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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2025, n. 4441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4441 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
4727/2023 N.R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del GOP Dott.
Antonio Cerruti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4727/2023, avente ad oggetto: ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150 del 2011
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Tosini, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Provinciale in , Largo Pt_1
dei Pioppi n. 1
- RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filomena Sacco e Domenico
Cantore dell'Avvocatura Distrettuale di CP_1 Pt_1
- RESISTENTE
(C.F. Controparte_2
), in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e P.IVA_3
difeso dai funzionari delegati
- RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del
05/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25 novembre 2022, la ha Parte_1
proposto opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. 4179 e n.
4180 del 18 ottobre 2022, emesse dall Controparte_2
, con le quali veniva ordinato il pagamento della
[...]
somma di € 1.322,00 ciascuna, per violazione dell'art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 1124/1965, per omessa denuncia di malattia professionale del dipendente . Parte_2
La ricorrente ha dedotto che:
- il certificato di malattia professionale del dipendente Parte_2
del 15 luglio 2019 era stato tempestivamente trasmesso
[...]
all' in data 17 luglio 2019 con nota n. 52380 via PEC;
CP_1
- analogamente, il certificato del 2 luglio 2019 era stato trasmesso all' con PEC del 4 luglio 2019; CP_1
- le ordinanze erano illegittime per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per nullità e/o inesistenza della notifica al
Presidente legale rappresentante della in Parte_1
luogo del Dirigente della struttura in cui il dipendente è incardinato.
Si sono costituiti sia l' che l , CP_1 Controparte_2
eccependo, la prima, preliminarmente la carenza di legittimazione passiva e contestando, entrambi, nel merito la fondatezza dell'opposizione.
In particolare le resistenti hanno dedotto che la Provincia di ha Pt_1 inviato solo i certificati di malattia di cui l' era già in possesso, CP_1
perché trasmessi in via telematica dal medico che li aveva redatti, documentazione diversa dalla quella richiesta, ovvero “Denuncia di
Malattia Professionale” e “Questionario”, moduli che avrebbero, tra l'altro, permesso di individuare le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti la malattia professionale, come previsto dalla normativa.
La causa, inizialmente erroneamente incardinata presso la Sezione
Lavoro, è stata successivamente correttamente rimessa alla Prima
Sezione Civile con ordinanza del 23 maggio 2023.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_1
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nelle controversie aventi ad oggetto l'opposizione ad ordinanze-ingiunzione per sanzioni amministrative irrogate dall' , l'unico Controparte_2
soggetto legittimato passivamente è l' stesso, quale autorità CP_2
che ha emesso il provvedimento impugnato. (ex multis, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 6353 del 26/06/1998; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11614 del
02/08/2002).
Nel merito occorre innanzitutto richiamare l'art. 53, comma 5, del
D.P.R. n. 1124/1965 che stabilisce: "la denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi
a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia".
Crucialmente, la norma prevede inoltre che: "nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale".
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che per la prima violazione (caso n. 516067291): il certificato di malattia professionale del dipendente è stato rilasciato in data 12 luglio Parte_2
2019. La Provincia ha ricevuto la richiesta di denuncia dall' in CP_1
data 12 luglio 2019 e ha trasmesso il certificato medico in data 17 luglio
2019 via PEC, quindi entro il termine di cinque giorni previsto dalla legge.
Per la seconda violazione (caso n. 516067171): il certificato di malattia professionale è stato rilasciato in data 28 giugno 2019. La Provincia ha ricevuto la richiesta dall' in data 1° luglio 2019 e ha trasmesso la CP_1
documentazione in data 4 luglio 2019 via PEC, anche in questo caso entro il termine legale.
Tuttavia, dalla documentazione agli atti risulta che la si è Parte_1
limitata a trasmettere i certificati medici senza allegare le informazioni aggiuntive espressamente richieste dall'art. 53 del D.P.R. n.
1124/1965, ovvero le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti la malattia professionale.
Come è stato condivisibilmente affermato dal Ministero del lavoro in sede di interpello da parte dell : Controparte_3
"l'inoltro della certificazione sanitaria, pur ponendosi come momento centrale ai fini della notizia della tecnopatia contratta dal lavoratore, non
è sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi prescritti dall'art. 53
D.P.R. n. 1124 del 1965. Infatti, la sanzione amministrativa ivi prevista concerne non solo le violazioni attinenti il rispetto dei termini ma anche quelle relative a omissioni o infedeli indicazioni dei dati richiesti dalla normativa in esame, quali risultano dai commi 4, 5 e 6 del citato articolo" (Interpello n. 5/2009 del 6 febbraio 2009).
L'omessa indicazione delle informazioni retributive e orarie, infatti, non può considerarsi mera irregolarità formale, costituendo violazione sostanziale dell'obbligo di denuncia che risponde a precise esigenze di carattere assicurativo e liquidativo anche alla luce di quanto disposto dall'art. 73 del D.P.R. n. 1124/1965: "la conseguente erogazione è commisurata sulla base del salario medio giornaliero percepito dal lavoratore negli ultimi quindici giorni precedenti l'evento".
Tali informazioni sono dunque essenziali per consentire all' di CP_1
procedere tempestivamente alla liquidazione delle prestazioni economiche spettanti al lavoratore, secondo i criteri di calcolo previsti dalla normativa vigente.
Quanto alla modalità di trasmissione via PEC anziché attraverso le specifiche piattaforme telematiche , pur costituendo irregolarità CP_1
formale, non comporta di per sé violazione sostanziale quando la trasmissione sia avvenuta tempestivamente. Tuttavia, nel caso di specie, la questione risulta assorbita dalla più grave omissione delle informazioni sostanziali richieste dalla normativa.
Del pari priva di pregio è l'eccezione formulata dalla ricorrente circa la nullità e/o inesistenza della notifica al Presidente legale rappresentante dell'Ente in luogo del Dirigente della struttura in cui il dipendente è incardinato.
Invero, la violazione dell'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro di cui all'art. 53 comma 1 DPR n. 1124/1965, consistendo in adempimenti amministrativi relativi alla gestione del personale e in attività di tipo materiale quali la trasmissione di atti, rientra nella sfera di competenza delle articolazioni burocratiche dell'ente e non è riferibile alle scelte di indirizzo e di programmazione proprie dell'organo di vertice, al quale pertanto non può essere ascritta la relativa responsabilità sanzionatoria quando esista un responsabile di settore specificamente preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Senonché, negli enti locali e negli altri enti pubblici, l'organo di direzione che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente conserva lui stesso tale qualifica e la relativa responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro (Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16762 del 17 aprile 2019).
Ulteriormente, nel caso in esame, non viene contestata la responsabilità personale del legale rappresentante dell'Ente, bensì la correttezza della notifica che, per il principio di solidarietà previsto dall'art. 6 della legge 689/81, è stata correttamente indirizzata alla
Provincia di in persona del suo legale rappresentante. Pt_1
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto del ricorso, sono poste a carico della e, considerate la natura, il Parte_1
valore e la complessità delle questioni (bassa), che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi €
852,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase decisionale) spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge a favore di ciascuna parte resistente e con riduzione del 20% ex art. 9 comma 2 del Dlgs n. 149/2015 per l Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell . CP_1
2) Rigetta l'opposizione proposta dalla . Parte_1 3) Conferma le ordinanze-ingiunzione n. 4179/4278 e n.
4180/4277 del 18 ottobre 2022 emesse dall
[...]
. Controparte_2
4) Condanna la al pagamento, in favore Parte_1
dell , delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_1
852,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5) Condanna la al pagamento, in favore Parte_1
dall , delle spese di Controparte_2
lite, che si liquidano in complessivi € 681,60 (al netto della riduzione del 20% come in parte motiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno il 05/11/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cerruti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del GOP Dott.
Antonio Cerruti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4727/2023, avente ad oggetto: ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150 del 2011
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Tosini, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Provinciale in , Largo Pt_1
dei Pioppi n. 1
- RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filomena Sacco e Domenico
Cantore dell'Avvocatura Distrettuale di CP_1 Pt_1
- RESISTENTE
(C.F. Controparte_2
), in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e P.IVA_3
difeso dai funzionari delegati
- RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del
05/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25 novembre 2022, la ha Parte_1
proposto opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. 4179 e n.
4180 del 18 ottobre 2022, emesse dall Controparte_2
, con le quali veniva ordinato il pagamento della
[...]
somma di € 1.322,00 ciascuna, per violazione dell'art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 1124/1965, per omessa denuncia di malattia professionale del dipendente . Parte_2
La ricorrente ha dedotto che:
- il certificato di malattia professionale del dipendente Parte_2
del 15 luglio 2019 era stato tempestivamente trasmesso
[...]
all' in data 17 luglio 2019 con nota n. 52380 via PEC;
CP_1
- analogamente, il certificato del 2 luglio 2019 era stato trasmesso all' con PEC del 4 luglio 2019; CP_1
- le ordinanze erano illegittime per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per nullità e/o inesistenza della notifica al
Presidente legale rappresentante della in Parte_1
luogo del Dirigente della struttura in cui il dipendente è incardinato.
Si sono costituiti sia l' che l , CP_1 Controparte_2
eccependo, la prima, preliminarmente la carenza di legittimazione passiva e contestando, entrambi, nel merito la fondatezza dell'opposizione.
In particolare le resistenti hanno dedotto che la Provincia di ha Pt_1 inviato solo i certificati di malattia di cui l' era già in possesso, CP_1
perché trasmessi in via telematica dal medico che li aveva redatti, documentazione diversa dalla quella richiesta, ovvero “Denuncia di
Malattia Professionale” e “Questionario”, moduli che avrebbero, tra l'altro, permesso di individuare le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti la malattia professionale, come previsto dalla normativa.
La causa, inizialmente erroneamente incardinata presso la Sezione
Lavoro, è stata successivamente correttamente rimessa alla Prima
Sezione Civile con ordinanza del 23 maggio 2023.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_1
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nelle controversie aventi ad oggetto l'opposizione ad ordinanze-ingiunzione per sanzioni amministrative irrogate dall' , l'unico Controparte_2
soggetto legittimato passivamente è l' stesso, quale autorità CP_2
che ha emesso il provvedimento impugnato. (ex multis, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 6353 del 26/06/1998; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11614 del
02/08/2002).
Nel merito occorre innanzitutto richiamare l'art. 53, comma 5, del
D.P.R. n. 1124/1965 che stabilisce: "la denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi
a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia".
Crucialmente, la norma prevede inoltre che: "nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale".
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che per la prima violazione (caso n. 516067291): il certificato di malattia professionale del dipendente è stato rilasciato in data 12 luglio Parte_2
2019. La Provincia ha ricevuto la richiesta di denuncia dall' in CP_1
data 12 luglio 2019 e ha trasmesso il certificato medico in data 17 luglio
2019 via PEC, quindi entro il termine di cinque giorni previsto dalla legge.
Per la seconda violazione (caso n. 516067171): il certificato di malattia professionale è stato rilasciato in data 28 giugno 2019. La Provincia ha ricevuto la richiesta dall' in data 1° luglio 2019 e ha trasmesso la CP_1
documentazione in data 4 luglio 2019 via PEC, anche in questo caso entro il termine legale.
Tuttavia, dalla documentazione agli atti risulta che la si è Parte_1
limitata a trasmettere i certificati medici senza allegare le informazioni aggiuntive espressamente richieste dall'art. 53 del D.P.R. n.
1124/1965, ovvero le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti la malattia professionale.
Come è stato condivisibilmente affermato dal Ministero del lavoro in sede di interpello da parte dell : Controparte_3
"l'inoltro della certificazione sanitaria, pur ponendosi come momento centrale ai fini della notizia della tecnopatia contratta dal lavoratore, non
è sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi prescritti dall'art. 53
D.P.R. n. 1124 del 1965. Infatti, la sanzione amministrativa ivi prevista concerne non solo le violazioni attinenti il rispetto dei termini ma anche quelle relative a omissioni o infedeli indicazioni dei dati richiesti dalla normativa in esame, quali risultano dai commi 4, 5 e 6 del citato articolo" (Interpello n. 5/2009 del 6 febbraio 2009).
L'omessa indicazione delle informazioni retributive e orarie, infatti, non può considerarsi mera irregolarità formale, costituendo violazione sostanziale dell'obbligo di denuncia che risponde a precise esigenze di carattere assicurativo e liquidativo anche alla luce di quanto disposto dall'art. 73 del D.P.R. n. 1124/1965: "la conseguente erogazione è commisurata sulla base del salario medio giornaliero percepito dal lavoratore negli ultimi quindici giorni precedenti l'evento".
Tali informazioni sono dunque essenziali per consentire all' di CP_1
procedere tempestivamente alla liquidazione delle prestazioni economiche spettanti al lavoratore, secondo i criteri di calcolo previsti dalla normativa vigente.
Quanto alla modalità di trasmissione via PEC anziché attraverso le specifiche piattaforme telematiche , pur costituendo irregolarità CP_1
formale, non comporta di per sé violazione sostanziale quando la trasmissione sia avvenuta tempestivamente. Tuttavia, nel caso di specie, la questione risulta assorbita dalla più grave omissione delle informazioni sostanziali richieste dalla normativa.
Del pari priva di pregio è l'eccezione formulata dalla ricorrente circa la nullità e/o inesistenza della notifica al Presidente legale rappresentante dell'Ente in luogo del Dirigente della struttura in cui il dipendente è incardinato.
Invero, la violazione dell'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro di cui all'art. 53 comma 1 DPR n. 1124/1965, consistendo in adempimenti amministrativi relativi alla gestione del personale e in attività di tipo materiale quali la trasmissione di atti, rientra nella sfera di competenza delle articolazioni burocratiche dell'ente e non è riferibile alle scelte di indirizzo e di programmazione proprie dell'organo di vertice, al quale pertanto non può essere ascritta la relativa responsabilità sanzionatoria quando esista un responsabile di settore specificamente preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Senonché, negli enti locali e negli altri enti pubblici, l'organo di direzione che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente conserva lui stesso tale qualifica e la relativa responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro (Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16762 del 17 aprile 2019).
Ulteriormente, nel caso in esame, non viene contestata la responsabilità personale del legale rappresentante dell'Ente, bensì la correttezza della notifica che, per il principio di solidarietà previsto dall'art. 6 della legge 689/81, è stata correttamente indirizzata alla
Provincia di in persona del suo legale rappresentante. Pt_1
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto del ricorso, sono poste a carico della e, considerate la natura, il Parte_1
valore e la complessità delle questioni (bassa), che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi €
852,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase decisionale) spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge a favore di ciascuna parte resistente e con riduzione del 20% ex art. 9 comma 2 del Dlgs n. 149/2015 per l Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell . CP_1
2) Rigetta l'opposizione proposta dalla . Parte_1 3) Conferma le ordinanze-ingiunzione n. 4179/4278 e n.
4180/4277 del 18 ottobre 2022 emesse dall
[...]
. Controparte_2
4) Condanna la al pagamento, in favore Parte_1
dell , delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_1
852,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5) Condanna la al pagamento, in favore Parte_1
dall , delle spese di Controparte_2
lite, che si liquidano in complessivi € 681,60 (al netto della riduzione del 20% come in parte motiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno il 05/11/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cerruti