Ordinanza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Daniele Salvatore Abbate Giudice
nella causa iscritta al n. 280 del Ruolo Generale degli Affari di volonta-
ria giurisdizione dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Parte_1
BELLOTTA FEDERICA);
– ricorrente –
CONTRO
nata a [...] il [...] (Avv. BUTTACA- Controparte_1
VOLI GIUSY);
–resistente–
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4/02/2025;
[...]
ha introdotto l'odierno giudizio, chiedendo Parte_2
la regolamentazione del regime di affido del figlio minore, , avuto Per_1
dall'unione con la resistente.
In particolare il ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo del minore al medesimo con regolamentazione del diritto di visita del genitore non affi-
datario e obbligo in capo a quest'ultimo di contribuire al suo manteni-
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
mento.
A sostegno delle proprie pretese narra di non riuscire a in- Pt_1
staurare un rapporto stabile col figlio a causa delle condotte materne, fi-
nalizzate ad osteggiare il rapporto padre- figlio.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha chiesto a sua volta al Tribunale
di regolamentare l'affido del figlio minore, , preveden- Persona_2
dolo in via esclusiva alla medesima, di disporre un regime di visita pater-
no informato alla gradualità e di porre in capo al l'obbligo di Pt_1
contribuire al mantenimento del figlio.
La resistente narra che il si è disinteressato del figlio dopo Pt_1
la separazione della coppia e che nel febbraio del 2022 a seguito di un ac-
ceso alterco, in occasione del quale il aggrediva la resistente e Pt_1
le sue figlie, lo stesso non ha più incontrato il figlio.
Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione di prova documentale e audizione del minore. Sono state inoltre acquisite informazioni sul nu-
cleo familiare dai servizi sociali territorialmente competenti.
Tanto premesso, in primo luogo va chiarito che l'attuale contesto nor-
mativo impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di di-
sporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Soltanto ove il predetto regime risulti pregiudizievole per il minore, può
essere adottato un diverso regime di affidamento, in conformità al dispo-
sto di cui all'art. 337 quater c.c.
Nel caso di specie, non sono emersi all'esito dell'istruttoria elementi sintomatici di una pregiudizialità per l'interesse del minore di un regime di affido condiviso.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n.
Ne consegue che le domande di affido esclusivo proposte rispettiva-
mente dalle parti vanno rigettate, dovendosi, invece, disporre un regime di affido condiviso tra i genitori, in conformità alla previsione di cui all'art. 337 ter cc.
Per quanto attiene al domicilio del minore, deve essere preferito il do-
micilio materno, considerata la volontà del minore, espressa in sede di ascolto, e l'opportunità di garantire la preservazione dell'habitat domesti-
co consolidatosi sino ad oggi.
Il diritto di visita paterno, considerato che il minore ha manifestato di non sentire il bisogno di riallacciare il rapporto col padre (cfr. verbale di udienza del 18.9.2024) non può essere dettagliatamente determinato in questa sede, essendo invece opportuno demandare ai servizi sociali dei comuni di residenza delle parti di valutare trimestralmente la conformità
all'interesse del minore della predisposizione di un graduale programma di incontri padre- figlio, provvedendo in tal senso nell'eventualità, evitan-
do in tal modo da un lato di forzare la volontà del minore e dall'altro di elidere ogni possibilità di rapporto col padre.
In ordine al contributo economico da porre in capo al genitore non col-
locatario per il mantenimento del figlio minore, tenuto conto delle scarne informazioni reddituali acquisiti nel corso del giudizio, appare equo de-
terminare in euro 200 mensili il predetto contributo, essendo emerso in ogni caso che il ricorrente svolge attività lavorativa (cfr. relazioen SS di in atti). Sul ricorrente inoltre va posto l'obbligo di contribuire nella Pt_3
misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio . Per_1
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in considerazione della
- 3 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n.
soccombenza parziale reciproca.
P.Q.M.
affida il minore , nato a [...] il [...], con- Persona_2
giuntamente ad entrambi i genitori;
fissa il domicilio del minore presso quello materno;
incarica i servizi sociali territorialmente competente degli incombenti meglio dettagliati in parte motiva in ordine al diritto di visita paterno;
pone in capo a l'obbligo di versare entro il Parte_1
5 di ogni mese in favore di la somma di euro 200,00, a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio minore;
Per_1
dichiara tenuto a contribuire nella misura Parte_1
del 50% alle spese straordinarie per il figlio minore;
Per_1
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Termini Imerese, così deciso in data 01/04/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
- 4 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile