Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 476/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 476/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 18.03.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] a [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato il [...] a [...], C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Antonio Miano
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.02.2025 e premettevano di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in data 07.07.2011 nel comune di Roccadaspide (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 17 parte II serie A - anno 2011 e che dalla loro unione era nata
(03.02.2015). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato la loro separazione Per_1
personale con decreto n. cron. 5205/2019 del 17/07/2019 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “a. la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, e la stessa dimorerà nella casa della madre sita in Roccadaspide alla via
1
Fonte n. 5; b. la casa coniugale è assegnata al padre;
c. le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
d. il padre corrisponderà, entro il giorno cinque del mese, €. 300,00 (trecento) mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento della minore;
e. le spese straordinarie, previamente concordate, e segnatamente (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 %, ad eccezione delle spese per le vacanze estive al mare della bimba per un periodo di almeno 30 giorni all'anno, e precisamente quelle per l'affitto di ombrellone e sdraio nonché di alloggio per giorni 7
(sette) saranno ad esclusivo carico del papà; f. entrambi i coniugi rinunciano all'assegno divorzile, essendo economicamente autosufficienti, atteso che la Sig.ra è titolare di lavoro Parte_1
dipendente part time a tempo indeterminato, mentre il Sig. svolge attività di libero CP_1
professionista, fermo restando l'obbligo di mantenimento per la figlia minore;
g. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono
l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
18.03.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
2 R.V.G. 476/2025
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 07.07.2011 nel comune di Roccadaspide (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 17 parte II serie
A - anno 2011 tra , nata il [...] a [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nato il [...] a [...], C.F.: alle condizioni di CP_1 C.F._2 cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccadaspide (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 19.03.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3