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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/11/2025, n. 4837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4837 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati: dott.ssa AN AZ presidente dott.ssa Emanuela Maria Rosaria Piazza giudice dott.ssa Claudia Spiga giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5366/2024 promossa da:
R. L. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
NC e dall'avv. Antonino SCIORTINO, elettivamente domiciliata presso il seguente domicilio digitale;
e Email_1 Email_2
Parte opponente
Contro
, , elettivamente CP_2 Controparte_3 CP_4 domiciliati in Palermo, via Borrelli n. 4, presso lo studio dell'avv. Luca Brancato che li rappresenta e difende unitamente e congiuntamente all'avv. Marco Munacò,
Parte opposta
Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 22.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
ICOM. – – A R. L. società cooperativa ha proposto CP_1 CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo 518/2024 emesso in data 02.02.2024 con il quale, su pagina 1 di 4 richiesta di , e , le è CP_2 Controparte_3 CP_4 stata ordinata la consegna della documentazione fiscale e contabile della società indicata analiticamente nel ricorso monitorio, eccependo l'improcedibilità della domanda in considerazione della clausola compromissoria prevista all'art. 38 dello Statuto, nonché
l'insussistenza nel merito del diritto degli opposti, ex soci, a ricevere la documentazione richiesta e la carenza di legittimazione ovvero di interesse ad agire degli opposti.
Gli opposti hanno insistito nella domanda di consegna, eccependo l'inapplicabilità della clausola arbitrale avendo gli stessi perduto la qualità di soci.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata proposta alle parti la seguente proposta transattiva:
“in considerazione dell'oggetto del giudizio, invita le parti a definire in via bonaria la controversia, formulando a tal fine la seguente proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c.: parte opponente consentirà a parte opposta di esaminare ed estrarre copia della documentazione oggetto di monitorio anche attraverso professionista di fiducia;
revoca del decreto ingiuntivo;
rinuncia alle ulteriori domande;
compensazione delle spese di giudizio”.
Detta proposta non è stata accolta dagli opposti che hanno sostenuto che parte opponente non avrebbe depositato tutte la documentazione richiesta.
Tanto premesso, è fondata l'eccezione di incompetenza in favore degli arbitri formulata dalla società opponente.
E' infatti pacifico che, anche a fronte di una clausola compromissoria, una parte possa chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma, nella fase dell'opposizione in cui il giudice deve valutare la fondatezza della domanda introdotta con il monitorio, la relativa eccezione, se fondata, determinerà una pronuncia di incompetenza (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 8166 del 28/07/1999: “L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri”).
pagina 2 di 4 Non coglie poi nel segno la difesa degli opposti, che hanno sostenuto di non essere più soci della cooperativa e, quindi, di non essere più assoggettati alla disciplina statutaria.
Ed invero, così come la clausola compromissoria tra i componenti di una società per la risoluzione delle controversie su diritti nascenti dal patto sociale è opponibile all'erede universale di uno dei soci, così anche l'eventuale avvenuto recesso del socio dà comunque luogo al mantenimento dell'operatività della clausola compromissoria nei rapporti tra lo stesso e la società (cfr. Cass. 30 aprile 2018, n. 10399: “In coerenza con quanto plurime volte affermato da questa Corte, invero, reputa il Collegio che la controversia afferisca ai rapporti sociali, pur quando il socio sia receduto dalla società e si tratti di accertare la legittimità di un recesso, sia pure ormai efficace, il quale continua a trovare causa nell'ambito del sodalizio d'impresa, che pur si è inteso sciogliere limitatamente al singolo rapporto.). Lo stesso principio, coerentemente, è stato affermato in tema di esclusione del socio (Cass., sez. un., 6 luglio 2016).
Va poi rilevato che la clausola compromissoria prevista dall'art. 38 dello Statuto non è affatto generica: è vero che, in prima battuta, demanda la nomina dei tre componenti del collegio arbitrale ad un soggetto estraneo alla cooperativa, ma prevede pure che possano essere nominati dal Presidente del Tribunale.
Va quindi dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in favore degli arbitri, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza, anche in considerazione dell'atteggiamento collaborativo prestato dalla società opponente, che ha depositato gran parte della documentazione richiesta, e vengono liquidate (considerato il valore della controversia come “indeterminato complessità bassa”, applicando i medi per la fase di studio e di minimi per tutte le altre fasi) in complessivi € 4945,00 di cui € 286,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
PQM
Revoca il decreto ingiuntivo n. 518/2024 emesso in data 02.02.2024 dal Tribunale di
Palermo; dichiara la propria incompetenza in favore degli arbitri;
pagina 3 di 4 Condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite liquidate in complessivi € 4945,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Imprese in data 5.11.2025
La Presidente rel. est.
AN AZ
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati: dott.ssa AN AZ presidente dott.ssa Emanuela Maria Rosaria Piazza giudice dott.ssa Claudia Spiga giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5366/2024 promossa da:
R. L. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
NC e dall'avv. Antonino SCIORTINO, elettivamente domiciliata presso il seguente domicilio digitale;
e Email_1 Email_2
Parte opponente
Contro
, , elettivamente CP_2 Controparte_3 CP_4 domiciliati in Palermo, via Borrelli n. 4, presso lo studio dell'avv. Luca Brancato che li rappresenta e difende unitamente e congiuntamente all'avv. Marco Munacò,
Parte opposta
Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 22.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
ICOM. – – A R. L. società cooperativa ha proposto CP_1 CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo 518/2024 emesso in data 02.02.2024 con il quale, su pagina 1 di 4 richiesta di , e , le è CP_2 Controparte_3 CP_4 stata ordinata la consegna della documentazione fiscale e contabile della società indicata analiticamente nel ricorso monitorio, eccependo l'improcedibilità della domanda in considerazione della clausola compromissoria prevista all'art. 38 dello Statuto, nonché
l'insussistenza nel merito del diritto degli opposti, ex soci, a ricevere la documentazione richiesta e la carenza di legittimazione ovvero di interesse ad agire degli opposti.
Gli opposti hanno insistito nella domanda di consegna, eccependo l'inapplicabilità della clausola arbitrale avendo gli stessi perduto la qualità di soci.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata proposta alle parti la seguente proposta transattiva:
“in considerazione dell'oggetto del giudizio, invita le parti a definire in via bonaria la controversia, formulando a tal fine la seguente proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c.: parte opponente consentirà a parte opposta di esaminare ed estrarre copia della documentazione oggetto di monitorio anche attraverso professionista di fiducia;
revoca del decreto ingiuntivo;
rinuncia alle ulteriori domande;
compensazione delle spese di giudizio”.
Detta proposta non è stata accolta dagli opposti che hanno sostenuto che parte opponente non avrebbe depositato tutte la documentazione richiesta.
Tanto premesso, è fondata l'eccezione di incompetenza in favore degli arbitri formulata dalla società opponente.
E' infatti pacifico che, anche a fronte di una clausola compromissoria, una parte possa chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma, nella fase dell'opposizione in cui il giudice deve valutare la fondatezza della domanda introdotta con il monitorio, la relativa eccezione, se fondata, determinerà una pronuncia di incompetenza (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 8166 del 28/07/1999: “L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri”).
pagina 2 di 4 Non coglie poi nel segno la difesa degli opposti, che hanno sostenuto di non essere più soci della cooperativa e, quindi, di non essere più assoggettati alla disciplina statutaria.
Ed invero, così come la clausola compromissoria tra i componenti di una società per la risoluzione delle controversie su diritti nascenti dal patto sociale è opponibile all'erede universale di uno dei soci, così anche l'eventuale avvenuto recesso del socio dà comunque luogo al mantenimento dell'operatività della clausola compromissoria nei rapporti tra lo stesso e la società (cfr. Cass. 30 aprile 2018, n. 10399: “In coerenza con quanto plurime volte affermato da questa Corte, invero, reputa il Collegio che la controversia afferisca ai rapporti sociali, pur quando il socio sia receduto dalla società e si tratti di accertare la legittimità di un recesso, sia pure ormai efficace, il quale continua a trovare causa nell'ambito del sodalizio d'impresa, che pur si è inteso sciogliere limitatamente al singolo rapporto.). Lo stesso principio, coerentemente, è stato affermato in tema di esclusione del socio (Cass., sez. un., 6 luglio 2016).
Va poi rilevato che la clausola compromissoria prevista dall'art. 38 dello Statuto non è affatto generica: è vero che, in prima battuta, demanda la nomina dei tre componenti del collegio arbitrale ad un soggetto estraneo alla cooperativa, ma prevede pure che possano essere nominati dal Presidente del Tribunale.
Va quindi dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in favore degli arbitri, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza, anche in considerazione dell'atteggiamento collaborativo prestato dalla società opponente, che ha depositato gran parte della documentazione richiesta, e vengono liquidate (considerato il valore della controversia come “indeterminato complessità bassa”, applicando i medi per la fase di studio e di minimi per tutte le altre fasi) in complessivi € 4945,00 di cui € 286,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
PQM
Revoca il decreto ingiuntivo n. 518/2024 emesso in data 02.02.2024 dal Tribunale di
Palermo; dichiara la propria incompetenza in favore degli arbitri;
pagina 3 di 4 Condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite liquidate in complessivi € 4945,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Imprese in data 5.11.2025
La Presidente rel. est.
AN AZ
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