparte_5 per l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza dell'opposizione proposta in primo grado. Ha concluso come in atti, con refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Benchè regolarmente vocato in giudizio, non si è costituito, restando Controparte_1 contumace.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia, all'udienza del
10.09.2025 il giudice ha riservato la causa in decisione.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Quanto alla occorre rilevare che nell'ipotesi in cui l'appellato si costituisca in Controparte_2 giudizio senza esplicitare autonomi motivi di censura e non contesti le argomentazioni sostenute dall'appellante principale, ma aderisca alle stesse, la sua posizione processuale va equiparata a quella dell'appellante incidentale adesivo (cfr. Cass. n. 5439/2018; Cass., Sez. 1, ord. n.
24155/2017).
Sul punto, pur nel persistere di opinioni contrastanti, la Suprema Corte di Cassazione ha progressivamente e reiteratamente ribadito che: “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile sia quando rivesta la forma della contro impugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, sia o meno fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, pure nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale (cfr., ad esempio, Cass.,
16/11/2015, n. 23396, Cass., 25/01/2018, n. 1879, Cass., 12/03/2018, n. 5876, Cass., 15/06/2018, n.
15770, che hanno ripreso e precisato l'orientamento riferibile a Cass., 27/11/2007, n. 24627); al contempo, una diversa e più restrittiva interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi d'impugnazione (cfr., Cass., 12/07/2018, n.
18415, Cass., 30/05/2018, n. 13651); nel caso delle obbligazioni solidali l'interesse è dato dal possibile mutamento dell'ampiezza della propria responsabilità, a nulla valendo la circostanza che la decisione da impugnare abbia, come nell'ipotesi, lasciato impregiudicato il profilo dei rapporti interni tra coobbligati, ovvero che, astrattamente, l'intera responsabilità, in sede di rivalsa
(trattandosi di titoli differenti), potrebbe essere imputata a un solo soggetto: infatti, proprio perchè il profilo in parola è impregiudicato, e proprio perchè il soggetto in questione potrebbe essere o meno pregiudicato dalla rivalsa, è evidente che ha un interesse specifico che sorge dall'impugnazione del coobbligato, poichè quella vuole incidere sull'assetto regolato dalla decisione oggetto di censura e che lo coinvolge”( cfr. Cass. 11 novembre 2020, n. 25285).
Principio confermato anche dalle SS UU con la recente sentenza del 28 marzo 2024, n. 8486.
Orbene, riconducendo l'appello incidentale “adesivo” spiegato dalla alle Controparte_2 fattispecie oggetto delle suindicate decisioni della Suprema Corte di Cassazione, deve giungersi alla conclusione che detto gravame, seppur tardivo in quanto proposto oltre il termine breve di cui all'art. 325, comma 1 c.p.c., (sentenza n. 3793/2022 notificata in data 15.09.2022, mentre l'ente impositore ha provveduto a costituirsi solo in data 08.02.2023, dunque ben oltre il termine breve di trenta giorni), è ammissibile.
Ciò premesso, venendo al merito del gravame, a parere di questo Tribunale, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Infatti, la questione attiene alla carenza dell'interesse dell'attore in primo grado ad impugnare un mero estratto di ruolo, questione di ordine processuale, concernente la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione.
Ebbene, si deve rilevare d'ufficio, con effetti complessivamente assorbenti, l'inammissibilità dell'originaria opposizione, essendo la stessa ab initio improponibile.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza. Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato
“Formazione e contenuto dei ruoli”, del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass.
S.U., n. 26283/2022, in particolare il par. 13.1), precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite, escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati, hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (così Cass. S.U., n.
26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v.
Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle … ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omissione o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato
(par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attore in primo grado e odierno appellato, assumendo Controparte_1
l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'originaria opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) accoglie l'appello proposto da avverso la Controparte_4 sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3793/2022 depositata il 05.07.2022, notificata in data 15.09.2022 e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_1
c) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 11.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Elisa Asprone