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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/07/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2550/2024 r.g. tra le parti:
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cinzia Carone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Controparte_1 C.F._2
Sellaroli ed elettivamente domiciliato presso il suo studiolo studio del difensore;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta congiuntamente: «1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 Persona_2
prevalente presso la madre;
3) disporre che il padre possa Parte_1 Controparte_1 pagina 1 di 11 prendere e tenere con sé i figli:- sino al mese di agosto/settembre 2025, una settimana tre pomeriggi dalle ore 17:30, riportandoli a casa della madre dopo cena entro le 21:00, oppure prima di cena entro le ore 19:45; la settimana successiva due pomeriggi dalle ore 17:30 riportandoli a casa della madre entro le ore 21:00 o le ore 19:45 e, alternativamente, il sabato o la domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:00 o alle ore 19:45; - dal mese di settembre
2025 e sino al mese di aprile del 2026, se i bambini frequenteranno l'asilo con orario pomeridiano, il padre, compatibilmente con il proprio orario di lavoro, potrà prendere i figli due pomeriggi a settimana direttamente all'uscita dell'asilo e riportarli a casa della madre alle ore 21, provvedendo alla loro cena;
tutti i fine settimana, a fine settimana alterni il sabato o la domenica, potrà prendere i figli dalle ore 10 del mattino e riportarli a casa della madre alle ore 21, provvedendo alla loro cena;
- dal mese di maggio 2026, a fine settimane alterne, potrà prendere i figli dal sabato mattina alle ore 10 sino alla sera della domenica alle ore 21, provvedendo alla cena e a riportarli presso la casa materna;
infrasettimanalmente potrà prendere i figli due pomeriggi nella settimana in cui non è previsto il fine settimana presso di sé dall'uscita dell'asilo e riportarli a casa della madre alle ore 21, provvedendo alla loro cena;
e un pomeriggio nella settimana in cui è previsto il fine settimana presso di sé, con le stesse modalità; - i figli inoltre trascorreranno: a) il giorno di Natale con un genitore (nel 2025 la madre) e di con l'altro (nel 2025 il Persona_3
padre), il Capodanno con un genitore (nel 2026 la madre) e la EF con l'altro (nel 2026 il padre), con alternanza annuale;
b) il giorno di Pasqua con un genitore (nel 2026 il padre) e il Lunedì dell'Angelo con l'altro (nel 2026 la madre), con alternanza annuale;
c) durante le vacanze estive, nel 2026, due settimane non consecutive con ciascun genitore e dal 2027 un periodo di due settimane anche consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
4) la regolamentazione di cui al punto 3) potrà essere derogata in base ad accordi tra i genitori;
5) disporre che la casa coniugale, sita in Prato Via Bernardo
Buontalenti, 1, venga assegnata alla IG.ra ; 6) disporre che il IG. Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, corrisponda alla IG.ra ,
[...] Parte_1 come contributo per il mantenimento dei figli, l'importo di € 750,00 (€ 375,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
7) disporre che le spese straordinarie per i figli siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Prato. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che: - sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento,
pagina 2 di 11 contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
- rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
- rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); - il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
8) disporre che l'assegno unico e universale per
i figli erogato dall'INPS sia percepito per intero da ». Parte_1
Per il Pubblico Ministero: «Visto» in data 4.07.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 3 di 11 Con ricorso depositato in data 19.12.2024 e ritualmente notificato ha adito il Parte_1
Tribunale di Prato per ottenere la separazione personale dal coniuge , sposato Controparte_1
con matrimonio civile contratto in Montespertoli il 18.09.2021.
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato: 1) che i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale di comunione dei beni;
2) che dall'unione delle parti sono nati i figli
, in data 26.04.2022, e in data 27.05.2023; 3) che le parti hanno fissato Per_1 Per_2
l'abitazione familiare nell'immobile sito in Prato (PO) in via Bernardo Buontalenti n. 1, accendendo contratto di mutuo cointestato tra i coniugi;
4) che nel corso della relazione la ha seguito il marito, maggiore nell'aeronautica militare, nei vari trasferimenti Pt_1
lavorativi; 5) che sin da prima del matrimonio la ricorrente ha notato una sensibile diversità caratteriale con il marito, ma ha confidato che in futuro, con una stabilizzazione lavorativa, gli aspetti più spigolosi del IG. si sarebbero smussati;
6) che, tuttavia, anche in seguito al CP_1
trasferimento a Prato, al matrimonio e alla nascita dei due figli, i dissidi e i contrasti insorti tra i coniugi sono proseguiti, rendendo difficile il proseguimento della convivenza;
7) che il IG. lavora presso l'istituto della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze e CP_1 che la , pur essendo sempre stata molto intraprendente nell'ambito lavorativo, a Pt_1 partire dall'estate 2024, si è licenziata per dedicarsi alla cura dei bambini, come richiesto dal marito;
8) che il clima familiare è divenuto teso ed insostenibile a causa dei sempre più frequenti episodi di aggressione verbale del convenuto per i quali è stato necessario anche l'intervento delle Forze Armate;
9) che da novembre 2024 il marito ha lasciato l'abitazione familiare ed ha contribuito solo in minima parte ai bisogni dei figli e alle spese domestiche, lasciando la moglie (priva di redditi) in condizioni di grave difficoltà economica;
10) che la ricorrente ha tentato di definire in via consensuale la separazione, senza però ottenere la collaborazione da parte del marito.
Pertanto, la IG.ra ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «IN VIA Pt_1
PRELIMINARE ED URGENTE, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: Si richiede all'Ill.mo Giudice istruttore, inaudita altera parte, l'emanazione di un decreto immediatamente esecutivo anticipatorio del contributo economico disponendo a carico del resistente all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi. NEL MERITO 1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati. 2) Stabilire che la casa coniugale sita in Prato, via Via Bernardo Buontalenti, 1, in comproprietà dei coniugi, venga assegnata alla IG.ra
pagina 4 di 11 , con ogni arredo e corredo. 3) Stabilire che entrambi i genitori esercitino Parte_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale dei figli, che avranno residenza abituale e collocamento prevalente presso il domicilio della madre nell'abitazione familiare sita in
Prato, via Bernardo Buontalenti, 1. 4) I genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
5) Le modalità di visita padre-figli, atteso il particolare lavoro ed il ruolo del IG. CP_1
e le varie missioni in cui è coinvolto nonché gli orari svolti, attesa altresì l'età dei
[...]
minori, verranno stabiliti fra i genitori seguendo le più opportune modalità di frequentazione.
Ciò anche in considerazione che attualmente il IG. alloggia in una stanza presso CP_1
l'Istituto di Aeronautica di Firenze. 6) Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, in ragione di tutte le circostanze menzionate in premessa, il IG. corrisponderà alla CP_1
IG.ra l'importo mensile di euro 1.200,00, o quella diversa somma ritenuta di Pt_1
giustizia, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso. 7) Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate
(mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative). Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge».
Il giudice delegato, con decreto di fissazione udienza del 10.01.2025, non ravvisando il pregiudizio imminente e irreparabile per la ricorrente e per i figli, on ha concesso i provvedimenti indifferibili, ma ha abbreviato i termini processuali, fissando l'udienza di prima comparizione delle parti per il giorno 26.02.2025 e assegnando al convenuto i termini di legge per la propria costituzione in giudizio.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il quale, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto dalla ricorrente. In particolare, il convenuto ha allegato: 1) che la situazione reddituale ed economica del convenuto è la seguente: retribuzione mensile netta pari ad € 3.000,00 da cui devono essere scomputate le spese per il 50% del mutuo (€ 345,00), il 100% dei finanziamenti e prestiti (€
230,00 + € 300,00 + € 85,00) rateizzazione carta di credito (€ 400,00), mantenimento delle figlie avute da un precedente matrimonio (€ 750,00), utenze e occupazione della nuova abitazione presso l'istituto in cui lavora (€ 100,00 + € 200,00), costi della propria autovettura pagina 5 di 11 (€ 100,00); 2) che, anche dopo aver lasciato la casa familiare, ha fatto fronte ai propri impegni economici, corrispondendo alla moglie € 850,00 mensile ( e non € 500,00 come sostenuto nel ricorso); 3) che non ha costretto la moglie a lasciare il lavoro in quanto la stessa ha potuto, come tutt'ora può, contare sul supporto dei nonni materni per la gestione dei bambini;
4) che la ricorrente svolge attività lavorativa presso il negozio Golden Point.
Pertanto, il convenuto ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare, dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati. Stabilire
l'assegnazione della casa coniugale sita in Prato, Via Bernardo Buontalenti 1, in comproprietà tra i coniugi, a favore delle SI.ra . Stabilire l'affido condiviso Parte_1
ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale. I genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute
e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle Le modalità di visita padre-figli, atteso il particolare lavoro ed il ruolo del IG. nonchè gli orari svolti, attesa altresì l'età dei minori, verranno Controparte_1
stabiliti fra i genitori seguendo le più opportune modalità di frequentazione. Stabilire che per il mantenimento ordinario di entrambi i figli, in ragione di tutte le circostanze menzionate in premessa, il IG. corrisponderà alla IG.ra l'importo mensile di euro 300,00, CP_1 Pt_1
o quella diversa somma ritenuta di giustizia, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso.
Stabilire che l'assegno unico, di cui oggi beneficia solo la SI.ra , venga diviso pro Pt_1
quota tra i coniugi. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative). In merito al piano genitoriale, il SI. aderisce a quanto CP_1
dichiarato dalla ricorrente ad eccezione di quanto riportato in merito all'occupazione della
SI.ra ed all'impossibilità di stabilire giorni infrasettimanali e weekend alterni, in Pt_1
favore del SI. per lo svolgimento di missioni e trasferimenti, ai quali il resistente CP_1
non è più soggetto per le motivazioni sopra esposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge».
All'udienza del 26.02.2025 il giudice delegatp, dopo aver sentito le part separatamente ed aver tentato, con esito negativo, la conciliazione, ha autorizzato le parti a vivere pagina 6 di 11 separatamente, ha rinviato all'udienza del 26.05.2025 per la verifica dell'andamento della mediazione familiare che le parti si sono impegnate ad intraprendere ed ha riservato il provvedimento.
A scioglimento della riserva assunta il Giudice, con ordinanza del 28.02.2025, ha così disposto ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.: «A) in via temporanea e urgente: 1) dispone
l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) dispone che il Parte_1
padre possa prendere e tenere con sé i figli: a) finché non avrà la Controparte_1 disponibilità dell'alloggio di servizio: presso la casa coniugale, due pomeriggi alla settimana, dalle ore 17:30 alle ore 21:00, compresa la cena, oltre al sabato o alla domenica dalla mattina alle ore 10:00 alla sera alle ore 21:00, compresa la cena;
b) da quando avrà la disponibilità dell'alloggio di servizio: - per il primo mese, una settimana tre pomeriggi dalle ore 17:30, riportando i bambini a casa della madre dopo cena entro le 21:00, oppure prima di cena entro le ore 19:45, come indicato in parte motiva;
la settimana successiva due pomeriggi dalle ore 17:30 riportandoli a casa della madre dopo cena entro le 21:00 o le ore
19:45, e il sabato e la domenica dalle ore 10:00 fino alle ore 21:00 o alle ore 19:45, senza pernottamento;
- dal secondo mese, una settimana tre pomeriggi dalle ore 17:30, riportandoli a casa della madre dopo cena entro le 21:00, oppure prima di cena entro le ore
19:45; la settimana successiva due pomeriggi dalle ore 17:30 riportandoli a casa della madre entro le ore 21:00 o le ore 19:45 e dal sabato alle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 21:00 o alle ore 19:45, compreso il pernottamento;
- dall'inizio dell'asilo nido di
e della scuola dell'infanzia di a settembre 2025, se i bambini frequenteranno Per_2 Per_1
con orario pomeridiano, il padre, compatibilmente con il proprio orario di lavoro, potrà prendere i figli direttamente all'uscita dell'asilo e della scuola;
3) dispone che i figli trascorreranno: a) il giorno di Natale con un genitore (nel 2025 la madre) e di Santo ST con l'altro (nel 2025 il padre), il Capodanno con un genitore (nel 2026 la madre) e la EF con l'altro (nel 2026 il padre); b) il giorno di Pasqua con un genitore (nel 2026 il padre) e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro (nel 2026 la madre), con alternanza annuale;
c) durante le vacanze estive, nel 2026, due settimane non consecutive con ciascun genitore e dal 2027 un periodo di due settimane anche consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
4) dispone che la regolamentazione ai punti 2) e 3) possa essere derogata in base ad accordi tra i genitori;
5) assegna la casa coniugale alla moglie;
6) dispone che entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, corrisponda a Controparte_1 Pt_1
pagina 7 di 11 , come contributo per il mantenimento dei figli, l'importo di € 600,00 (€ 300,00 per Pt_1
ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
7) dispone che le spese straordinarie per i figli sono poste a carico del padre per la quota del 70% e della madre per la quota del 30% e disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato. (…); 8) dispone che l'assegno unico e universale per i figli erogato dall'INPS sia percepito per intero da ». In via istruttoria ha ordinato al convenuto di Parte_1
produrre gli estratti conto dei rapporti bancari mancanti e ha rinviato la causa ad altra udienza per la verifica dell'esito della mediazione familiare.
All'udienza del 26.05.2025 il giudice delegato, preso atto della richiesta avanzata dai difensori delle parti, ha assegnato alle stesse termine fino al 30.06.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza per l'eventuale formulazione di conclusioni congiunte.
Con ordinanza del 1.07.2025 il giudice delegato, lette le conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
***
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali di cui all'art. 151
c.c. per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Infatti, in base alle comuni allegazioni e dichiarazioni delle parti, risulta che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile, convivenza peraltro già cessata da alcuni mesi.
Affidamento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, accordo peraltro conforme alla legge e all'interesse dei minori ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario e alla previsione dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà comune dei coniugi alla moglie.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e delle diverse capacità reddituali delle parti. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie.
pagina 8 di 11 Spese processuali – Considerato l'esito della controversia, le spese processuali sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
sposati con matrimonio civile in Montespertoli in data 18.09.2021, con atto
[...]
trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato (PO), nel registro atti di
Matrimonio dell'anno 2021, Parte II, Serie C, atto n. 524;
B) in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti:
1) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e a Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
2) dispone che il padre possa prendere e tenere con sé i figli: Controparte_1
- sino al mese di agosto/settembre 2025, una settimana tre pomeriggi dalle ore 17:30, riportandoli a casa della madre dopo cena entro le 21:00, oppure prima di cena entro le ore 19:45; la settimana successiva due pomeriggi dalle ore 17:30 riportandoli a casa della madre entro le ore 21:00 o le ore 19:45 e, alternativamente, il sabato o la domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:00 o alle ore 19:45;
- dal mese di settembre 2025 e sino al mese di aprile del 2026, se i bambini frequenteranno l'asilo con orario pomeridiano, il padre, compatibilmente con il proprio orario di lavoro, potrà prendere i figli due pomeriggi a settimana direttamente all'uscita dell'asilo e riportarli a casa della madre alle ore 21, provvedendo alla loro cena;
tutti i fine settimana, a fine settimana alterni il sabato o la domenica, potrà prendere i figli dalle ore 10 del mattino e riportarli a casa della madre alle ore 21, provvedendo alla loro cena;
- dal mese di maggio 2026, a fine settimane alterne, potrà prendere i figli dal sabato mattina alle ore 10 sino alla sera della domenica alle ore 21, provvedendo alla cena e a riportarli presso la casa materna;
infrasettimanalmente potrà prendere i figli due pomeriggi nella settimana in cui non è previsto il fine settimana presso di sé dall'uscita dell'asilo e riportarli a casa della madre alle ore 21, provvedendo alla loro cena;
e un pomeriggio nella settimana in cui è previsto il fine settimana presso di sé, con le stesse modalità;
3) i figli inoltre trascorreranno:
pagina 9 di 11 a) il giorno di Natale con un genitore (nel 2025 la madre) e di Santo ST con l'altro
(nel 2025 il padre), il Capodanno con un genitore (nel 2026 la madre) e la EF con l'altro (nel 2026 il padre), con alternanza annuale;
b) il giorno di Pasqua con un genitore (nel 2026 il padre) e il Lunedì dell'Angelo con l'altro (nel 2026 la madre), con alternanza annuale;
c) durante le vacanze estive, nel 2026, due settimane non consecutive con ciascun genitore e dal 2027 un periodo di due settimane anche consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
4) la regolamentazione di cui ai punti 2) e 3) potrà essere derogata in base ad accordi tra i genitori;
5) assegna a la casa coniugale, sita in Prato, via Bernardo Buontalenti Parte_1
n. 1;
6) dispone che il IG. entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, Controparte_1
corrisponda alla IG.ra , come contributo per il mantenimento dei figli, Parte_1
l'importo di € 750,00 (€ 375,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
7) dispone che le spese straordinarie per i figli siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e disciplinate secondo quanto indicato nel
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato. A tale riguardo, tenuto conto di questo
Protocollo, si precisa che:
- sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
- rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di pagina 10 di 11 acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
- rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
- il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
8) disporre che l'assegno unico e universale per i figli erogato dall'INPS sia percepito per intero da . Parte_1
C) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
D) Dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che, in caso di riproduzione del presente procedimento, siano omessi le generalità e gli dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Prato nella camera di conIGlio del 16.07.2025 su relazione della Dott.ssa
Giulia Simoni
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2550/2024 r.g. tra le parti:
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cinzia Carone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Controparte_1 C.F._2
Sellaroli ed elettivamente domiciliato presso il suo studiolo studio del difensore;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta congiuntamente: «1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 Persona_2
prevalente presso la madre;
3) disporre che il padre possa Parte_1 Controparte_1 pagina 1 di 11 prendere e tenere con sé i figli:- sino al mese di agosto/settembre 2025, una settimana tre pomeriggi dalle ore 17:30, riportandoli a casa della madre dopo cena entro le 21:00, oppure prima di cena entro le ore 19:45; la settimana successiva due pomeriggi dalle ore 17:30 riportandoli a casa della madre entro le ore 21:00 o le ore 19:45 e, alternativamente, il sabato o la domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:00 o alle ore 19:45; - dal mese di settembre
2025 e sino al mese di aprile del 2026, se i bambini frequenteranno l'asilo con orario pomeridiano, il padre, compatibilmente con il proprio orario di lavoro, potrà prendere i figli due pomeriggi a settimana direttamente all'uscita dell'asilo e riportarli a casa della madre alle ore 21, provvedendo alla loro cena;
tutti i fine settimana, a fine settimana alterni il sabato o la domenica, potrà prendere i figli dalle ore 10 del mattino e riportarli a casa della madre alle ore 21, provvedendo alla loro cena;
- dal mese di maggio 2026, a fine settimane alterne, potrà prendere i figli dal sabato mattina alle ore 10 sino alla sera della domenica alle ore 21, provvedendo alla cena e a riportarli presso la casa materna;
infrasettimanalmente potrà prendere i figli due pomeriggi nella settimana in cui non è previsto il fine settimana presso di sé dall'uscita dell'asilo e riportarli a casa della madre alle ore 21, provvedendo alla loro cena;
e un pomeriggio nella settimana in cui è previsto il fine settimana presso di sé, con le stesse modalità; - i figli inoltre trascorreranno: a) il giorno di Natale con un genitore (nel 2025 la madre) e di con l'altro (nel 2025 il Persona_3
padre), il Capodanno con un genitore (nel 2026 la madre) e la EF con l'altro (nel 2026 il padre), con alternanza annuale;
b) il giorno di Pasqua con un genitore (nel 2026 il padre) e il Lunedì dell'Angelo con l'altro (nel 2026 la madre), con alternanza annuale;
c) durante le vacanze estive, nel 2026, due settimane non consecutive con ciascun genitore e dal 2027 un periodo di due settimane anche consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
4) la regolamentazione di cui al punto 3) potrà essere derogata in base ad accordi tra i genitori;
5) disporre che la casa coniugale, sita in Prato Via Bernardo
Buontalenti, 1, venga assegnata alla IG.ra ; 6) disporre che il IG. Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, corrisponda alla IG.ra ,
[...] Parte_1 come contributo per il mantenimento dei figli, l'importo di € 750,00 (€ 375,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
7) disporre che le spese straordinarie per i figli siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Prato. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che: - sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento,
pagina 2 di 11 contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
- rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
- rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); - il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
8) disporre che l'assegno unico e universale per
i figli erogato dall'INPS sia percepito per intero da ». Parte_1
Per il Pubblico Ministero: «Visto» in data 4.07.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 3 di 11 Con ricorso depositato in data 19.12.2024 e ritualmente notificato ha adito il Parte_1
Tribunale di Prato per ottenere la separazione personale dal coniuge , sposato Controparte_1
con matrimonio civile contratto in Montespertoli il 18.09.2021.
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato: 1) che i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale di comunione dei beni;
2) che dall'unione delle parti sono nati i figli
, in data 26.04.2022, e in data 27.05.2023; 3) che le parti hanno fissato Per_1 Per_2
l'abitazione familiare nell'immobile sito in Prato (PO) in via Bernardo Buontalenti n. 1, accendendo contratto di mutuo cointestato tra i coniugi;
4) che nel corso della relazione la ha seguito il marito, maggiore nell'aeronautica militare, nei vari trasferimenti Pt_1
lavorativi; 5) che sin da prima del matrimonio la ricorrente ha notato una sensibile diversità caratteriale con il marito, ma ha confidato che in futuro, con una stabilizzazione lavorativa, gli aspetti più spigolosi del IG. si sarebbero smussati;
6) che, tuttavia, anche in seguito al CP_1
trasferimento a Prato, al matrimonio e alla nascita dei due figli, i dissidi e i contrasti insorti tra i coniugi sono proseguiti, rendendo difficile il proseguimento della convivenza;
7) che il IG. lavora presso l'istituto della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze e CP_1 che la , pur essendo sempre stata molto intraprendente nell'ambito lavorativo, a Pt_1 partire dall'estate 2024, si è licenziata per dedicarsi alla cura dei bambini, come richiesto dal marito;
8) che il clima familiare è divenuto teso ed insostenibile a causa dei sempre più frequenti episodi di aggressione verbale del convenuto per i quali è stato necessario anche l'intervento delle Forze Armate;
9) che da novembre 2024 il marito ha lasciato l'abitazione familiare ed ha contribuito solo in minima parte ai bisogni dei figli e alle spese domestiche, lasciando la moglie (priva di redditi) in condizioni di grave difficoltà economica;
10) che la ricorrente ha tentato di definire in via consensuale la separazione, senza però ottenere la collaborazione da parte del marito.
Pertanto, la IG.ra ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «IN VIA Pt_1
PRELIMINARE ED URGENTE, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: Si richiede all'Ill.mo Giudice istruttore, inaudita altera parte, l'emanazione di un decreto immediatamente esecutivo anticipatorio del contributo economico disponendo a carico del resistente all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi. NEL MERITO 1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati. 2) Stabilire che la casa coniugale sita in Prato, via Via Bernardo Buontalenti, 1, in comproprietà dei coniugi, venga assegnata alla IG.ra
pagina 4 di 11 , con ogni arredo e corredo. 3) Stabilire che entrambi i genitori esercitino Parte_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale dei figli, che avranno residenza abituale e collocamento prevalente presso il domicilio della madre nell'abitazione familiare sita in
Prato, via Bernardo Buontalenti, 1. 4) I genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
5) Le modalità di visita padre-figli, atteso il particolare lavoro ed il ruolo del IG. CP_1
e le varie missioni in cui è coinvolto nonché gli orari svolti, attesa altresì l'età dei
[...]
minori, verranno stabiliti fra i genitori seguendo le più opportune modalità di frequentazione.
Ciò anche in considerazione che attualmente il IG. alloggia in una stanza presso CP_1
l'Istituto di Aeronautica di Firenze. 6) Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, in ragione di tutte le circostanze menzionate in premessa, il IG. corrisponderà alla CP_1
IG.ra l'importo mensile di euro 1.200,00, o quella diversa somma ritenuta di Pt_1
giustizia, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso. 7) Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate
(mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative). Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge».
Il giudice delegato, con decreto di fissazione udienza del 10.01.2025, non ravvisando il pregiudizio imminente e irreparabile per la ricorrente e per i figli, on ha concesso i provvedimenti indifferibili, ma ha abbreviato i termini processuali, fissando l'udienza di prima comparizione delle parti per il giorno 26.02.2025 e assegnando al convenuto i termini di legge per la propria costituzione in giudizio.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il quale, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto dalla ricorrente. In particolare, il convenuto ha allegato: 1) che la situazione reddituale ed economica del convenuto è la seguente: retribuzione mensile netta pari ad € 3.000,00 da cui devono essere scomputate le spese per il 50% del mutuo (€ 345,00), il 100% dei finanziamenti e prestiti (€
230,00 + € 300,00 + € 85,00) rateizzazione carta di credito (€ 400,00), mantenimento delle figlie avute da un precedente matrimonio (€ 750,00), utenze e occupazione della nuova abitazione presso l'istituto in cui lavora (€ 100,00 + € 200,00), costi della propria autovettura pagina 5 di 11 (€ 100,00); 2) che, anche dopo aver lasciato la casa familiare, ha fatto fronte ai propri impegni economici, corrispondendo alla moglie € 850,00 mensile ( e non € 500,00 come sostenuto nel ricorso); 3) che non ha costretto la moglie a lasciare il lavoro in quanto la stessa ha potuto, come tutt'ora può, contare sul supporto dei nonni materni per la gestione dei bambini;
4) che la ricorrente svolge attività lavorativa presso il negozio Golden Point.
Pertanto, il convenuto ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare, dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati. Stabilire
l'assegnazione della casa coniugale sita in Prato, Via Bernardo Buontalenti 1, in comproprietà tra i coniugi, a favore delle SI.ra . Stabilire l'affido condiviso Parte_1
ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale. I genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute
e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle Le modalità di visita padre-figli, atteso il particolare lavoro ed il ruolo del IG. nonchè gli orari svolti, attesa altresì l'età dei minori, verranno Controparte_1
stabiliti fra i genitori seguendo le più opportune modalità di frequentazione. Stabilire che per il mantenimento ordinario di entrambi i figli, in ragione di tutte le circostanze menzionate in premessa, il IG. corrisponderà alla IG.ra l'importo mensile di euro 300,00, CP_1 Pt_1
o quella diversa somma ritenuta di giustizia, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso.
Stabilire che l'assegno unico, di cui oggi beneficia solo la SI.ra , venga diviso pro Pt_1
quota tra i coniugi. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative). In merito al piano genitoriale, il SI. aderisce a quanto CP_1
dichiarato dalla ricorrente ad eccezione di quanto riportato in merito all'occupazione della
SI.ra ed all'impossibilità di stabilire giorni infrasettimanali e weekend alterni, in Pt_1
favore del SI. per lo svolgimento di missioni e trasferimenti, ai quali il resistente CP_1
non è più soggetto per le motivazioni sopra esposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge».
All'udienza del 26.02.2025 il giudice delegatp, dopo aver sentito le part separatamente ed aver tentato, con esito negativo, la conciliazione, ha autorizzato le parti a vivere pagina 6 di 11 separatamente, ha rinviato all'udienza del 26.05.2025 per la verifica dell'andamento della mediazione familiare che le parti si sono impegnate ad intraprendere ed ha riservato il provvedimento.
A scioglimento della riserva assunta il Giudice, con ordinanza del 28.02.2025, ha così disposto ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.: «A) in via temporanea e urgente: 1) dispone
l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) dispone che il Parte_1
padre possa prendere e tenere con sé i figli: a) finché non avrà la Controparte_1 disponibilità dell'alloggio di servizio: presso la casa coniugale, due pomeriggi alla settimana, dalle ore 17:30 alle ore 21:00, compresa la cena, oltre al sabato o alla domenica dalla mattina alle ore 10:00 alla sera alle ore 21:00, compresa la cena;
b) da quando avrà la disponibilità dell'alloggio di servizio: - per il primo mese, una settimana tre pomeriggi dalle ore 17:30, riportando i bambini a casa della madre dopo cena entro le 21:00, oppure prima di cena entro le ore 19:45, come indicato in parte motiva;
la settimana successiva due pomeriggi dalle ore 17:30 riportandoli a casa della madre dopo cena entro le 21:00 o le ore
19:45, e il sabato e la domenica dalle ore 10:00 fino alle ore 21:00 o alle ore 19:45, senza pernottamento;
- dal secondo mese, una settimana tre pomeriggi dalle ore 17:30, riportandoli a casa della madre dopo cena entro le 21:00, oppure prima di cena entro le ore
19:45; la settimana successiva due pomeriggi dalle ore 17:30 riportandoli a casa della madre entro le ore 21:00 o le ore 19:45 e dal sabato alle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 21:00 o alle ore 19:45, compreso il pernottamento;
- dall'inizio dell'asilo nido di
e della scuola dell'infanzia di a settembre 2025, se i bambini frequenteranno Per_2 Per_1
con orario pomeridiano, il padre, compatibilmente con il proprio orario di lavoro, potrà prendere i figli direttamente all'uscita dell'asilo e della scuola;
3) dispone che i figli trascorreranno: a) il giorno di Natale con un genitore (nel 2025 la madre) e di Santo ST con l'altro (nel 2025 il padre), il Capodanno con un genitore (nel 2026 la madre) e la EF con l'altro (nel 2026 il padre); b) il giorno di Pasqua con un genitore (nel 2026 il padre) e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro (nel 2026 la madre), con alternanza annuale;
c) durante le vacanze estive, nel 2026, due settimane non consecutive con ciascun genitore e dal 2027 un periodo di due settimane anche consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
4) dispone che la regolamentazione ai punti 2) e 3) possa essere derogata in base ad accordi tra i genitori;
5) assegna la casa coniugale alla moglie;
6) dispone che entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, corrisponda a Controparte_1 Pt_1
pagina 7 di 11 , come contributo per il mantenimento dei figli, l'importo di € 600,00 (€ 300,00 per Pt_1
ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
7) dispone che le spese straordinarie per i figli sono poste a carico del padre per la quota del 70% e della madre per la quota del 30% e disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato. (…); 8) dispone che l'assegno unico e universale per i figli erogato dall'INPS sia percepito per intero da ». In via istruttoria ha ordinato al convenuto di Parte_1
produrre gli estratti conto dei rapporti bancari mancanti e ha rinviato la causa ad altra udienza per la verifica dell'esito della mediazione familiare.
All'udienza del 26.05.2025 il giudice delegato, preso atto della richiesta avanzata dai difensori delle parti, ha assegnato alle stesse termine fino al 30.06.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza per l'eventuale formulazione di conclusioni congiunte.
Con ordinanza del 1.07.2025 il giudice delegato, lette le conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
***
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali di cui all'art. 151
c.c. per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Infatti, in base alle comuni allegazioni e dichiarazioni delle parti, risulta che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile, convivenza peraltro già cessata da alcuni mesi.
Affidamento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, accordo peraltro conforme alla legge e all'interesse dei minori ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario e alla previsione dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà comune dei coniugi alla moglie.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e delle diverse capacità reddituali delle parti. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie.
pagina 8 di 11 Spese processuali – Considerato l'esito della controversia, le spese processuali sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
sposati con matrimonio civile in Montespertoli in data 18.09.2021, con atto
[...]
trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato (PO), nel registro atti di
Matrimonio dell'anno 2021, Parte II, Serie C, atto n. 524;
B) in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti:
1) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e a Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
2) dispone che il padre possa prendere e tenere con sé i figli: Controparte_1
- sino al mese di agosto/settembre 2025, una settimana tre pomeriggi dalle ore 17:30, riportandoli a casa della madre dopo cena entro le 21:00, oppure prima di cena entro le ore 19:45; la settimana successiva due pomeriggi dalle ore 17:30 riportandoli a casa della madre entro le ore 21:00 o le ore 19:45 e, alternativamente, il sabato o la domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:00 o alle ore 19:45;
- dal mese di settembre 2025 e sino al mese di aprile del 2026, se i bambini frequenteranno l'asilo con orario pomeridiano, il padre, compatibilmente con il proprio orario di lavoro, potrà prendere i figli due pomeriggi a settimana direttamente all'uscita dell'asilo e riportarli a casa della madre alle ore 21, provvedendo alla loro cena;
tutti i fine settimana, a fine settimana alterni il sabato o la domenica, potrà prendere i figli dalle ore 10 del mattino e riportarli a casa della madre alle ore 21, provvedendo alla loro cena;
- dal mese di maggio 2026, a fine settimane alterne, potrà prendere i figli dal sabato mattina alle ore 10 sino alla sera della domenica alle ore 21, provvedendo alla cena e a riportarli presso la casa materna;
infrasettimanalmente potrà prendere i figli due pomeriggi nella settimana in cui non è previsto il fine settimana presso di sé dall'uscita dell'asilo e riportarli a casa della madre alle ore 21, provvedendo alla loro cena;
e un pomeriggio nella settimana in cui è previsto il fine settimana presso di sé, con le stesse modalità;
3) i figli inoltre trascorreranno:
pagina 9 di 11 a) il giorno di Natale con un genitore (nel 2025 la madre) e di Santo ST con l'altro
(nel 2025 il padre), il Capodanno con un genitore (nel 2026 la madre) e la EF con l'altro (nel 2026 il padre), con alternanza annuale;
b) il giorno di Pasqua con un genitore (nel 2026 il padre) e il Lunedì dell'Angelo con l'altro (nel 2026 la madre), con alternanza annuale;
c) durante le vacanze estive, nel 2026, due settimane non consecutive con ciascun genitore e dal 2027 un periodo di due settimane anche consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
4) la regolamentazione di cui ai punti 2) e 3) potrà essere derogata in base ad accordi tra i genitori;
5) assegna a la casa coniugale, sita in Prato, via Bernardo Buontalenti Parte_1
n. 1;
6) dispone che il IG. entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, Controparte_1
corrisponda alla IG.ra , come contributo per il mantenimento dei figli, Parte_1
l'importo di € 750,00 (€ 375,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
7) dispone che le spese straordinarie per i figli siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e disciplinate secondo quanto indicato nel
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato. A tale riguardo, tenuto conto di questo
Protocollo, si precisa che:
- sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
- rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di pagina 10 di 11 acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
- rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
- il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
8) disporre che l'assegno unico e universale per i figli erogato dall'INPS sia percepito per intero da . Parte_1
C) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
D) Dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che, in caso di riproduzione del presente procedimento, siano omessi le generalità e gli dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Prato nella camera di conIGlio del 16.07.2025 su relazione della Dott.ssa
Giulia Simoni
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
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