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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 885/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 885/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANETTI LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LAUDI CHIARA FRANCESCA MARIA RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. FORTUNAT ANDREA e dell'avv. MARKU Controparte_1
EMILIAN RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/9/2023, – dal 1/4/2019 dipendente di Servizi Fiduciari Parte_1 soc. coop., con contratto a tempo indeterminato, orario a tempo pieno, assegnato ad attività di guardiania non armata e inquadramento contrattuale al livello F del C.C.N.L. Vigilanza Privata, sezione
Servizi Fiduciari fino al Marzo 2020, poi al livello E dall'aprile 2020 al marzo 2021 e infine, al livello
D dall'aprile 2021 – lamentava l'insufficienza della retribuzione prevista dal CCNL per il livello D nell'importo lordo di € 930,00/mese, equivalenti a €. 5,37/ora, per il livello E di €. 875,38 (€. 5,06/ora)
e di €. 795,80 (€ 4,60/ora) per il livello F, in quanto vi erano altri contratti, e cioè il CCNL Multiservizi, il CCNL Proprietari dei Fabbricati, il CCNL Terziario che, in presenza di mansioni equivalenti alle sue, prevedevano una retribuzione superiore, per cui quella percepita risultava inferiore di circa il 25,46% rispetto al CCNL Multiservizi, di circa il 23,68% rispetto al CCNL Portieri e proprietari di fabbricati e del 37,55% rispetto al CCNL Terziario-commercio. Aggiungeva inoltre, che la retribuzione erogatagli era di molto inferiore al tasso-soglia di povertà assoluta stabilito dall'ISTAT, con la conseguente illegittimità dell'art 23 CCNL per violazione dell'art 36 cost.
pagina 1 di 4 Lamentava inoltre, il mancato versamento del contributo sostitutivo dell'iscrizione al Fasiv e chiedeva pertanto, in via principale, di dichiarare la nullità e/o illegittimità della “retribuzione normale” percepita in base all'art. 23 C.C.N.L. Vigilanza Privata, sezione Servizi Fiduciari per violazione dell'art. 36 Cost e conseguentemente, di accertare il diritto a percepire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL “Servizi di Pulizia e Servizi Multintegrati /
Multiservizi” per un dipendente assunto al II livello, con la condanna di Servizi Fiduciari soc. coop. al pagamento di €. 26.272,39 oltre €. 1.620,00 a titolo di edr Fasiv.
Si costituiva (già che chiedeva, in via preliminare, di CP_1 Controparte_2 sollevare la questione di legittimità costituzione “con riguardo all'art. 2099 c.c., co. 2, e all'art. 3, co.
1, della Legge n. 142/2001, interpretati e applicati nel modo sopra descritto al punto da poter essere considerati in tale loro nuovo significato come diritto vivente… affinché essa decida circa la compatibilità di tale nuova disciplina della materia retributiva con i principi sanciti dall'art. 41 Cost. per ciò che riguarda la libertà di impresa, dall'art. 39 Cost. per ciò che riguarda la prerogativa dell'autonomia negoziale collettiva attribuita alle associazioni sindacali e imprenditoriali” e in subordine, di procedere al rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art 297 TFUE “in riferimento all'art. 16
(Libertà di impresa) e 28 (Autonomia negoziale collettiva) della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché agli artt. 101-109 TFUE (Libera e corretta concorrenza tra le imprese)”.
Nel merito non contestava la domanda relativa al pagamento della somma di € 30,00 prevista dall'art. 32 del CCNL SEFI per mancata iscrizione al fondo Fasiv, ma contestava invece, le altre domande per mancata allegazione e prova delle mansioni svolte e per mancata deduzione e prova della pretesa insufficienza della retribuzione.
Dichiarate non fondate le questioni preliminari sollevate dalla resistente con ordinanza 11/10/2024, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La retribuzione insufficiente
Nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente, con qualifica di operatore, addetto alle attività di custodia non armata, ha ricevuto una retribuzione base conglobata pari ai minimi tabellari previsti dall'art. 23
CCNL applicato per il livello di inquadramento, assegnatogli nel corso degli anni.
Tale retribuzione non può ritenersi conforme al principio di proporzionalità sancito dall'art. 36 cost.
(retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro), per la notevole differenza con il trattamento economico che un altro lavoratore, addetto alle medesime attività, avrebbe percepito con l'applicazione di altri CCNL coerenti con le mansioni svolte.
Dal confronto tra le tabelle tariffarie dei CCNL prodotti, risulta che la retribuzione mensile lorda del
CCNL Servizi Fiduciari è inferiore del 25,46% rispetto a quella prevista dal CCNL Multiservizi per i dipendenti inquadrati nel II livello, del 23,68% rispetto a quella del CCNL Portieri e proprietari di fabbricati per i lavoratori inquadrati nel livello D1 e del 37.55% rispetto a quella del CCNL Terziario
Commercio, per i lavoratori di VI livello.
Per quanto riguarda il secondo principio stabilito dall'art. 36 Cost. (retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa), in assenza di riferimenti legislativi pagina 2 di 4 che indichino quello che in altri ordinamenti è stabilito come “salario minino legale”, è necessario ricercare parametri normativi che, seppur in via indiretta, consentano di fissare, in termini il più possibile oggettivi, quella che nell'attuale contesto socio-economico italiano può essere configurata come linea di demarcazione, al di sotto della quale non sono garantite condizioni di vita libere e dignitose.
In tale prospettiva un elemento di sicuro rilievo è il cd. indice di povertà assoluta, accertato dall'ISTAT, allegato dal ricorrente, rappresentato dall'importo destinato alla spesa mensile per i consumi, al di sotto del quale un soggetto è da considerare assolutamente povero.
Ne consegue che la retribuzione prevista dal CCNL Servizi Fiduciari non risulta conforme ai principi stabiliti dall'art. 36 cost. sia sotto il profilo dell'adeguatezza, per il divario rispetto agli altri CCNL comparabili, sia sotto il profilo della sufficienza, perché inferiore all'indice di povertà assoluta, accertato dall'ISTAT, che fissa la soglia sotto la quale non sono garantite condizioni di vita accettabili.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il giudice può discostarsi in melius dal CCNL applicato, quando riscontri che il trattamento economico (inteso come retribuzione base e non comprensivo degli altri istituti contrattuali, quali le mensilità aggiuntive) determinato dalle parti sociali sia in concreto contrastante con il precetto costituzionale sancito dall'art. 36 cost., e può assumere come criterio orientativo, un contratto collettivo nazionale (o aziendale) non vincolante per quel determinato rapporto di lavoro, indicando nella motivazione della sentenza i criteri di valutazione utilizzati in modo da consentire il controllo circa la correttezza e congruità logico-giuridica della decisione (Cass. 27711/2023, 20452/2018).
L'attuazione per via legislativa dell'art. 36 cost., nella perdurante mancata applicazione dell'art. 39 cost., non comporta pertanto il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo, ma l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno con effetti vincolanti (vd. C. Cost. 51/2015)
Ne consegue che pure nel settore delle cooperative (art. 7 co. 4 d.l. 248/2007, conv. in l. 31/2008) il fatto che il contratto collettivo sia stato sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative non costituisce garanzia sufficiente del rispetto del citato precetto costituzionale, dato che i minimi retributivi fondano una presunzione relativa (e non assoluta) di conformità all'art. 36 cost. la cui adeguatezza dev'essere verificata di volta in volta dal giudice.
Peraltro la Cassazione ha confermato diverse sentenze di merito che hanno individuato, quale parametro del trattamento economico minimo ex art. 36 cost., obbligatoriamente applicabile ai soci lavoratori di , quello previsto dal CCNL Multiservizi (Cass. Parte_2
4622/2020, 10851, 9005, 5189, 4951 e 4808/2019).
Da ultimo, occorre ricordare che anche la Corte di appello di Milano (sent. n. 653/2023, 579/2022, 695
e 707/2021) ha ritenuto fondata la tesi sostenuta dal ricorrente.
In conclusione, a come richiesto con il ricorso, dev'essere riconosciuto il trattamento Pt_1 economico previsto dal Multiservizi per i dipendenti inquadrati nel II livello, per garantire il rispetto dei principi stabiliti dall'art 36 cost.
Il ricorrente ha calcolato l'importo dovutogli in complessivi € 26.272,39 (doc. H). pagina 3 di 4 La resistente ha contestato i conteggi allegati al ricorso in quanto la paga base, comprensiva delle voci
Afac e Fasiv, risultava di € 847,14 da incrementare per la quota di tredicesima e del t.f.r., per complessivi € 985,72 da dividere poi per 173 (il divisore orario), per cui la paga oraria risultava di €
5,70 e non di € 4,60 come erroneamente indicato dal ricorrente.
La contestazione non pare fondata in quanto i conteggi tengono conto della stessa paga oraria CCNL
Sefi indicata in busta paga di € 4,60775 per il periodo d'inquadramento nel livello F, €. 5,06855/ora per il periodo d'inquadramento nel livello E, €. 5,37572/ora poi incrementatati a € 5,49133/ora e infine a €
5,57803/ora per il periodo d'inquadramento nel livello D.
La resistente dev'essere pertanto condannata al pagamento della somma richiesta di complessivi €
26.272,39.
A tale importo deve aggiungersi la somma di €. 1.620,00 per l'indennità sostitutiva dell'iscrizione al
Fasiv, riconosciuta dovuta dalla società resistente.
Le somme liquidate al resistente devono essere incrementate per rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione della natura seriale del contenzioso
(quinto scaglione, valore medio ridotto del 50% circa, senza la fase di istruttoria/trattazione), seguono la soccombenza della società resistente.
PQM
1. dichiara la nullità degli artt. 23 e 24 CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013 – sezione
Servizi Fiduciari e conseguentemente, condanna al pagamento di € Controparte_1
26.272,39 con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
2. condanna al pagamento di € 1.620,00 per l'indennità sostitutiva Controparte_1 dell'iscrizione al Fasiv, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000,00 per Controparte_1 onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 18/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 885/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANETTI LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LAUDI CHIARA FRANCESCA MARIA RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. FORTUNAT ANDREA e dell'avv. MARKU Controparte_1
EMILIAN RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/9/2023, – dal 1/4/2019 dipendente di Servizi Fiduciari Parte_1 soc. coop., con contratto a tempo indeterminato, orario a tempo pieno, assegnato ad attività di guardiania non armata e inquadramento contrattuale al livello F del C.C.N.L. Vigilanza Privata, sezione
Servizi Fiduciari fino al Marzo 2020, poi al livello E dall'aprile 2020 al marzo 2021 e infine, al livello
D dall'aprile 2021 – lamentava l'insufficienza della retribuzione prevista dal CCNL per il livello D nell'importo lordo di € 930,00/mese, equivalenti a €. 5,37/ora, per il livello E di €. 875,38 (€. 5,06/ora)
e di €. 795,80 (€ 4,60/ora) per il livello F, in quanto vi erano altri contratti, e cioè il CCNL Multiservizi, il CCNL Proprietari dei Fabbricati, il CCNL Terziario che, in presenza di mansioni equivalenti alle sue, prevedevano una retribuzione superiore, per cui quella percepita risultava inferiore di circa il 25,46% rispetto al CCNL Multiservizi, di circa il 23,68% rispetto al CCNL Portieri e proprietari di fabbricati e del 37,55% rispetto al CCNL Terziario-commercio. Aggiungeva inoltre, che la retribuzione erogatagli era di molto inferiore al tasso-soglia di povertà assoluta stabilito dall'ISTAT, con la conseguente illegittimità dell'art 23 CCNL per violazione dell'art 36 cost.
pagina 1 di 4 Lamentava inoltre, il mancato versamento del contributo sostitutivo dell'iscrizione al Fasiv e chiedeva pertanto, in via principale, di dichiarare la nullità e/o illegittimità della “retribuzione normale” percepita in base all'art. 23 C.C.N.L. Vigilanza Privata, sezione Servizi Fiduciari per violazione dell'art. 36 Cost e conseguentemente, di accertare il diritto a percepire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL “Servizi di Pulizia e Servizi Multintegrati /
Multiservizi” per un dipendente assunto al II livello, con la condanna di Servizi Fiduciari soc. coop. al pagamento di €. 26.272,39 oltre €. 1.620,00 a titolo di edr Fasiv.
Si costituiva (già che chiedeva, in via preliminare, di CP_1 Controparte_2 sollevare la questione di legittimità costituzione “con riguardo all'art. 2099 c.c., co. 2, e all'art. 3, co.
1, della Legge n. 142/2001, interpretati e applicati nel modo sopra descritto al punto da poter essere considerati in tale loro nuovo significato come diritto vivente… affinché essa decida circa la compatibilità di tale nuova disciplina della materia retributiva con i principi sanciti dall'art. 41 Cost. per ciò che riguarda la libertà di impresa, dall'art. 39 Cost. per ciò che riguarda la prerogativa dell'autonomia negoziale collettiva attribuita alle associazioni sindacali e imprenditoriali” e in subordine, di procedere al rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art 297 TFUE “in riferimento all'art. 16
(Libertà di impresa) e 28 (Autonomia negoziale collettiva) della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché agli artt. 101-109 TFUE (Libera e corretta concorrenza tra le imprese)”.
Nel merito non contestava la domanda relativa al pagamento della somma di € 30,00 prevista dall'art. 32 del CCNL SEFI per mancata iscrizione al fondo Fasiv, ma contestava invece, le altre domande per mancata allegazione e prova delle mansioni svolte e per mancata deduzione e prova della pretesa insufficienza della retribuzione.
Dichiarate non fondate le questioni preliminari sollevate dalla resistente con ordinanza 11/10/2024, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La retribuzione insufficiente
Nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente, con qualifica di operatore, addetto alle attività di custodia non armata, ha ricevuto una retribuzione base conglobata pari ai minimi tabellari previsti dall'art. 23
CCNL applicato per il livello di inquadramento, assegnatogli nel corso degli anni.
Tale retribuzione non può ritenersi conforme al principio di proporzionalità sancito dall'art. 36 cost.
(retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro), per la notevole differenza con il trattamento economico che un altro lavoratore, addetto alle medesime attività, avrebbe percepito con l'applicazione di altri CCNL coerenti con le mansioni svolte.
Dal confronto tra le tabelle tariffarie dei CCNL prodotti, risulta che la retribuzione mensile lorda del
CCNL Servizi Fiduciari è inferiore del 25,46% rispetto a quella prevista dal CCNL Multiservizi per i dipendenti inquadrati nel II livello, del 23,68% rispetto a quella del CCNL Portieri e proprietari di fabbricati per i lavoratori inquadrati nel livello D1 e del 37.55% rispetto a quella del CCNL Terziario
Commercio, per i lavoratori di VI livello.
Per quanto riguarda il secondo principio stabilito dall'art. 36 Cost. (retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa), in assenza di riferimenti legislativi pagina 2 di 4 che indichino quello che in altri ordinamenti è stabilito come “salario minino legale”, è necessario ricercare parametri normativi che, seppur in via indiretta, consentano di fissare, in termini il più possibile oggettivi, quella che nell'attuale contesto socio-economico italiano può essere configurata come linea di demarcazione, al di sotto della quale non sono garantite condizioni di vita libere e dignitose.
In tale prospettiva un elemento di sicuro rilievo è il cd. indice di povertà assoluta, accertato dall'ISTAT, allegato dal ricorrente, rappresentato dall'importo destinato alla spesa mensile per i consumi, al di sotto del quale un soggetto è da considerare assolutamente povero.
Ne consegue che la retribuzione prevista dal CCNL Servizi Fiduciari non risulta conforme ai principi stabiliti dall'art. 36 cost. sia sotto il profilo dell'adeguatezza, per il divario rispetto agli altri CCNL comparabili, sia sotto il profilo della sufficienza, perché inferiore all'indice di povertà assoluta, accertato dall'ISTAT, che fissa la soglia sotto la quale non sono garantite condizioni di vita accettabili.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il giudice può discostarsi in melius dal CCNL applicato, quando riscontri che il trattamento economico (inteso come retribuzione base e non comprensivo degli altri istituti contrattuali, quali le mensilità aggiuntive) determinato dalle parti sociali sia in concreto contrastante con il precetto costituzionale sancito dall'art. 36 cost., e può assumere come criterio orientativo, un contratto collettivo nazionale (o aziendale) non vincolante per quel determinato rapporto di lavoro, indicando nella motivazione della sentenza i criteri di valutazione utilizzati in modo da consentire il controllo circa la correttezza e congruità logico-giuridica della decisione (Cass. 27711/2023, 20452/2018).
L'attuazione per via legislativa dell'art. 36 cost., nella perdurante mancata applicazione dell'art. 39 cost., non comporta pertanto il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo, ma l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno con effetti vincolanti (vd. C. Cost. 51/2015)
Ne consegue che pure nel settore delle cooperative (art. 7 co. 4 d.l. 248/2007, conv. in l. 31/2008) il fatto che il contratto collettivo sia stato sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative non costituisce garanzia sufficiente del rispetto del citato precetto costituzionale, dato che i minimi retributivi fondano una presunzione relativa (e non assoluta) di conformità all'art. 36 cost. la cui adeguatezza dev'essere verificata di volta in volta dal giudice.
Peraltro la Cassazione ha confermato diverse sentenze di merito che hanno individuato, quale parametro del trattamento economico minimo ex art. 36 cost., obbligatoriamente applicabile ai soci lavoratori di , quello previsto dal CCNL Multiservizi (Cass. Parte_2
4622/2020, 10851, 9005, 5189, 4951 e 4808/2019).
Da ultimo, occorre ricordare che anche la Corte di appello di Milano (sent. n. 653/2023, 579/2022, 695
e 707/2021) ha ritenuto fondata la tesi sostenuta dal ricorrente.
In conclusione, a come richiesto con il ricorso, dev'essere riconosciuto il trattamento Pt_1 economico previsto dal Multiservizi per i dipendenti inquadrati nel II livello, per garantire il rispetto dei principi stabiliti dall'art 36 cost.
Il ricorrente ha calcolato l'importo dovutogli in complessivi € 26.272,39 (doc. H). pagina 3 di 4 La resistente ha contestato i conteggi allegati al ricorso in quanto la paga base, comprensiva delle voci
Afac e Fasiv, risultava di € 847,14 da incrementare per la quota di tredicesima e del t.f.r., per complessivi € 985,72 da dividere poi per 173 (il divisore orario), per cui la paga oraria risultava di €
5,70 e non di € 4,60 come erroneamente indicato dal ricorrente.
La contestazione non pare fondata in quanto i conteggi tengono conto della stessa paga oraria CCNL
Sefi indicata in busta paga di € 4,60775 per il periodo d'inquadramento nel livello F, €. 5,06855/ora per il periodo d'inquadramento nel livello E, €. 5,37572/ora poi incrementatati a € 5,49133/ora e infine a €
5,57803/ora per il periodo d'inquadramento nel livello D.
La resistente dev'essere pertanto condannata al pagamento della somma richiesta di complessivi €
26.272,39.
A tale importo deve aggiungersi la somma di €. 1.620,00 per l'indennità sostitutiva dell'iscrizione al
Fasiv, riconosciuta dovuta dalla società resistente.
Le somme liquidate al resistente devono essere incrementate per rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione della natura seriale del contenzioso
(quinto scaglione, valore medio ridotto del 50% circa, senza la fase di istruttoria/trattazione), seguono la soccombenza della società resistente.
PQM
1. dichiara la nullità degli artt. 23 e 24 CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013 – sezione
Servizi Fiduciari e conseguentemente, condanna al pagamento di € Controparte_1
26.272,39 con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
2. condanna al pagamento di € 1.620,00 per l'indennità sostitutiva Controparte_1 dell'iscrizione al Fasiv, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000,00 per Controparte_1 onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 18/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 4 di 4