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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/09/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1492/2024 promossa da
(C.F. ) nato ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PARISE NADIA RAFFAELLA
RICORRENTE contro
(C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(CUBA) il 15/11/1990; rappresentata e difesa dall'Avv. CARRARO ANNA e dall'Avv. VERDE MARIELENA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1) la casa di residenza coniugale, sita in Nanto (VI) Via Scamozzi 85/A, di proprietà esclusiva del signor , continuerà ad essere abitata dal medesimo, avendo la signora Parte_1 [...] già trasferito altrove la propria residenza, con tutto l'arredo attualmente Controparte_1 esistente;
2) disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori per la figlia Per_1
-con collocamento paritetico della minore, a settimane alternate;
- per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, in periodo che dovrà essere concordato tra le parti, entro il mese di maggio di ciascun anno;
- per cinque giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo;
3) ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto della figlia nel periodo di Per_1 rispettiva permanenza della figlia presso di sé, con ripartizione delle spese straordinarie, come previsto dal protocollo del Tribunale di Vicenza, sostenute per la figlia, nella misura del 50%;
4) la responsabilità genitoriale sulla figlia minore verrà esercitata da entrambi i genitori, Per_1 salvaguardando il diritto della stessa di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ripartendosi gli stessi coniugi i relativi doveri, compresa ogni decisione circa le scelte scolastiche, l'istruzione,
l'educazione, la salute, la gestione del tempo libero ed ogni altro provvedimento idoneo a curare gli interessi della figlia;
5) nulla viene disposto a titolo di assegno di mantenimento per i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti ed avendo la signora costituito un Controparte_1 nuovo nucleo familiare.
Spese di lite compensate ed oneri della CTU da suddividere tra le parti”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l'08/04/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con il 02/09/2011 a Cuba, trascritto presso il Comune di Nanto (VI); Controparte_1 che dall'unione nasceva la figlia in data 19/05/2016; che era definitivamente venuto meno il Per_1 rapporto di affectio maritalis. Il ricorrente, pertanto, chiedeva che venisse dichiarata la separazione personale tra le parti;
che venisse disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte della madre;
che il ricorrente provvedesse all'integrale mantenimento della figlia e a sostenere il 50% delle spese straordinarie;
che nulla venisse stabilito a titolo di reciproco mantenimento tra le parti. Il ricorrente chiedeva, inoltre, che, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
Costituitasi in giudizio, chiedeva che venissero respinte le domanda Controparte_1 attoree;
che la casa coniugale venisse assegnata alla resistente al fine di risiedervi con la figlia Per_1 che venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il ricorrente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di euro 800,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, e che venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma mensile di euro 600,00.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato, provvedendo in via temporanea ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidava la figlia minore in via condivisa, ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per la figlia e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
disponeva il collocamento prevalente della figlia minore presso il padre con assegnazione a quest'ultimo della casa familiare;
stabiliva che la madre potesse vedere e tenere con sé la figlia minore secondo adeguati tempi di visita;
disponeva che il padre provvedesse integralmente al mantenimento ordinario della figlia e faceva obbligo alla madre di concorrere al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50%. Infine, ammetteva c.t.u. psicologica, finalizzata all'accertamento delle capacità genitoriali delle parti e all'individuazione del regime di affidamento e collocamento più rispondente agli interessi della figlia
Per_1
Esaurita l'istruzione, il Giudice delegato, considerate le conclusioni della c.t.u., formulava una proposta conciliativa e rinviava la causa per consentire alle parti di rassegnare conclusioni congiunte.
Con note scritte in sostituzione d'udienza, le parti, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c. Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento paritetico della stessa presso ciascun genitore.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con note congiunte, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo sulla sola domanda di separazione, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in Playa l'Avana (CUBA) in data 02/09/2011 con atto trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Nanto (VI) al n. 12, parte II, serie C, anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nanto (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 9.09.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1492/2024 promossa da
(C.F. ) nato ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PARISE NADIA RAFFAELLA
RICORRENTE contro
(C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(CUBA) il 15/11/1990; rappresentata e difesa dall'Avv. CARRARO ANNA e dall'Avv. VERDE MARIELENA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1) la casa di residenza coniugale, sita in Nanto (VI) Via Scamozzi 85/A, di proprietà esclusiva del signor , continuerà ad essere abitata dal medesimo, avendo la signora Parte_1 [...] già trasferito altrove la propria residenza, con tutto l'arredo attualmente Controparte_1 esistente;
2) disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori per la figlia Per_1
-con collocamento paritetico della minore, a settimane alternate;
- per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, in periodo che dovrà essere concordato tra le parti, entro il mese di maggio di ciascun anno;
- per cinque giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo;
3) ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto della figlia nel periodo di Per_1 rispettiva permanenza della figlia presso di sé, con ripartizione delle spese straordinarie, come previsto dal protocollo del Tribunale di Vicenza, sostenute per la figlia, nella misura del 50%;
4) la responsabilità genitoriale sulla figlia minore verrà esercitata da entrambi i genitori, Per_1 salvaguardando il diritto della stessa di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ripartendosi gli stessi coniugi i relativi doveri, compresa ogni decisione circa le scelte scolastiche, l'istruzione,
l'educazione, la salute, la gestione del tempo libero ed ogni altro provvedimento idoneo a curare gli interessi della figlia;
5) nulla viene disposto a titolo di assegno di mantenimento per i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti ed avendo la signora costituito un Controparte_1 nuovo nucleo familiare.
Spese di lite compensate ed oneri della CTU da suddividere tra le parti”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l'08/04/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con il 02/09/2011 a Cuba, trascritto presso il Comune di Nanto (VI); Controparte_1 che dall'unione nasceva la figlia in data 19/05/2016; che era definitivamente venuto meno il Per_1 rapporto di affectio maritalis. Il ricorrente, pertanto, chiedeva che venisse dichiarata la separazione personale tra le parti;
che venisse disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte della madre;
che il ricorrente provvedesse all'integrale mantenimento della figlia e a sostenere il 50% delle spese straordinarie;
che nulla venisse stabilito a titolo di reciproco mantenimento tra le parti. Il ricorrente chiedeva, inoltre, che, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
Costituitasi in giudizio, chiedeva che venissero respinte le domanda Controparte_1 attoree;
che la casa coniugale venisse assegnata alla resistente al fine di risiedervi con la figlia Per_1 che venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il ricorrente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di euro 800,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, e che venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma mensile di euro 600,00.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato, provvedendo in via temporanea ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidava la figlia minore in via condivisa, ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per la figlia e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
disponeva il collocamento prevalente della figlia minore presso il padre con assegnazione a quest'ultimo della casa familiare;
stabiliva che la madre potesse vedere e tenere con sé la figlia minore secondo adeguati tempi di visita;
disponeva che il padre provvedesse integralmente al mantenimento ordinario della figlia e faceva obbligo alla madre di concorrere al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50%. Infine, ammetteva c.t.u. psicologica, finalizzata all'accertamento delle capacità genitoriali delle parti e all'individuazione del regime di affidamento e collocamento più rispondente agli interessi della figlia
Per_1
Esaurita l'istruzione, il Giudice delegato, considerate le conclusioni della c.t.u., formulava una proposta conciliativa e rinviava la causa per consentire alle parti di rassegnare conclusioni congiunte.
Con note scritte in sostituzione d'udienza, le parti, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c. Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento paritetico della stessa presso ciascun genitore.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con note congiunte, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo sulla sola domanda di separazione, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in Playa l'Avana (CUBA) in data 02/09/2011 con atto trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Nanto (VI) al n. 12, parte II, serie C, anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nanto (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 9.09.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello