CASS
Ordinanza 8 gennaio 2021
Ordinanza 8 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 08/01/2021, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: YA OK nato il [...] avverso la sentenza del 29/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 374 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 23/09/2020 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano riformava parzialmente, in senso favorevole al reo, limitatamente all'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 26.2.2018, aveva condannato RY KT alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di lesioni volontarie personali aggravate, in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in ordine alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte territoriale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure eminentemente fattuali, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23.9.2020. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 374 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 23/09/2020 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano riformava parzialmente, in senso favorevole al reo, limitatamente all'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 26.2.2018, aveva condannato RY KT alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di lesioni volontarie personali aggravate, in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in ordine alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte territoriale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure eminentemente fattuali, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23.9.2020. 4