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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/11/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2715/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI RA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2715/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Odolinto Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano CP_1 C.F._2
RU
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: Ricorso per la modificazione delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso depositato in data 20.5.2024 parte ricorrente ha chiesto la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio (nato il [...]), con modifica del decreto del Per_1
Tribunale di Velletri del 1.10.2019 (V.G. R.G. n. 2440/2016), nonché l'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 709 ter c.p.c. e 614 bis c.p.c. per violazione degli obblighi sulla bigenitorialità da parte della resistente.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente, nonché la modifica CP_2 del regime di affido del figlio da condiviso a super-esclusivo, con conferma delle modalità Per_1 di frequentazione stabilite nel precedente provvedimento di regolamentazione, escluso il pernotto.
All'udienza del 11.12.2024, sentite le parti comparse personalmente, il Tribunale ha riservato la decisione e, all'esito, con provvedimento del 20.12.2024, ha confermato, in via temporanea ed urgente, i provvedimenti di cui al decreto del Tribunale di Velletri del 1.10.2019, incaricando i Servizi
Sociali competenti di monitorare il nucleo con relazioni trimestrali. Pervenuta la relazione dei servizi sociali, all'udienza del 7.4.2025 è stata disposta CTU psicologica.
Successivamente, in data 9.6.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente il differimento dell'inizio delle operazioni peritali o, in subordine, la sospensione dell'accertamento peritale, essendo in corso trattative tra di loro per una definizione concordata del giudizio.
Con note congiunte, depositate il 25.7.2025, i difensori hanno rappresentato che le parti, tenuto conto delle condizioni di salute del ricorrente, hanno raggiunto l'accordo depositato in atti rassegnando le seguenti conclusioni: “All'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 473-bis 29 c.p.c, affinché, valutate le mutate condizioni personali e familiari, voglia modificare il decreto del 01.12.2019 disponendo:1)L'affidamento super esclusivo del minore in capo alla madre Persona_2 CP_1
, con ogni decisione di maggiore e minore interesse riservata alla stessa;
2) La riduzione del
[...] contributo al mantenimento a carico del padre , da € 250,00 ad € 80,00 mensili, da Parte_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o vaglia postale intestato alla signora;
3) La ridefinizione del diritto di visita del padre in un incontro mensile, da CP_1 svolgersi in un giorno infrasettimanale, della durata di due ore, in luogo da concordarsi di volta in volta, tra i genitori, a mezzo di sms;
4) la volontà congiunta delle parti di: a) rinunciare reciprocamente a ogni procedimento penale pendente;
B) rimettere e accettare la remissione di tutte le querele già depositate, con effetto immediato;
c) astenersi dal presentare nuove querele con oggetto la violazione del diritto di mantenimento e del diritto di visita come concordato;
5) per gli arretrati per il mantenimento del minore le parti concordano che il Sig. provvederà a Per_1 Parte_1 versare alla Sig.ra la somma complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00) mensilmente, sino CP_1 al raggiungimento dell'importo; 6) le parti danno atto di aver definito con il presente accordo ogni contrasto, manifestano l'intenzione di non procedere nel giudizio pendente e non avviare altre azioni civili, non avendo altre rivendicazioni l'uno verso l'altro. Disporre ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno e conforme al superiore interesse del minore, sentito il Pubblico Ministero. Ove ritenuto necessario, fissare udienza per la verifica dell'accordo e l'eventuale espletamento di attività istruttoria”.
Nelle note di trattazione scritta, depositate congiuntamente per l'udienza del 13.10.2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordate sopra trascritte;
il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che, dalla documentazione in atti, risulta che il ricorrente è affetto da patologie irreversibili non suscettibili di miglioramento clinico e in continuo scompenso farmacologico.
Risulta, inoltre, che la situazione clinica del ricorrente non gli consente un collocamento professionale e, quindi, l'indipendenza economica (cfr. verbale di invalidità civile dell'INPS, certificato dell'Ospedale Sant'Andrea del 5.2.2024, allegati al ricorso e relazione della dott.ssa Persona_3 del 21.2.2024 allegata alle note depositate il 7.10.2025).
Pertanto, ritiene il Collegio che sussistano nel caso di specie ragioni idonee a giustificare la deroga- concordata dalle parti - all'ordinario regime di affidamento condiviso. Ritiene, inoltre, il Collegio di poter porre a fondamento della decisione l'accordo raggiunto dalle parti, tenuto conto che le modifiche richieste appaiono eque e conformi all'interesse del minore . Per_1
La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustificano la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Visti gli artt. 473-bis e ss. c.p.c., a modifica del decreto del 1.10.2019 (V.G. R.G. n. 2440/2016) di questo Tribunale, così provvede:
1. dispone in conformità alle conclusioni concordate dalle parti sopra trascritte in parte motiva;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 31.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA RU RI RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI RA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2715/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Odolinto Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano CP_1 C.F._2
RU
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: Ricorso per la modificazione delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso depositato in data 20.5.2024 parte ricorrente ha chiesto la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio (nato il [...]), con modifica del decreto del Per_1
Tribunale di Velletri del 1.10.2019 (V.G. R.G. n. 2440/2016), nonché l'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 709 ter c.p.c. e 614 bis c.p.c. per violazione degli obblighi sulla bigenitorialità da parte della resistente.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente, nonché la modifica CP_2 del regime di affido del figlio da condiviso a super-esclusivo, con conferma delle modalità Per_1 di frequentazione stabilite nel precedente provvedimento di regolamentazione, escluso il pernotto.
All'udienza del 11.12.2024, sentite le parti comparse personalmente, il Tribunale ha riservato la decisione e, all'esito, con provvedimento del 20.12.2024, ha confermato, in via temporanea ed urgente, i provvedimenti di cui al decreto del Tribunale di Velletri del 1.10.2019, incaricando i Servizi
Sociali competenti di monitorare il nucleo con relazioni trimestrali. Pervenuta la relazione dei servizi sociali, all'udienza del 7.4.2025 è stata disposta CTU psicologica.
Successivamente, in data 9.6.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente il differimento dell'inizio delle operazioni peritali o, in subordine, la sospensione dell'accertamento peritale, essendo in corso trattative tra di loro per una definizione concordata del giudizio.
Con note congiunte, depositate il 25.7.2025, i difensori hanno rappresentato che le parti, tenuto conto delle condizioni di salute del ricorrente, hanno raggiunto l'accordo depositato in atti rassegnando le seguenti conclusioni: “All'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 473-bis 29 c.p.c, affinché, valutate le mutate condizioni personali e familiari, voglia modificare il decreto del 01.12.2019 disponendo:1)L'affidamento super esclusivo del minore in capo alla madre Persona_2 CP_1
, con ogni decisione di maggiore e minore interesse riservata alla stessa;
2) La riduzione del
[...] contributo al mantenimento a carico del padre , da € 250,00 ad € 80,00 mensili, da Parte_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o vaglia postale intestato alla signora;
3) La ridefinizione del diritto di visita del padre in un incontro mensile, da CP_1 svolgersi in un giorno infrasettimanale, della durata di due ore, in luogo da concordarsi di volta in volta, tra i genitori, a mezzo di sms;
4) la volontà congiunta delle parti di: a) rinunciare reciprocamente a ogni procedimento penale pendente;
B) rimettere e accettare la remissione di tutte le querele già depositate, con effetto immediato;
c) astenersi dal presentare nuove querele con oggetto la violazione del diritto di mantenimento e del diritto di visita come concordato;
5) per gli arretrati per il mantenimento del minore le parti concordano che il Sig. provvederà a Per_1 Parte_1 versare alla Sig.ra la somma complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00) mensilmente, sino CP_1 al raggiungimento dell'importo; 6) le parti danno atto di aver definito con il presente accordo ogni contrasto, manifestano l'intenzione di non procedere nel giudizio pendente e non avviare altre azioni civili, non avendo altre rivendicazioni l'uno verso l'altro. Disporre ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno e conforme al superiore interesse del minore, sentito il Pubblico Ministero. Ove ritenuto necessario, fissare udienza per la verifica dell'accordo e l'eventuale espletamento di attività istruttoria”.
Nelle note di trattazione scritta, depositate congiuntamente per l'udienza del 13.10.2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordate sopra trascritte;
il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che, dalla documentazione in atti, risulta che il ricorrente è affetto da patologie irreversibili non suscettibili di miglioramento clinico e in continuo scompenso farmacologico.
Risulta, inoltre, che la situazione clinica del ricorrente non gli consente un collocamento professionale e, quindi, l'indipendenza economica (cfr. verbale di invalidità civile dell'INPS, certificato dell'Ospedale Sant'Andrea del 5.2.2024, allegati al ricorso e relazione della dott.ssa Persona_3 del 21.2.2024 allegata alle note depositate il 7.10.2025).
Pertanto, ritiene il Collegio che sussistano nel caso di specie ragioni idonee a giustificare la deroga- concordata dalle parti - all'ordinario regime di affidamento condiviso. Ritiene, inoltre, il Collegio di poter porre a fondamento della decisione l'accordo raggiunto dalle parti, tenuto conto che le modifiche richieste appaiono eque e conformi all'interesse del minore . Per_1
La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustificano la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Visti gli artt. 473-bis e ss. c.p.c., a modifica del decreto del 1.10.2019 (V.G. R.G. n. 2440/2016) di questo Tribunale, così provvede:
1. dispone in conformità alle conclusioni concordate dalle parti sopra trascritte in parte motiva;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 31.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA RU RI RA