Sentenza 16 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4224/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSETTI MARTA, presso la stessa Parte_1 elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'avv. ABISSO ANTONELOLA, presso la Parte_2 stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Casablanca – Marocco tra i
Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Chioggia (VE) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio, anno 2022, parte
II, serie C, numero 106, nell'anno in cui verrà emessa la sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.”
Per il P.M. intervenuto
“Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
Con ricorso congiunto depositato il 23.10.2024 i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 28.03.2022, con rito civile in Casablanca (Marocco), atto trascritto in Italia nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Chioggia (VE), anno
2022, parte II, Serie C, al numero 106, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale il 23.09.2023 nella procedura di separazione conclusasi con sentenza n.
2105/2023, pubblicata il 23.11.2023, del Tribunale di Venezia .
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata di comparizione, fissata per il 21.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., come disposto dal Giudice con decreto del
05.11.2024 su richiesta delle parti. Lette le note, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza di comparizione aventi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza n. 2105/2023, pubblicata il 23.11.2023, del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la concorde richiesta delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.03.2022 con rito civile da e , trascritto nel registro atti di matrimonio (alla Parte_1 Parte_2 parte II, serie C, n. 106, dell'anno 2022) del Comune di Chioggia.
Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Spese di lite compensate. Così deciso in Venezia il 30.1.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero