Articolo 23 della Legge 8 maggio 1998, n. 146
Articolo 22Articolo 24
Versione
15 maggio 1998
Art. 23. (Disposizioni in materia di locazioni
degli immobili demaniali). 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, il rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici e' disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni.
Nota all' art. 23:
- La legge 27 luglio 1978, n. 392 , recante: "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1978, n. 211.
Entrata in vigore il 15 maggio 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente