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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1367/2023 depositato il 16/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende - Via Rossini 87036 Rende CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
M.t. Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2202/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 6 e pubblicata il 02/05/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 59222 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla società «M.T. S.p.A.», concessionaria per la riscossione dei Tributi del Comune di Rende, “Ricorrente_1 SRL”, p.i. e c.f. P.IVA_1, con sede in Rende (CS), Indirizzo_1 , in persona del legale rappresentante pro-tempore Nominativo_1 , c.f. CF_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , appellava la sentenza n. 2202/2023 depositata in data 02.05.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la quale era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso l'avviso di accertamento nr.59222, notificato in data 29 ottobre 2020, ed avente ad oggetto il mancato pagamento IMU per l'anno di imposta 2018;
Allegava la ricorrente che aveva errato il giudice di prime cure nel ritenere l'omessa dichiarazione relativa all'esenzione dall'IMU degli immobili merce e concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,
l'annullamento dell'avviso di accertamento in questione , con vittoria di spese,
Si costituiva l'appellata «M.T. S.p.A.» con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Indirizzo_2, C. F. P.IVA_2 e P.IVA 02638260402, in persona del consigliere delegato Nominativo_2 (C.F.: CF_2), Consigliere Delegato, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Ancona, Indirizzo_3 , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello; proseguiva l'appellata contestando il motivo di appello e concludeva per l'inammissibilità/rigetto dello stesso, con vittoria di spese,
Entrambe le parti depositavano memorie illustrative.
All'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025 questa Corte riservava la decisione.
All'odierna camera di consiglio la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni che seguono;
per come recentemente ribadito dalla Suprema Corte:
“ … l'onere di motivazione dell'atto impositivo non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018, 1694; Cass.,
11 giugno 2010, n. 14094)…. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione «dell'art. 2, comma 5 bis, del D.L.n.102 del 2013 in combinato disposto con le norme di Prassi formalizzate con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/DF del 18 marzo 2020» ed assume che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia errato «...nel ritenere che la ricorrente non avesse presentato alcuna dichiarazione ai sensi dell'art.2, comma 5 bis, del D.L.n.102 del 2013 e ... nel non valorizzare ... la dichiarazione presentata da Società_1 S.r.l. nel giugno 2014 ...», avendo la contribuente dato prova di «aver presentato nel mese di giugno 2014 ... il modello ministeriale di dichiarazione IMU, ancorché relativa all'annualità 2013 - essendo in termini anche per la presentazione di quest'ultima - precisando espressamente la richiesta di applicazione dell'esenzione ... per gli immobili ivi catastalmente indicati, interessati dall'esenzione stessa per i beni merce non locati».
2.2. La doglianza è infondata.
2.3. La legge 27 dicembre 2019 n. 160, all'art. 1, comma 751, prevede, fino al 2021, per i cd. « beni merce», che non siano locati, l'applicazione dell'aliquota di base pari allo 0,1 per cento, consentendo ai Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, ed a decorrere dal 1° gennaio 2022, la norma, per i medesimi fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, prevede invece l'esenzione dall'IMU. 2.4.
La norma sopra citata non specifica se la dichiarazione IMU debba comunque essere presentata «a pena di decadenza» dal beneficio, come invece previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013 («Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma»). 2.5.
Questa Corte ha tuttavia recentemente chiarito, con l'ordinanza n. 5191/2022, sulla scorta di principi che il
Collegio condivide, che il summenzionato art. 1, comma 769 della L. n. 160 del 2019 non ha abrogato l'art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 102 del 2013, al che consegue che l'esonero dall'IMU per i fabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione. 2.6. È stato posto in rilievo che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta. 2.7.
Sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva
(cfr. Cass. nn. 12852/2021, 32635/2019, 695/2015, 12495/2014; conf. Cass. nn. 1547/2017 in motiv, n.
4333/2016 in motiv.), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire, sia a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati.
2.8. Le condizioni per l'esonero
IMU, rappresentate, per un verso, dalla destinazione alla vendita delle unità in questione, e, per altro verso, dallo stato di non locazione degli stessi, devono essere, dunque, oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per le quali si chiede l'applicazione dell'esenzione in discussione, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, e che vanno dunque portati a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza.
2.9. Con riguardo, poi, agli effetti della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 160/2019, vigente dall'annualità 2020, dianzi illustrata, non può ritenersi applicabile per l'anno di imposta oggetto del giudizio (2014), l'applicazione della nuova disposizione introdotta dalla legge n. 160/2019, in base al principio del favor rei, trattandosi di principio relativo solo alle sanzioni tributarie (articolo 3 del Dlgs 472/1997) e che non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli al reo, e trattandosi inoltre di disposizione che ha carattere innovativo e non interpretativo (cfr. Cass. n. 14530 del 2010).
2.10. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha, quindi, fatto buon governo dei principi dianzi illustrati, negando l'applicazione della richiesta esenzione in mancanza di apposita dichiarazione della contribuente ai fini dell'IMU per l'annualità 2014.” ( così Cass. 8357/2025) .
Nel caso in esame l'appellante non ha provato di aver presentato la dichiarazione finalizzata ad ottenere l'esenzione dall'Imu degli immobili merce, essendo in atti presente solo una stampa di una pec del
31.10.2020, senza che sia stata depositata tale pec in formato EML o MSG , che avrebbe consentito di verificare il contenuto di tale pec ( così Cass 20664 Anno 2025); mancando la prova della presentazione della dichiarazione degli immobili merce, l'operato del giudice di prime cure deve ritenersi corretto.
In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese di giudizio che si liquidano in favore dell'appellata, con distrazione al difensore se richiesta, in €. 2.000,00 per compenso professionale, oltre Iva, cp e accessori.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma le sentenza impugnata;
condanna l'appellante la pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore dell'appellata, con distrazione al difensore se richiesta, in €. 2.000,00 per compenso professionale, oltre Iva, cp e accessori.
Così deciso in Catanzaro il 29 dicembre 2025
Il Presidente Rel/Est
Dott. Angelo Antonio Genise
-
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1367/2023 depositato il 16/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende - Via Rossini 87036 Rende CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
M.t. Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2202/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 6 e pubblicata il 02/05/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 59222 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla società «M.T. S.p.A.», concessionaria per la riscossione dei Tributi del Comune di Rende, “Ricorrente_1 SRL”, p.i. e c.f. P.IVA_1, con sede in Rende (CS), Indirizzo_1 , in persona del legale rappresentante pro-tempore Nominativo_1 , c.f. CF_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , appellava la sentenza n. 2202/2023 depositata in data 02.05.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la quale era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso l'avviso di accertamento nr.59222, notificato in data 29 ottobre 2020, ed avente ad oggetto il mancato pagamento IMU per l'anno di imposta 2018;
Allegava la ricorrente che aveva errato il giudice di prime cure nel ritenere l'omessa dichiarazione relativa all'esenzione dall'IMU degli immobili merce e concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,
l'annullamento dell'avviso di accertamento in questione , con vittoria di spese,
Si costituiva l'appellata «M.T. S.p.A.» con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Indirizzo_2, C. F. P.IVA_2 e P.IVA 02638260402, in persona del consigliere delegato Nominativo_2 (C.F.: CF_2), Consigliere Delegato, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Ancona, Indirizzo_3 , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello; proseguiva l'appellata contestando il motivo di appello e concludeva per l'inammissibilità/rigetto dello stesso, con vittoria di spese,
Entrambe le parti depositavano memorie illustrative.
All'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025 questa Corte riservava la decisione.
All'odierna camera di consiglio la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni che seguono;
per come recentemente ribadito dalla Suprema Corte:
“ … l'onere di motivazione dell'atto impositivo non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018, 1694; Cass.,
11 giugno 2010, n. 14094)…. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione «dell'art. 2, comma 5 bis, del D.L.n.102 del 2013 in combinato disposto con le norme di Prassi formalizzate con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/DF del 18 marzo 2020» ed assume che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia errato «...nel ritenere che la ricorrente non avesse presentato alcuna dichiarazione ai sensi dell'art.2, comma 5 bis, del D.L.n.102 del 2013 e ... nel non valorizzare ... la dichiarazione presentata da Società_1 S.r.l. nel giugno 2014 ...», avendo la contribuente dato prova di «aver presentato nel mese di giugno 2014 ... il modello ministeriale di dichiarazione IMU, ancorché relativa all'annualità 2013 - essendo in termini anche per la presentazione di quest'ultima - precisando espressamente la richiesta di applicazione dell'esenzione ... per gli immobili ivi catastalmente indicati, interessati dall'esenzione stessa per i beni merce non locati».
2.2. La doglianza è infondata.
2.3. La legge 27 dicembre 2019 n. 160, all'art. 1, comma 751, prevede, fino al 2021, per i cd. « beni merce», che non siano locati, l'applicazione dell'aliquota di base pari allo 0,1 per cento, consentendo ai Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, ed a decorrere dal 1° gennaio 2022, la norma, per i medesimi fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, prevede invece l'esenzione dall'IMU. 2.4.
La norma sopra citata non specifica se la dichiarazione IMU debba comunque essere presentata «a pena di decadenza» dal beneficio, come invece previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013 («Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma»). 2.5.
Questa Corte ha tuttavia recentemente chiarito, con l'ordinanza n. 5191/2022, sulla scorta di principi che il
Collegio condivide, che il summenzionato art. 1, comma 769 della L. n. 160 del 2019 non ha abrogato l'art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 102 del 2013, al che consegue che l'esonero dall'IMU per i fabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione. 2.6. È stato posto in rilievo che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta. 2.7.
Sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva
(cfr. Cass. nn. 12852/2021, 32635/2019, 695/2015, 12495/2014; conf. Cass. nn. 1547/2017 in motiv, n.
4333/2016 in motiv.), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire, sia a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati.
2.8. Le condizioni per l'esonero
IMU, rappresentate, per un verso, dalla destinazione alla vendita delle unità in questione, e, per altro verso, dallo stato di non locazione degli stessi, devono essere, dunque, oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per le quali si chiede l'applicazione dell'esenzione in discussione, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, e che vanno dunque portati a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza.
2.9. Con riguardo, poi, agli effetti della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 160/2019, vigente dall'annualità 2020, dianzi illustrata, non può ritenersi applicabile per l'anno di imposta oggetto del giudizio (2014), l'applicazione della nuova disposizione introdotta dalla legge n. 160/2019, in base al principio del favor rei, trattandosi di principio relativo solo alle sanzioni tributarie (articolo 3 del Dlgs 472/1997) e che non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli al reo, e trattandosi inoltre di disposizione che ha carattere innovativo e non interpretativo (cfr. Cass. n. 14530 del 2010).
2.10. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha, quindi, fatto buon governo dei principi dianzi illustrati, negando l'applicazione della richiesta esenzione in mancanza di apposita dichiarazione della contribuente ai fini dell'IMU per l'annualità 2014.” ( così Cass. 8357/2025) .
Nel caso in esame l'appellante non ha provato di aver presentato la dichiarazione finalizzata ad ottenere l'esenzione dall'Imu degli immobili merce, essendo in atti presente solo una stampa di una pec del
31.10.2020, senza che sia stata depositata tale pec in formato EML o MSG , che avrebbe consentito di verificare il contenuto di tale pec ( così Cass 20664 Anno 2025); mancando la prova della presentazione della dichiarazione degli immobili merce, l'operato del giudice di prime cure deve ritenersi corretto.
In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese di giudizio che si liquidano in favore dell'appellata, con distrazione al difensore se richiesta, in €. 2.000,00 per compenso professionale, oltre Iva, cp e accessori.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma le sentenza impugnata;
condanna l'appellante la pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore dell'appellata, con distrazione al difensore se richiesta, in €. 2.000,00 per compenso professionale, oltre Iva, cp e accessori.
Così deciso in Catanzaro il 29 dicembre 2025
Il Presidente Rel/Est
Dott. Angelo Antonio Genise
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