Art. 17.
Le ispettrici e le assistenti di polizia nominate ai sensi dell'art. 14 sono assegnate ad un istituto di istruzione di polizia, per la frequenza di un corso di qualificazione professionale della durata non inferiore a mesi quattro.
Le ispettrici e le assistenti di polizia nominate ai sensi dell'art. 14 sono assegnate ad un istituto di istruzione di polizia, per la frequenza di un corso di qualificazione professionale della durata non inferiore a mesi quattro.