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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/08/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA A VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7148 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 24.4.2025, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
TRA
, difesa dall' Avv. Michele Landolfi Parte_1 attrice
E
, difeso dall'Avv. Massimo Sciaudone CP_1 convenuto
Oggetto: tabelle millesimali
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio il fratello per la formazione delle tabelle millesimali dei beni in CP_1 comune dei due fabbricati pervenuti a seguito di divisione ereditaria e oggetto di divisione con sentenza 3193/18, situati in San Nicola la Strada alla VI ME e CO RI, collegati e comunicati tra di loro
Il convenuto ha sostanzialmente aderito alla domanda, allegando nondimeno alcune precisazioni rispetto al vano scala e facendo rilevare la necessità di tenere conto della consulenza tecnica espletata nel giudizio di divisione.
A seguito di infausti tentativo tentativi di definizione bonaria, istruita la causa con le produzioni documentali, all'udienza del 9.11.2022 è stato dato incarico al CTU ing.
di procedere alla redazione delle tabelle individuando “… le quote Persona_1 millesimali di ripartizione delle spese per la gestione delle parti comuni, delle aree delle aree circostanti il fabbricato di VI ME , l'androne di comunicazione tra il fabbricato di
VI ME ed il fabbricato di CO RI , il cortile del fabbricato di CO RI , e tutti i comodi, le pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, come pervenuti alle parti dai loro danti causa, sulla base della sentenza di divisine ereditaria già in atti”
≈ ≈ ≈
Le tabelle millesimali si possono definire documenti di natura tecnico-valutativa del patrimonio dei condomini per mezzo dei quali viene precisato, sulla base di calcoli aritmetici, il valore, espresso in millesimi, di ciascun piano o porzione di piano porzioni di piano rispetto a quello dell'intero edifici ed hanno due funzioni: la prima di distribuire tra i condomini il carico delle spese condominiali, la seconda è di indicare il "peso" di ciascun condomino nella formazione della volontà dell'assemblea.
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti,
è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene (art. 1118 c.c.). La legge dispone, altresì, che, sempre ove non sia precisato dal titolo, il valore proporzionale di ciascuna unità debba essere espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento (art. 68 disp. att. c.c.).
Le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, la loro allegazione rappresentando un fatto meramente formale che non muta la natura di entrambi gli atti. La loro formazione, modifica, rettifica e revisione non richiede l'approvazione della maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136, comma 2 c.c. , ma il consenso unanime dei condòmini espresso in seduta totalitaria come prescritto dall'articolo
69 delle disposizioni di attuazione .
Nel caso in esame, i due germani, già reduci da un giudizio di divisione ereditaria, anche per la formazione delle tabelle millesimali hanno ritenuto necessario optare per una delibazione di natura giudiziaria.
Il conflitto è ancora evidente e si riverbera nelle stesse osservazione critiche, sia pur estremamente marginali, che ciascuna parte ha posto alle conclusioni del CTU.
Ed invero, parte attrice , pur aderendo all'elaborato peritale ha chiesto Parte_1 relativamente al vano sottoscala, dove sono presenti i contatori Enel e Telecom, di ottenere una servitù di passaggio per l'accesso al vano tecnico, ovvero, in subordine, di essere autorizzata alla realizzazione di un abbaino per l'accesso in prossimità del vano scala e per la linea elettrica salvavita e comunque di far stabilire dal Giudice la modalità di accesso al vano tecnico come debba avvenire. Per contro, parte convenuta ha contestato la determinazione fatta dal CP_1 consulente della superficie del giardino attribuita a controparte in mq. 176, in luogo dei mq.
152, assegnati alla predetta con la sentenza di divisone 3193/2018. Quanto, poi, al vano sottoscala, attesa l'attribuzione in via esclusiva a esso convenuto, ha chiesto che il Giudice ordini lo spostamento dei contatori della germana.
Le risultanze della consulenza tecnica, acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile, appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di un'accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e, soprattutto, ponendo alla base della redazione della tabella i beni assegnati alle parti con la sentenza di divisione, a seguito della consulenza espletata in quel giudizio (pag.7 e segg.). Esse sono pertanto pienamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere nel presente giudizio.
Quanto alla questione del vano scala e dei contatori posta dall'attrice il CTU ha richiamato la normativa di riferimento UNI CEI EN 16001 e successive, nonché disposizioni varie, che prevedono il posizionamento dei vani di alloggiamento dei misuratori elettrici possibilmente all'esterno del fabbricato, o in caso di impossibilità sui muri perimetrali dello stesso, al fine di consentire agevolmente le operazioni di manutenzione e gli interventi necessari, anche quando il cliente non è presente nell'abitazione. L'ausiliario ha peraltro aggiunto che la collocazione esterna è fattibile, ed anzi assolutamente auspicabile essendo presente allo stato attuale una situazione fuori norma, con cavi volanti scoperti che si innestano direttamente nei contatori.
Tanto basta per ordinare all'attrice la collocazione dei contatori tecnici all'esterno del fabbricato ovvero, se impossibile, sui muri perimetrali,
Le obiezioni di parte convenuta sull'esatta misura del giardino assegnato a controparte non risultano sollevate ex art. art. 195, III co. c.p.c.. Ciò non preclude ovviamente alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale . Tuttavia nelle note del 22.4.2025 si legge testualmente l'adesione della difesa della stessa parte convenuta alle risultanze dell'elaborato peritale con richiesta conseguente di redazione delle tabella in conformità delle stesse, senza porre alcuna riserva. A ciò si aggiunga che il consulente ha in modo puntiglioso specificato i criteri di indicazione delle misurazioni indicate di volta in volta, prendendo come punto di riferimento le proprietà esclusive assegnate ai due germani con la sentenza di divisione. Né deve sfuggire la circostanza che le tabelle non hanno alcuna valenza sull'attribuzione delle proprietà esclusive ed anzi ne costituiscono mera esplicazione in termini di contributo alle spese condominiali di ciascun condomino.
Pertanto in accoglimento, quasi totale delle richieste delle parti il Giudice dispone che relativamente ai beni comuni dei due fabbricati pervenuti ai fratelli e Parte_1 [...]
a seguito di divisione ereditaria, situati in San Nicola la Strada alla VI ME e CP_1
CO RI si applichino le tabelle millesimali predisposte dal CTU ing. Persona_1 nell'elaborato peritale depositato in data 9.2.2023, dal pag 23 a pag 27.
Avendo parte attrice fatto richiesta nell'atto introduttivo di emettersi ogni provvedimento idoneo ed utile alla domanda giudiziale e, all'esito della CTU, di prevedere in ordine al vano tecnico ora posto nel sottoscala, il Giudice ordina a la collocazione dei Parte_1 contatori tecnici all'esterno del fabbricato ovvero, se impossibile, sui muri perimetrali
Le spese di lite si considerano compensate atteso il rigetto delle obiezioni poste da ciascuna parte alla CTU
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa
1. dispone che relativamente ai beni comuni dei due fabbricati pervenuti ai fratelli
[...]
e a seguito di divisione ereditaria, situati in San Nicola la Parte_1 CP_1
Strada alla VI ME e CO RI si applichino le tabelle millesimali predisposte dal CTU ing. nell'elaborato peritale depositato in data 9.2.2023, Persona_1 dal pag 23 a pag 27
2. ordina a la collocazione dei contatori tecnici all'esterno del Parte_1 fabbricato ovvero, se impossibile, sui muri perimetrali
3. spese di lite e di CTU integralmente compensate
Santa Maria Capua Vetere, 16.8.2025
il Giudice
dr. Salvatore Scalera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA A VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7148 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 24.4.2025, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
TRA
, difesa dall' Avv. Michele Landolfi Parte_1 attrice
E
, difeso dall'Avv. Massimo Sciaudone CP_1 convenuto
Oggetto: tabelle millesimali
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio il fratello per la formazione delle tabelle millesimali dei beni in CP_1 comune dei due fabbricati pervenuti a seguito di divisione ereditaria e oggetto di divisione con sentenza 3193/18, situati in San Nicola la Strada alla VI ME e CO RI, collegati e comunicati tra di loro
Il convenuto ha sostanzialmente aderito alla domanda, allegando nondimeno alcune precisazioni rispetto al vano scala e facendo rilevare la necessità di tenere conto della consulenza tecnica espletata nel giudizio di divisione.
A seguito di infausti tentativo tentativi di definizione bonaria, istruita la causa con le produzioni documentali, all'udienza del 9.11.2022 è stato dato incarico al CTU ing.
di procedere alla redazione delle tabelle individuando “… le quote Persona_1 millesimali di ripartizione delle spese per la gestione delle parti comuni, delle aree delle aree circostanti il fabbricato di VI ME , l'androne di comunicazione tra il fabbricato di
VI ME ed il fabbricato di CO RI , il cortile del fabbricato di CO RI , e tutti i comodi, le pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, come pervenuti alle parti dai loro danti causa, sulla base della sentenza di divisine ereditaria già in atti”
≈ ≈ ≈
Le tabelle millesimali si possono definire documenti di natura tecnico-valutativa del patrimonio dei condomini per mezzo dei quali viene precisato, sulla base di calcoli aritmetici, il valore, espresso in millesimi, di ciascun piano o porzione di piano porzioni di piano rispetto a quello dell'intero edifici ed hanno due funzioni: la prima di distribuire tra i condomini il carico delle spese condominiali, la seconda è di indicare il "peso" di ciascun condomino nella formazione della volontà dell'assemblea.
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti,
è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene (art. 1118 c.c.). La legge dispone, altresì, che, sempre ove non sia precisato dal titolo, il valore proporzionale di ciascuna unità debba essere espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento (art. 68 disp. att. c.c.).
Le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, la loro allegazione rappresentando un fatto meramente formale che non muta la natura di entrambi gli atti. La loro formazione, modifica, rettifica e revisione non richiede l'approvazione della maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136, comma 2 c.c. , ma il consenso unanime dei condòmini espresso in seduta totalitaria come prescritto dall'articolo
69 delle disposizioni di attuazione .
Nel caso in esame, i due germani, già reduci da un giudizio di divisione ereditaria, anche per la formazione delle tabelle millesimali hanno ritenuto necessario optare per una delibazione di natura giudiziaria.
Il conflitto è ancora evidente e si riverbera nelle stesse osservazione critiche, sia pur estremamente marginali, che ciascuna parte ha posto alle conclusioni del CTU.
Ed invero, parte attrice , pur aderendo all'elaborato peritale ha chiesto Parte_1 relativamente al vano sottoscala, dove sono presenti i contatori Enel e Telecom, di ottenere una servitù di passaggio per l'accesso al vano tecnico, ovvero, in subordine, di essere autorizzata alla realizzazione di un abbaino per l'accesso in prossimità del vano scala e per la linea elettrica salvavita e comunque di far stabilire dal Giudice la modalità di accesso al vano tecnico come debba avvenire. Per contro, parte convenuta ha contestato la determinazione fatta dal CP_1 consulente della superficie del giardino attribuita a controparte in mq. 176, in luogo dei mq.
152, assegnati alla predetta con la sentenza di divisone 3193/2018. Quanto, poi, al vano sottoscala, attesa l'attribuzione in via esclusiva a esso convenuto, ha chiesto che il Giudice ordini lo spostamento dei contatori della germana.
Le risultanze della consulenza tecnica, acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile, appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di un'accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e, soprattutto, ponendo alla base della redazione della tabella i beni assegnati alle parti con la sentenza di divisione, a seguito della consulenza espletata in quel giudizio (pag.7 e segg.). Esse sono pertanto pienamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere nel presente giudizio.
Quanto alla questione del vano scala e dei contatori posta dall'attrice il CTU ha richiamato la normativa di riferimento UNI CEI EN 16001 e successive, nonché disposizioni varie, che prevedono il posizionamento dei vani di alloggiamento dei misuratori elettrici possibilmente all'esterno del fabbricato, o in caso di impossibilità sui muri perimetrali dello stesso, al fine di consentire agevolmente le operazioni di manutenzione e gli interventi necessari, anche quando il cliente non è presente nell'abitazione. L'ausiliario ha peraltro aggiunto che la collocazione esterna è fattibile, ed anzi assolutamente auspicabile essendo presente allo stato attuale una situazione fuori norma, con cavi volanti scoperti che si innestano direttamente nei contatori.
Tanto basta per ordinare all'attrice la collocazione dei contatori tecnici all'esterno del fabbricato ovvero, se impossibile, sui muri perimetrali,
Le obiezioni di parte convenuta sull'esatta misura del giardino assegnato a controparte non risultano sollevate ex art. art. 195, III co. c.p.c.. Ciò non preclude ovviamente alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale . Tuttavia nelle note del 22.4.2025 si legge testualmente l'adesione della difesa della stessa parte convenuta alle risultanze dell'elaborato peritale con richiesta conseguente di redazione delle tabella in conformità delle stesse, senza porre alcuna riserva. A ciò si aggiunga che il consulente ha in modo puntiglioso specificato i criteri di indicazione delle misurazioni indicate di volta in volta, prendendo come punto di riferimento le proprietà esclusive assegnate ai due germani con la sentenza di divisione. Né deve sfuggire la circostanza che le tabelle non hanno alcuna valenza sull'attribuzione delle proprietà esclusive ed anzi ne costituiscono mera esplicazione in termini di contributo alle spese condominiali di ciascun condomino.
Pertanto in accoglimento, quasi totale delle richieste delle parti il Giudice dispone che relativamente ai beni comuni dei due fabbricati pervenuti ai fratelli e Parte_1 [...]
a seguito di divisione ereditaria, situati in San Nicola la Strada alla VI ME e CP_1
CO RI si applichino le tabelle millesimali predisposte dal CTU ing. Persona_1 nell'elaborato peritale depositato in data 9.2.2023, dal pag 23 a pag 27.
Avendo parte attrice fatto richiesta nell'atto introduttivo di emettersi ogni provvedimento idoneo ed utile alla domanda giudiziale e, all'esito della CTU, di prevedere in ordine al vano tecnico ora posto nel sottoscala, il Giudice ordina a la collocazione dei Parte_1 contatori tecnici all'esterno del fabbricato ovvero, se impossibile, sui muri perimetrali
Le spese di lite si considerano compensate atteso il rigetto delle obiezioni poste da ciascuna parte alla CTU
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa
1. dispone che relativamente ai beni comuni dei due fabbricati pervenuti ai fratelli
[...]
e a seguito di divisione ereditaria, situati in San Nicola la Parte_1 CP_1
Strada alla VI ME e CO RI si applichino le tabelle millesimali predisposte dal CTU ing. nell'elaborato peritale depositato in data 9.2.2023, Persona_1 dal pag 23 a pag 27
2. ordina a la collocazione dei contatori tecnici all'esterno del Parte_1 fabbricato ovvero, se impossibile, sui muri perimetrali
3. spese di lite e di CTU integralmente compensate
Santa Maria Capua Vetere, 16.8.2025
il Giudice
dr. Salvatore Scalera