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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4408 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6597/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Cuppari;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 20 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 30 giugno 2022 ha chiesto che l' venga Parte_1 CP_1 condannato al pagamento dell'assegni familiari per i figli a carico relativamente all'anno
2021. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha contestato il provvedimento dell'ente previdenziale con cui la prestazione veniva negata sul presupposto che i minori sarebbero risultati inseriti in un nucleo familiare che già percepire il medesimo beneficio
(cfr. ricorso per le scarne difese ivi formulate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 27 settembre 2024 l' in via CP_1
preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso conseguente all'omessa allegazione degli elementi costitutivi del diritto azionato in giudizio;
in subordine, ha chiesto il rigetto della domanda perché gli elementi costitutivi del diritto sarebbe rimasti indimostrati (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Le difese dell' colgono inesorabilmente nel segno, visto che il ricorrente CP_1 effettivamente non ha allegato alcuno degli elementi costitutivi del diritto azionato in giudizio, limitandosi a contestare il provvedimento di reiezione della domanda amministrativa adottato dall'ente previdenziale.
L'omesso assolvimento dell'onere di allegazione conduce inevitabilmente all'immediato rigetto del ricorso, prestando attenzione al fatto che i documenti allegati al ricorso (di per sé privi di dirimente efficacia probatoria rispetto al tema della lite che può soltanto intuirsi dalla lettura del provvedimento di rigetto adottato dall' ma del tutto trascurato dal CP_1
nell'introdurre la causa) non possono sopperirvi, visto che l'onere probatorio Pt_1 segue logicamente e giuridicamente l'onere di allegazione.
Allo stesso tempo, poi, va evidenziata la tardività delle nuove allegazioni contenute nelle note conclusionali, visto che chi agisce in giudizio nel rito del lavoro è tenuto ad allegare con l'atto introduttivo gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere.
Rigettato il ricorso, il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese giudiziali in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (sebbene, va detto, il tenore dell'iniziativa giudiziale si ponga ai limiti della colpa grave).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti del ricorrente. CP_1
Così deciso il 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
AB AL
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6597/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Cuppari;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 20 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 30 giugno 2022 ha chiesto che l' venga Parte_1 CP_1 condannato al pagamento dell'assegni familiari per i figli a carico relativamente all'anno
2021. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha contestato il provvedimento dell'ente previdenziale con cui la prestazione veniva negata sul presupposto che i minori sarebbero risultati inseriti in un nucleo familiare che già percepire il medesimo beneficio
(cfr. ricorso per le scarne difese ivi formulate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 27 settembre 2024 l' in via CP_1
preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso conseguente all'omessa allegazione degli elementi costitutivi del diritto azionato in giudizio;
in subordine, ha chiesto il rigetto della domanda perché gli elementi costitutivi del diritto sarebbe rimasti indimostrati (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Le difese dell' colgono inesorabilmente nel segno, visto che il ricorrente CP_1 effettivamente non ha allegato alcuno degli elementi costitutivi del diritto azionato in giudizio, limitandosi a contestare il provvedimento di reiezione della domanda amministrativa adottato dall'ente previdenziale.
L'omesso assolvimento dell'onere di allegazione conduce inevitabilmente all'immediato rigetto del ricorso, prestando attenzione al fatto che i documenti allegati al ricorso (di per sé privi di dirimente efficacia probatoria rispetto al tema della lite che può soltanto intuirsi dalla lettura del provvedimento di rigetto adottato dall' ma del tutto trascurato dal CP_1
nell'introdurre la causa) non possono sopperirvi, visto che l'onere probatorio Pt_1 segue logicamente e giuridicamente l'onere di allegazione.
Allo stesso tempo, poi, va evidenziata la tardività delle nuove allegazioni contenute nelle note conclusionali, visto che chi agisce in giudizio nel rito del lavoro è tenuto ad allegare con l'atto introduttivo gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere.
Rigettato il ricorso, il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese giudiziali in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (sebbene, va detto, il tenore dell'iniziativa giudiziale si ponga ai limiti della colpa grave).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti del ricorrente. CP_1
Così deciso il 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
AB AL
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