CASS
Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2024, n. 20110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20110 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. TOMASO EPIDENDIO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 5 Num. 20110 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 28/02/2024 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 10 maggio 2023 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato RO RT alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, avendolo ritenuto responsabile del reato di lesioni gravi. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto la pena prevista per il delitto preclusiva della possibilità di accesso alla messa alla prova, senza considerare che, ai fini dell'art. 168-bis cod. pen., non si deve tener conto degli aumenti sanzionatori correlati alle circostanze. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio„ il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato, dal momento che„ ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all'art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238 - 01). 5. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro (Sez. 2, n. 995 del 25/11/2021, dep. 2022, Posca, Rv. 282582 - 0).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 28/02/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. TOMASO EPIDENDIO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 5 Num. 20110 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 28/02/2024 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 10 maggio 2023 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato RO RT alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, avendolo ritenuto responsabile del reato di lesioni gravi. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto la pena prevista per il delitto preclusiva della possibilità di accesso alla messa alla prova, senza considerare che, ai fini dell'art. 168-bis cod. pen., non si deve tener conto degli aumenti sanzionatori correlati alle circostanze. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio„ il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato, dal momento che„ ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all'art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238 - 01). 5. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro (Sez. 2, n. 995 del 25/11/2021, dep. 2022, Posca, Rv. 282582 - 0).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 28/02/2024