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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 05/12/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott. Davide Storti Presidente dott.ssa Manuela Mari Giudice dott. Lorenzo Pini Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 375/2024 R.G. e promossa da
(avv.ti P.Campanati e M.Magistrelli) Parte_1 attrice contro
(avv.G.Sorcinelli) Controparte_1 convenuto e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro intervenuta e
1 avv.Maria Rita Giorgi curatrice speciale dei minori chiamata in causa
Oggetto : regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
Va disposto l'affidamento condiviso di . Per_1
Sul punto non vi è contestazione.
E' indubbia peraltro la forte conflittualità esistente tra i due genitori, sfociata anche in un procedimento penale a carico del convenuto, in relazione al quale peraltro il PM ha richiesto in data 24.10.2024 l'archiviazione.
Emergono inoltre criticità nelle capacità genitoriali di entrambi i genitori, che hanno avuto evidenti ripercussioni sulla crescita psicofisica della minore, che ha anche problemi disfunzionali con il cibo (vedere la relazione dell'AST di Pesaro del 14.5.2024).
Dalle dichiarazioni rese da il 18.9.2024, nel corso del procedimento avanti al Tribunale per i Per_1 Minorenni, emerge infatti una grave situazione famigliare, con il padre dedito all'uso di sostanza stupefacenti e la madre alla prostituzione.
I Servizi Sociali del Comune di Fano nella relazione del 9.9.2025 hanno peraltro evidenziato che la situazione familiare tra le parti si è allo stato ricomposta, sussistendo un rapporto di reciproco rispetto tra i due genitori e tra il padre e la minore.
Analoghe sono le considerazioni svolte dai Servizi nella relazione del 27.11.2025.
In questo contesto, pur prendendo atto dei risultati conseguiti, viene di conseguenza confermata la presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali, già disposta dal Tribunale per i Minorenni, per i compiti di sostegno e monitoraggio di competenza e vanno continuati i percorsi consigliati dallo psicologo del Consultorio AST con la citata relazione del 14.5.2024.
Le parti concordano anche sulla collocazione della minore presso la madre e sui i tempi di frequentazione con il padre, che appaiono conformi agli interessi della minori, attesi gli attuali rapporti con i genitori, come sopra descritti, e l'età ormai raggiunta da . Per_1
La casa famigliare va di conseguenza assegnata all'attrice.
In mancanza di accordo, non vi sono le condizioni perchè il convenuto possa utilizzare la mansarda della ex casa famigliare.
2 In questa sede il Tribunale d'altra parte ha poteri limitatamente all'assegnazione dell'ex casa famigliare e non sugli eventuali altri diritti che le parti hanno su altri immobile, che andranno decisi attraverso un eventuale giudizio ordinario.
Quanto alle condizioni economiche : a) che l'attrice, come dalla stessa dichiarato, svolge lavori stagionali o lavora come badante, percependo circa mille euro al mese, mentre il convenuto percepisce un reddito da lavoro dipendente di poco inferiore ai 28 mila euro lordi l'anno.
Risulta qui irrilevante la decurtazione che il convenuto subisce, per circa 600,00 euro al mese, per i debiti e finanziamenti contratti, in quanto atti volontari o comunque a lui direttamente imputabili.
Va invece certamente considerata la possibilità dell'attrice di porre a reddito (locazione) la mansarda posta al quarto piano dell'abitazione principale, che – circostanza non contestata- è indipendente dall'abitazione principale.
Appare pertanto congruo porre a carico del convenuto, per il mantenimento di , la somma di € Per_1
350,00, tenuto conto dei tempi di frequentazione, dell'età della minore, della circostanza che l'attrice usufruirà della casa famigliare, di proprietà della minore e usufruirà – come sotto spiegato - per intero gli assegno unico.
La differenza reddituale giustifica l'assegnazione per intero dell'assegno unico alla madre, con cui la minore vive prevalentemente.
Non è stata qui riproposta la domanda di sospensione/decadenza, ex artt.330 e 333 cc, che il PM aveva promosso nel procedimento instaurato avanti il Tribunale per i Minorenni e poi trasmesso per competenza a questo Tribunale.
Le ragioni della decisione e la parziale reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite.
per questi motivi
dispone l'affidamento condiviso di e la sua collocazione presso la madre, cui assegna la casa Per_1 famigliare sita in Fano via G.C.Fabbri 14;
dispone che il padre ha il diritto di frequentare il padre liberamente, ascoltando in maniera specifica le volontà della minore;
Per_1
prescrive alla minore di proseguire il percorso psicologico di sostegno in atto ed ai genitori quello di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio AST di Fano;
dispone la presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Fano per i compiti di sostegno e monitoraggio di competenza, con relazione al Giudice tutelare di questo Tribunale ogni 6 mesi;
pone a carico del convenuto, a titolo di assegno di mantenimento della minore, la somma mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità comunicate dalla stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Pesaro;
3 assegna all'attrice per intero l'assegno unico famigliare;
compensa le spese di lite;
manda alla Cancelleria per comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali di Fano.
Così deciso in Pesaro 4 dicembre 2025
Il Presidente dott.Davdie Storti
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