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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 15/07/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2910/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente Dott. Augusto SALUSTRI Giudice Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice Rel. ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2910/2024 promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], residente a [...] (codice fiscale , ed agli effetti del presente ricorso elettivamente domiciliata in Torino, Via C.F._1 Sant'Antonio da Padova n. 4 presso lo studio dell'avvocata Stefania Artoni che la rappresenta e difende per delega in atti
- Parte ricorrente- nei confronti di Controparte_1 nata a [...] il [...], residente a [...], codice fiscale
, domiciliata presso la RSA San Giuseppe di BE (Torino), Via Fratelli C.F._2 Boccardo
- Parte convenuta non costituita – e con l'intervento del Pubblico Ministero Oggetto: interdizione CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nominare il Giudice Istruttore e fissare udienza di comparizione avanti a lui della ricorrente e dell'interdicenda, all'uopo assegnando alla ricorrente termine per la notifica della domanda e, previa nomina urgente di tutore provvisorio ai sensi dell'articolo 717 c.p.c., accertare le condizioni di abituale infermità di mente della signora che la rendono incapace di provvedere Controparte_1 ai propri interessi e, per l'effetto, pronunciare sentenza di interdizione della stessa. Per il P.M.: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 26/06/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme di cui agli artt. 414 ss cc / 473 bis. 52 ss parte ricorrente (nipote della convenuta) esponeva che la convenuta è attinta da disturbo di demenza a genesi mista (degenerativa con cerebrovasculopatia associata) di grado severo, con sintomatologia psicotica associata, disturbi del comportamento.
- All'udienza del 30.4.2025 il GOP delegato per l'incombente ha proceduto all'esame della convenuta e questo ne è l'esito: “(…) ADR come si chiama ? la signora non risponde;
ADR si chiama ? con voce flebile risponde: “si” Persona_1
ADR dove e quando è nata ? non risponde;
ADR si ricorda il giorno e il mese in cui è nata ? “Non mi ricordo più;”
ADR l'anno ? “si” ma non dice altro
ADR che giorno della settimana è oggi ? la signora non risponde e fa cenno di no con il capo;
ADR si ricorda la data ? non risponde;
pagina 1 di 2 ADR siamo ad aprile o ad agosto ? la signora non risponde;
ADR stiamo vivendo nel 1925 o nel 2025 ? la signora non risponde;
ADR che moneta si usa in Italia, la lira o l'euro ? la signora risponde: “che sole”;”
- All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento. Infatti, le condizioni psichiche della convenuta sono apparse gravi e del tutto compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria. È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicenda non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo collegabile alla patologia da cui è affetta, come emerge dall'esame e dalla certificazione medica in atti del 13.3.2023 – Presidio Ospedaliero Riabilitativo Beata Vergine Consolata – UO Alzheimer – attestante demenza a genesi mista di grado severo con sintomatologia psicotica associata. Alla luce del quadro testé delineato, appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi in capo all'interdicenda, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione della convenuta. Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente a tutelare la convenuta in modo adeguato, in quanto ella è totalmente incapace di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione e non è in grado di provvedere da sola alle esigenze del quotidiano. Nella specie, la convenuta, in relazione all'attuale situazione psico/fisica da cui è affetta, non è in grado di compiere alcun atto per la gestione dei propri interessi, risultando totalmente incapace;
con la conseguenza che l'apertura di una Amministrazione di Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela alla parte, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti della medesima. Nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale “incapacitazione” della parte destinataria, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia mentale accertata in capo alla convenuta, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi e della assoluta incapacità della convenuta stessa di collaborare con una figura alla quale sia affidato il compito della sua curatela o amministrazione. La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione della convenuta alla domanda di interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite. Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza, rappresentando la disponibilità ad assumere l'incarico da parte di Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione, visti gli artt 414 ss cc / 473 bis 52 ss cpc
- Dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...], residente a [...], codice fiscale , domiciliata presso la RSA San C.F._2 Giuseppe di BE (Torino), Via Fratelli Bocc Non si accollano alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2025 Il Presidente Dott.ssa Rossella Mastropietro Il Giudice relatore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente Dott. Augusto SALUSTRI Giudice Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice Rel. ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2910/2024 promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], residente a [...] (codice fiscale , ed agli effetti del presente ricorso elettivamente domiciliata in Torino, Via C.F._1 Sant'Antonio da Padova n. 4 presso lo studio dell'avvocata Stefania Artoni che la rappresenta e difende per delega in atti
- Parte ricorrente- nei confronti di Controparte_1 nata a [...] il [...], residente a [...], codice fiscale
, domiciliata presso la RSA San Giuseppe di BE (Torino), Via Fratelli C.F._2 Boccardo
- Parte convenuta non costituita – e con l'intervento del Pubblico Ministero Oggetto: interdizione CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nominare il Giudice Istruttore e fissare udienza di comparizione avanti a lui della ricorrente e dell'interdicenda, all'uopo assegnando alla ricorrente termine per la notifica della domanda e, previa nomina urgente di tutore provvisorio ai sensi dell'articolo 717 c.p.c., accertare le condizioni di abituale infermità di mente della signora che la rendono incapace di provvedere Controparte_1 ai propri interessi e, per l'effetto, pronunciare sentenza di interdizione della stessa. Per il P.M.: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 26/06/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme di cui agli artt. 414 ss cc / 473 bis. 52 ss parte ricorrente (nipote della convenuta) esponeva che la convenuta è attinta da disturbo di demenza a genesi mista (degenerativa con cerebrovasculopatia associata) di grado severo, con sintomatologia psicotica associata, disturbi del comportamento.
- All'udienza del 30.4.2025 il GOP delegato per l'incombente ha proceduto all'esame della convenuta e questo ne è l'esito: “(…) ADR come si chiama ? la signora non risponde;
ADR si chiama ? con voce flebile risponde: “si” Persona_1
ADR dove e quando è nata ? non risponde;
ADR si ricorda il giorno e il mese in cui è nata ? “Non mi ricordo più;”
ADR l'anno ? “si” ma non dice altro
ADR che giorno della settimana è oggi ? la signora non risponde e fa cenno di no con il capo;
ADR si ricorda la data ? non risponde;
pagina 1 di 2 ADR siamo ad aprile o ad agosto ? la signora non risponde;
ADR stiamo vivendo nel 1925 o nel 2025 ? la signora non risponde;
ADR che moneta si usa in Italia, la lira o l'euro ? la signora risponde: “che sole”;”
- All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento. Infatti, le condizioni psichiche della convenuta sono apparse gravi e del tutto compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria. È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicenda non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo collegabile alla patologia da cui è affetta, come emerge dall'esame e dalla certificazione medica in atti del 13.3.2023 – Presidio Ospedaliero Riabilitativo Beata Vergine Consolata – UO Alzheimer – attestante demenza a genesi mista di grado severo con sintomatologia psicotica associata. Alla luce del quadro testé delineato, appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi in capo all'interdicenda, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione della convenuta. Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente a tutelare la convenuta in modo adeguato, in quanto ella è totalmente incapace di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione e non è in grado di provvedere da sola alle esigenze del quotidiano. Nella specie, la convenuta, in relazione all'attuale situazione psico/fisica da cui è affetta, non è in grado di compiere alcun atto per la gestione dei propri interessi, risultando totalmente incapace;
con la conseguenza che l'apertura di una Amministrazione di Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela alla parte, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti della medesima. Nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale “incapacitazione” della parte destinataria, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia mentale accertata in capo alla convenuta, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi e della assoluta incapacità della convenuta stessa di collaborare con una figura alla quale sia affidato il compito della sua curatela o amministrazione. La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione della convenuta alla domanda di interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite. Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza, rappresentando la disponibilità ad assumere l'incarico da parte di Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione, visti gli artt 414 ss cc / 473 bis 52 ss cpc
- Dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...], residente a [...], codice fiscale , domiciliata presso la RSA San C.F._2 Giuseppe di BE (Torino), Via Fratelli Bocc Non si accollano alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2025 Il Presidente Dott.ssa Rossella Mastropietro Il Giudice relatore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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