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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1771/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1771/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione personale e scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Elena Pomero, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
, nato a [...] il [...], CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“dato atto che del decorso del termine di un anno dall'udienza di comparizione dei coniugi e della sussistenza dei presupposti di legge, accertato che la situazione è sostanzialmente immutata pagina 1 di 5 rispetto al momento della pronuncia della separazione dei coniugi, voglia pronunciare sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile, in relazione al matrimonio celebrato dalla ricorrente in Bacau (Romania) in data 28 luglio 2014, con , nato a [...] CP_1
(Romania) il 22.06.1984, residente in [...], alle stesse condizioni già stabilite nella sentenza di separazione n.148/2024 del 20.02.2024.
Con condanna del convenuto contumace alla rifusione delle spese di lite.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e si sono uniti in matrimonio a Bacau (Romania) il 28.7.2014 e Parte_1 CP_1 dalla relazione è nato, il 6.1.2015, il figlio . Per_1
Con ricorso depositato in data 10.7.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione dei Parte_1 coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, allegando di essersi dovuta allontanare con il figlio dalla casa coniugale nel gennaio 2023 a causa delle condotte aggressive del marito, il quale dopo alcuni mesi si è reso irreperibile, recandosi presumibilmente all'estero e omettendo di occuparsi del figlio minore sia dal punto di vista morale che da quello materiale. Per le medesime ragioni, ha altresì domandato l'affidamento esclusivo rafforzato del minore con collocazione presso di sé, la previsione di un regime di visita padre/figlio e un contributo al mantenimento del minore di 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito e non è comparso all'udienza del 7.11.2023, nel corso della quale
è stata pertanto sentita la sola . Pt_1
Con sentenza parziale del 1.2.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con l'affidamento esclusivo del minore alla madre, collocazione presso la stessa, possibilità per il padre di incontrare il figlio previo accordo con la madre e un contributo al mantenimento a carico del convenuto di 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di divorzio.
All'udienza del 26.11. 2024, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio. È stato concesso un termine per il deposito del certificato di matrimonio e di documentazione economica e con ordinanza del 12.12.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, nulla opponendo.
pagina 2 di 5 2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata dichiarata la separazione personale fra i coniugi con sentenza del 01.02.2024, passata in giudicato, ed essendo trascorso più di un anno dalla comparizione innanzi al Giudice nella fase di separazione (udienza del
7.11.2023). Dalle dichiarazioni della ricorrente, non contestate dal convenuto che, non costituendosi in giudizio, ha manifestato un evidente disinteresse per la ripresa della vita matrimoniale, emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
3. Va altresì accolta la domanda di affidamento esclusivo alla madre del minore . Tale Per_1 modalità di affidamento era già stata disposta con la sentenza di separazione, nella quale si dava atto del grave disinteresse del padre che si era allontanato dall'abitazione familiare rendendosi irreperibile. All'udienza del 26.11.2024, la ricorrente ha dichiarato che, nonostante i provvedimenti adottati con la sentenza di separazione, il marito non l'ha contattata e non ha versato alcunché per il mantenimento del figlio, dando ulteriore prova del suo evidente disinteresse.
Non essendo noto il luogo di attuale domicilio del convenuto, va attribuito alla madre il potere di adottare in autonomia anche le decisioni più importanti per il figlio in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio, poiché, in caso contrario,
l'impossibilità di reperire il padre in caso di necessità rischierebbe di essere fonte di pregiudizio per il minore.
4. Il figlio resterà collocato presso la madre, in continuità con lo stato di fatto esistente. Non conoscendosi la residenza paterna e vista la prolungata interruzione dei rapporti, non è allo stato possibile indicare un calendario di visita padre-figlio. Nel caso in cui il dovesse Pt_1 manifestare in futuro il desiderio di incontrare , lo potrà fare sulla base di accordi presi di Per_1 volta in volta con la madre, che, nel ricorso, si è dichiarata ampiamente disponibile in tal senso.
5. Venendo infine agli aspetti economici, non vi è dubbio che il debba contribuire Pt_1 mediante il versamento di un assegno, considerato che il mantenimento diretto ricade integralmente sulla madre convivente. Nella sentenza di separazione era stato stabilito un contributo di 350,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, osservandosi che la ricorrente percepisce una retribuzione di 600,00/700,00 euro mensili (difficilmente incrementabili stanti gli oneri di accudimento del minore) e deve far fronte al pagamento di un canone di locazione pagina 3 di 5 nella misura di 200,00 euro mensili, mentre il convenuto, di cui è ignota l'attuale occupazione, è in possesso di una buona capacità lavorativa, provata dalle retribuzioni antecedenti al suo allontanamento (1.400,00/1.500,00 euro netti mensili) e dalla dichiarazione fiscale più recente che riporta redditi lordi annui superiori ai 25.000,00 euro. L'entità del contributo può essere confermata anche in questa sede, in assenza di fatti sopravvenuti rilevanti. La ricorrente ha sì cambiato occupazione, ma la retribuzione è pressoché la medesima di quella precedente e il canone di locazione è ora aumentato a 300,00 euro mensili.
6. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m.
147/2022 per le cause di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della controversia ed esclusa la fase istruttoria, vengono poste a carico del convenuto secondo soccombenza, stante l'integrale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Bacau (Romania) il 28.7.2014 tra Pt_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il
[...] CP_1
22.6.1984, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Paesana al n. 11 parte II serie C anno 2023,
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Paesana di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio;
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, con residenza e collocazione prevalente Per_1 presso la stessa;
DISPONE che la madre possa adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del minore concernenti la salute, l'istruzione, la residenza e la richiesta di documenti validi per l'espatrio,
DISPONE che il padre possa incontrare il minore, laddove dovesse farne richiesta, sulla base di accordi presi di volta in volta con la madre,
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza CP_1 Parte_1 dall'introduzione del presente giudizio, la somma di euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, necessitate o previamente concordate e in ogni caso successivamente documentate,
pagina 4 di 5 CONDANNA a rifondere a le spese di giudizio che si liquidano in euro CP_1 Parte_1
2.906,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva e 1.453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1771/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione personale e scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Elena Pomero, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
, nato a [...] il [...], CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“dato atto che del decorso del termine di un anno dall'udienza di comparizione dei coniugi e della sussistenza dei presupposti di legge, accertato che la situazione è sostanzialmente immutata pagina 1 di 5 rispetto al momento della pronuncia della separazione dei coniugi, voglia pronunciare sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile, in relazione al matrimonio celebrato dalla ricorrente in Bacau (Romania) in data 28 luglio 2014, con , nato a [...] CP_1
(Romania) il 22.06.1984, residente in [...], alle stesse condizioni già stabilite nella sentenza di separazione n.148/2024 del 20.02.2024.
Con condanna del convenuto contumace alla rifusione delle spese di lite.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e si sono uniti in matrimonio a Bacau (Romania) il 28.7.2014 e Parte_1 CP_1 dalla relazione è nato, il 6.1.2015, il figlio . Per_1
Con ricorso depositato in data 10.7.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione dei Parte_1 coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, allegando di essersi dovuta allontanare con il figlio dalla casa coniugale nel gennaio 2023 a causa delle condotte aggressive del marito, il quale dopo alcuni mesi si è reso irreperibile, recandosi presumibilmente all'estero e omettendo di occuparsi del figlio minore sia dal punto di vista morale che da quello materiale. Per le medesime ragioni, ha altresì domandato l'affidamento esclusivo rafforzato del minore con collocazione presso di sé, la previsione di un regime di visita padre/figlio e un contributo al mantenimento del minore di 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito e non è comparso all'udienza del 7.11.2023, nel corso della quale
è stata pertanto sentita la sola . Pt_1
Con sentenza parziale del 1.2.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con l'affidamento esclusivo del minore alla madre, collocazione presso la stessa, possibilità per il padre di incontrare il figlio previo accordo con la madre e un contributo al mantenimento a carico del convenuto di 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di divorzio.
All'udienza del 26.11. 2024, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio. È stato concesso un termine per il deposito del certificato di matrimonio e di documentazione economica e con ordinanza del 12.12.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, nulla opponendo.
pagina 2 di 5 2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata dichiarata la separazione personale fra i coniugi con sentenza del 01.02.2024, passata in giudicato, ed essendo trascorso più di un anno dalla comparizione innanzi al Giudice nella fase di separazione (udienza del
7.11.2023). Dalle dichiarazioni della ricorrente, non contestate dal convenuto che, non costituendosi in giudizio, ha manifestato un evidente disinteresse per la ripresa della vita matrimoniale, emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
3. Va altresì accolta la domanda di affidamento esclusivo alla madre del minore . Tale Per_1 modalità di affidamento era già stata disposta con la sentenza di separazione, nella quale si dava atto del grave disinteresse del padre che si era allontanato dall'abitazione familiare rendendosi irreperibile. All'udienza del 26.11.2024, la ricorrente ha dichiarato che, nonostante i provvedimenti adottati con la sentenza di separazione, il marito non l'ha contattata e non ha versato alcunché per il mantenimento del figlio, dando ulteriore prova del suo evidente disinteresse.
Non essendo noto il luogo di attuale domicilio del convenuto, va attribuito alla madre il potere di adottare in autonomia anche le decisioni più importanti per il figlio in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio, poiché, in caso contrario,
l'impossibilità di reperire il padre in caso di necessità rischierebbe di essere fonte di pregiudizio per il minore.
4. Il figlio resterà collocato presso la madre, in continuità con lo stato di fatto esistente. Non conoscendosi la residenza paterna e vista la prolungata interruzione dei rapporti, non è allo stato possibile indicare un calendario di visita padre-figlio. Nel caso in cui il dovesse Pt_1 manifestare in futuro il desiderio di incontrare , lo potrà fare sulla base di accordi presi di Per_1 volta in volta con la madre, che, nel ricorso, si è dichiarata ampiamente disponibile in tal senso.
5. Venendo infine agli aspetti economici, non vi è dubbio che il debba contribuire Pt_1 mediante il versamento di un assegno, considerato che il mantenimento diretto ricade integralmente sulla madre convivente. Nella sentenza di separazione era stato stabilito un contributo di 350,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, osservandosi che la ricorrente percepisce una retribuzione di 600,00/700,00 euro mensili (difficilmente incrementabili stanti gli oneri di accudimento del minore) e deve far fronte al pagamento di un canone di locazione pagina 3 di 5 nella misura di 200,00 euro mensili, mentre il convenuto, di cui è ignota l'attuale occupazione, è in possesso di una buona capacità lavorativa, provata dalle retribuzioni antecedenti al suo allontanamento (1.400,00/1.500,00 euro netti mensili) e dalla dichiarazione fiscale più recente che riporta redditi lordi annui superiori ai 25.000,00 euro. L'entità del contributo può essere confermata anche in questa sede, in assenza di fatti sopravvenuti rilevanti. La ricorrente ha sì cambiato occupazione, ma la retribuzione è pressoché la medesima di quella precedente e il canone di locazione è ora aumentato a 300,00 euro mensili.
6. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m.
147/2022 per le cause di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della controversia ed esclusa la fase istruttoria, vengono poste a carico del convenuto secondo soccombenza, stante l'integrale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Bacau (Romania) il 28.7.2014 tra Pt_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il
[...] CP_1
22.6.1984, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Paesana al n. 11 parte II serie C anno 2023,
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Paesana di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio;
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, con residenza e collocazione prevalente Per_1 presso la stessa;
DISPONE che la madre possa adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del minore concernenti la salute, l'istruzione, la residenza e la richiesta di documenti validi per l'espatrio,
DISPONE che il padre possa incontrare il minore, laddove dovesse farne richiesta, sulla base di accordi presi di volta in volta con la madre,
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza CP_1 Parte_1 dall'introduzione del presente giudizio, la somma di euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, necessitate o previamente concordate e in ogni caso successivamente documentate,
pagina 4 di 5 CONDANNA a rifondere a le spese di giudizio che si liquidano in euro CP_1 Parte_1
2.906,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva e 1.453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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