TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/06/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4486/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4486/2016 promossa da:
in persona dei Parte_1
Curatori Dott. e Avv. Gianmarco Navarra, debitamente autorizzato Parte_2 all'introduzione del presente giudizio in virtù del provvedimento reso dal Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Dott. , in data 26.06.2015, elettivamente domiciliato in Parte_3
Pompei (NA) alla Via Andolfi n.26, nello studio dell'Avv. GIOVANNI DI SOMMA che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale ad litem rilasciata in calce all'atto di citazione, attore contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede a Modena in via San Carlo, 8/20 – cod. fisc. quale incorporante e P.IVA_1 Per_ successore ex lege della in virtù di atto di fusione per notaio del Controparte_2 C 17.11.2014 – rep. n. 43405, registrato a Modena il 18.11.2014 al n. 14165, serie , rappresentata e difesa dall'AVV. PROF. DOMENICO SPAGNUOLO, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lucio Paollillo in via Cappelle S. Aniello n. 1 a Mercato S. Severino convenuta
pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 24.6.2016, la Parte_4
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore la
[...] Controparte_1
quale incorporante la per sentire accertare e dichiarare
[...] Controparte_2
l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2 e 69 l.fall., del pagamento eseguito dalla società fallita in data 30.8.2012, in favore della , per € 60.875,05 a titolo di rata di mutuo, Controparte_2 con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della suddetta somma, maggiorata degli interessi legali, oltre spese del giudizio.
Si costituiva la eccependo: Controparte_4
1) la carenza del presupposto oggettivo previsto dall'art. 67, comma 2, L.F. per l'esercizio dell'azione revocatoria, costituito dal pagamento ricevuto dal convenuto nel periodo di sei mesi anteriore alla dichiarazione di fallimento in quanto il periodo sospetto semestrale deve essere conteggiato non dalla proposta di concordato presentata dalla società in data 13.02.2013 bensì dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento avvenuta in data 19.2.2014;
2) irrevocabilità del pagamento effettuato dalla società fallita in quanto trattasi di pagamento eseguito a fronte di un servizio effettuato nell'esercizio dell'attività di impresa e nei termini d'uso;
3) carenza del presupposto soggettivo costituito dalla conoscenza effettiva da parte della banca dello stato di insolvenza del debitore. Chiedeva rigetto della domanda con vittoria di spese.
Depositate dalle parti memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e a seguito di vari rinvii la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a trenta giorni per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
∗ ∗ ∗
Va, in via del tutto preliminare, chiarito come la domanda attorea verta in tema di revocatoria fallimentare ex art. 67 L. FALL.
La domanda di parte attrice risulta fondata e merita accoglimento. La fattispecie de quo si annovera nell'alveo della disposizione di cui all'art. 67, comma 2 della Legge fallimentare, a mente della quale: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Non trova accoglimento l'eccezione sollevata dalla parte convenuta in ordine alla natura del pagamento quale pagamento di beni e servizi effettuato nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, non essendo pertanto applicabile l'esenzione dalla revocatoria di cui all'art.67, comma 3 legge fallimentare. pagina 2 di 7 I pagamenti delle rate di mutuo non sono riconducibili ad alcuna prestazione di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, riferendosi questi ultimi ai contratti di fornitura che sono ben distinti dai contratti di finanziamento.
PRESUPPOSTO OGGETTIVO Il pagamento della rata di mutuo chirografario imprese n.022 10088023 in data 30.08.2012 in favore della convenuta risulta effettuato Controparte_1 nel c.d. periodo di sospetto avuto riguardo alla data di presentazione del concordato preventivo effettuata dalla odierna fallita in data 13.02.2013 in pari data registrato presso il registro delle imprese. La società “ ”, con sede in Sant'Egidio del Monte Parte_1
Albino (Sa) alla via Feudo n.2, in data 13.02.2013, depositava ricorso per concordato preventivo, pubblicato in pari data presso il registro delle imprese. Il Tribunale di Nocera Inferiore, in data 11.07.2013, dichiarava l'apertura della procedura concordataria e sospendeva la trattazione del ricorso di fallimento presentato da Controparte_5 con ricorso n. 84/2013.
[...]
In sede di valutazione dell'opposizione all'omologa dell'accordo, il Tribunale di Nocera Inferiore, con provvedimento del 23.01.2014, rigettava il ricorso per concordato preventivo e con sentenza n.18 del 19.02.2014 e pubblicata il 28.02.2014, dichiarava il fallimento della società “
[...]
”. Parte_1
Quanto immediatamente precede rileva ai fini della individuazione dell'elemento oggettivo, richiesto dall'art. 67 LF, essendo il pagamento di cui è causa (effettuato in data 30.08.2012) eseguito dalla società in bonis, incontestabilmente nei sei mesi antecedenti all'apertura della procedura concorsuale, termine che ai sensi dell'art. 69-bis LF, si individua con decorrenza dalla presentazione della domanda di concordato.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione:
“Nel caso in cui all'ammissione da parte del tribunale della domanda di concordato preventivo, proposta ai sensi dell'art. 160 legge fall. - "ratione temporis" vigente, secondo il testo successivo alla legge n. 80 del 2005 e al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007 -, segua la dichiarazione di fallimento ex art. 162, secondo comma, legge fall., per effetto della mancata approvazione dei creditori ex artt.177-178 legge fall., trova applicazione il principio della consecutività delle due procedure concorsuali, costituendo la sentenza di fallimento l'atto terminale del procedimento, non assumendo rilievo l'abbandono - in sede normativa - dell'automatismo di tale dichiarazione, per la quale ora sono necessari l'iniziativa di un creditore o del P.M., il positivo accertamento dell'insolvenza e il comune elemento oggettivo. Pertanto quando si verifichi "a posteriori" (nella specie, con sentenza passata in giudicato) che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18437 del 06/08/2010). pagina 3 di 7 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Sussiste, invero, anche il presupposto soggettivo costituito dalla “scientia decoctionis”. La Curatela attrice, a tal fine, ha depositato:
- bilancio d'esercizio degli anni 2011 e 2012;
- nota integrativa al bilancio del 2011 e 2012 unitamente alla relazione sulla gestione al bilancio del 2011 e 2012,
- nonché relazione ex art. 172 L. F. del Commissario Dott. Alfano, dalla quale si evince lo stato di crisi della società determinatosi negli anni;
- visura ipocatastale dalla quale si evince che tutti i beni immobili della società risultavano ipotecati, per garantire il finanziamento stipulato con la Parte_1
Parte_5
- domanda di ammissione al passivo da parte del MPS;
- relazione notarile dalla quale si evincono i gravami sui beni della società;
- rapporto della Prefettura di Salerno dal quale risulta l'emissione di assegno senza autorizzazione in data 31.03.2012 data in cui la (poi Controparte_2 incorporata nella banca odierna convenuta) aveva disposto la revoca dell'autorizzazione all'emissione degli assegni. Inoltre, nella relazione del commissario giudiziario, depositata dalla parte attrice, è stato evidenziato che già negli anni 2010 e 2011 emergeva la non economica gestione dell'impresa conserviera, tanto da essere determinata dalla crisi del settore, dalle perdite su crediti e dall'elevato costo degli oneri finanziari a causa dell'indebitamento bancario.
In ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza e alla qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione:
“In tema di prova della "scientia decoctionis" nella revocatoria fallimentare, non viola il divieto di "praesumptio de praesumpto" il giudice di merito il quale, ritenuta, in base alle circostanze, presuntivamente provata la conoscenza, da parte della banca creditrice, del bilancio della società debitrice, poi fallita, al momento del pagamento, ne evinca, altresì, la conoscenza dello stato di insolvenza palesato dal documento contabile, la quale costituisce una mera implicazione della ritenuta conoscenza del bilancio: sicché si è al cospetto di un'unica presunzione, sia pure articolata su autonome circostanze di fatto”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10208 del 03/05/2007); nonché
“In tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che pagina 4 di 7 l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa”. (Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30252 del 25/11/2024).
Inoltre, in relazione al contenuto motivazione avuto riguardo alla valutazione degli elementi presuntivi concernenti il presupposto soggettivo per disporre la revoca, in giurisprudenza è stato stabilito come: “In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività. All'uopo il giudice prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1 -
, Ordinanza n. 29257 del 12/11/2019).
Dunque, alla stregua di tutti gli indici sopra richiamati, complessivamente valutati, la domanda attorea va accolta e va dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 67 co. 2 l.f. dei pagamenti per l'importo di €. 60.875,05 pari all'ammontare della rata di mutuo n. 022 10088023, eseguiti il 30.08.2012, in piena vigenza del periodo di sospetto per le ragioni sopra chiarite.
SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE Sul punto, la giurisprudenza ha stabilito come “La sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 30416 del 23/11/2018). A tal fine, infatti, – al netto della circostanza che trattasi non di pronuncia di “condanna” – va precisato come la domanda di revocatoria abbia come precipuo – ed unico scopo – quello di dichiarare l'inefficacia dell'atto revocando, peraltro con funzione costitutiva e come effetti relativi e circoscritti alle parti intervenienti nell'atto dichiarato inefficace (trattasi di inefficacia relativa) e, per l'effetto, non suscettibili di assumere valenza assoluta. Conseguentemente, la revoca del pagamento reintegra il creditore nella garanzia patrimoniale, di talché ben potrà agire verso il beneficiario del pagamento, opponendogli l'inefficacia relativa dello stesso.
A tal riguardo, inoltre, si cita anche la Corte di Cassazione Civile, sez. I, n. 23485/2021 che ha sancito quanto segue (grassetto e sottolineato aggiunti):
“3. nel nostro ordinamento concorsuale, invero, è pacifico che le azioni promosse dalla curatela per la dichiarazione d'inefficacia di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal fallito mirano non ad ottenere il sovvertimento, sul piano della validità, degli effetti traslativi degli atti compiuti e dunque pagina 5 di 7 il ripristino in capo alla massa dei creditori esattamente del medesimo titolo già disposto dal fallito, cioè regolato negozialmente in modo ex post dichiarato giudizialmente inefficace, bensì "la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori" (Cass. 9584/2015) mediante la "assoggettabilità ad esecuzione" del medesimo bene che ne sia stato oggetto; con il successo della domanda, dunque, il fallito non ridiventa titolare in senso dominicale dell'identico bene oggetto dell'atto dichiarato inefficace, bensì accade che sia l'organo concorsuale a poter disporne esecutivamente o, se ciò sia impossibile, conseguire il ripristino dell'equilibrio patrimoniale alterato dall'atto, in una misura equivalente alla consistenza che esso aveva nei termini di valore depauperativi accertati…”, chiarendo, altresì, come “…
4. l'obiettivo delle azioni revocatorie anche in esame, unificate dalla menzionata inefficacia, è perciò quello di permettere, in capo agli organi concorsuali, "la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore" (Cass. 26041/2013); è così stato chiarito che "oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata" tant'è che quando l'azione sia promossa dopo il fallimento dell'accipiens, non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto – stante l'intangibilità dell'asse fallimentare - "i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione" (Cass. s.u. 12476/2020); altrettanto incontroverso è che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, "atti che avevano già conseguito piena efficacia", sia "determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto"; con la conseguenza che la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del fallimento (né nascente all'atto della dichiarazione dello stesso) e indipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale, ma rappresenta un vero e proprio diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. s.u. 5443/1996; Cass. s.u. 30416/2018)…”.
In merito alle spese di giudizio, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione, valorizzando, a tal fine, la peculiarità del caso concreto e, in particolare, tenuto conto dell'anteriorità del pagamento rispetto al periodo di sospetto relativo all'istanza di concordato e tenuto conto di come venga accolta la domanda di dichiarazione di inefficacia, con evidente assorbimento di quella restitutoria e ciò per le ragioni di cui in parte motiva.
pagina 6 di 7
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- dichiara inefficace nei confronti del fallimento “ Parte_1
”, in premessa generalizzato, il pagamento della somma di € 60.875,05 del
[...]
30.08.2012, a titolo di rata mutuo n. 022 10088023, eseguito nei confronti della
[...] società poi incorporata dall'odierna convenuta. Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4486/2016 promossa da:
in persona dei Parte_1
Curatori Dott. e Avv. Gianmarco Navarra, debitamente autorizzato Parte_2 all'introduzione del presente giudizio in virtù del provvedimento reso dal Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Dott. , in data 26.06.2015, elettivamente domiciliato in Parte_3
Pompei (NA) alla Via Andolfi n.26, nello studio dell'Avv. GIOVANNI DI SOMMA che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale ad litem rilasciata in calce all'atto di citazione, attore contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede a Modena in via San Carlo, 8/20 – cod. fisc. quale incorporante e P.IVA_1 Per_ successore ex lege della in virtù di atto di fusione per notaio del Controparte_2 C 17.11.2014 – rep. n. 43405, registrato a Modena il 18.11.2014 al n. 14165, serie , rappresentata e difesa dall'AVV. PROF. DOMENICO SPAGNUOLO, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lucio Paollillo in via Cappelle S. Aniello n. 1 a Mercato S. Severino convenuta
pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 24.6.2016, la Parte_4
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore la
[...] Controparte_1
quale incorporante la per sentire accertare e dichiarare
[...] Controparte_2
l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2 e 69 l.fall., del pagamento eseguito dalla società fallita in data 30.8.2012, in favore della , per € 60.875,05 a titolo di rata di mutuo, Controparte_2 con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della suddetta somma, maggiorata degli interessi legali, oltre spese del giudizio.
Si costituiva la eccependo: Controparte_4
1) la carenza del presupposto oggettivo previsto dall'art. 67, comma 2, L.F. per l'esercizio dell'azione revocatoria, costituito dal pagamento ricevuto dal convenuto nel periodo di sei mesi anteriore alla dichiarazione di fallimento in quanto il periodo sospetto semestrale deve essere conteggiato non dalla proposta di concordato presentata dalla società in data 13.02.2013 bensì dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento avvenuta in data 19.2.2014;
2) irrevocabilità del pagamento effettuato dalla società fallita in quanto trattasi di pagamento eseguito a fronte di un servizio effettuato nell'esercizio dell'attività di impresa e nei termini d'uso;
3) carenza del presupposto soggettivo costituito dalla conoscenza effettiva da parte della banca dello stato di insolvenza del debitore. Chiedeva rigetto della domanda con vittoria di spese.
Depositate dalle parti memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e a seguito di vari rinvii la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a trenta giorni per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
∗ ∗ ∗
Va, in via del tutto preliminare, chiarito come la domanda attorea verta in tema di revocatoria fallimentare ex art. 67 L. FALL.
La domanda di parte attrice risulta fondata e merita accoglimento. La fattispecie de quo si annovera nell'alveo della disposizione di cui all'art. 67, comma 2 della Legge fallimentare, a mente della quale: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Non trova accoglimento l'eccezione sollevata dalla parte convenuta in ordine alla natura del pagamento quale pagamento di beni e servizi effettuato nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, non essendo pertanto applicabile l'esenzione dalla revocatoria di cui all'art.67, comma 3 legge fallimentare. pagina 2 di 7 I pagamenti delle rate di mutuo non sono riconducibili ad alcuna prestazione di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, riferendosi questi ultimi ai contratti di fornitura che sono ben distinti dai contratti di finanziamento.
PRESUPPOSTO OGGETTIVO Il pagamento della rata di mutuo chirografario imprese n.022 10088023 in data 30.08.2012 in favore della convenuta risulta effettuato Controparte_1 nel c.d. periodo di sospetto avuto riguardo alla data di presentazione del concordato preventivo effettuata dalla odierna fallita in data 13.02.2013 in pari data registrato presso il registro delle imprese. La società “ ”, con sede in Sant'Egidio del Monte Parte_1
Albino (Sa) alla via Feudo n.2, in data 13.02.2013, depositava ricorso per concordato preventivo, pubblicato in pari data presso il registro delle imprese. Il Tribunale di Nocera Inferiore, in data 11.07.2013, dichiarava l'apertura della procedura concordataria e sospendeva la trattazione del ricorso di fallimento presentato da Controparte_5 con ricorso n. 84/2013.
[...]
In sede di valutazione dell'opposizione all'omologa dell'accordo, il Tribunale di Nocera Inferiore, con provvedimento del 23.01.2014, rigettava il ricorso per concordato preventivo e con sentenza n.18 del 19.02.2014 e pubblicata il 28.02.2014, dichiarava il fallimento della società “
[...]
”. Parte_1
Quanto immediatamente precede rileva ai fini della individuazione dell'elemento oggettivo, richiesto dall'art. 67 LF, essendo il pagamento di cui è causa (effettuato in data 30.08.2012) eseguito dalla società in bonis, incontestabilmente nei sei mesi antecedenti all'apertura della procedura concorsuale, termine che ai sensi dell'art. 69-bis LF, si individua con decorrenza dalla presentazione della domanda di concordato.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione:
“Nel caso in cui all'ammissione da parte del tribunale della domanda di concordato preventivo, proposta ai sensi dell'art. 160 legge fall. - "ratione temporis" vigente, secondo il testo successivo alla legge n. 80 del 2005 e al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007 -, segua la dichiarazione di fallimento ex art. 162, secondo comma, legge fall., per effetto della mancata approvazione dei creditori ex artt.177-178 legge fall., trova applicazione il principio della consecutività delle due procedure concorsuali, costituendo la sentenza di fallimento l'atto terminale del procedimento, non assumendo rilievo l'abbandono - in sede normativa - dell'automatismo di tale dichiarazione, per la quale ora sono necessari l'iniziativa di un creditore o del P.M., il positivo accertamento dell'insolvenza e il comune elemento oggettivo. Pertanto quando si verifichi "a posteriori" (nella specie, con sentenza passata in giudicato) che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18437 del 06/08/2010). pagina 3 di 7 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Sussiste, invero, anche il presupposto soggettivo costituito dalla “scientia decoctionis”. La Curatela attrice, a tal fine, ha depositato:
- bilancio d'esercizio degli anni 2011 e 2012;
- nota integrativa al bilancio del 2011 e 2012 unitamente alla relazione sulla gestione al bilancio del 2011 e 2012,
- nonché relazione ex art. 172 L. F. del Commissario Dott. Alfano, dalla quale si evince lo stato di crisi della società determinatosi negli anni;
- visura ipocatastale dalla quale si evince che tutti i beni immobili della società risultavano ipotecati, per garantire il finanziamento stipulato con la Parte_1
Parte_5
- domanda di ammissione al passivo da parte del MPS;
- relazione notarile dalla quale si evincono i gravami sui beni della società;
- rapporto della Prefettura di Salerno dal quale risulta l'emissione di assegno senza autorizzazione in data 31.03.2012 data in cui la (poi Controparte_2 incorporata nella banca odierna convenuta) aveva disposto la revoca dell'autorizzazione all'emissione degli assegni. Inoltre, nella relazione del commissario giudiziario, depositata dalla parte attrice, è stato evidenziato che già negli anni 2010 e 2011 emergeva la non economica gestione dell'impresa conserviera, tanto da essere determinata dalla crisi del settore, dalle perdite su crediti e dall'elevato costo degli oneri finanziari a causa dell'indebitamento bancario.
In ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza e alla qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione:
“In tema di prova della "scientia decoctionis" nella revocatoria fallimentare, non viola il divieto di "praesumptio de praesumpto" il giudice di merito il quale, ritenuta, in base alle circostanze, presuntivamente provata la conoscenza, da parte della banca creditrice, del bilancio della società debitrice, poi fallita, al momento del pagamento, ne evinca, altresì, la conoscenza dello stato di insolvenza palesato dal documento contabile, la quale costituisce una mera implicazione della ritenuta conoscenza del bilancio: sicché si è al cospetto di un'unica presunzione, sia pure articolata su autonome circostanze di fatto”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10208 del 03/05/2007); nonché
“In tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che pagina 4 di 7 l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa”. (Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30252 del 25/11/2024).
Inoltre, in relazione al contenuto motivazione avuto riguardo alla valutazione degli elementi presuntivi concernenti il presupposto soggettivo per disporre la revoca, in giurisprudenza è stato stabilito come: “In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività. All'uopo il giudice prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1 -
, Ordinanza n. 29257 del 12/11/2019).
Dunque, alla stregua di tutti gli indici sopra richiamati, complessivamente valutati, la domanda attorea va accolta e va dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 67 co. 2 l.f. dei pagamenti per l'importo di €. 60.875,05 pari all'ammontare della rata di mutuo n. 022 10088023, eseguiti il 30.08.2012, in piena vigenza del periodo di sospetto per le ragioni sopra chiarite.
SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE Sul punto, la giurisprudenza ha stabilito come “La sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 30416 del 23/11/2018). A tal fine, infatti, – al netto della circostanza che trattasi non di pronuncia di “condanna” – va precisato come la domanda di revocatoria abbia come precipuo – ed unico scopo – quello di dichiarare l'inefficacia dell'atto revocando, peraltro con funzione costitutiva e come effetti relativi e circoscritti alle parti intervenienti nell'atto dichiarato inefficace (trattasi di inefficacia relativa) e, per l'effetto, non suscettibili di assumere valenza assoluta. Conseguentemente, la revoca del pagamento reintegra il creditore nella garanzia patrimoniale, di talché ben potrà agire verso il beneficiario del pagamento, opponendogli l'inefficacia relativa dello stesso.
A tal riguardo, inoltre, si cita anche la Corte di Cassazione Civile, sez. I, n. 23485/2021 che ha sancito quanto segue (grassetto e sottolineato aggiunti):
“3. nel nostro ordinamento concorsuale, invero, è pacifico che le azioni promosse dalla curatela per la dichiarazione d'inefficacia di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal fallito mirano non ad ottenere il sovvertimento, sul piano della validità, degli effetti traslativi degli atti compiuti e dunque pagina 5 di 7 il ripristino in capo alla massa dei creditori esattamente del medesimo titolo già disposto dal fallito, cioè regolato negozialmente in modo ex post dichiarato giudizialmente inefficace, bensì "la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori" (Cass. 9584/2015) mediante la "assoggettabilità ad esecuzione" del medesimo bene che ne sia stato oggetto; con il successo della domanda, dunque, il fallito non ridiventa titolare in senso dominicale dell'identico bene oggetto dell'atto dichiarato inefficace, bensì accade che sia l'organo concorsuale a poter disporne esecutivamente o, se ciò sia impossibile, conseguire il ripristino dell'equilibrio patrimoniale alterato dall'atto, in una misura equivalente alla consistenza che esso aveva nei termini di valore depauperativi accertati…”, chiarendo, altresì, come “…
4. l'obiettivo delle azioni revocatorie anche in esame, unificate dalla menzionata inefficacia, è perciò quello di permettere, in capo agli organi concorsuali, "la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore" (Cass. 26041/2013); è così stato chiarito che "oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata" tant'è che quando l'azione sia promossa dopo il fallimento dell'accipiens, non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto – stante l'intangibilità dell'asse fallimentare - "i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione" (Cass. s.u. 12476/2020); altrettanto incontroverso è che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, "atti che avevano già conseguito piena efficacia", sia "determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto"; con la conseguenza che la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del fallimento (né nascente all'atto della dichiarazione dello stesso) e indipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale, ma rappresenta un vero e proprio diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. s.u. 5443/1996; Cass. s.u. 30416/2018)…”.
In merito alle spese di giudizio, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione, valorizzando, a tal fine, la peculiarità del caso concreto e, in particolare, tenuto conto dell'anteriorità del pagamento rispetto al periodo di sospetto relativo all'istanza di concordato e tenuto conto di come venga accolta la domanda di dichiarazione di inefficacia, con evidente assorbimento di quella restitutoria e ciò per le ragioni di cui in parte motiva.
pagina 6 di 7
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- dichiara inefficace nei confronti del fallimento “ Parte_1
”, in premessa generalizzato, il pagamento della somma di € 60.875,05 del
[...]
30.08.2012, a titolo di rata mutuo n. 022 10088023, eseguito nei confronti della
[...] società poi incorporata dall'odierna convenuta. Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 7 di 7