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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 7879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7879 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Rosaria Lombardi, all'esito del deposito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente: SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n.2546/2024 R.G.L. vertente: TRA e difesa dagli Avv.ti Nerino Allocati e Ligi Di Gennaro Parte_1
RICORRENTE E n persona del Presidente e legale rappresentante, rap.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Annantonia Romano RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23 ottobre 2024 la ricorrente ha agito nei confronti della resistente chiedendo all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare che, per le motivazioni di cui in premessa, la ricorrente ha diritto a percepire dal 1.1.2016 le differenze retributive conseguenti al conguaglio annuale ore lavorative, come più sopra calcolato e per l'effetto B) Condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, per le causali ed i titoli sopra esposti, l'importo complessivo di € 506,72 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati come per legge. C) Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso spese generali da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo”.
In punto di fatto la ricorrente esponeva di essere dipendente della a far data Controparte_1 dal 01.08.2007, con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato adibita a mansioni di operaia generica con inquadramento nel II livello di cui al CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi e con qualifica di pulitrice. Rilevava, dunque, che la società convenuta erogava ai propri dipendenti il trattamento retributivo nella misura fissa di 173 ore mensili, per ciascun mese dell'anno, indipendentemente dal numero di ore lavorative effettivamente prestate. Posto che, il numero di ore lavorative/da retribuire per ciascun mese di lavoro, non coincideva con la cifra fissa di 173 ore di retribuzione erogate dalla al fine di far “quadrare” le Controparte_1 risultanze contabili ed allineare il numero di ore lavorative alla misura fissa di 173, la società operava mensilmente una fittizia compensazione in busta paga, consistente nel portare rispettivamente “a debito” ovvero “a credito” - sotto un'apposita voce denominata “Conguaglio ore” - il plus orario ovvero il minus orario prestato. Questo illegittimo sistema di calcolo risultava penalizzante per il prestatore di lavoro: dal conguaglio annuale tra ore lavorative ed ore retribuite emergeva una differenza oraria per la quale il dipendente non riceveva alcuna retribuzione tanto che, fino a tutto l'anno 2015 compreso, la società aveva sempre corrisposto nel mese di gennaio ai propri dipendenti un conguaglio annuale (riferito all'anno solare immediatamente precedente) con il quale venivano liquidate in busta paga le ore lavorative maturate in eccedenza alle 173 ore mensili e -di fatto- non retribuite. Lamentava, pertanto, che dall'anno 2016, la resistente non provvedeva ad operare il conguaglio corrispondendo, quindi, una retribuzione inferiore al dovuto. Si costituiva la resistente che contestava la domanda chiedendone il rigetto. In particolare, deduceva che il ricorso si fondava su una interpretazione errata dei dati, trascurando il la circostanza che il trattamento stipendiale viene corrisposto su base mensile ed è calcolato facendo applicazione del metodo della mensilizzazione. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, a seguito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c., veniva decisa. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito illustrati. La lavoratrice ha chiesto il pagamento di somme dovute, per gli anni dal 2017 al 2020, per ore di lavoro prestate in eccedenza e non retribuite illustrando in modo completo e dettagliato in che modo in precedenza la società abbia operato conguagli mese per mese ed, infine, il conguaglio annuale, onde pareggiare le ore di lavoro prestate in più e risultanti dalla somma algebrica delle ore mensilmente conguagliate assumendo quali valori positivi le ore trattenute “a debito” e quali valori negativi quelle erogate “a credito, nel mentre, nel periodo oggetto del ricorso, il conguaglio annuale non è stato operato residuando delle somme a credito del lavoratore per le maggiori ore trattenute a debito. È pacifico tra le parti che il divisore orario è quello di 173 ore, sicché, il lavoratore ha diritto per contratto ed è tenuto allo svolgimento di 173 ore lavorative mensili, includendovi, in queste, anche le ore per assenze quali ferie permessi festività. L'art.19 del CCNL di settore recita: “- DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO - La retribuzione mensile e il trattamento relativo agli istituti contrattuali aventi carattere economico, sono il corrispettivo di una prestazione articolata su 40 ore settimanali. Ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile è 173. La determinazione della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22 nel caso di prestazione su 5 giorni settimanali e per 26 nel caso di prestazione su 6 giorni settimanali”. Dall'esame delle buste paga emerge che la resistente corrisponde al lavoratore sempre e solo il corrispettivo delle 173 ore mensili applicando il correttivo del “conguaglio ore mese”. Tale metodo contabile rispecchiava, esattamente, la corrispettività solo mediante l'ulteriore correttivo del “conguaglio annuale”, di cui si è detto, e che portava sempre un credito per il lavoratore. In mancanza del conguaglio annuale, la verifica delle ore lavorative, nel senso detto, porta per gli anni in questione ad un'eccedenza di ore lavorate che non sono state retribuite. È dimostrato, dunque, che con tale metodo contabile la resistente si è sottratta al pagamento delle ore lavorate in più, in questa sede rivendicate, violando sia l'art.19 del CCNL che l'art. 36 della Costituzione, essendosi avvantaggiata di ore lavorative senza compensarle. Conclusivamente, quindi, la domanda va accolta. Sulle somme sono dovuti, altresì, ulteriori rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai valori minimi in ragione del carattere seriale della controversia con attribuzione.
PQM
Così provvede:
1)Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di € 506,72 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 350,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione. Si comunichi. Napoli, 29 ottobre 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Rosaria Lombardi, all'esito del deposito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente: SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n.2546/2024 R.G.L. vertente: TRA e difesa dagli Avv.ti Nerino Allocati e Ligi Di Gennaro Parte_1
RICORRENTE E n persona del Presidente e legale rappresentante, rap.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Annantonia Romano RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23 ottobre 2024 la ricorrente ha agito nei confronti della resistente chiedendo all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare che, per le motivazioni di cui in premessa, la ricorrente ha diritto a percepire dal 1.1.2016 le differenze retributive conseguenti al conguaglio annuale ore lavorative, come più sopra calcolato e per l'effetto B) Condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, per le causali ed i titoli sopra esposti, l'importo complessivo di € 506,72 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati come per legge. C) Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso spese generali da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo”.
In punto di fatto la ricorrente esponeva di essere dipendente della a far data Controparte_1 dal 01.08.2007, con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato adibita a mansioni di operaia generica con inquadramento nel II livello di cui al CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi e con qualifica di pulitrice. Rilevava, dunque, che la società convenuta erogava ai propri dipendenti il trattamento retributivo nella misura fissa di 173 ore mensili, per ciascun mese dell'anno, indipendentemente dal numero di ore lavorative effettivamente prestate. Posto che, il numero di ore lavorative/da retribuire per ciascun mese di lavoro, non coincideva con la cifra fissa di 173 ore di retribuzione erogate dalla al fine di far “quadrare” le Controparte_1 risultanze contabili ed allineare il numero di ore lavorative alla misura fissa di 173, la società operava mensilmente una fittizia compensazione in busta paga, consistente nel portare rispettivamente “a debito” ovvero “a credito” - sotto un'apposita voce denominata “Conguaglio ore” - il plus orario ovvero il minus orario prestato. Questo illegittimo sistema di calcolo risultava penalizzante per il prestatore di lavoro: dal conguaglio annuale tra ore lavorative ed ore retribuite emergeva una differenza oraria per la quale il dipendente non riceveva alcuna retribuzione tanto che, fino a tutto l'anno 2015 compreso, la società aveva sempre corrisposto nel mese di gennaio ai propri dipendenti un conguaglio annuale (riferito all'anno solare immediatamente precedente) con il quale venivano liquidate in busta paga le ore lavorative maturate in eccedenza alle 173 ore mensili e -di fatto- non retribuite. Lamentava, pertanto, che dall'anno 2016, la resistente non provvedeva ad operare il conguaglio corrispondendo, quindi, una retribuzione inferiore al dovuto. Si costituiva la resistente che contestava la domanda chiedendone il rigetto. In particolare, deduceva che il ricorso si fondava su una interpretazione errata dei dati, trascurando il la circostanza che il trattamento stipendiale viene corrisposto su base mensile ed è calcolato facendo applicazione del metodo della mensilizzazione. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, a seguito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c., veniva decisa. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito illustrati. La lavoratrice ha chiesto il pagamento di somme dovute, per gli anni dal 2017 al 2020, per ore di lavoro prestate in eccedenza e non retribuite illustrando in modo completo e dettagliato in che modo in precedenza la società abbia operato conguagli mese per mese ed, infine, il conguaglio annuale, onde pareggiare le ore di lavoro prestate in più e risultanti dalla somma algebrica delle ore mensilmente conguagliate assumendo quali valori positivi le ore trattenute “a debito” e quali valori negativi quelle erogate “a credito, nel mentre, nel periodo oggetto del ricorso, il conguaglio annuale non è stato operato residuando delle somme a credito del lavoratore per le maggiori ore trattenute a debito. È pacifico tra le parti che il divisore orario è quello di 173 ore, sicché, il lavoratore ha diritto per contratto ed è tenuto allo svolgimento di 173 ore lavorative mensili, includendovi, in queste, anche le ore per assenze quali ferie permessi festività. L'art.19 del CCNL di settore recita: “- DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO - La retribuzione mensile e il trattamento relativo agli istituti contrattuali aventi carattere economico, sono il corrispettivo di una prestazione articolata su 40 ore settimanali. Ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile è 173. La determinazione della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22 nel caso di prestazione su 5 giorni settimanali e per 26 nel caso di prestazione su 6 giorni settimanali”. Dall'esame delle buste paga emerge che la resistente corrisponde al lavoratore sempre e solo il corrispettivo delle 173 ore mensili applicando il correttivo del “conguaglio ore mese”. Tale metodo contabile rispecchiava, esattamente, la corrispettività solo mediante l'ulteriore correttivo del “conguaglio annuale”, di cui si è detto, e che portava sempre un credito per il lavoratore. In mancanza del conguaglio annuale, la verifica delle ore lavorative, nel senso detto, porta per gli anni in questione ad un'eccedenza di ore lavorate che non sono state retribuite. È dimostrato, dunque, che con tale metodo contabile la resistente si è sottratta al pagamento delle ore lavorate in più, in questa sede rivendicate, violando sia l'art.19 del CCNL che l'art. 36 della Costituzione, essendosi avvantaggiata di ore lavorative senza compensarle. Conclusivamente, quindi, la domanda va accolta. Sulle somme sono dovuti, altresì, ulteriori rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai valori minimi in ragione del carattere seriale della controversia con attribuzione.
PQM
Così provvede:
1)Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di € 506,72 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 350,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione. Si comunichi. Napoli, 29 ottobre 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi