Articolo 11 della Legge 30 novembre 1989, n. 399
Articolo 10Articolo 12
Versione
29 dicembre 1989
Art. 11. Comitato scientifico 1. Presso l'osservatorio geofisico sperimentale e' costituito il comitato scientifico che, oltre ad esprimere parere obbligatorio sul programma di cui all'articolo 4, sulla relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), e sui regolamenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), puo' essere sentito su ogni argomento di rilevante carattere scientifico relativo all'attivita' dell'ente e puo' formulare proposte e raccomandazioni.
2. Il comitato scientifico e' nominato con delibera del consiglio di amministrazione e comprende nove membri, almeno quattro dei quali scelti tra i professori di ruolo di discipline tecnico-scientifiche afferenti all'attivita' dell'osservatorio geofisico sperimentale. Due componenti sono eletti dal personale dei ruoli tecnico-scientifici dell'ente tra il personale scientifico dell'ente stesso. I restanti componenti sono individuati tra esperti, anche stranieri, che svolgono attivita' di ricerca applicata nel campo delle scienze della terra e comunque in materia di interesse dell'osservatorio stesso.
3. I membri del comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
4. Il comitato scientifico elegge nel suo seno un coordinatore ed approva un proprio regolamento. Alle riunioni partecipa il direttore generale, anche in qualita' di segretario.
5. Il comitato sente di volta in volta i ricercatori dell'ente e gli esperti, anche stranieri, operanti nei campi di interesse dell'osservatorio geofisico sperimentale.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1989