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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1532/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
GALASSO GI, Relatore
LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2789/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 1 - Via Comunale Del Principe N. 13/a 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5116/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 20/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240081490950000 TICKET SANITARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 437/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: "a) riformare l'appellata sentenza in ogni sua parte in relazione al motivo di gravame dedotto con il presente gravame, con ogni conseguente pronuncia e statuizione nel rito e nel merito e, per l'effetto, rigettare il ricorso originariamente proposto dall'appellato Sig. Resistente_1 contro l'Asl Napoli 1 Centro e l'Ader; b) con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio".
Resistente/Appellato: "a) accogliere l'appello e in conseguenza dichiarare inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e diritto il ricorso originario del contribuente;
b) condannare il ricorrente originario al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore della comparente, compreso il rimborso forfettario e gli accessori di legge".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi alla CGT di primo grado di Napoli, Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 071 2024 00814909 50 000 dell'importo di € 2.251,80 per recupero crediti da esenzione ticket sanitario relativi all'anno 2017 eccependo l'omessa notifica dell'avviso bonario prodromico e l'intervenuta prescrizione
Si costituivano l'ASL e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che resistevano al ricorso.
Con sentenza n. 5116/2025, la CGT di primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese. Osservava, in particolare, che “le doglianze del contribuente sono fondate, in quanto manca tra i documenti prodotti prova della notifica di un qualsiasi atto presupposto (atto di accertamento e/o avviso bonario). Rispetto all'avviso bonario, invero, come riconosciuto dalla Corte di legittimità, deve ritenersi obbligatoria la sua notifica – a pena di nullità – quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e quando dai controlli emerge una maggiore imposta rispetto al risultato della dichiarazione trasmessa. Ed è proprio questa la situazione verificatasi nel caso in esame”.
Ha proposto appello l'ASL Napoli 1 Centro, deducendo di aver prodotto con le proprie controdeduzioni l'avviso bonario con la prova della relativa notifica avvenuta il 3/3/2022.
Si è costituita l'ADER chiedendo l'accoglimento dell'appello.
Non si è costituito il Resistente_1
All'esito dell'udienza del 22/1/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha deciso la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Va innanzi tutto osservato che, nel caso di specie, nessuna attività di accertamento era necessaria, trattandosi di un atto volto al recupero di crediti dell'ASL che, in base alle previsioni contenute nel d.lgs. 193/2016 conv. in l. 223/2016, può essere compiuto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Risulta comunque che alle controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado dall'ASL era allegato l'avviso bonario consegnato ad Nominativo_1, che certamente era un familiare del destinatario in quanto alcuni dei crediti da recuperare indicati nell'avviso riguardavano proprio tale persona.
L'appello deve quindi essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna del Resistente_1 al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'ASL e dell'ADER.
P.Q.M.
IN ACCOGLIMENTO DELL' APPELLO DICHIARA LEGITTIMA LA CARTELLA OPPOSTA. ON IL
Resistente_1 ALLE SPESE DI LITE IN FAVORE DELLE CONTROPARTI NELLA MISURA DI EURO 250 PER CIASCUNA PARTE , PER OGNI GRADO, OLTRE ACCESSORI SE DOVUTI.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
GALASSO GI, Relatore
LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2789/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 1 - Via Comunale Del Principe N. 13/a 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5116/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 20/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240081490950000 TICKET SANITARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 437/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: "a) riformare l'appellata sentenza in ogni sua parte in relazione al motivo di gravame dedotto con il presente gravame, con ogni conseguente pronuncia e statuizione nel rito e nel merito e, per l'effetto, rigettare il ricorso originariamente proposto dall'appellato Sig. Resistente_1 contro l'Asl Napoli 1 Centro e l'Ader; b) con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio".
Resistente/Appellato: "a) accogliere l'appello e in conseguenza dichiarare inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e diritto il ricorso originario del contribuente;
b) condannare il ricorrente originario al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore della comparente, compreso il rimborso forfettario e gli accessori di legge".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi alla CGT di primo grado di Napoli, Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 071 2024 00814909 50 000 dell'importo di € 2.251,80 per recupero crediti da esenzione ticket sanitario relativi all'anno 2017 eccependo l'omessa notifica dell'avviso bonario prodromico e l'intervenuta prescrizione
Si costituivano l'ASL e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che resistevano al ricorso.
Con sentenza n. 5116/2025, la CGT di primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese. Osservava, in particolare, che “le doglianze del contribuente sono fondate, in quanto manca tra i documenti prodotti prova della notifica di un qualsiasi atto presupposto (atto di accertamento e/o avviso bonario). Rispetto all'avviso bonario, invero, come riconosciuto dalla Corte di legittimità, deve ritenersi obbligatoria la sua notifica – a pena di nullità – quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e quando dai controlli emerge una maggiore imposta rispetto al risultato della dichiarazione trasmessa. Ed è proprio questa la situazione verificatasi nel caso in esame”.
Ha proposto appello l'ASL Napoli 1 Centro, deducendo di aver prodotto con le proprie controdeduzioni l'avviso bonario con la prova della relativa notifica avvenuta il 3/3/2022.
Si è costituita l'ADER chiedendo l'accoglimento dell'appello.
Non si è costituito il Resistente_1
All'esito dell'udienza del 22/1/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha deciso la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Va innanzi tutto osservato che, nel caso di specie, nessuna attività di accertamento era necessaria, trattandosi di un atto volto al recupero di crediti dell'ASL che, in base alle previsioni contenute nel d.lgs. 193/2016 conv. in l. 223/2016, può essere compiuto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Risulta comunque che alle controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado dall'ASL era allegato l'avviso bonario consegnato ad Nominativo_1, che certamente era un familiare del destinatario in quanto alcuni dei crediti da recuperare indicati nell'avviso riguardavano proprio tale persona.
L'appello deve quindi essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna del Resistente_1 al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'ASL e dell'ADER.
P.Q.M.
IN ACCOGLIMENTO DELL' APPELLO DICHIARA LEGITTIMA LA CARTELLA OPPOSTA. ON IL
Resistente_1 ALLE SPESE DI LITE IN FAVORE DELLE CONTROPARTI NELLA MISURA DI EURO 250 PER CIASCUNA PARTE , PER OGNI GRADO, OLTRE ACCESSORI SE DOVUTI.