TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/05/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 658/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott.ssa Paola Demaria – Presidente dott.ssa Anna Castellino – Giudice dott.ssa Simona Gambacorta – Giudice rel.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 658/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Barberis, presso cui è elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto n. 12
ATTORE contro
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Marco Mezzanoglio, Stefano Mezzanoglio e Alessandro Bovio, presso cui è elettivamente domiciliato in Torino, corso Inghilterra n. 47
CONVENUTO contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Emanuela Controparte_2 C.F._3
Moglio, presso cui è elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto n. 12
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia codesto On.le Tribunale in assenza di opposizione del coerede, ritenuto che le osservazioni svolte all'udienza del 21.01.2025 costituiscono eccezioni nuove mai sollevate in precedenza e pertanto tardive e comunque relative a circostanze
pagina 1 di 8 del tutto indimostrate o irrilevanti sotto il profilo economico, dichiarare esecutivo il progetto di divisione del 13 novembre 2024;
In subordine:
Voglia ordinare lo scioglimento della comunione fra nato a [...]_1
(TO) il 28/03/1945 – C.F. proprietario per la quota di 11/18 e C.F._2
nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, proprietaria per la quota di 7/18; C.F._1
assegnare a favore di , già titolare della quota di 7/18,
contro
Parte_1
[...]
, la residua quota di 11/18 dei seguenti beni immobili oggetto di causa: CP_1
1) appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1175 N.
Part. 425 Sub. 168, via Medici Giacomo n. 22, p. 5, Zona Cens. 1, Cat. A/3, Classe 4,
Consistenza vani 7, Sup. Catastale totale 143 mq, Rendita catastale € 1.211,09, 2) cantina censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1175 N. Part. 425 Sub. 169, via Medici Giacomo n. 22, p. S1, Zona Cens. 1, Cat. C/2, Classe 1, Consistenza mq. 6,
Rendita catastale € 17,04;
3) autorimessa censita al Foglio 1175 N. Part. 425 Sub. 35, via Medici Giacomo n. 20 - 22,
Piano S1, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 7, Consistenza 30 mq, Sup. catastale totale 34 mq, rendita catastale € 319,17; valore complessivo della massa € 319.200,00 il tutto con addebito dell'eccedenza rispetto alla propria quota di 7/18, pari a € 195.066,67, somma da cui va dedotto l'ammontare dei canoni di locazione incassati dal solo
per la quota di 7/18 spettante a , pari a € 26.152,78 per il periodo CP_1 Parte_1 fino a maggio 2023 e ad € 5.950,00 per i mesi successivi fino a novembre 2024 compreso
(importo, quest'ultimo, calcolato in base all'ultimo canone indicato nella perizia pari a €
800,00 per l'appartamento ed € 50,00 per il box), determinando il conguaglio nella misura di € 162.963,89 (195.066,67 - 26.152,78 - 5.950,00). assegnando alle parti i beni mobili come da progetto di divisione alle pagine da 48 a 50 della perizia del dott. . Persona_1
Con il favore delle spese della procedura.
Per parte convenuta: In via preliminare dichiarare e accertare l'intervenuta prescrizione, per le causali di cui in narrativa, del diritto della signora a richiedere l'accertamento dell'intervenuta donazione Parte_1
pagina 2 di 8 indiretta, da a , dell'immobile sito in Terranova Controparte_3 Controparte_1
Bracciolini, loc. Tassinaia;
In via principale respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande di parte attrice;
In via riconvenzionale previa collazione, ex art. 737 e seg.ti c.c., previo accertamento dell'intervenuta donazione indiretta dal signor alla Controparte_4 signora dell'immobile sito in Agliè (TO), via della Rimembranza n. 6, Parte_1 previo accertamento della nullità della donazione di 8.900.000 di Lire intervenuta nell'aprile dell'anno 1984 dal signor alla signora , Controparte_4 Parte_1
previo ordine di rendiconto in merito alle operazioni compiute dalla signora
[...]
sul patrimonio caduto nelle successioni di e , CP_2 Controparte_4 Controparte_3
ordinare alla signora di restituire alla massa ereditaria le somme di Controparte_2
denaro appartenute alla signora e sottratte al suo patrimonio tramite Controparte_3
prelievi e pagamenti eseguiti dai conti correnti bancari intestati (ovvero cointestati) alla de cuius e sul conto cointestati , e . Persona_2 Parte_2 Controparte_1
Viste le conclusioni rassegnate dal CTU designato Dott. in evasione Persona_1 dell'incarico peritale conferito dall'Ill. mo Tribunale;
vista l'istanza di assegnazione dell'intero compendio ereditario formulata dalla parte attrice in occasione dell'udienza del 21.11.2024; richiamate le deduzioni della parte convenuta di cui al verbale di udienza del 21.1.2025; accetta che l'intero compendio ereditario venga assegnato alla signora Parte_1
con conseguente conguaglio in denaro in favore dell'Ing.
[...] Controparte_1
(in ragione della quota di 2/3 del valore dell'intero compendio) nei termini indicati dal CTU.
Con il favore delle spese e competenze del giudizio, oltre a quelle successive occorrenti per la registrazione e la notifica, nonché dell'eventuale esecuzione oltre alle spese generali 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014 nonché C.P.A. e I.V.A. sulle somme imponibili.
Per la terza chiamata: conferma la riserva d'appello formulata all'udienza del 20.12.2022 per il che richiama le conclusioni di merito di cui alla comparsa di costituzione e risposta, così come precisate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. e quelle istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI co. n. 2 e 3 c.p.c.
- in ogni caso, chiede condannarsi alla rifusione integrale delle Controparte_1
spese di giudizio e la condanna del medesimo al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c.
pagina 3 di 8 come da domanda formulata con la comparsa di costituzione e risposta così come precisata nella memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Successivamente alla sentenza non definitiva pronunciata in data 10.11.2022, da intendersi qui integralmente richiamata, la causa è stata rimessa sul ruolo per svolgere c.t.u. sugli immobili e, sulla base della stessa, provvedere alla divisione della comunione ereditaria.
La perizia è stata depositata in data 31.5.2023 ed ha evidenziato la presenza di irregolarità edilizie e catastali che successivamente le parti hanno provveduto a sanare mediante incarico privato a tecnico di fiducia, sul cui operato è stata svolta anche una verifica da parte del c.t.u. Rispetto alla conformità catastale rilevante ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis legge 52/1985, in data 17.1.2025 è stata acquisita agli atti attestazione di conformità da parte di tecnico abilitato.
Con ordinanza del 12.11.2024 il giudice istruttore ha quindi predisposto progetto di divisione (con cui è stata recepita l'istanza di attribuzione dell'intero compendio immobiliare a parte attrice, non contrastata da parte convenuta), fissando per la discussione l'udienza del 21.1.2025.
A tale udienza, parte attrice ha approvato il progetto di divisione, mentre parte convenuta ha sollevato contestazioni, per cui, visto l'art. 789 c.p.c., il giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** *** ***
Deve premettersi che con la sentenza non definitiva sono state decise tutte le domande proposte in giudizio, fatta eccezione per:
- la domanda di scioglimento della comunione;
- la domanda di rendiconto formulata da parte attrice, con particolare riferimento ai canoni di locazione degli immobili in Via Dei Medici;
- la domanda della terza chiamata di cancellazione delle frasi offensive e risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
Cominciando dalla domanda di scioglimento della comunione, come detto con ordinanza
12.11.2024 il giudice istruttore ha predisposto progetto di divisione approvato da parte attrice e contestato da parte convenuta con riguardo ai seguenti due aspetti:
pagina 4 di 8 1) la locazione del box di via G. Medici avrebbe ad oggetto solo la quota di 11/18 di cui è titolare , con conseguente aumento del conguaglio a carico di Controparte_1 [...]
conteggiato nel progetto di divisione, che dovrebbe essere superiore di € Parte_1
1.263,89, pari alla quota di 7/18 che il c.t.u. ha riconosciuto come dovuta a Parte_1
[...]
2) non potrà effettivamente appropriarsi di “armadietto bianco sopra Controparte_1 lavandino” e “cucina componibile” (valore complessivo € 115,00) che gli sono attribuiti nel progetto di divisione, in quanto “beni realizzati su misura per l'immobile che viene assegnato per intero all'attrice e non asportabili” (cfr. verbale di udienza del 21.1.2025).
Con riguardo alla prima contestazione, è sufficiente osservare che il convenuto, a fronte della domanda di rendiconto relativa ai canoni di locazione formulata da parte attrice, non ha mai eccepito che il corrispettivo incassato per la locazione del box fosse limitato alla sua quota di comproprietà di 11/18; tale tipo di contestazione nemmeno è stata sollevata nell'ambito delle operazioni peritali, dove anzi il conteggio dei canoni di locazione richiesto al punto 12 del quesito veniva effettuato dal c.t.u. sulla base di “quanto concordato tra le parti” (cfr. pag. 45 perizia) ed il consulente tecnico di parte convenuta non faceva pervenire osservazioni alla perizia.
La contestazione sollevata solo in sede di discussione del progetto di divisione è dunque innanzitutto tardiva. E' altresì infondata in quanto a precisa domanda del Giudice all'udienza del 21.1.2025 il sig. , presente personalmente, ha Controparte_1 dichiarato che “non c'è suddivisione materiale del box in porzioni corrispondenti alle quote”
e del resto nulla è stato rilevato sul punto dal c.t.u. a seguito del sopralluogo, il quale ha invece accertato come l'autorimessa fosse nella disponibilità dell'inquilino che ne detiene le chiavi. Pertanto, a prescindere da ciò che possa essere scritto nel contratto di locazione, è chiaro che la locazione abbia per oggetto l'intero spazio dell'autorimessa, con corrispondente esclusione dal godimento della comproprietaria , la Parte_1
quale ha dunque diritto di percepire i relativi canoni in proporzione alla sua quota.
La contestazione in esame va dunque respinta.
Passando all'esame della contestazione n. 2), a prescindere dall'irrisorio valore economico della stessa, è sufficiente rilevare, anche in questo caso, innanzitutto la tardività, poiché all'udienza del 5.11.2024 parte convenuta aveva dichiarato di nulla opporre all'attribuzione dell'intero a parte attrice e di condividere i lotti formati dal c.t.u. con riguardo ai beni mobili ed arredi, compresi, dunque, anche i manufatti oggi in contestazione che il convenuto già
pagina 5 di 8 sapeva essere parte dell'arredamento dell'immobile che sarebbe stato attribuito per intero alla sorella. Può poi ulteriormente osservarsi che il fatto che si tratti di mobili realizzati su misura non ne impedisce, di per sé, l'asporto.
Anche la seconda contestazione, pertanto, deve essere respinta.
Con riguardo alla domanda di rendiconto relativa ai canoni di locazione, deve ribadirsi, come già osservato in sede di sentenza parziale, che il convenuto non ha mai contestato di aver percepito e continuare a percepire per intero i canoni di locazione degli immobili in comunione ereditaria siti in Torino via Medici n. 22.
Sulla base di quanto ricostruito in sede di c.t.u. e riportato nel progetto di divisione, deve essere accertato un credito di verso per Parte_1 Controparte_1 canoni di locazione riscossi interamente da quest'ultimo pari a € 26.152,78 per il periodo fino a maggio 2023 e ad € 5.950,00 per i mesi successivi fino a novembre 2024 compreso.
Non si procede, tuttavia, ad emettere statuizione di condanna (la domanda di condanna deve ritenersi sempre implicita nella domanda di rendiconto, cfr. Cass. n. 14324/2022), poiché il credito accertato a favore di parte attrice, su esplicita richiesta della stessa (cfr. verbale di udienza del 5.11.2024), è stato posto in compensazione con il suo debito per conguaglio, con conseguente riduzione di quest'ultimo.
Nemmeno viene emessa statuizione di condanna per il periodo successivo a novembre
2024, avendo parte attrice scritto nella memoria di replica di voler riservare la richiesta ad altra sede.
In conclusione, il progetto di divisione predisposto con ordinanza del 12.11.2024 deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Per quanto concerne la domanda ex art. 89 c.p.c. di cancellazione delle frasi offensive e risarcimento dei danni avanzata dalla terza chiamata, il Collegio osserva che le frasi che ne formano oggetto, riportate da ultimo nella comparsa conclusionale, appaiono espressione della linea difensiva e delle tesi sostenute in giudizio, senza che ne risultino travalicati i limiti ovvero superati i canoni della correttezza e civile convivenza. A tali frasi, pertanto, non si ritiene di riconoscere carattere sconveniente ed offensivo ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
Restano solo da regolare le spese di lite.
Va evidenziato che la trattazione e decisione della causa sono state impegnate, in modo preponderante, dalle domande diverse dalla domanda di scioglimento della comunione;
rispetto a quest'ultima, del resto, “ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel
pagina 6 di 8 proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni”, tornando tuttavia a trovare operatività il principio della soccombenza “con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (cfr. Cass. n. 12068/2024).
Ciò premesso, con riguardo alle domande diverse dalla divisione in senso stretto, tra parte attrice e parte convenuta è configurabile una piena soccombenza reciproca: le domande proposte da parte attrice sono state infatti respinte con la sentenza non definitiva, che ha tuttavia rigettato anche la domanda riconvenzionale di parte convenuta, soccombente anche sulle contestazioni al progetto di divisione e sulla domanda di rendiconto decise con la presente sentenza.
Con riguardo allo scioglimento della comunione in senso stretto, parte attrice e parte convenuta sono state portatrici del medesimo interesse al corretto svolgimento delle operazioni divisionali, senza frapporre ostacoli o inutili resistenze.
Per queste ragioni, viene disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra parte attrice e parte convenuta.
Tra convenuto e terza chiamata, invece, il primo è integralmente soccombente, pertanto deve essere condannato alla refusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della domanda proposta contro la terza chiamata, non quantificata. Per la fase istruttoria e la fase decisionale viene liquidato il minimo, considerando che l'attività istruttoria non ha riguardato le domande proposte contro la terza chiamata e conseguentemente anche la fase decisionale ne è risultata semplificata.
Le spese della c.t.u. dott. , già liquidate in corso di causa, vengono Persona_3
poste definitivamente a carico di parte attrice, soccombente sulla domanda di annullamento del testamento per incapacità.
Le spese della c.t.u. dott. , necessaria ai fini della divisione, vengono poste Persona_1
definitivamente a carico di parte attrice e parte convenute in proporzione alle rispettive quote ereditarie (11/18 ; 7/18 ). Controparte_1 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
pagina 7 di 8 1) accerta che ha un credito verso per canoni Parte_1 Controparte_1 di locazione pari ad € 26.152,78 per il periodo fino a maggio 2023 e ad € 5.950,00 per i mesi successivi fino a novembre 2024 compreso;
2) conferma il progetto di divisione predisposto con ordinanza del 12.11.2024, che dichiara esecutivo;
3) compensa integralmente le spese di lite fra ed Parte_1 CP_1
[...]
4) condanna a rifondere a le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in complessivi € 5.261,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese della c.t.u. dott. definitivamente a carico di Persona_3 [...]
; Parte_1
6) pone le spese della c.t.u. dott. definitivamente a carico di Persona_1 Parte_1
ed per le rispettive quote di 11/18 e 7/18.
[...] Controparte_1
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 29 aprile 2025.
Il Presidente
dott.ssa Paola Demaria
Il Giudice est. dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott.ssa Paola Demaria – Presidente dott.ssa Anna Castellino – Giudice dott.ssa Simona Gambacorta – Giudice rel.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 658/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Barberis, presso cui è elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto n. 12
ATTORE contro
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Marco Mezzanoglio, Stefano Mezzanoglio e Alessandro Bovio, presso cui è elettivamente domiciliato in Torino, corso Inghilterra n. 47
CONVENUTO contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Emanuela Controparte_2 C.F._3
Moglio, presso cui è elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto n. 12
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia codesto On.le Tribunale in assenza di opposizione del coerede, ritenuto che le osservazioni svolte all'udienza del 21.01.2025 costituiscono eccezioni nuove mai sollevate in precedenza e pertanto tardive e comunque relative a circostanze
pagina 1 di 8 del tutto indimostrate o irrilevanti sotto il profilo economico, dichiarare esecutivo il progetto di divisione del 13 novembre 2024;
In subordine:
Voglia ordinare lo scioglimento della comunione fra nato a [...]_1
(TO) il 28/03/1945 – C.F. proprietario per la quota di 11/18 e C.F._2
nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, proprietaria per la quota di 7/18; C.F._1
assegnare a favore di , già titolare della quota di 7/18,
contro
Parte_1
[...]
, la residua quota di 11/18 dei seguenti beni immobili oggetto di causa: CP_1
1) appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1175 N.
Part. 425 Sub. 168, via Medici Giacomo n. 22, p. 5, Zona Cens. 1, Cat. A/3, Classe 4,
Consistenza vani 7, Sup. Catastale totale 143 mq, Rendita catastale € 1.211,09, 2) cantina censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1175 N. Part. 425 Sub. 169, via Medici Giacomo n. 22, p. S1, Zona Cens. 1, Cat. C/2, Classe 1, Consistenza mq. 6,
Rendita catastale € 17,04;
3) autorimessa censita al Foglio 1175 N. Part. 425 Sub. 35, via Medici Giacomo n. 20 - 22,
Piano S1, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 7, Consistenza 30 mq, Sup. catastale totale 34 mq, rendita catastale € 319,17; valore complessivo della massa € 319.200,00 il tutto con addebito dell'eccedenza rispetto alla propria quota di 7/18, pari a € 195.066,67, somma da cui va dedotto l'ammontare dei canoni di locazione incassati dal solo
per la quota di 7/18 spettante a , pari a € 26.152,78 per il periodo CP_1 Parte_1 fino a maggio 2023 e ad € 5.950,00 per i mesi successivi fino a novembre 2024 compreso
(importo, quest'ultimo, calcolato in base all'ultimo canone indicato nella perizia pari a €
800,00 per l'appartamento ed € 50,00 per il box), determinando il conguaglio nella misura di € 162.963,89 (195.066,67 - 26.152,78 - 5.950,00). assegnando alle parti i beni mobili come da progetto di divisione alle pagine da 48 a 50 della perizia del dott. . Persona_1
Con il favore delle spese della procedura.
Per parte convenuta: In via preliminare dichiarare e accertare l'intervenuta prescrizione, per le causali di cui in narrativa, del diritto della signora a richiedere l'accertamento dell'intervenuta donazione Parte_1
pagina 2 di 8 indiretta, da a , dell'immobile sito in Terranova Controparte_3 Controparte_1
Bracciolini, loc. Tassinaia;
In via principale respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande di parte attrice;
In via riconvenzionale previa collazione, ex art. 737 e seg.ti c.c., previo accertamento dell'intervenuta donazione indiretta dal signor alla Controparte_4 signora dell'immobile sito in Agliè (TO), via della Rimembranza n. 6, Parte_1 previo accertamento della nullità della donazione di 8.900.000 di Lire intervenuta nell'aprile dell'anno 1984 dal signor alla signora , Controparte_4 Parte_1
previo ordine di rendiconto in merito alle operazioni compiute dalla signora
[...]
sul patrimonio caduto nelle successioni di e , CP_2 Controparte_4 Controparte_3
ordinare alla signora di restituire alla massa ereditaria le somme di Controparte_2
denaro appartenute alla signora e sottratte al suo patrimonio tramite Controparte_3
prelievi e pagamenti eseguiti dai conti correnti bancari intestati (ovvero cointestati) alla de cuius e sul conto cointestati , e . Persona_2 Parte_2 Controparte_1
Viste le conclusioni rassegnate dal CTU designato Dott. in evasione Persona_1 dell'incarico peritale conferito dall'Ill. mo Tribunale;
vista l'istanza di assegnazione dell'intero compendio ereditario formulata dalla parte attrice in occasione dell'udienza del 21.11.2024; richiamate le deduzioni della parte convenuta di cui al verbale di udienza del 21.1.2025; accetta che l'intero compendio ereditario venga assegnato alla signora Parte_1
con conseguente conguaglio in denaro in favore dell'Ing.
[...] Controparte_1
(in ragione della quota di 2/3 del valore dell'intero compendio) nei termini indicati dal CTU.
Con il favore delle spese e competenze del giudizio, oltre a quelle successive occorrenti per la registrazione e la notifica, nonché dell'eventuale esecuzione oltre alle spese generali 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014 nonché C.P.A. e I.V.A. sulle somme imponibili.
Per la terza chiamata: conferma la riserva d'appello formulata all'udienza del 20.12.2022 per il che richiama le conclusioni di merito di cui alla comparsa di costituzione e risposta, così come precisate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. e quelle istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI co. n. 2 e 3 c.p.c.
- in ogni caso, chiede condannarsi alla rifusione integrale delle Controparte_1
spese di giudizio e la condanna del medesimo al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c.
pagina 3 di 8 come da domanda formulata con la comparsa di costituzione e risposta così come precisata nella memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Successivamente alla sentenza non definitiva pronunciata in data 10.11.2022, da intendersi qui integralmente richiamata, la causa è stata rimessa sul ruolo per svolgere c.t.u. sugli immobili e, sulla base della stessa, provvedere alla divisione della comunione ereditaria.
La perizia è stata depositata in data 31.5.2023 ed ha evidenziato la presenza di irregolarità edilizie e catastali che successivamente le parti hanno provveduto a sanare mediante incarico privato a tecnico di fiducia, sul cui operato è stata svolta anche una verifica da parte del c.t.u. Rispetto alla conformità catastale rilevante ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis legge 52/1985, in data 17.1.2025 è stata acquisita agli atti attestazione di conformità da parte di tecnico abilitato.
Con ordinanza del 12.11.2024 il giudice istruttore ha quindi predisposto progetto di divisione (con cui è stata recepita l'istanza di attribuzione dell'intero compendio immobiliare a parte attrice, non contrastata da parte convenuta), fissando per la discussione l'udienza del 21.1.2025.
A tale udienza, parte attrice ha approvato il progetto di divisione, mentre parte convenuta ha sollevato contestazioni, per cui, visto l'art. 789 c.p.c., il giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** *** ***
Deve premettersi che con la sentenza non definitiva sono state decise tutte le domande proposte in giudizio, fatta eccezione per:
- la domanda di scioglimento della comunione;
- la domanda di rendiconto formulata da parte attrice, con particolare riferimento ai canoni di locazione degli immobili in Via Dei Medici;
- la domanda della terza chiamata di cancellazione delle frasi offensive e risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
Cominciando dalla domanda di scioglimento della comunione, come detto con ordinanza
12.11.2024 il giudice istruttore ha predisposto progetto di divisione approvato da parte attrice e contestato da parte convenuta con riguardo ai seguenti due aspetti:
pagina 4 di 8 1) la locazione del box di via G. Medici avrebbe ad oggetto solo la quota di 11/18 di cui è titolare , con conseguente aumento del conguaglio a carico di Controparte_1 [...]
conteggiato nel progetto di divisione, che dovrebbe essere superiore di € Parte_1
1.263,89, pari alla quota di 7/18 che il c.t.u. ha riconosciuto come dovuta a Parte_1
[...]
2) non potrà effettivamente appropriarsi di “armadietto bianco sopra Controparte_1 lavandino” e “cucina componibile” (valore complessivo € 115,00) che gli sono attribuiti nel progetto di divisione, in quanto “beni realizzati su misura per l'immobile che viene assegnato per intero all'attrice e non asportabili” (cfr. verbale di udienza del 21.1.2025).
Con riguardo alla prima contestazione, è sufficiente osservare che il convenuto, a fronte della domanda di rendiconto relativa ai canoni di locazione formulata da parte attrice, non ha mai eccepito che il corrispettivo incassato per la locazione del box fosse limitato alla sua quota di comproprietà di 11/18; tale tipo di contestazione nemmeno è stata sollevata nell'ambito delle operazioni peritali, dove anzi il conteggio dei canoni di locazione richiesto al punto 12 del quesito veniva effettuato dal c.t.u. sulla base di “quanto concordato tra le parti” (cfr. pag. 45 perizia) ed il consulente tecnico di parte convenuta non faceva pervenire osservazioni alla perizia.
La contestazione sollevata solo in sede di discussione del progetto di divisione è dunque innanzitutto tardiva. E' altresì infondata in quanto a precisa domanda del Giudice all'udienza del 21.1.2025 il sig. , presente personalmente, ha Controparte_1 dichiarato che “non c'è suddivisione materiale del box in porzioni corrispondenti alle quote”
e del resto nulla è stato rilevato sul punto dal c.t.u. a seguito del sopralluogo, il quale ha invece accertato come l'autorimessa fosse nella disponibilità dell'inquilino che ne detiene le chiavi. Pertanto, a prescindere da ciò che possa essere scritto nel contratto di locazione, è chiaro che la locazione abbia per oggetto l'intero spazio dell'autorimessa, con corrispondente esclusione dal godimento della comproprietaria , la Parte_1
quale ha dunque diritto di percepire i relativi canoni in proporzione alla sua quota.
La contestazione in esame va dunque respinta.
Passando all'esame della contestazione n. 2), a prescindere dall'irrisorio valore economico della stessa, è sufficiente rilevare, anche in questo caso, innanzitutto la tardività, poiché all'udienza del 5.11.2024 parte convenuta aveva dichiarato di nulla opporre all'attribuzione dell'intero a parte attrice e di condividere i lotti formati dal c.t.u. con riguardo ai beni mobili ed arredi, compresi, dunque, anche i manufatti oggi in contestazione che il convenuto già
pagina 5 di 8 sapeva essere parte dell'arredamento dell'immobile che sarebbe stato attribuito per intero alla sorella. Può poi ulteriormente osservarsi che il fatto che si tratti di mobili realizzati su misura non ne impedisce, di per sé, l'asporto.
Anche la seconda contestazione, pertanto, deve essere respinta.
Con riguardo alla domanda di rendiconto relativa ai canoni di locazione, deve ribadirsi, come già osservato in sede di sentenza parziale, che il convenuto non ha mai contestato di aver percepito e continuare a percepire per intero i canoni di locazione degli immobili in comunione ereditaria siti in Torino via Medici n. 22.
Sulla base di quanto ricostruito in sede di c.t.u. e riportato nel progetto di divisione, deve essere accertato un credito di verso per Parte_1 Controparte_1 canoni di locazione riscossi interamente da quest'ultimo pari a € 26.152,78 per il periodo fino a maggio 2023 e ad € 5.950,00 per i mesi successivi fino a novembre 2024 compreso.
Non si procede, tuttavia, ad emettere statuizione di condanna (la domanda di condanna deve ritenersi sempre implicita nella domanda di rendiconto, cfr. Cass. n. 14324/2022), poiché il credito accertato a favore di parte attrice, su esplicita richiesta della stessa (cfr. verbale di udienza del 5.11.2024), è stato posto in compensazione con il suo debito per conguaglio, con conseguente riduzione di quest'ultimo.
Nemmeno viene emessa statuizione di condanna per il periodo successivo a novembre
2024, avendo parte attrice scritto nella memoria di replica di voler riservare la richiesta ad altra sede.
In conclusione, il progetto di divisione predisposto con ordinanza del 12.11.2024 deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Per quanto concerne la domanda ex art. 89 c.p.c. di cancellazione delle frasi offensive e risarcimento dei danni avanzata dalla terza chiamata, il Collegio osserva che le frasi che ne formano oggetto, riportate da ultimo nella comparsa conclusionale, appaiono espressione della linea difensiva e delle tesi sostenute in giudizio, senza che ne risultino travalicati i limiti ovvero superati i canoni della correttezza e civile convivenza. A tali frasi, pertanto, non si ritiene di riconoscere carattere sconveniente ed offensivo ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
Restano solo da regolare le spese di lite.
Va evidenziato che la trattazione e decisione della causa sono state impegnate, in modo preponderante, dalle domande diverse dalla domanda di scioglimento della comunione;
rispetto a quest'ultima, del resto, “ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel
pagina 6 di 8 proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni”, tornando tuttavia a trovare operatività il principio della soccombenza “con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (cfr. Cass. n. 12068/2024).
Ciò premesso, con riguardo alle domande diverse dalla divisione in senso stretto, tra parte attrice e parte convenuta è configurabile una piena soccombenza reciproca: le domande proposte da parte attrice sono state infatti respinte con la sentenza non definitiva, che ha tuttavia rigettato anche la domanda riconvenzionale di parte convenuta, soccombente anche sulle contestazioni al progetto di divisione e sulla domanda di rendiconto decise con la presente sentenza.
Con riguardo allo scioglimento della comunione in senso stretto, parte attrice e parte convenuta sono state portatrici del medesimo interesse al corretto svolgimento delle operazioni divisionali, senza frapporre ostacoli o inutili resistenze.
Per queste ragioni, viene disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra parte attrice e parte convenuta.
Tra convenuto e terza chiamata, invece, il primo è integralmente soccombente, pertanto deve essere condannato alla refusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della domanda proposta contro la terza chiamata, non quantificata. Per la fase istruttoria e la fase decisionale viene liquidato il minimo, considerando che l'attività istruttoria non ha riguardato le domande proposte contro la terza chiamata e conseguentemente anche la fase decisionale ne è risultata semplificata.
Le spese della c.t.u. dott. , già liquidate in corso di causa, vengono Persona_3
poste definitivamente a carico di parte attrice, soccombente sulla domanda di annullamento del testamento per incapacità.
Le spese della c.t.u. dott. , necessaria ai fini della divisione, vengono poste Persona_1
definitivamente a carico di parte attrice e parte convenute in proporzione alle rispettive quote ereditarie (11/18 ; 7/18 ). Controparte_1 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
pagina 7 di 8 1) accerta che ha un credito verso per canoni Parte_1 Controparte_1 di locazione pari ad € 26.152,78 per il periodo fino a maggio 2023 e ad € 5.950,00 per i mesi successivi fino a novembre 2024 compreso;
2) conferma il progetto di divisione predisposto con ordinanza del 12.11.2024, che dichiara esecutivo;
3) compensa integralmente le spese di lite fra ed Parte_1 CP_1
[...]
4) condanna a rifondere a le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in complessivi € 5.261,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese della c.t.u. dott. definitivamente a carico di Persona_3 [...]
; Parte_1
6) pone le spese della c.t.u. dott. definitivamente a carico di Persona_1 Parte_1
ed per le rispettive quote di 11/18 e 7/18.
[...] Controparte_1
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 29 aprile 2025.
Il Presidente
dott.ssa Paola Demaria
Il Giudice est. dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 8 di 8