Articolo 22 della Legge 1 dicembre 1986, n. 879
Articolo 21Articolo 23
Versione
21 dicembre 1986
Art. 22. 1. Per tutte le opere ed immobili ultimati - anche se senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire - entro il 1 ottobre 1983, l'esecuzione dei quali sia stata curata direttamente dai comuni indicati all'articolo 1 della presente legge ovvero dalla Regione, la licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire s'intendono implicitamente assentite, a tutti gli effetti, in presenza di un progetto, regolarmente approvato e finanziato ai sensi delle norme vigenti per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, sempreche' dette opere ed immobili siano stati regolarmente eseguiti e siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e sismiche.
2. La regolarita' e la conformita' di cui al comma 1 sono attestate dal sindaco del comune interessato. In presenza di tale attestazione non trovano applicazione nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 1 e degli eventuali proprietari delle costruzioni eseguite le disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 22, comma 2:
Il capo IV della legge n. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) comprende gli articoli dal 31 al 44. Le relative rubriche sono, nell'ordine: Sanatoria delle opere abusive; opere costruite su aree sottoposte a vincolo; opere non suscettibili di sanatoria; somma da corrispondere a titolo di oblazione; procedimento per la sanatoria; rateizzazione; contributo di concessione; effetti della oblazione e della concessione in sanatoria; effetti del diniego di sanatoria; mancata presentazione dell'istanza; esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilita' dei beni; prevalenza sulle leggi speciali; procedimenti in corso; sospensione dei procedimenti.
Il testo aggiornato della legge e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 2 agosto 1985. Successivamente la legge n. 47/1985 e' stata ulteriormente modificata con decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656 , convertito, senza modificazioni, nella legge 24 dicembre 1985, n. 780 , e ancora con i decreti-legge 28 marzo 1986, n. 76, 30 settembre 1986, n. 605 e 9 dicembre 1985, n. 823 (i primi due non convertiti in legge per scadenza dei termini costituzionali e il terzo in attesa di conversione).
Entrata in vigore il 21 dicembre 1986
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