Art. 6.
Le attribuzioni indicate nell' articolo 3, terzo comma , e nell' articolo 4, terzo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sono esercitate dagli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le disposizioni impartite dalla direzione generale della stessa Amministrazione.
Il contabile delegato alla trattazione ed alla gestione dei relativi contesti viene designato dalla predetta direzione generale nella persona del capo dell'ispettorato o di altro funzionario in servizio presso l'ispettorato.
La competenza sul servizio del contenzioso affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' trasferita dai depositi generi di monopoli agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato, ferma restando quella in materia di movimento dei reperti sequestrati, prevista dall' articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , nel testo sostituito con legge 21 luglio 1978, n. 415 . Note all' art. 6 :
- L' art. 3 della legge n. 1293/1957 , dispone delle attribuzioni dei depositi di generi di monopolio e della responsabilita' dei funzionari preposti. Il testo del terzo comma e' il seguente:
"Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilita', quando non vi provveda la sezione vendita annessa al deposito ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione".
- L' art. 4 della legge n. 1293/1957 , dispone delle attribuzioni delle sezioni vendita dei depositi. Il testo del terzo comma e' il seguente:
"Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilita' ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione".
- Il testo dell' art. 109 della legge n. 907/1942 , come sostituito dalla legge n. 415/1978 , e' il seguente:
"Art. 109. (Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate).
- A cura degli ufficiali o degli agenti della polizia tributaria, i generi, gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al piu' vicino deposito generi di monopolio o alla piu' vicina dogana.
Quando in prossimita' del luogo dove e' stato accertato il reato non vi e' un deposito o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra indicati sono portati al piu' vicino magazzino di vendita di generi di monopolio.
Se vi e' pericolo di deperimento o la custodia e' difficile o dispendiosa, il deposito o la dogana puo' procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.
In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura del deposito ovvero della dogana, alla piu' vicina manifattura dei tabacchi.
Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei monopoli, previo accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento.
E' data facolta' all'Amministrazione dei monopoli di alienare a trattativa privata, per il consumo fuori della linea doganale, i generi alla stessa devoluti ai sensi del precedente comma.
Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potra' essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accreditamento del reato.
Tra gli aventi diritto di cui al precedente comma sono compresi l'Amministrazione dei monopoli, ove venga pronunciata confisca, fino al reintegro degli oneri sostenuti per il trasporto e la custodia, e successivamente i creditori privilegiati estranei al reato, qualora si tratti di autoveicolo gravato da privilegi iscritti anteriormente al sequestro, fino all'ammontare del credito accertato dal giudice competente. Detti privilegi si estinguono per effetto del trasferimento e la loro cancellazione e' ordinata giudizialmente.
Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del codice di procedura penale .
I mezzi di trasporto con caratteristiche particolari adatte al contrabbando debbono essere ridotti in modo da non piu' prestarsi alla frode.
In ogni caso l'Amministrazione dei monopoli non e' responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, ne' dei casi di forza maggiore".
Le attribuzioni indicate nell' articolo 3, terzo comma , e nell' articolo 4, terzo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sono esercitate dagli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le disposizioni impartite dalla direzione generale della stessa Amministrazione.
Il contabile delegato alla trattazione ed alla gestione dei relativi contesti viene designato dalla predetta direzione generale nella persona del capo dell'ispettorato o di altro funzionario in servizio presso l'ispettorato.
La competenza sul servizio del contenzioso affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' trasferita dai depositi generi di monopoli agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato, ferma restando quella in materia di movimento dei reperti sequestrati, prevista dall' articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , nel testo sostituito con legge 21 luglio 1978, n. 415 . Note all' art. 6 :
- L' art. 3 della legge n. 1293/1957 , dispone delle attribuzioni dei depositi di generi di monopolio e della responsabilita' dei funzionari preposti. Il testo del terzo comma e' il seguente:
"Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilita', quando non vi provveda la sezione vendita annessa al deposito ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione".
- L' art. 4 della legge n. 1293/1957 , dispone delle attribuzioni delle sezioni vendita dei depositi. Il testo del terzo comma e' il seguente:
"Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilita' ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione".
- Il testo dell' art. 109 della legge n. 907/1942 , come sostituito dalla legge n. 415/1978 , e' il seguente:
"Art. 109. (Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate).
- A cura degli ufficiali o degli agenti della polizia tributaria, i generi, gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al piu' vicino deposito generi di monopolio o alla piu' vicina dogana.
Quando in prossimita' del luogo dove e' stato accertato il reato non vi e' un deposito o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra indicati sono portati al piu' vicino magazzino di vendita di generi di monopolio.
Se vi e' pericolo di deperimento o la custodia e' difficile o dispendiosa, il deposito o la dogana puo' procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.
In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura del deposito ovvero della dogana, alla piu' vicina manifattura dei tabacchi.
Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei monopoli, previo accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento.
E' data facolta' all'Amministrazione dei monopoli di alienare a trattativa privata, per il consumo fuori della linea doganale, i generi alla stessa devoluti ai sensi del precedente comma.
Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potra' essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accreditamento del reato.
Tra gli aventi diritto di cui al precedente comma sono compresi l'Amministrazione dei monopoli, ove venga pronunciata confisca, fino al reintegro degli oneri sostenuti per il trasporto e la custodia, e successivamente i creditori privilegiati estranei al reato, qualora si tratti di autoveicolo gravato da privilegi iscritti anteriormente al sequestro, fino all'ammontare del credito accertato dal giudice competente. Detti privilegi si estinguono per effetto del trasferimento e la loro cancellazione e' ordinata giudizialmente.
Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del codice di procedura penale .
I mezzi di trasporto con caratteristiche particolari adatte al contrabbando debbono essere ridotti in modo da non piu' prestarsi alla frode.
In ogni caso l'Amministrazione dei monopoli non e' responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, ne' dei casi di forza maggiore".