Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/06/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 143/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 143/2023 R. G., vertente tra nato a [...], il [...] e residente in [...](Me), Parte_1
via Tasca, 84/2, cod. fisc. rappresentato e difeso dall'avv. Michele Mondello CodiceFiscale_1
(cod. fisc. – Fax: 0941243052 – Pec: CodiceFiscale_2 Email_1
come da procura agli atti, parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del
COA di Messina emessa in data 08.03.2023, su istanza depositata il 06.02.2023, come sotto revocata a far data dal 30.09.2024;
-APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE-
e nato a [...] il [...] (C. F.: ) Controparte_1 C.F._3
e nata a [...] il [...] (C. F.: ), rappresentati e CP_2 C.F._4 difesi dall'Avv. Natale Bonfiglio del Foro di Messina (C. F.: – fax: C.F._5
0941562980 – pec: , ed elettivamente domiciliati presso lo studio Email_2 del nominato legale sito in Via Camiciotti, n. 102, di Messina e domicilio digitale all'indirizzo di pec:
come da procura in atti Email_2
-APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI-
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 77/2023 del Tribunale di Patti, emessa in data
26/01/2023, nel proc. n. 1200/2017 R.G.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che quivi si riportano: - accertare e dichiarare la sopravvenuta perdita del diritto dell'esecutante oggi appellato a proporre e continuare
l'esecuzione e perciò dichiarare nulla e/o inefficace la procedura di rilascio effettuata il
02.09.2014; - per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto del procedente a procedere ad esecuzione;
- emettere gli opportuni provvedimenti per consentire il ripristino della situazione di possesso del sig. così com'era in data precedente alla data di conclusione della Pt_1 procedura esecutiva;
- Condannare parte procedente al risarcimento del danno da quantificarsi in euro 10.000,00 o in quella misura maggiore o minore che sarà determinata dal
Giudice; - Riformare la sentenza impugnata anche nella parte in cui dispone il pagamento delle spese legali a favore dell'odierno appellante e disporre la condanna degli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per gli appellati: “1) Respingere la domanda di inibitoria. 2) Ritenere e dichiarare la palese inammissibilità dell'appello. 3) In via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata, e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615
c.p.c. spiegata dal in quanto l'esecuzione era stata già chiusa con la Parte_1 consegna degli immobili. 4) In via ancor più subordinata, respingere l'appello come inammissibile e/o infondato. 5) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore degli odierni appellati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato in data 25.07.2017 il Sig. conveniva in giudizio Parte_1
i Sig.ri e , introducendo il giudizio di merito a seguito Controparte_1 CP_2 dell'ordinanza del G.E. del 21.04.2017 con cui veniva chiusa la fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, che il aveva proposto deducendo la sopravvenuta carenza Pt_1
di titolo legittimo per procedere esecutivamente, in seguito alla notifica dell'ordine di demolizione di opere abusive da parte del l'inefficacia dell'ingiunzione a demolire notificata Controparte_3
2 dal la mancanza o irregolarità della notifica del preavviso di rilascio nei Controparte_3
confronti di esso attore.
Nell'instaurato giudizio di merito, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare la sopravvenuta perdita del diritto dell'esecutante a proporre e continuare l'esecuzione e perciò dichiarare nulla e/o inefficace la procedura di rilascio effettuata il 2 settembre 2014, di dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione e di emettere gli opportuni provvedimenti per consentire il ripristino della propria situazione di possesso così come era in data precedente alla conclusione della procedura esecutiva, chiedendo altresì la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da quantificarsi in euro 10.000,00 o in quella misura maggiore o minore determinata dal Giudice, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 13.10.2017, si costituivano in giudizio i Sig.ri CP_1
e eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta conclusione
[...] CP_2 della procedura esecutiva di rilascio dell'immobile e, comunque, l'infondatezza della stessa, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi di causa e la condanna dell'attore anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., il Giudice dichiarava l'irrilevanza dell'interrogatorio formale richiesto dall'attore e, ritenendo la causa matura per la decisione, ne disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 09.09.2021.
La causa veniva rinviata all'udienza del 24.02.2022 e successivamente al 13.12.2022 per il medesimo incombente.
L'attore depositava note scritte, allegando documentazione e formulando deduzioni ed eccezioni nuove. Il Giudice rinviava, quindi, la causa all'udienza del 26.01.2023 per l'esame della documentazione allegata dall'attore e per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., autorizzando le parti al deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza.
§
Sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 77/2023 emessa all'esito della discussione orale il 26.01.2023, il Tribunale di Patti, così testualmente decideva: a) rigetta l'opposizione e le domande proposte dall'attore; b) rigetta la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti;
c) condanna al Parte_1
pagamento, in favore di e , delle spese del giudizio, liquidate in euro CP_2 Controparte_1
3.809,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge se dovute e rimborso spese generali nella misura del 15%, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Natale Bonfiglio.
3 Il Giudice di primo grado, dichiarava, preliminarmente, l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'attore riguardo all'invalidità della procedura esecutiva di rilascio per irregolarità della notifica dell'atto di preavviso nel mese di luglio 2014, eseguita presso un indirizzo diverso dalla propria residenza;
si tratterebbe, infatti, della notifica di un secondo preavviso di rilascio, non necessaria e successiva ad un primo preavviso notificato in data 17/26 aprile 2013 e non contestato dall'attore.
Riguardo all'eccezione di sopravvenuta carenza del titolo legittimante l'azione esecutiva, in capo ai convenuti, alla luce dell'ordinanza di demolizione dell'immobile da rilasciare, il primo Giudice ha ritenuto che la sentenza della sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, portata ad esecuzione, con cui il è stato condannato alla restituzione del terreno in favore dei convenuti, non aveva ad Pt_1
oggetto il rilascio del bene in conseguenza ad un accertamento della proprietà, ma la restituzione della detenzione legittima del terreno il cui possesso era rimasto in capo ai e CP_1 CP_2
Non avrebbero avuto rilievo, pertanto, le vicende riguardanti la proprietà dell'immobile e l'eventuale sopravvenuta acquisizione dei beni nel patrimonio immobiliare del Comune di CP_3
Conseguentemente, ha ritenuto infondate le ulteriori domande dell'attore di ripristino del suo possesso e di risarcimento del danno, nonché la domanda dei convenuti di condanna ex art. 96 c.p.c., non potendosi considerare accertato il presupposto soggettivo della mala fede o della colpa grave in capo all'attore.
§
Giudizio di appello.
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, il soccombente proponeva Parte_1 appello con atto di citazione notificato il 21.02.2023, lamentando l'erroneità e l'ingiustizia della motivazione, e chiedendo, preliminarmente la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, e, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Patti, l'accoglimento di tutte le domande avanzate in primo grado per le motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 05.05.2023 si costituivano in giudizio i Sig.ri e , chiedendo il rigetto dell'istanza di Controparte_1 CP_2 sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, ed il rigetto dell'appello, di cui eccepivano preliminarmente l'inammissibilità.
In via subordinata ed incidentale, chiedevano la riforma della sentenza di primo grado, con declaratoria dell'inammissibilità dell'opposizione avanzata dal , dovendosi ritenere già Pt_1 chiusa l'esecuzione con la consegna degli immobili.
Sempre in via subordinata, chiedevano il rigetto dell'appello perché ritenuto inammissibile ed infondato.
4 In particolare, gli appellati sostengono che il loro diritto ad ottenere la restituzione del terreno detenuto dal per effetto di sentenza di condanna del Tribunale di Sant'Agata di Militello Pt_1
passata in cosa giudicata, non poteva considerarsi caducato in seguito all'ingiunzione di demolizione notificata allo stesso ed inoltre non potrebbe riconoscersi alcun effetto acquisitivo Pt_1 all'ingiunzione di demolizione, come sostenuto anche da Giurisprudenza del Consiglio di Giustizia
Amministrativa, di cui viene citato il parere del 13.2.2023, n. 70, emesso in sede consultiva, su
Ricorso Straordinario al Presidente della Regione.
Chiedevano, infine, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
§
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del
07.07.2023 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D.
L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata da parte appellante nel corpo dell'atto di appello, non ritenendo sussistenti i relativi presupposti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 22.04.2024 e successivamente all'udienza del 02.12.2024 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c.
p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data.
La causa veniva poi assegnata in decisione con ordinanza n. 2364/2024 del 03.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, dovendosi sul punto ritenere infondata l'eccezione proposta dall'odierno appellato nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio.
Sotto il primo profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c., la Corte ha già implicitamente disatteso l'eccezione con l'ordinanza emessa in data 07.07.2023 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con
l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione
5 di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Avuto riguardo, invece, all'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di
Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
§
Passando al merito della controversia, con il primo motivo d'appello l'odierno appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver riconosciuto l'assenza di potere in capo alla parte che ha posto in essere l'esecuzione.
In particolare, egli sostiene che, in seguito dell'emissione dell'ordinanza n. 1 del 05.02.2014, con cui il Comune di ingiungeva la demolizione delle opere abusive e la non ottemperanza a tale CP_3
ordinanza nel termine di 90 giorni dalla notifica, i Sigg. avrebbero perso la Parte_2
proprietà sul bene, che sarebbe stato ope legis acquisito al patrimonio del Comune di L'art. CP_3
31, comma 3 del d.p.r. 380/2001, stabilisce, infatti, che "Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune".
Non essendo state demolite le opere abusive nel termine previsto dalla legge, la proprietà del bene sarebbe passata al e gli odierni appellati non avrebbero avuto titolo a procedere CP_3
esecutivamente per il rilascio.
6 Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante ritiene errata la decisione del Giudice di prime cure, sostenendo che l'ingiunzione a demolire prevista dal comma 3 dell'art. 31 d.p.r. 380/2001 comporta la perdita della proprietà, ma non incide sulla situazione di possesso o rapporto materiale con la cosa.
Gli effetti dell'ordinanza del 05.02.2014 non avrebbero influito, quindi, sulla posizione del Sig.
che si trovava nel possesso del bene ed avrebbe continuato a mantenere inalterata Parte_1
la sua situazione di fatto.
Con il terzo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado emessa dal Pt_1
Tribunale di Patti per non aver riconosciuto l'esclusività del potere di agire in capo all'amministrazione.
Il primo Giudice avrebbe distinto i rapporti privatistici esistenti tra le parti in causa e quelli pubblicistici, tra precedenti proprietari e pubblica amministrazione, sostenendo che non sono rilevanti, nel caso che ci occupa, le vicende riguardanti la proprietà dell'immobile e l'eventuale sopravvenuta acquisizione dei beni da rilasciare nel patrimonio immobiliare del Comune di
CP_3
Secondo l'appellante, invece, l'ordinanza n. 1 del 05.02.2014 produrrebbe effetti giuridici incompatibili con i poteri attribuiti dalla legge ai privati;
con la notifica dell'Ordinanza di demolizione e l'avvio del procedimento amministrativo di cui all'art. 31 d.p.r. 380/2001, verrebbe meno il potere privatistico di agire con la procedura di rilascio e sorgerebbe quello della pubblica amministrazione di agire per l'immissione in possesso.
Non sarebbe ammissibile che l'Ordinamento giuridico attribuisca al soggetto privato il potere di agire per il rilascio e contemporaneamente alla Pubblica amministrazione attribuisca il potere concorrente di agire con la procedura di cui all'art. 31 d.p.r. 380/2001.
Il privato riacquisterebbe il potere di recuperare il proprio possesso, solo nel caso di accertamento da parte dell'amministrazione di demolizione delle opere, con conseguente perdita da parte del CP_3
del potere di immettersi nel possesso del bene.
Con il quarto motivo d'appello, infine, l'odierno appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese di lite, insistendo nella riforma della relativa statuizione in ragione dell'accoglimento del proposto gravame.
§
Le doglianze esposte dall'appellante possono essere trattate unitariamente in ragione della seguente decisione.
I motivi di appello risultano infondati, ma prima di procedere al loro esame, è opportuno fare maggiore chiarezza sui fatti di causa.
7 In data 21 aprile 2007, aveva stipulato con e un Parte_1 CP_2 Controparte_1 contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'acquisto di un bene immobile di loro proprietà, in catasto alla partita 6762, foglio 2, particelle n. 443/444.
Il bene veniva concesso in detenzione al nel mese di maggio 2007, in attesa della stipula Pt_1 dell'atto definitivo.
In seguito ad una serie di contestazioni sorte in merito al suddetto contratto, citava in giudizio Pt_1 presso il Tribunale di sez,. distaccata di Sant'Agata di Militello, e CP_4 Controparte_1 CP_2
i quali si costituivano in giudizio, spiegando domanda riconvenzionale di risoluzione del
[...]
contratto, di riconsegna del suddetto cespite immobiliare e di accertamento del diritto a trattenere la caparra ricevuta. Il giudizio veniva definito con sentenza n. 31/2012, passata in giudicato, con la quale veniva dichiarata la risoluzione del contratto preliminare ed ordinato il rilascio, in favore dei coniugi dell'immobile sopra indicato. Controparte_5
Poiché il non ottemperava alla suddetta sentenza, gli odierni appellati avviavano una Pt_1 procedura per il rilascio del bene in questione e l'Ufficiale Giudiziario fissava la data del 13 maggio
2013 per lo sgombero coattivo, notificando un primo avviso in data 26.04.2013.
Dopo vari rinvii, il 02.09.2014, l'Ufficiale Giudiziario immetteva gli odierni appellati nel possesso dell'immobile per cui è causa, definendo così la procedura esecutiva.
In data 06.09.2014, la NO , recandosi sul posto, vi trovava ancora il Sig. CP_2 Pt_1
il quale confessava di essersi introdotto all'interno dell'immobile, scavalcando la
[...]
recinzione. In relazione a tale evento, i sig.ri – presentavano una denuncia – CP_1 CP_2
querela nei confronti del Signor presso la procura del Tribunale di Patti, ai fini Parte_1 dell'accertamento dei reati commessi dallo stesso.
Nelle more, con racc. A.R. dell'8.05.2013, il Signor diffidava i Sigg.ri Parte_1 CP_1
– a corrispondergli la somma di € 43.300,00, a titolo di rimborso per presunte spese CP_2
straordinarie e indennità per addizioni e miglioramenti che avrebbe apportato al fondo.
Gli odierni appellati, sostenendo che tali opere erano state realizzate dal a loro insaputa, Pt_1 instauravano dinnanzi al Tribunale di Patti il giudizio ai sensi dell'art. 936 c.c., iscritto al N.
1079/2013 R.G., inizialmente sospeso in attesa della definizione del procedimento e successivamente definito con la sentenza n. 586/2021 del 13.07.2021, con la quale ne veniva dichiarata l'estinzione per mancata riassunzione nel termine di legge.
In data 18 febbraio 2014, il Comune di notificava sia ai Sigg.ri che CP_3 Parte_3 al Sig. , l'ordinanza n. 1 del 5.02.2014, con cui ingiungeva la demolizione delle opere abusive Pt_1
realizzate in sul terreno di cui al foglio n. fg. 02 part. 443 e 444 nel Comune di Per_1 Per_2
entro 90 giorni dalla notifica, diffidandoli dall'utilizzare i manufatti, con l'avvertimento CP_3
8 che, in caso di inottemperanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sarebbero stati acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. CP_3
6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. 32.
Con ricorso depositato il 22.09.2014, il Sig. proponeva opposizione all'esecuzione, Parte_1
deducendo la sopravvenuta carenza di titolo legittimo per procedere esecutivamente alla luce della notifica dell'ordine di demolizione degli immobili da restituire e l'inefficacia dell'ingiunzione a demolire, nonché opposizione agli atti esecutivi avverso il preavviso di rilascio notificato il
10.07.2014.
Chiusa la fase cautelare dell'opposizione, l'attore provvedeva ad instaurare il giudizio di merito definito con la sentenza oggetto della presente impugnazione.
Preliminarmente, il primo Giudice rigettava l'eccezione sollevata dall'attore riguardo all'invalidità della procedura esecutiva per irregolarità della notifica del preavviso di rilascio notificato il
10.07.2014., ritenendola, a prescindere dalla sua ammissibilità, infondata.
In data 17.04.2013, infatti, l'ufficiale giudiziario aveva già provveduto a notificare un primo preavviso di rilascio (allegato agli atti), la cui regolarità di notifica non risulta essere stata contestata dall'odierno appellante. La notifica di un secondo atto di preavviso, indipendentemente dalla sua regolarità, non era un atto necessario, nonostante i vari rinvii delle operazioni esecutive.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto infondata la relativa eccezione.
Parimenti ha rigettato l'eccezione relativa alla carenza di titolo per agire in via esecutiva, in seguito all'ordinanza di demolizione delle opere abusive e la presunta avvenuta acquisizione del bene nel patrimonio immobiliare del sostenendo che la sentenza portata ad esecuzione, non aveva ad CP_3
oggetto il rilascio del bene in conseguenza ad un accertamento della proprietà, ma la restituzione del terreno concesso in detenzione in vista del futuro atto di vendita. Non avrebbero rilievo, pertanto, le vicende riguardanti la proprietà dell'immobile e l'eventuale sopravvenuta acquisizione dei beni da rilasciare nel patrimonio immobiliare del Comune di in quanto ciò attiene al rapporto tra i CP_3
proprietari e la pubblica amministrazione e, in ogni caso, presuppone l'emissione di un provvedimento di acquisizione, seppure con effetti dichiarativi retroattivi, che allo stato non risulta essere stato adottato.
Al riguardo, appare opportuno precisare che la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all'ordine di demolizione, pur se definita come una conseguenza di diritto dall'art. 31 comma III del D.P.R. n. 380/2001, richiede comunque, un provvedimento amministrativo che definisca l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell'area sottratta al privato.
9 In diverse occasioni, il Consiglio di Stato ha evidenziato che i procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l'atto di acquisizione della proprietà privata al patrimonio comunale, debbano seguire una corretta scansione procedimentale, che consenta al privato di adempiere correttamente al provvedimento demolitorio al fine di evitare l'estrema conseguenza della perdita della proprietà e che comprende: il provvedimento di demolizione, (con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla demolizione), l'accertamento della inottemperanza alla demolizione (tramite un verbale che accerti la mancata demolizione), l'atto di acquisizione al patrimonio comunale (che costituisce il titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione dell'acquisto della proprietà in capo al Comune).
L'effetto ablatorio in favore del Comune si verifica, quindi, ope legis in forza dell'inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione, ma ciò non esclude la necessità che il suo verificarsi debba formare oggetto di un atto amministrativo che, sia pure avente carattere dichiarativo, rappresenta l'accertamento ricognitivo della consistenza immobiliare oggetto di trasferimento e costituisce titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari del trasferimento dell'immobile (Cons. St., sez. VI, 17 agosto 2021 n. 5901).
Nemmeno il verbale di accertamento dell'inottemperanza (in tal caso comunque non presente) è da solo sufficiente per l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, pur essendo atto fondamentale e costituendo anche atto di contestazione della violazione;
rispetto al “provvedimento di acquisizione”, infatti, esso costituisce un mero atto istruttorio endo-procedimentale che precede il “provvedimento” costituente titolo “per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari” e che risulta necessario per il perfezionamento del procedimento amministrativo di cui all'art. 31 d.p.r. n.
381/01.
Nel caso che ci occupa, dagli atti delle parti e dalla documentazione allegata, il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio immobiliare non sembra essere stato adottato, risultando così
l'originario proprietario ancora legittimato ad agire esecutivamente per il rilascio dell'immobile.
La giurisprudenza amministrativa ha, inoltre, evidenziato la differenza tra la sanzione acquisitiva al patrimonio dell'ente e la sanzione demolitoria, osservando che “…la sanzione acquisitiva al patrimonio dell'ente non può essere comminata nei confronti del proprietario del fondo incolpevole dell'abuso edilizio, estraneo al medesimo…”, mentre “…diverso è il caso della sanzione demolitoria, la cui natura “reale” e ripristinatoria dello stato dei luoghi per come preesistente all'illecito, la rende impermeabile al necessario previo accertamento di profili di responsabilità colpevole del proprietario, anche ove subentrato all'autore dell'abuso…”(Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 20 gennaio 2023, n. 714), sottolineando la conseguenza che “…per l'applicazione delle sanzioni amministrative privative della proprietà del bene, non meramente ripristinatorie
10 dell'abuso perpetrato, è necessaria la sussistenza di un elemento soggettivo almeno di carattere colposo da parte del soggetto proprietario che le subisce…”.
Si tratta di un'interpretazione orientata al rispetto dei principi espressi dalle Corti nazionali e sovranazionali che impone, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative privative della proprietà del bene, quale l'acquisizione al patrimonio comunale in conseguenza di inottemperanza a ingiunzione a demolire, la necessità della sussistenza dell'elemento soggettivo, almeno di carattere colposo, da parte del soggetto proprietario che le subisce, che deve essere messo a conoscenza, mediante la previa verifica dell'accertamento dell'inottemperanza, delle conseguenze della mancata demolizione spontanea, giusta la loro innegabile gravità.
La necessità che il completo verificarsi dell'effetto traslativo formi oggetto di un atto amministrativo risponde all'esigenza di garantire il principio di stabilità e certezza delle posizioni giuridiche e il principio di buona amministrazione. Per addivenire allo stesso vanno rispettati i passaggi procedurali a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, anche in funzione della maggiore economicità dell'esecuzione spontanea della intimata demolizione da parte dell'avente titolo. Il rispetto delle scansioni procedurali costituisce il giusto punto di incontro fra le contrapposte esigenze avute a mente dal legislatore, ovvero da un lato il rispetto dell'ordinato sviluppo del territorio, di cui il previo titolo edilizio costituisce garanzia primaria, dall'altro la tutela della proprietà.
In ogni caso, vi è da dire che sia l'acquisizione gratuita del bene e dell'area di sedime, sia le sanzioni pecuniarie previste in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, possono lasciare indenne il proprietario, a condizione che esso sia rimasto estraneo all'esecuzione delle opere prive di titolo abilitativo, e che non abbia la disponibilità delle stesse, ferma restando una presunzione di corresponsabilità a carico del medesimo.
Gli odierni appellati affermano di essere rimasti del tutto estranei alla costruzione delle opere abusive di cui è stata ordinata la demolizione ed effettivamente, da quanto emerso in corso di causa, può dedursi che esse siano state realizzate dal . Pt_1
Quest'ultimo, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 1 affermava che gli era stata notificata l'ordinanza di demolizione;
con lettera dell'8 settembre 2014 inviata al Comune di per il tramite del proprio legale, ammetteva di non aver proceduto alla demolizione e CP_3 sollecitava il Comune di a procedere all'acquisizione degli immobili in questione. CP_3
Inoltre, la sentenza n. 973/2017 del 5.12.2017, con la quale il Giudice Penale, pur avendo pronunciato il non luogo a procedere nei confronti degli appellati e dell'appellante per prescrizione, affermava che “Come spesso avviene, subito dopo l'acquisto, i nuovi proprietari hanno eseguito delle opere per adattare l'immobile alle proprie esigenze familiari. Successivamente tra le parti, è sorto un contenzioso nel corso delle quali è stata disposta CTU e sono stati accertati alcuni illeciti urbanistici.
11 Dall'istruttoria, non vi è prova certa sugli autori dei reati, anche se può desumersi, che molti di quelli contestati in rubrica sono successivi al contratto preliminare di vendita. Deve però rilevarsi come questi lavori, sono successivi ma prossimi al preliminare che risale al 2007”.
Dai vari elementi esaminati, si può, quindi, dedurre che le suddette opere abusive siano state realizzate dal , avendo avuto questo la disponibilità dell'immobile dal maggio 2007 al 2 settembre 2014 Pt_1
e, poi nuovamente dal 6 settembre 2014.
I proprietari, odierni appellati, quindi, non solo non hanno realizzato le opere abusive ma non avrebbero potuto nemmeno procedere alla loro demolizione dopo la notifica dell'ordinanza del
Comune, non avendo la disponibilità dell'immobile; questo, ripetiamo, era stato occupato dal dal maggio 2007 al 2 settembre 2014 (data di Pt_1
immissione in possesso dei proprietari) e, successivamente, nuovamente dal 6 settembre 2014 (come emerso dagli elementi istruttori in corso di causa, cioè testimonianze, registrazioni e la stessa confessione del riportata nella perizia giurata stesa dal consulente tecnico di Parte_1 fonoregistrazione e trascrizione, con cui lo stesso dichiarava di essersi introdotto nell'immobile dopo l'avvenuta immissione in possesso dei legittimi proprietari, scavalcando la recinzione).
Concorde giurisprudenza ritiene, ormai, che quando risulti accertata l'estraneità del proprietario alla realizzazione dell'opere abusive, come nel caso che ci occupa, la sanzione acquisitiva al patrimonio dell'ente, in caso di inottemperanza dell'ordine di demolizione dell'abuso edilizio, non può essere comminata nei confronti dell'incolpevole proprietario del fondo dell'abuso edilizio, (Consiglio di
Stato n. 714/2023).
Addirittura, sarebbe illegittimo l'ordine di demolizione emesso nei confronti di un proprietario se questo si trova nella materiale ed oggettiva impossibilità di eseguirla nei tempi previsti;
infatti, l'art. 31 c. 2 d.p.r. n.380/2001, pur prevedendo che la demolizione vada ordinata al proprietario e al responsabile dell'abuso (ove so tratti di soggetto diverso), presuppone che il proprietario sia in possesso dell'opera e abbia quindi la possibilità materiale e giuridica di eseguire il ripristino, altrimenti imponendosi a suo carico un obbligo la cui attuazione è impossibile con conseguente illegittimità del provvedimento se non addirittura nullità (T.A.R. , Latina , sez. II , 27/09/2024 , n.
591).
Considerato quanto sopra esposto, i proprietari odierni appellati, risultavano legittimati ad agire esecutivamente per ottenere il rilascio dell'immobile detenuto dal;
pertanto, i primi tre motivi Pt_1
di appello risultano infondati e vanno rigettati.
Conseguentemente ne discende il rigetto del quarto motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, restando queste a carico di Pt_1
[...]
12 §
Applicando il criterio della ragione più liquida (estensibile anche al giudizio di appello, purché nei limiti della natura devolutiva del sindacato ivi destinato a svolgersi – cfr. Cass. sez. 3, n. 30507 del
3.11.23) che ha portato al rigetto nel merito dell'impugnazione proposta, risulta superfluo l'esame dell'appello incidentale, con cui gli appellati contestavano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata l'opposizione per motivi di merito prima di ritenerla inammissibile, in quanto proposta dopo l'immissione in possesso e quindi dopo la chiusura della procedura esecutiva, con conseguente asserita inammissibilità dell'appello.
§§§
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), in base ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari prossimi ai minimi attesa la modesta entità e della natura delle questioni trattate, in complessivi € 5.600,00 di cui
€ 1.200,00 per fase di studio, € 900,00 per fase introduttiva, €. 1.600,00 per fase di trattazione ed €.
1.900,00 per fase decisoria.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata
(ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e":
"e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento
13 sorge al momento del deposito dello stesso…”
§§§
A seguito della comunicazione di variazione del limite di reddito prevista all'art. 79, comma 1, lett. d), depositata telematicamente in data 17.02.2025 da (con cui si dichiara Parte_1 che nella dichiarazione dei redditi 2024, relativa all'anno 2023, il predetto ha dichiarato l'importo di €. 15.440,00), considerato il superamento dei limiti di reddito previsti dall'art. 76 DPR 115/2002
(fissato in euro 12.838,01, giusta art. unico, comma 1, del Decreto 30 maggio 2023) va disposta, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. b), e 136, 1° e 3° comma, DPR 115/2002 la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio di con decorrenza dal 30.09.20204, Parte_1 termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2023, in cui si
è verificato l'aumento reddituale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Michele Mondello (cod. fisc. – Fax: 0941243052 – Pec: CodiceFiscale_2
, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così Email_1
provvede:
- rigetta l'appello principale, in esso assorbito l'appello incidentale;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in Parte_1 complessivi € 5.600,00 come sopra specificati, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, in favore di e;
CP_2 Controparte_1
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
- revoca, ai sensi degli artt. 112, comma 1, lett. b), e 136, 1° e 3° comma, DPR 115/2002,
l'ammissione al gratuito patrocinio di a decorrere dal 30.09.2024, per superamento Parte_1
dei limiti reddituali;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 05 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Massimo Gullino
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