TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/12/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti in data 26 e 21 novembre 2025 rispettivamente nell'interesse di parte opponente e opposta;
vista l'udienza figurata fissata per il giorno 27.11.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 72/2025 R.G.A.C. vertente TRA
nata il [...] a [...] (c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Bianco (RC) C.F._1
alla via Michele Macrì n. 1/A, presso lo studio dell'avv. Nicola
Strangio che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
-OPPONENTE -
E
(già codice fiscale e Controparte_1 Controparte_1
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di EN IG al n.
, REA n. 420580, P.IVA , società con P.IVA_1 P.IVA_2
socio unico, appartenente al "Gruppo Banca IFIS", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.P.A., iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, e per essa (v. doc. 1) – giusta procura in data 9 dicembre 2020 per atto Notaio Dott.
, Rep. n. 42351 Racc. n. 15678, registrato a EN il Persona_1
11/12/2020 al n. 26080, serie 1T - (già Controparte_2
con sede legale in EN-Mestre, via Terraglio n° CP_3
63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di
EN - IG , partecipante al gruppo Partita IVA P.IVA_3
, iscritta all'Albo degli intermediari finanziari di cui P.IVA_2 all'articolo 106 TUB, società con socio unico Controparte_1
appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di
[...]
direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., in persona della
Dott.ssa (C.F. ), appartenente Parte_2 C.F._2
alla categoria dei Quadri Direttivi presso Specialized Legal Collection di in virtù dei poteri alla stessa Controparte_2
conferiti con Atto di Conferimento di Poteri di Rappresentanza al
Personale di “ del 02/05/2024 per atto Controparte_2
Notaio , rep. n. 45937 e racc. n. 17771, registrato a Persona_1
EN il giorno 6 maggio 2024 al n. 11476 serie 1T, (v. doc 2 e doc.
Pagina 2 di 21 3) elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini
n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata, e Marina
Vandini, del Foro di Ravenna, le quali, congiuntamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza del
27.11.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
Fatto e diritto
I.
1- Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 15.1.2025 con il quale (già Controparte_1
, in qualità di fideiussore, gli intimava il pagamento Controparte_1
nei limiti dell'importo garantito di Euro 85.000,00 oltre ai compensi successivi e spese.
Quali motivi dell'opposizione ha dedotto in ordine: i) alla improcedibilità della richiesta per omesso esperimento della mediazione obbligatoria, ii) alla nullità della richiesta di pagamento per mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, iii) alla Illegittimità della richiesta nei propri confronti quale fideiussore per nullità del contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 25/10/2007 per Euro 85.000,00 per violazione della normativa antitrust ex art. 2, comma 2, l. 287/90; iv) alla nullità della richiesta di pagamento per nullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione anche inaudita altera parte della efficacia esecutiva del precetto notificatogli il 15.1.2024,
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “la sospensione
Pagina 3 di 21 dell'efficacia dell'atto di precetto notificato al sig. Parte_1
in data 15/01/2025; 2. dichiarare improcedibile la domanda
[...] per mancato tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5
d.lgs 28/2010; nel merito:
3. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o nullità totale o parziale del precetto opposto, per mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, nonchè per difetto di rappresentanza in capo alla mandataria per nullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto;
4. accertare e dichiarare la non tenutezza dell'intimato al pagamento delle somme richieste in qualità di fideiussore per nullità del contratto di fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust ex art. 2, comma 2, l. 287/90, nonché per estinzione dell'obbligazione del fideiussore per decadenza, stante la violazione dei termini di cui all'art. 1957 c.c.. 5. condannare la società convenuta in persona del legale rappresentante protempore, alle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi, a norma dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Nicola Strangio quale procuratore antistatario.”
I.2.- All'esito delle verifiche preliminari con decreto del 26.3.2025 è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_1 confermata l'udienza del 05.6.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
I.
3- Nelle more della prima udienza si è costituita in giudizio
[...]
producendo copia del contratto di cessione Controparte_1 dei crediti, nonché copia dell'elenco crediti ceduti e insistito nel rigetto dell'opposizione per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione depositata il 14.5.2025 e a cui si fa rinvio. Ha concluso come segue: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Locri, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia,- in via preliminare, rigettare
Pagina 4 di 21 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e del titolo esecutivo;
- in via principale, previe le più opportune declaratorie, in fatto e diritto, rigettare l'opposizione, le eccezioni e le pretese avversarie, in quanto inammissibili, generiche ed infondate.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
I.
4- Celebrata la prima udienza e rigettata con ordinanza del 20.6.2025 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il
Tribunale, ritenuto non obbligatorio disporre la mediazione nell'ambito di un giudizio – come il presente - di opposizione a precetto e stante la natura documentale, ha rinviato la causa alla udienza cartolare del 27.11.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II.- L'opposizione è infondata e va respinta. Si passa ad esaminare le questioni sollevate dalle parti secondo l'ordine logico-giuridico ribadendo che non si reputa necessario disporre la mediazione e che nessuna improcedibilità consegue al mancato esperimento della stessa.
II.
1- Ciò precisato, va, preliminarmente, esaminata l'eccezione sollevata dall'opponente relativa al difetto di legittimazione attiva di parte opposta per non aver provato la cessione del credito azionato.
In particolare, l'opposta ha allegato che, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge n. 130/99 concluso in data 10.10.2018, ha acquistato pro-soluto Controparte_1
da DI EM S.p.a. un portafoglio di crediti di cui all'elenco allegato (cfr. doc. n. 10).
Tanto risulta anche dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni - n. 122 del 18-10-2018.
L'avviso di cessione dei crediti è stato anche iscritto nel Registro delle
Imprese dalla cessionaria come risulta dalla visura camerale storica in atti (cfr. doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione).
Pagina 5 di 21 Tali adempimenti, necessari ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti ai debitori ceduti, sostituiscono la comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti ai singoli debitori ceduti.
Va evidenziato, infatti, che l'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) deroga parzialmente alla disciplina dettata in tema di cessione dei crediti ordinari, introdotta dagli artt.1260 e ss c.c., poiché il TUB onera l'istituto cessionario di crediti bancari a dare notizia della conclusa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La ratio della previsione si rinviene nella necessità di dispensare “la banca concessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione delle singole controparti dai rapporti acquisiti”, diversamente l'istituto creditizio sarebbe gravato da un peso eccessivo
(Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
II.
1.1. Giova premettere che, a fronte della contestazione sollevata, non si verte in tema di legittimazione ad agire in quanto la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè, alla fondatezza della domanda (Cass. Sez.
Unite, 2951/2016), dovendosi verificare se il diritto azionato in giudizio appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare.
Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Così riqualificata l'eccezione, dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che l'opposta ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, fornendo la prova dell'intervenuta cessione e dell'inclusione del credito nell'ambito della suddetta operazione: “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù̀ di un'operazione di
Pagina 6 di 21 cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così
Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798)” (Cass. Civ.
Sez. III, n. 4277 del 10/02/2023).
In altri termini, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito (da ultimo, Cass., sez. III, 07.10.2024 n. 26127 secondo cui “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito”).
La verifica della legittimazione attiva dell'intimante, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
La Corte di Cassazione, negli ultimi approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza
Pagina 7 di 21 del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo"
(cfr. Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, (ud. 18/05/2023, dep.
22/06/2023), n.17944).
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Pagina 8 di 21 Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (cass. civ., 22.6.2023, n.
17944; cass. civ., 6.2.2024, n. 3405).
II.1.2- Tanto premesso sul piano interpretativo generale, deve rilevarsi che l'opposta, per il tramite della sua procuratrice, ha prodotto:
- (i) l'atto di cessione dei crediti pro soluto con elenco dei crediti in allegato (cfr. DOC. 9 e 10);
- (ii) atto di fusione di in;
CP_1 CP_2 Controparte_1
-(iii) atto di conferimento di ramo d'azienda in favore di
[...]
(cfr. doc. n. 5); Controparte_2
(iv) cambio di denominazione in Controparte_1 [...]
cfr. DOC. 1); Controparte_1
- (v) visura camerale (cfr. DOC. 6); Controparte_1
- (vi) visura camerale della società (cfr. Controparte_2
DOC. 7);
Pagina 9 di 21 - (vii) G.U., Parte Seconda, n. 122 del 18.10.2018 (cfr. DOC. 8);
- (vii) comunicazione di cessione del credito datata 10.10.2018 (cfr. doc. n- 15);
(viii) dichiarazione della società cedente (cfr. doc. n. 20 allegato alla memoria istruttoria depositata il 26.5.2025).
Ciò posto, procedendo con ordine:
a) quanto alla titolarità attuale del credito si osserva che
[...]
appartenente al Gruppo Banca Ifis, è divenuta Controparte_1
titolare in forza di un mero cambio di denominazione da CP_1
a (cfr. doc.4 e 6 allegati alla
[...] Controparte_1
comparsa di costituzione dai quali si evince che la modifica della denominazione della società a far data dal momento della fusione per incorporazione della nella società Controparte_2 Controparte_1
e, dunque con decorrenza dall'01.1.2021).;
b) alcuna invalidità consegue alla assenza di prova della notifica al debitore ai sensi dell'art. 1264 C.C. della cessione tra DI
EM S.p.a. e si deve evidenziare, in ordine alla Controparte_1 previsione di cui all'art. 1260 C.C. (cedibilità dei crediti: “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”), che, con il termine cessione, si intendono sia il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad altri (cessionario) il proprio credito verso il debitore ceduto sia gli effetti che si producono con il trasferimento del credito in capo al cessionario. Dunque, con il contratto di cessione si può trasferire qualsiasi credito, purchè: a) il credito non abbia carattere strettamente personale;
b) il trasferimento non sia vietato dalla legge, c) il divieto di trasferimento non sia stato pattuito con il debitore.
La cessione del credito è retta dal principio consensualistico e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra
Pagina 10 di 21 cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione -- anche in via esecutiva anche in via esecutiva -- pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass., sez. II, 28/07/2010,
n.n. 17669).
Pertanto, nel caso di specie, a nulla rileva, ai fini della legittimazione del cessionario del credito a pretendere il pagamento da parte del debitore ceduto, la lamentata irregolarità della comunicazione della cessione e della relativa notificazione, oppure della asserita mancanza di quest'ultima, atteso appunto che nel caso concreto non si era nel frattempo verificato alcun pagamento al cedente, con efficacia liberatoria, da parte del ceduto, né si pone qualsivoglia questione di conflitto tra più cessionari. A corroborare ulteriormente tale conclusione, depone altresì, la circostanza che, per costante e consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, del tutto condivisibile, ai fini della notificazione della cessione è sufficiente anche l'atto di citazione in giudizio o il ricorso per decreto ingiuntivo, con il cessionario che deve provare l'avvenuta inclusione del credito derivante di cui chiede il pagamento e purché tali atti siano idonei a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr. Cass., sez. III, 28/01/2014, n. 1770; Cass., sez. III, sent. n. 20143 del 18/10/2005 Tribunale Prato, 12/10/2011, n.
1055)- Ad ogni buon conto si evidenzia la produzione in atti della missiva datata 10.10.2018 di comunicazione della avvenuta cessione
Pagina 11 di 21 da DI EM a nei confronti di Controparte_1 CP_4
(debitore principale);
c) quanto alla prova della inclusione del credito in relazione alla CP cessione tra DI EM S.p.a. e si osserva che, CP_1
oltre al contratto di cessione e all'elenco dei crediti omissato oggetto di cessione (cd. annex), parte opposta in sede di memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. ha allegato la dichiarazione della cedente contenente l'espressa dichiarazione della inclusione nella cessione del credito oggetto di causa. Dalla lettura combinata dei due documenti si evince che trattasi del medesimo contratto stipulato con e con CP_4
identico NDG (Contratto nr. 944875581011 - NDG 13273078).
Ad ogni buon conto, a fronte di quanto addotto dalla parte creditrice,
l'odierno opponente non ha contestato in modo specifico la documentazione in atti con la conseguenza che va, dunque, ritenuta infondata l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva della opposta.
II.2.1.- Con riguardo all'eccezione di nullità della prestata fideiussione per violazione antitrust in quanto riproduttiva del c.d. modello A.B.I.
– premessa la ritenuta competenza del Giudice ordinario (cfr. “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del
1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” - Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 02/02/2023, n. 3248) – è necessario uniformarsi al principio recentemente espresso dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sent. 41994/2021 ud.
23.11.2021, depositata il 30.12.2021 ("i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in
Pagina 12 di 21 relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti").
Come è noto, la questione della sorte dei contratti stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di
Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio
2016), avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'AB. e l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 ("Legge Antitrust"), in virtù della quale “1.
Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (...);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
In particolare, lo schema standard ABI era costituito da 13 articoli che contemplavano variamente gli obblighi del fideiussore (artt. 2, 3, 4, 6,
7, 8, 10), gli obblighi della banca (art. 5) nonché particolari disposizioni per i fideiussori che rivestivano la qualifica di consumatori.
Le censure della Banca d'Italia si sono incentrate sugli articoli relativi alla c.d. clausola “di reviviscenza”, ovvero che impone al fideiussore
Pagina 13 di 21 di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali la banca si sia trovata a dover restituire il pagamento ricevuto (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), alla clausola che estende la garanzia anche in ipotesi di invalidità dell'obbligazione principale (art. 8 “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) ed alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”), clausole presenti anche nei contratti presi in esame nel presente giudizio.
In tale contesto, sono sorti diversi orientamenti contrastanti.
Un primo orientamento – che sembrava essere stato avallato da un obiter dictum della Suprema Corte di Cassazione (“...se la violazione
"a monte" è stata consumata anteriormente alla negoziazione "a valle",… la stessa non può che travolgere il negozio concluso "a valle", per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia”: Cass. sent. n. 29810/2017) – sosteneva la potenziale nullità totale di tutti i contratti a valle.
Altra parte della giurisprudenza, invece, in aderenza ai principi generali espressi dalle note pronunce della Cassazione a Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 2007 (secondo cui la violazione delle regole di comportamento non può dare luogo ad invalidità in assenza di espressa sanzione, giustificando soltanto l'adozione di rimedi
Pagina 14 di 21 risarcitori) riteneva che l'unica azione esperibile dall'utente-contraente del contratto a valle che ritesse di essere stato leso dall'intesa restrittiva della concorrenza fosse esclusivamente quella risarcitoria
(cfr. Cass. n. 13846/2019), attuabile sia nelle forme dell'iniziativa individuale (in virtù dell'estensione della legittimazione attiva all'azione ex art. 33 L. 287/1990 ad utenti e consumatori sancita da
Cass. Civ. SS.UU. 4 febbraio 2005, n. 2207) sia in forma collettiva ex art. 140 bis d.lgs. 206/2005.
L'orientamento definitivamente accolto dalla Suprema Corte è invece quello della nullità parziale ex art. 1419, co. 1, c.c. (ovvero limitata alle clausole vietate) dei negozi di garanzia aderenti allo schema contrattuale censurato.
In particolare, le Sezioni Unite pervengono a tale risultato evidenziando che, alla luce della ratio ispiratrice della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990 e dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (mirante a salvaguardare l'ordine pubblico economico), la tutela risarcitoria deve necessariamente affiancarsi a quella “reale”, al contempo però bilanciando l'interesse protezionistico del singolo fideiussore con quello degli istituti di credito a mantenere in vita il negozio di garanzia.
Ne deriva che la nullità dell'intesa a monte determina “…la “«nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema AB., dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (in motivazione pag. 32) “…salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità», secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod. civ.).
Pagina 15 di 21 E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione” (in motivazione pag.
39).
Siffatta evenienza – precisa la Suprema Corte nella pronuncia in esame – è “di ben difficile riscontro nel caso in esame” posto che “il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia” e, al contempo “… è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (in motivazione, pagg. 31-32).
Aggiungasi che la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 41991 del 2021, nel dichiarare parzialmente nulle le fideiussioni omnibus riproduttive dello schema contenuto nella circolare ABI del
2002 in quanto contratti a valle di una intesa anticoncorrenziale, ha attribuito valore di prova privilegiata dell'intesa illecita al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. La successiva giurisprudenza di legittimità ha poi circoscritto la portata della prova privilegiata dell'intesa illecita contenuta nel citato provvedimento della Banca d'Italia al solo periodo 2002 (data della circolare ABI contenente lo schema tipo di fideiussione omnibus oggetto di censure)
- 2005 (data del provvedimento di accertamento dell'intesa vietata), ferma restando la possibilità per chi invoca la nullità a valle di un contratto di fideiussione omnibus concluso fuori del periodo preso in esame dall'autorità di vigilanza - come nel caso di specie (2007) - di fornire, attraverso altri mezzi, la prova del permanere nel tempo di quell'intesa limitativa della concorrenza realizzata con la circolare
ABI e la stipula di contratti di fideiussioni omnibus conformi
Pagina 16 di 21 all'accordo anticoncorrenziale;
le tre clausole (di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.) non sono infatti illegittime in quanto tali, ma solo in quanto riproduttive di una intesa vietata dalla normativa antitrust (Cass., 2024 n. 30383).
Nello stesso senso, si è recentemente pronunciata anche Cass., n.
1170/2025: la fideiussione omnibus “deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
II.2.2.- Calando siffatte coordinate nel caso di specie, l'eccezione di nullità formulata dall'odierno opponente è in ogni caso infondata, posto che quest'ultimo né ha dedotto che non avrebbe prestato il proprio consenso alla stipula della fideiussione in mancanza delle clausole riproduttive del contenuto dell'intesa nulla né ha specificato in che modo l'eventuale nullità parziale della fideiussione inciderebbe sulla pretesa vantata dalla Banca.
Ed ancora, giova rimarcare che, in concreto, non risulta adeguatamente dimostrato che il contenuto della fideiussione, frutto della libera contrattazione tra le parti, sia interamente riproduttiva dello schema ABI dell'ottobre del 2002, gravando necessariamente sull'opponente l'onere (non assolto) probatorio del nesso di stretta interdipendenza funzionale e del collegamento eziologico tra intesa restrittiva della concorrenza a monte e singola pattuizione riproduttiva dello schema vietato “a valle”.
Pagina 17 di 21 Invero, la parte che agisce per la nullità di fideiussioni intervenute dopo l'accertamento Antitrust, come nel caso di specie in cui la garanzia è stata stipulata nel 2007, ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi della domanda e quindi anche l'elemento della persistenza dell'intesa “a monte” tra le banche.
Invero, il provvedimento della Banca D'Italia, infatti, e quindi la presunzione dallo stesso ricavabile in merito alla sussistenza di detta intesa vietata, come sopra evidenziato, può coprire solo l'arco temporale precedente alla istruttoria conclusa nel maggio del 2005 ovvero, al limite, condotte degli intermediari di poco successive ad essa.
La difesa del , nel caso specifico, avrebbe dovuto, quindi, Parte_1
offrire con altri mezzi la prova che nel periodo di sottoscrizione della propria garanzia un rilevante numero di istituti di credito perduravano ancora in una condotta diffusa e coordinata consistente nel sottoporre ai propri clienti modelli uniformi di fideiussione con l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario, attuando così una pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento.
Per il periodo successivo all'istruttoria del 2005, infatti, non esistono indizi utili a ritenere che sia riscontrabile come ancora sussistente una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella a suo tempo sanzionata come anticoncorrenziale, non essendovi stato alcun altro formale accertamento da parte dell'Autorità competente;
peraltro, va anche ricordato che la stessa
ABI sin dall'anno 2005, aveva già diffuso un nuovo modello di fideiussione, privo delle clausole “incriminate”, con l'evidente intenzione di diffonderlo presso le proprie banche associate al fine di agevolare un mutamento della descritta pratica collettiva contraria alla normativa.
Pagina 18 di 21 In quest'ottica, deve essere ritenuta la sussistenza di una chiara interruzione del nesso causale tra l'accertamento amministrativo del
2005 e le fideiussioni bancarie omnibus intervenute successivamente.
Quanto, poi, alle fideiussioni specifiche - quella oggetto di causa (è stata stipulata nel 2007) - con il noto arresto n. 21841 del 2024, la
Suprema Corte ha ormai sancito la non applicabilità dell'invalidità delle clausole ABI a dette garanzie: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina
l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita
e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si stendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”. Nello stesso senso, si è anche recentemente pronunciata Cass., 2025 n. 657: “In tema di fideiussione specifica rilasciata a garanzia di un singolo contratto di finanziamento, non trova applicazione il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia che ha accertato la natura anticoncorrenziale di alcune clausole contenute nello schema ABI di fideiussione omnibus.
L'accertamento dell'Autorità di vigilanza riguarda infatti esclusivamente la fideiussione omnibus, in quanto solo per tale tipologia è stata riscontrata l'anticoncorrenzialità derivante dall'uso corrente di uno standard negoziale deteriore per il garante. Ne consegue che per la fideiussione specifica è pienamente valida la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., potendo il fideiussore rinunciare preventivamente alla decadenza del creditore dal diritto di pretendere
Pagina 19 di 21 l'adempimento per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro principi di ordine pubblico”.
In altri termini, la Suprema Corte nel noto arresto n. 21841/2024 ed in quello successivo n. 657/2025, ha ormai sancito la non applicabilità dell'invalidità delle clausole ABI a dette garanzie, in quanto la natura anticoncorrenziale pronunciata da Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca.
Pertanto, tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, pur conformi al modello ABI, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.
Solo per completezza in relazione all'art. 7 nella parte in cui - prevedendo che “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla
Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interesse, spese, tasse ed ogni altro accessorio …” – e perciò disponendo che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta” e “anche in caso di opposizione”, si rileva che – al fine di evitare la decadenza pure eccepita dalla difesa dell'opponente - è stata inoltrata la missiva di recesso dai rapporti e richiesta di pagamento trasmessa in data 11/02/2010 al debitore principale (doc. 12).
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza dell'opposizione a precetto, che deve essere pertanto rigettata.
Pagina 20 di 21 III.- Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, per le fasi introduttiva, di studio e decisoria per le controversie rientranti nello scaglione da €.
52.001,00 a €. 260.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale (atteso che l'attività istruttoria è stata compendiata nel solo deposito di una memoria ex art. 171 ter c.p.c. per produrre documentazione integrativa) in misura inferiore ai medi stante la serialità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto in epigrafe, così dispone:
1) rigetta l'opposizione a precetto;
2) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta le spese processuali, che così si liquidano in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Locri, 14.12.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
Pagina 21 di 21
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti in data 26 e 21 novembre 2025 rispettivamente nell'interesse di parte opponente e opposta;
vista l'udienza figurata fissata per il giorno 27.11.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 72/2025 R.G.A.C. vertente TRA
nata il [...] a [...] (c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Bianco (RC) C.F._1
alla via Michele Macrì n. 1/A, presso lo studio dell'avv. Nicola
Strangio che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
-OPPONENTE -
E
(già codice fiscale e Controparte_1 Controparte_1
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di EN IG al n.
, REA n. 420580, P.IVA , società con P.IVA_1 P.IVA_2
socio unico, appartenente al "Gruppo Banca IFIS", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.P.A., iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, e per essa (v. doc. 1) – giusta procura in data 9 dicembre 2020 per atto Notaio Dott.
, Rep. n. 42351 Racc. n. 15678, registrato a EN il Persona_1
11/12/2020 al n. 26080, serie 1T - (già Controparte_2
con sede legale in EN-Mestre, via Terraglio n° CP_3
63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di
EN - IG , partecipante al gruppo Partita IVA P.IVA_3
, iscritta all'Albo degli intermediari finanziari di cui P.IVA_2 all'articolo 106 TUB, società con socio unico Controparte_1
appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di
[...]
direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., in persona della
Dott.ssa (C.F. ), appartenente Parte_2 C.F._2
alla categoria dei Quadri Direttivi presso Specialized Legal Collection di in virtù dei poteri alla stessa Controparte_2
conferiti con Atto di Conferimento di Poteri di Rappresentanza al
Personale di “ del 02/05/2024 per atto Controparte_2
Notaio , rep. n. 45937 e racc. n. 17771, registrato a Persona_1
EN il giorno 6 maggio 2024 al n. 11476 serie 1T, (v. doc 2 e doc.
Pagina 2 di 21 3) elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini
n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata, e Marina
Vandini, del Foro di Ravenna, le quali, congiuntamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza del
27.11.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
Fatto e diritto
I.
1- Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 15.1.2025 con il quale (già Controparte_1
, in qualità di fideiussore, gli intimava il pagamento Controparte_1
nei limiti dell'importo garantito di Euro 85.000,00 oltre ai compensi successivi e spese.
Quali motivi dell'opposizione ha dedotto in ordine: i) alla improcedibilità della richiesta per omesso esperimento della mediazione obbligatoria, ii) alla nullità della richiesta di pagamento per mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, iii) alla Illegittimità della richiesta nei propri confronti quale fideiussore per nullità del contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 25/10/2007 per Euro 85.000,00 per violazione della normativa antitrust ex art. 2, comma 2, l. 287/90; iv) alla nullità della richiesta di pagamento per nullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione anche inaudita altera parte della efficacia esecutiva del precetto notificatogli il 15.1.2024,
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “la sospensione
Pagina 3 di 21 dell'efficacia dell'atto di precetto notificato al sig. Parte_1
in data 15/01/2025; 2. dichiarare improcedibile la domanda
[...] per mancato tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5
d.lgs 28/2010; nel merito:
3. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o nullità totale o parziale del precetto opposto, per mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, nonchè per difetto di rappresentanza in capo alla mandataria per nullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto;
4. accertare e dichiarare la non tenutezza dell'intimato al pagamento delle somme richieste in qualità di fideiussore per nullità del contratto di fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust ex art. 2, comma 2, l. 287/90, nonché per estinzione dell'obbligazione del fideiussore per decadenza, stante la violazione dei termini di cui all'art. 1957 c.c.. 5. condannare la società convenuta in persona del legale rappresentante protempore, alle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi, a norma dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Nicola Strangio quale procuratore antistatario.”
I.2.- All'esito delle verifiche preliminari con decreto del 26.3.2025 è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_1 confermata l'udienza del 05.6.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
I.
3- Nelle more della prima udienza si è costituita in giudizio
[...]
producendo copia del contratto di cessione Controparte_1 dei crediti, nonché copia dell'elenco crediti ceduti e insistito nel rigetto dell'opposizione per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione depositata il 14.5.2025 e a cui si fa rinvio. Ha concluso come segue: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Locri, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia,- in via preliminare, rigettare
Pagina 4 di 21 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e del titolo esecutivo;
- in via principale, previe le più opportune declaratorie, in fatto e diritto, rigettare l'opposizione, le eccezioni e le pretese avversarie, in quanto inammissibili, generiche ed infondate.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
I.
4- Celebrata la prima udienza e rigettata con ordinanza del 20.6.2025 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il
Tribunale, ritenuto non obbligatorio disporre la mediazione nell'ambito di un giudizio – come il presente - di opposizione a precetto e stante la natura documentale, ha rinviato la causa alla udienza cartolare del 27.11.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II.- L'opposizione è infondata e va respinta. Si passa ad esaminare le questioni sollevate dalle parti secondo l'ordine logico-giuridico ribadendo che non si reputa necessario disporre la mediazione e che nessuna improcedibilità consegue al mancato esperimento della stessa.
II.
1- Ciò precisato, va, preliminarmente, esaminata l'eccezione sollevata dall'opponente relativa al difetto di legittimazione attiva di parte opposta per non aver provato la cessione del credito azionato.
In particolare, l'opposta ha allegato che, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge n. 130/99 concluso in data 10.10.2018, ha acquistato pro-soluto Controparte_1
da DI EM S.p.a. un portafoglio di crediti di cui all'elenco allegato (cfr. doc. n. 10).
Tanto risulta anche dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni - n. 122 del 18-10-2018.
L'avviso di cessione dei crediti è stato anche iscritto nel Registro delle
Imprese dalla cessionaria come risulta dalla visura camerale storica in atti (cfr. doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione).
Pagina 5 di 21 Tali adempimenti, necessari ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti ai debitori ceduti, sostituiscono la comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti ai singoli debitori ceduti.
Va evidenziato, infatti, che l'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) deroga parzialmente alla disciplina dettata in tema di cessione dei crediti ordinari, introdotta dagli artt.1260 e ss c.c., poiché il TUB onera l'istituto cessionario di crediti bancari a dare notizia della conclusa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La ratio della previsione si rinviene nella necessità di dispensare “la banca concessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione delle singole controparti dai rapporti acquisiti”, diversamente l'istituto creditizio sarebbe gravato da un peso eccessivo
(Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
II.
1.1. Giova premettere che, a fronte della contestazione sollevata, non si verte in tema di legittimazione ad agire in quanto la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè, alla fondatezza della domanda (Cass. Sez.
Unite, 2951/2016), dovendosi verificare se il diritto azionato in giudizio appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare.
Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Così riqualificata l'eccezione, dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che l'opposta ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, fornendo la prova dell'intervenuta cessione e dell'inclusione del credito nell'ambito della suddetta operazione: “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù̀ di un'operazione di
Pagina 6 di 21 cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così
Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798)” (Cass. Civ.
Sez. III, n. 4277 del 10/02/2023).
In altri termini, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito (da ultimo, Cass., sez. III, 07.10.2024 n. 26127 secondo cui “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito”).
La verifica della legittimazione attiva dell'intimante, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
La Corte di Cassazione, negli ultimi approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza
Pagina 7 di 21 del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo"
(cfr. Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, (ud. 18/05/2023, dep.
22/06/2023), n.17944).
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Pagina 8 di 21 Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (cass. civ., 22.6.2023, n.
17944; cass. civ., 6.2.2024, n. 3405).
II.1.2- Tanto premesso sul piano interpretativo generale, deve rilevarsi che l'opposta, per il tramite della sua procuratrice, ha prodotto:
- (i) l'atto di cessione dei crediti pro soluto con elenco dei crediti in allegato (cfr. DOC. 9 e 10);
- (ii) atto di fusione di in;
CP_1 CP_2 Controparte_1
-(iii) atto di conferimento di ramo d'azienda in favore di
[...]
(cfr. doc. n. 5); Controparte_2
(iv) cambio di denominazione in Controparte_1 [...]
cfr. DOC. 1); Controparte_1
- (v) visura camerale (cfr. DOC. 6); Controparte_1
- (vi) visura camerale della società (cfr. Controparte_2
DOC. 7);
Pagina 9 di 21 - (vii) G.U., Parte Seconda, n. 122 del 18.10.2018 (cfr. DOC. 8);
- (vii) comunicazione di cessione del credito datata 10.10.2018 (cfr. doc. n- 15);
(viii) dichiarazione della società cedente (cfr. doc. n. 20 allegato alla memoria istruttoria depositata il 26.5.2025).
Ciò posto, procedendo con ordine:
a) quanto alla titolarità attuale del credito si osserva che
[...]
appartenente al Gruppo Banca Ifis, è divenuta Controparte_1
titolare in forza di un mero cambio di denominazione da CP_1
a (cfr. doc.4 e 6 allegati alla
[...] Controparte_1
comparsa di costituzione dai quali si evince che la modifica della denominazione della società a far data dal momento della fusione per incorporazione della nella società Controparte_2 Controparte_1
e, dunque con decorrenza dall'01.1.2021).;
b) alcuna invalidità consegue alla assenza di prova della notifica al debitore ai sensi dell'art. 1264 C.C. della cessione tra DI
EM S.p.a. e si deve evidenziare, in ordine alla Controparte_1 previsione di cui all'art. 1260 C.C. (cedibilità dei crediti: “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”), che, con il termine cessione, si intendono sia il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad altri (cessionario) il proprio credito verso il debitore ceduto sia gli effetti che si producono con il trasferimento del credito in capo al cessionario. Dunque, con il contratto di cessione si può trasferire qualsiasi credito, purchè: a) il credito non abbia carattere strettamente personale;
b) il trasferimento non sia vietato dalla legge, c) il divieto di trasferimento non sia stato pattuito con il debitore.
La cessione del credito è retta dal principio consensualistico e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra
Pagina 10 di 21 cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione -- anche in via esecutiva anche in via esecutiva -- pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass., sez. II, 28/07/2010,
n.n. 17669).
Pertanto, nel caso di specie, a nulla rileva, ai fini della legittimazione del cessionario del credito a pretendere il pagamento da parte del debitore ceduto, la lamentata irregolarità della comunicazione della cessione e della relativa notificazione, oppure della asserita mancanza di quest'ultima, atteso appunto che nel caso concreto non si era nel frattempo verificato alcun pagamento al cedente, con efficacia liberatoria, da parte del ceduto, né si pone qualsivoglia questione di conflitto tra più cessionari. A corroborare ulteriormente tale conclusione, depone altresì, la circostanza che, per costante e consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, del tutto condivisibile, ai fini della notificazione della cessione è sufficiente anche l'atto di citazione in giudizio o il ricorso per decreto ingiuntivo, con il cessionario che deve provare l'avvenuta inclusione del credito derivante di cui chiede il pagamento e purché tali atti siano idonei a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr. Cass., sez. III, 28/01/2014, n. 1770; Cass., sez. III, sent. n. 20143 del 18/10/2005 Tribunale Prato, 12/10/2011, n.
1055)- Ad ogni buon conto si evidenzia la produzione in atti della missiva datata 10.10.2018 di comunicazione della avvenuta cessione
Pagina 11 di 21 da DI EM a nei confronti di Controparte_1 CP_4
(debitore principale);
c) quanto alla prova della inclusione del credito in relazione alla CP cessione tra DI EM S.p.a. e si osserva che, CP_1
oltre al contratto di cessione e all'elenco dei crediti omissato oggetto di cessione (cd. annex), parte opposta in sede di memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. ha allegato la dichiarazione della cedente contenente l'espressa dichiarazione della inclusione nella cessione del credito oggetto di causa. Dalla lettura combinata dei due documenti si evince che trattasi del medesimo contratto stipulato con e con CP_4
identico NDG (Contratto nr. 944875581011 - NDG 13273078).
Ad ogni buon conto, a fronte di quanto addotto dalla parte creditrice,
l'odierno opponente non ha contestato in modo specifico la documentazione in atti con la conseguenza che va, dunque, ritenuta infondata l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva della opposta.
II.2.1.- Con riguardo all'eccezione di nullità della prestata fideiussione per violazione antitrust in quanto riproduttiva del c.d. modello A.B.I.
– premessa la ritenuta competenza del Giudice ordinario (cfr. “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del
1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” - Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 02/02/2023, n. 3248) – è necessario uniformarsi al principio recentemente espresso dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sent. 41994/2021 ud.
23.11.2021, depositata il 30.12.2021 ("i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in
Pagina 12 di 21 relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti").
Come è noto, la questione della sorte dei contratti stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di
Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio
2016), avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'AB. e l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 ("Legge Antitrust"), in virtù della quale “1.
Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (...);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
In particolare, lo schema standard ABI era costituito da 13 articoli che contemplavano variamente gli obblighi del fideiussore (artt. 2, 3, 4, 6,
7, 8, 10), gli obblighi della banca (art. 5) nonché particolari disposizioni per i fideiussori che rivestivano la qualifica di consumatori.
Le censure della Banca d'Italia si sono incentrate sugli articoli relativi alla c.d. clausola “di reviviscenza”, ovvero che impone al fideiussore
Pagina 13 di 21 di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali la banca si sia trovata a dover restituire il pagamento ricevuto (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), alla clausola che estende la garanzia anche in ipotesi di invalidità dell'obbligazione principale (art. 8 “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) ed alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”), clausole presenti anche nei contratti presi in esame nel presente giudizio.
In tale contesto, sono sorti diversi orientamenti contrastanti.
Un primo orientamento – che sembrava essere stato avallato da un obiter dictum della Suprema Corte di Cassazione (“...se la violazione
"a monte" è stata consumata anteriormente alla negoziazione "a valle",… la stessa non può che travolgere il negozio concluso "a valle", per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia”: Cass. sent. n. 29810/2017) – sosteneva la potenziale nullità totale di tutti i contratti a valle.
Altra parte della giurisprudenza, invece, in aderenza ai principi generali espressi dalle note pronunce della Cassazione a Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 2007 (secondo cui la violazione delle regole di comportamento non può dare luogo ad invalidità in assenza di espressa sanzione, giustificando soltanto l'adozione di rimedi
Pagina 14 di 21 risarcitori) riteneva che l'unica azione esperibile dall'utente-contraente del contratto a valle che ritesse di essere stato leso dall'intesa restrittiva della concorrenza fosse esclusivamente quella risarcitoria
(cfr. Cass. n. 13846/2019), attuabile sia nelle forme dell'iniziativa individuale (in virtù dell'estensione della legittimazione attiva all'azione ex art. 33 L. 287/1990 ad utenti e consumatori sancita da
Cass. Civ. SS.UU. 4 febbraio 2005, n. 2207) sia in forma collettiva ex art. 140 bis d.lgs. 206/2005.
L'orientamento definitivamente accolto dalla Suprema Corte è invece quello della nullità parziale ex art. 1419, co. 1, c.c. (ovvero limitata alle clausole vietate) dei negozi di garanzia aderenti allo schema contrattuale censurato.
In particolare, le Sezioni Unite pervengono a tale risultato evidenziando che, alla luce della ratio ispiratrice della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990 e dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (mirante a salvaguardare l'ordine pubblico economico), la tutela risarcitoria deve necessariamente affiancarsi a quella “reale”, al contempo però bilanciando l'interesse protezionistico del singolo fideiussore con quello degli istituti di credito a mantenere in vita il negozio di garanzia.
Ne deriva che la nullità dell'intesa a monte determina “…la “«nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema AB., dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (in motivazione pag. 32) “…salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità», secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod. civ.).
Pagina 15 di 21 E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione” (in motivazione pag.
39).
Siffatta evenienza – precisa la Suprema Corte nella pronuncia in esame – è “di ben difficile riscontro nel caso in esame” posto che “il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia” e, al contempo “… è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (in motivazione, pagg. 31-32).
Aggiungasi che la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 41991 del 2021, nel dichiarare parzialmente nulle le fideiussioni omnibus riproduttive dello schema contenuto nella circolare ABI del
2002 in quanto contratti a valle di una intesa anticoncorrenziale, ha attribuito valore di prova privilegiata dell'intesa illecita al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia. La successiva giurisprudenza di legittimità ha poi circoscritto la portata della prova privilegiata dell'intesa illecita contenuta nel citato provvedimento della Banca d'Italia al solo periodo 2002 (data della circolare ABI contenente lo schema tipo di fideiussione omnibus oggetto di censure)
- 2005 (data del provvedimento di accertamento dell'intesa vietata), ferma restando la possibilità per chi invoca la nullità a valle di un contratto di fideiussione omnibus concluso fuori del periodo preso in esame dall'autorità di vigilanza - come nel caso di specie (2007) - di fornire, attraverso altri mezzi, la prova del permanere nel tempo di quell'intesa limitativa della concorrenza realizzata con la circolare
ABI e la stipula di contratti di fideiussioni omnibus conformi
Pagina 16 di 21 all'accordo anticoncorrenziale;
le tre clausole (di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.) non sono infatti illegittime in quanto tali, ma solo in quanto riproduttive di una intesa vietata dalla normativa antitrust (Cass., 2024 n. 30383).
Nello stesso senso, si è recentemente pronunciata anche Cass., n.
1170/2025: la fideiussione omnibus “deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
II.2.2.- Calando siffatte coordinate nel caso di specie, l'eccezione di nullità formulata dall'odierno opponente è in ogni caso infondata, posto che quest'ultimo né ha dedotto che non avrebbe prestato il proprio consenso alla stipula della fideiussione in mancanza delle clausole riproduttive del contenuto dell'intesa nulla né ha specificato in che modo l'eventuale nullità parziale della fideiussione inciderebbe sulla pretesa vantata dalla Banca.
Ed ancora, giova rimarcare che, in concreto, non risulta adeguatamente dimostrato che il contenuto della fideiussione, frutto della libera contrattazione tra le parti, sia interamente riproduttiva dello schema ABI dell'ottobre del 2002, gravando necessariamente sull'opponente l'onere (non assolto) probatorio del nesso di stretta interdipendenza funzionale e del collegamento eziologico tra intesa restrittiva della concorrenza a monte e singola pattuizione riproduttiva dello schema vietato “a valle”.
Pagina 17 di 21 Invero, la parte che agisce per la nullità di fideiussioni intervenute dopo l'accertamento Antitrust, come nel caso di specie in cui la garanzia è stata stipulata nel 2007, ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi della domanda e quindi anche l'elemento della persistenza dell'intesa “a monte” tra le banche.
Invero, il provvedimento della Banca D'Italia, infatti, e quindi la presunzione dallo stesso ricavabile in merito alla sussistenza di detta intesa vietata, come sopra evidenziato, può coprire solo l'arco temporale precedente alla istruttoria conclusa nel maggio del 2005 ovvero, al limite, condotte degli intermediari di poco successive ad essa.
La difesa del , nel caso specifico, avrebbe dovuto, quindi, Parte_1
offrire con altri mezzi la prova che nel periodo di sottoscrizione della propria garanzia un rilevante numero di istituti di credito perduravano ancora in una condotta diffusa e coordinata consistente nel sottoporre ai propri clienti modelli uniformi di fideiussione con l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario, attuando così una pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento.
Per il periodo successivo all'istruttoria del 2005, infatti, non esistono indizi utili a ritenere che sia riscontrabile come ancora sussistente una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella a suo tempo sanzionata come anticoncorrenziale, non essendovi stato alcun altro formale accertamento da parte dell'Autorità competente;
peraltro, va anche ricordato che la stessa
ABI sin dall'anno 2005, aveva già diffuso un nuovo modello di fideiussione, privo delle clausole “incriminate”, con l'evidente intenzione di diffonderlo presso le proprie banche associate al fine di agevolare un mutamento della descritta pratica collettiva contraria alla normativa.
Pagina 18 di 21 In quest'ottica, deve essere ritenuta la sussistenza di una chiara interruzione del nesso causale tra l'accertamento amministrativo del
2005 e le fideiussioni bancarie omnibus intervenute successivamente.
Quanto, poi, alle fideiussioni specifiche - quella oggetto di causa (è stata stipulata nel 2007) - con il noto arresto n. 21841 del 2024, la
Suprema Corte ha ormai sancito la non applicabilità dell'invalidità delle clausole ABI a dette garanzie: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina
l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita
e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si stendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”. Nello stesso senso, si è anche recentemente pronunciata Cass., 2025 n. 657: “In tema di fideiussione specifica rilasciata a garanzia di un singolo contratto di finanziamento, non trova applicazione il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia che ha accertato la natura anticoncorrenziale di alcune clausole contenute nello schema ABI di fideiussione omnibus.
L'accertamento dell'Autorità di vigilanza riguarda infatti esclusivamente la fideiussione omnibus, in quanto solo per tale tipologia è stata riscontrata l'anticoncorrenzialità derivante dall'uso corrente di uno standard negoziale deteriore per il garante. Ne consegue che per la fideiussione specifica è pienamente valida la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., potendo il fideiussore rinunciare preventivamente alla decadenza del creditore dal diritto di pretendere
Pagina 19 di 21 l'adempimento per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro principi di ordine pubblico”.
In altri termini, la Suprema Corte nel noto arresto n. 21841/2024 ed in quello successivo n. 657/2025, ha ormai sancito la non applicabilità dell'invalidità delle clausole ABI a dette garanzie, in quanto la natura anticoncorrenziale pronunciata da Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca.
Pertanto, tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, pur conformi al modello ABI, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.
Solo per completezza in relazione all'art. 7 nella parte in cui - prevedendo che “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla
Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interesse, spese, tasse ed ogni altro accessorio …” – e perciò disponendo che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta” e “anche in caso di opposizione”, si rileva che – al fine di evitare la decadenza pure eccepita dalla difesa dell'opponente - è stata inoltrata la missiva di recesso dai rapporti e richiesta di pagamento trasmessa in data 11/02/2010 al debitore principale (doc. 12).
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza dell'opposizione a precetto, che deve essere pertanto rigettata.
Pagina 20 di 21 III.- Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, per le fasi introduttiva, di studio e decisoria per le controversie rientranti nello scaglione da €.
52.001,00 a €. 260.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale (atteso che l'attività istruttoria è stata compendiata nel solo deposito di una memoria ex art. 171 ter c.p.c. per produrre documentazione integrativa) in misura inferiore ai medi stante la serialità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto in epigrafe, così dispone:
1) rigetta l'opposizione a precetto;
2) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta le spese processuali, che così si liquidano in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Locri, 14.12.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
Pagina 21 di 21