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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/11/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 459/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta da: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa AN RA Consigliere est. dott.ssa OL Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 459/2023
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OL ER
APPELLANTE
Contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. IL ANGELETTI P.IVA_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 246/2023 del Tribunale di Ascoli
Piceno pubblicata il 27.4.2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 24 Dell'appellante: “–in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'appello e negli atti depositati;
–in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 246/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Civile, GOT Dott.Roberto CI, nell'ambito del giudizio N.R.G.1960/2019, depositata in cancelleria in data 27/04/2023, notificata il 02/05/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “preliminarmente, per tutte le ragioni suesposte, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia delle delibere assembleari del 25.2.2019 e del 14.5.2019, anche al fine di evitare un'ulteriore ratifica e convalida, non solo delle delibere in questa sede impugnate ma anche delle delibere del 10.4.17, 28.9.17, 27.6.18. nel merito, per tutti i motivi di cui sopra, accertare e dichiarare che la delibera assembleare del 25.2.2019 ai punti
1,2,3,4 e 5 all'o.d.g. è inefficace, invalida e/o annullabile, e che la delibera del
14.5.2019 al punto 1. all'o.d.g. è inefficace, invalida e/o annullabile, per tutte le ragioni suesposte e per l'effetto condannare il al pagamento delle CP_1 spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
con ulteriore condanna del convenuto ex art 96 cpc;
In via istruttoria chiede ammettersi: CP_1
interrogatorio formale dell'Amministratore p. t. sui capitoli di cui Controparte_2 alla superiore narrativa;
prova per testi sui capitoli di cui in narrativa preceduti dalla locuzione “Vero che” Con riserva di integrare la lista testi, nonché di meglio argomentare, dedurre e provare anche alla luce delle avverse difese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 cpc”; e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Si chiede lo stralcio della sentenza n. 1149/2024 depositata irritualmente il
6.12.2024 dal Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 24 In via istruttoria, si chiede di pronunciarsi sulle istanze istruttorie su cui il OT di primo grado non si è mai dichiarato, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
1) Ordinare al di trasmettere a mezzo pec alla scrivente difesa tutti CP_1
i documenti contabili di (estratti conto, fatture con nota di Controparte_1 pagamento, preventivi, registro assemblee condominiali) dall'anno 2016 ad oggi ed il deposito del verbale d'assemblea del 23.06.2020 non consegnato alla Pt_1
2) Trascrizione Stralcio udienze del 13.01.2020 e 19.02.2020 (e CD audio);
3) stralcio udienza e verbale 1.3.19 e CD audio;
Pt_2
4) Trascrizione Stralcio assemblee del 28.9.17e 27.6.2018;
5) E-mail CP_3
6) Verbale 25.2.19 ed allegato al verbale, Trascrizione assemblea del
25.2.2019,(Cd audio),lettera del 18.02.2018;
7) Trascrizione assemblea del 23.6.2020(e Cd audio);
8) Alcune delle richieste di documenti contabili;
9) Convocazioni precedenti e successive la delibere del 25.2.18;
10) Regolamento di Condominio;
11) Ricevuta del 18.10.18;
12) Pec avv. Rossi del 2.8.18;
13) Querela;
14) Convocazione e verbale dell'8.01.2020;
15) Verbale, Trascrizione registrazione assemblea del 14.5.2019 (e CD audio);
16) Convocazione marzo 2016, richiesta distacco scala C già ad ottobre 2015;
Verbale 15.5.2017 non impugnato, con nomina tecnici pratiche sisma;
n. 3 preventivi grondaie, mai consegnati al Condominio, ma solo alla nel 2019; Pt_1
Conversazione ed Pt_1 CP_2
Dà atto che il 9.12.2024 la CdA delle Marche ha autorizzato il deposito dei cd audio, le cui trascrizioni già sono depositate in atti, contenenti la registrazione dell'udienza del 1.3.2019 innanzi al giudice registrazione assemblea Pt_2 condominiale del 28.9.2017, 27.6.2018, 25.2.2019, 23.6.2020, 14.5.2019,
pagina 3 di 24 registrazione delle udienze del 13.1.2020 e 19.2.2020 innanzi al OT CI e che provvederà prima della udienza al deposito.
Dell'appellato: confermare la sentenza impugnata rigettando il gravame. Vinte le spese del grado.
FATTI DI CAUSA
I.1) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno - ricostruita la vicenda processuale e delineato l'oggetto del giudizio introdotto da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 volto all'accertamento della illegittimità di due delibere condominiali (del
25.2.2019 e del 14.5.2019), dirette alla ratifica di altre delibere viziate (del
10.4.2017, del 28.9.2017, del 27.6.2018) e già impugnate, per la irregolarità della convocazione, per omessa discussione dell'ordine del giorno e per essere stato impedito alla condomina di poter visionare i documenti relativi alla Pt_1 gestione condominiale, anche di natura contabile – ha respinto le domande di parte attrice e ha condannato la stessa al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €. 6.431,00, oltre spese forfettarie e accessori dovuti per legge.
I.2) In particolare il giudice di primo grado ha evidenziato che:
-le questioni relative ai vizi delle delibere 10.4.2017, 28.9.2017 e 27.6.2018
(oggetto di ratifica mediante le due successive delibere del 2019 impugnate nel giudizio definito con la sentenza appellata) erano state già esaminate in un separato procedimento (in cui erano state riunite le tre distinte impugnazioni avverso le tre delibere del 2017-2018, citate) definito con altra sentenza del
Tribunale di Ascoli Piceno (n.282/2020), seppure non passata in giudicato, con cui era stato statuito che “1)…relativamente alla delibera adottata il 28.9.2017, avendo la stessa superato il motivo di invalidità formale della precedente deliberare del 10.4.2017 e non essendo riscontrabili , nelle decisioni assembleari, ulteriori irregolarità, la stessa andrà confermata in quanto adottata in conformità alla legge e allo statuto. 2) Andranno invece rigettate le impugnazioni delle
pagina 4 di 24 delibere adottate il 28.9.2017 (proc. n. 1138/2018) e il 27.6.2018 (proc. n.
2153/2018)”;
- non era nella specie applicabile l'art. 39 c.p.c. poiché i precedenti giudizi
(riuniti) avevano ad oggetto delibere (del 2017-2018) diverse da quelle (del
2019) impugnate;
- dai documenti prodotti, dalle prove espletate e dalle risultanze del procedimento definito con la sentenza n. 282/2020, era emerso che le delibere impugnate erano state oggetto di effettiva discussione, che i documenti erano stati posti a disposizione della parte attrice e che quindi le delibere del 10.4.2017,
28.9.2017 e del 27.6.2018 dovevano ritenersi valide;
- nella specie si trattava non solo di apprezzare le risultanze istruttorie derivanti da altro processo, ma di prendere atto della sussistenza di una pronuncia giudiziale – seppure non passata in giudicato – che aveva statuito in merito ad uno dei presupposti della domanda giudiziale proposta dichiarando la legittimità delle pregresse delibere assembleari su cui la parte attrice ha basato la invalidità delle delibere oggi impugnate proprio per essere le pregresse delibere invalide.
II.) Ha proposto appello per i motivi di seguito illustrati chiedendo, Parte_1 previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma di tale sentenza, di accertare che la delibera assembleare del 25.2.2019 ai punti
1,2,3,4 e 5 all'o.d.g. è inefficace, invalida e/o annullabile, e che la delibera del
14.5.2019 al punto 1. all'o.d.g. è inefficace, invalida e/o annullabile e di condannare la controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi.
III.) Si è costituito il che ha eccepito la inammissibilità del gravame CP_1 per difetto di specificità dei motivi e violazione dell'art. 342 cpc. nonché “per contrasto con il principio della ragione più liquida - giudicato interno”; l'appellato ha inoltre contestato, nel merito, il gravame, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove e modificate, contestando tutte le produzioni nuove effettuate in violazione delle barriere preclusive del gravame e nella loro conformità all'originale per le firme, contenuto non conforme, data di formazione e contestando altresì la producibilità di registrazioni in violazione delle pagina 5 di 24 disposizioni previste dalla normativa vigente;
ha chiesto quindi la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
IV.1) Con ordinanza collegiale del 25.10-13.11.2023 è stata respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
sono stati assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica
(provvedimento depositato il 13.11.2023) e, in seguito alla richiesta di parte attrice, è stato autorizzato il deposito dei CD già allegati nel giudizio di primo grado (provvedimento del 6.12.2024).
IV.2) L'appellante, con nota del 22.1.2025, ha depositato CD audio
(“assemblee condominiali 28.9.2017, 27.6.2018, 25.2.2019, Controparte_1
14.5.2019; udienze del 1.3.2019,13.1.2020,19.2.2020”), con gli scritti difensivi finali ha illustrato e ribadito le proprie domande ed eccezioni, contestando quelle avversarie, e, con le note di trattazione scritta (in sostituzione della udienza di rimessione della causa in decisione, depositate ex art. 127 ter c.p.c.), ha dato atto che è stata concessa l'autorizzazione a depositare i cd audio, contenuti già nel fascicolo di primo grado, di aver depositato tali CD nonché le trascrizioni
(relative alle registrazioni dell'udienza del 1.3.2019 innanzi al giudice della Pt_2 assemblea condominiale del 28.9.2017, 27.6.2018, 25.2.2019, 23.6.2020,
14.5.2019, delle udienze del 13.1.2020 e 19.2.2020 innanzi al OT CI); ha chiesto di ammettere alcune produzioni documentali e valutare le registrazioni in quanto già ammesse (in particolare: Trascrizione Stralcio udienze del 13.01.2020
e 19.02.2020 del CD audio già ammesso;
trascrizione stralcio udienza e Pt_2 verbale 1.3.19 del CD audio già ammesso;
trascrizione Stralcio assemblee del
28.9.17 e 27.6.2018 del Cd audio già ammesso;
E-mail Verbale CP_3 assemblea del 25.2.19 e relativo allegato, Trascrizione assemblea del 25.2.2019, del cd audio già ammesso, lettera del 18.02.2018; Trascrizione assemblea del
23.6.2020 del cd audio già ammesso;
alcune delle richieste di documenti contabili;
Convocazioni precedenti e successive la delibera del 25.2.18;
Regolamento di Condominio;
Ricevuta del 18.10.18; Pec avv. Rossi del 2.8.18;
Querela; Convocazione e verbale dell' 8.01.2020; Verbale, Trascrizione
pagina 6 di 24 registrazione assemblea del 14.5.2019 del CD audio già ammesso;
Convocazione marzo 2016, richiesta distacco scala C già ad ottobre 2015; Verbale 15.5.2017 non impugnato, con nomina tecnici pratiche sisma;
n. 3 preventivi grondaie, mai consegnati al Condominio, ma solo alla nel 2019; Conversazione ed Pt_1 Pt_1
. CP_2
IV.3) L'appellato con gli scritti finali e con le note di trattazione scritta depositate e art. 127 ter cit. si è riportato alle argomentazioni difensive svolte, contestando integralmente le domande e le deduzioni avversarie, e ha rilevato la irritualità e la inammissibilità delle produzioni effettuate dalla controparte dopo il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, senza contraddittorio, ne ha contestato il contenuto e la incompletezza e ha lamentato l'avvenuto deposito su supporto digitale, irritualmente eseguito, comunque illeggibile e diverso da quello del primo grado;
ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su nuove e diverse domande ovvero di non accettare e acconsentire a produzioni documentali successive alla precisazione delle conclusioni.
IV.4) La causa è stata quindi trattenuta in decisione con provvedimento del 4-
8.6.2025 con cui è stata anche respinta la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, riproposta dalla appellante.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) L'appellante, dopo aver riepilogato la vicenda processuale, lamenta, in via preliminare, la omessa pronuncia sulla domanda della attrice che aveva rilevato la “inesistenza e/o nullità della costituzione di parte convenuta, in quanto non risultava nominata dall'assemblea condominiale la difesa tecnica nel procedimento”: in particolare si osserva a tale riguardo che nella specie l'Avv.
IL LE risultava nominato (con l'Avv. RI) per la difesa nel giudizio di impugnazione della delibera del 25.2.2019 e che invece “nessuna difesa tecnica era stata effettuata dalla assemblea del Controparte_1 per il giudizio di impugnazione della delibera del 14.5.2019 relativamente
[...]
pagina 7 di 24 alla quale si è costituito senza essere mai stato nominato l'avvocato IL
LE”; pertanto, ad avviso dell'appellante, tutti gli atti depositati nell'interesse del devono ritenersi nulli e/o inesistenti per difetto di CP_1 procura alle liti, con conseguente riforma della sentenza impugnata da parte della
Corte di Appello che dovrà quindi dichiarare la nullità degli atti processuali del e della sentenza emessa in mancanza della procura alle liti rilasciata CP_1 al difensore dalla assemblea condominiale.
1.2) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha affermato che, in sede di precisazione delle conclusioni, non è stata reiterata la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori: osserva a tale riguardo che la mancata reiterazione delle richieste istruttorie può essere intesa quale rinuncia alle stesse solo quando il giudice, nel corso del giudizio, le ha rigettate, a differenza di quanto accaduto nel caso di specie in cui il giudice si è limitato ad accogliere le prove orali senza nulla disporre in ordine alle altre istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. che, quindi, non possono intendersi abbandonate in quanto solo “l'esame dei documenti richiesti al e dei CD delle adunanze impugnate permette di CP_1 verificare/accertare e conseguentemente pronunciare l'annullamento delle delibere perché illegittimamente convocate e costituite e invalide nel merito della ratifica/convalida”: pertanto, ad avviso dell'appellante, il Collegio, in riforma di tale capo della decisione, valutate le prove richieste, potrà annullare le delibere condominiali.
Con il medesimo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che, con la memoria depositata ex art. 183 VI comma N. 1 c.p.c., la parte attrice abbia avanzato una pretesa parzialmente diversa rispetto a quella contenuta nell'atto introduttivo atteso che, in realtà, con la citata memoria non è stato modificato né ampliato l'oggetto della originaria domanda, volta all'annullamento delle delibere, poiché l'attrice aveva soltanto precisato alcune circostanze di fatto a sostegno della domanda stessa, senza introdurre nuovi tempi di indagine né mutare i termini della controversia.
pagina 8 di 24 1.3) Con il secondo motivo di gravame viene contestata la motivazione del
Tribunale secondo cui l'attrice avrebbe lamentato che le delibere oggi impugnate erano illegittime in quanto dirette alla ratifica di altre delibere viziate.
In realtà diverse erano le doglianze della in quanto, osserva l'appellante, Pt_1 una assemblea può sì convalidare e ratificare una precedente delibera non valida, ma nel rispetto di precisi canoni che non si limitano alla corretta convocazione della adunanza, ma riguardano anche le modalità in cui la ratifica deve essere operata;
richiamando l'art. 2377 c.c. l'appellante evidenzia che la convalida di un atto invalido presuppone il riesame della precedente decisione da effettuare attraverso un nuovo apprezzamento degli interessi da perseguire e da comporre nonché la eliminazione di eventuali vizi della stessa;
censura quindi la decisione del Tribunale nella parte in cui è stato affermato che le delibere impugnate sarebbero state oggetto di effettiva discussione, non essendo sufficiente un richiamo ai precedenti ordini del giorno senza aver proceduto ad un riesame analitico dei diversi punti, e rileva che, nella specie, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, manca la prova della avvenuta effettiva discussione in merito ai punti dell'ordine del giorno ed anzi vi è la prova della sua omissione come risulta dalla trascrizione delle audio-registrazioni delle assemblee contenute nei CD e, in particolare, già solo dalla durata delle adunanze, addirittura inferiore a quella delle assemblee precedenti;
peraltro la delibera del 14.5.2019, che per le suddette ragioni non avrebbe ratificato quelle precedenti secondo i criteri imposti dalla legge, si è chiusa con la mancata approvazione della delibera;
inoltre, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, i documenti gestionali non sono stati mai posti effettivamente a disposizione della parte attrice poiché la sig.ra dopo una lunga ed Pt_1 estenuante attesa, si è potuta recare in copisteria senza però ritirare i documenti contabili richiesti al Condominio e tenuto conto che i testimoni RI e Tes_1 hanno riferito, sul punto, circostanze non veritiere (tantoché la sig.ra ha Pt_1 dovuto presentare denuncia-querela per falsa testimonianza), mentre gli altri testimoni non hanno dichiarato alcunché di rilevante, perché non ricordavano o non erano a conoscenza dei fatti.
pagina 9 di 24 L'appellante contesta poi la decisione del Tribunale anche perché, a base del ragionamento del giudice, è stata posta una sentenza emessa all'esito di un altro giudizio - anche essa totalmente viziata, impugnata e non ancora passata in giudicato - senza valutare i documenti esistenti e le istanze istruttorie articolate dalla parte attrice.
1.4) Con l'ultimo motivo di appello viene censurata la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, con riferimento alla entità della somma liquidata, in mancanza di qualsiasi motivazione che giustifichi l'importo di €.
6.431,00, pari al doppio rispetto a quello previsto dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche che, in relazione allo scaglione indeterminabile di bassa complessità, prevede la somma di €. 3.809,00 quale compenso per l'attività giudiziale.
2.1) Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato la sentenza impugnata, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
2.2) Né è configurabile l'ulteriore profilo di inammissibilità prospettato dal
(“contrasto con il principio della ragione più liquida-giudicato CP_1 interno”) tenuto conto che l'appellante ha censurato integralmente la motivazione della sentenza impugnata, riproponendo le questioni prospettate nel giudizio di primo grado, sicché in questa sede, dette questioni, nei limiti di quanto dedotto con i motivi di appello, vanno riesaminate.
2.3) Le considerazioni che precedono assorbono e rendono superfluo l'esame delle argomentazioni svolte dall'appellante con le note di trattazione scritta (per la prima udienza del 9.10.2023) in ordine alle preclusioni e decadenze che si sarebbero verificate ex artt. 167,343 e 346 c.p.c. - perché l'appellato si è
pagina 10 di 24 costituito il 30.9.2023, senza rispettare il termine di venti giorni prima della udienza - tenuto conto che il , costituendosi, non ha sollevato altre CP_1 eccezioni (diverse da quelle sopra esaminate, ritenute infondate) né ha proposto appello incidentale, ma ha soltanto contestato, nel merito, i motivi di appello e ha chiesto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
3.) Ciò posto si osserva che le doglianze dell'appellante volte a evidenziare la nullità degli atti posti in essere nel giudizio di primo grado dal difensore, nell'interesse del , per difetto di procura alle liti, e la nullità, per tale CP_1 motivo, della sentenza, non sono fondate.
3.1) Invero si ritiene, in primo luogo, che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. civ. n. 2119/2025),
l'amministratore condominiale abbia un'autonoma legittimazione alla nomina del difensore del Condominio amministrato, pur in assenza di preventiva autorizzazione assembleare, ove la controversia rientri nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1131 c.c., come nel caso di specie in cui l'amministratore del condominio è stato convenuto nel procedimento di primo grado volto all'annullamento di due delibere condominiali atteso che l'esecuzione e quindi anche la difesa delle deliberazioni assembleari rientrano fra le attribuzioni proprie dello stesso amministratore ai sensi dell'art. 1131 n. 1 c.c.
3.2) In ogni caso, e anche a voler prescindere da tali considerazioni, si rileva, come risulta dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, che:
- nel corso della riunione condominiale dell'8.1.2020 relativa, tra l'altro, alla
“nomina legale contenzioso per impugnazione delibera 25/02/2019 (fase Pt_1 cautelare e merito)”, l'assemblea, all'unanimità dei presenti, ha nominato per la causa di merito l'Avv. IL LE e l'Avv. Andrea RI, con delega disgiunta (v. verbale della citata riunione);
- in data 23.6.2020 i condomini - discutendo il 2° punto dell'ordine del giorno relativo alla “Delibera in merito alla formalizzazione mandati in favore dei difensori” - hanno, per quanto rileva nel presente giudizio, deliberato, con la opposizione della sig.ra ”di ratificare la costituzione in giudizio del Dr. Pt_1
pagina 11 di 24 eseguita nel procedimento nr 196/2019 del Tribunale di Ascoli Piceno CP_2
(giudice CI) avendo già utilizzato la delibera del 08/01/2020 che si riferiva esclusivamente alla impugnativa della delibera del 25/02/2019 poi riunita in mediazione su richiesta della con impugnativa relativa alla del. Pt_1
15/05/2019” (verbale della citata riunione).
E' pacifico tra le parti che la seconda delibera contestata nel giudizio definito con la sentenza impugnata è quella del 14.5.2019 (v. relativo verbale) e non del
15.5.2019: è quindi evidente il mero errore materiale contenuto nella delibera del
23.6.2020, tantopiù che non risulta un'altra e successiva riunione condominiale in data 15.5.2019.
Non è poi in contestazione il fatto che il procedimento avente ad oggetto la impugnazione delle delibere del 25.2.2019 e del 14.5.2019 al quale si fa riferimento nel verbale del 23.6.2020 è quello definito con la sentenza impugnata che risulta iscritto al numero 1960/2019 R.G. e non al n. 196, come indicato nel medesimo verbale, anche in tal caso, per mero errore materiale.
Pertanto, dal contenuto delle citate delibere (dell'8.1.2020 e del 23.6.2020), si evince che il ha, dapprima, designato quale difensore nel giudizio CP_1 avente ad oggetto la delibera del 25.2.2019 (anche) l'Avv. IL LE
(aspetto che, del resto, non è stato posto in contestazione dalla appellante la quale ha infatti evidenziato il difetto di procura alle liti in capo all'Avv.
IL LE solo con riferimento al giudizio avente ad oggetto la delibera del 14.5.2019) e, successivamente, ha ratificato l'operato dell'Amministratore (Dr. il quale si è costituto al fine di contestare le CP_2 deduzioni avversarie concernenti non solo la prima delibera del 25.2.2019, ma anche quella successiva del 14.5.2019, nominando quale difensore il medesimo
Avv. IL LE: pertanto il , ratificando l'operato CP_1 dell'amministratore, ha approvato la nomina del difensore, peraltro individuato nella persona dello stesso legale (Avv. M. LE) già precedentemente designato dai condomini, sicché non è configurabile il vizio lamentato dalla odierna appellante.
pagina 12 di 24 4.) Ciò posto si ritiene che i primi due motivi di gravame – che per la stretta connessione delle questioni trattate possono essere esaminati congiuntamente - non siano meritevoli di accoglimento.
4.1) E' opportuno rilevare preliminarmente che esulano dall'oggetto di questo procedimento le contestazioni (richiamate anche con gli scritti finali) concernenti le delibere condominiali del 10.4.2017, del 28.9.2017 e del 27.6.2018, trattandosi di problematiche che hanno costituto oggetto di un separato procedimento definito, in primo grado, dal Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza n. 282/2020 (con cui è stata dichiarata cessata la materia del contendere in merito al procedimento 976/17 relativo alla prima delibera e sono state respinte le domande proposte dalla attrice nei procedimenti Parte_1 riuniti n. 1138/18 e 2153/18 e, per l'effetto, è stata dichiarata la legittimità delle delibere del 28.9.2017 e 27.6.2018) che, quanto alle statuizioni concernenti le suddette delibere, è stata confermata dalla Corte di Appello di Ancona con la sentenza n. 1149/2024 pubblicata il 22.7.2024, non ancora passata in giudicato
(essendo stata impugnata dalla odierna appellante, circostanza dedotta dalla medesima con la comparsa conclusionale e non contestata dal ), CP_1 prodotta ritualmente dall'appellato il 6.12.2024, essendo intervenuta in corso di causa e depositata in questa sede in data anteriore al deposito del primo atto difensivo (note contenenti la precisazione delle conclusioni) successivo alla pubblicazione della citata sentenza.
Del resto, come chiarito anche dall'appellante e dalla stessa ribadito negli scritti difensivi finali, le suddette delibere non sono oggetto del procedimento di primo grado e di questo giudizio di appello in cui invece si discute della validità di altre due delibere (del 25.2.2019 e del 14.5.2019) aventi ad oggetto la ratifica di quelle precedenti (del 10.4.2017, del 28.9.2017 e del 27.6.2018 - v. ordine del giorno della assemblea del 25.2.2019 - e del 10.4.2017, del 28.9.2017, del
27.6.2018 e del 25.2.2019 - v. ordine del giorno della assemblea del 14.5.2019).
4.2) L'appellante, con i motivi in esame, si duole del fatto che le delibere non sono state ratificate e convalidate nel rispetto dell'art. 2377 c.c. in base al quale la nuova delibera sostituiva (nella specie quelle del 25.2.2019 e del 14.5.2019)
pagina 13 di 24 deve essere presa in conformità alla legge e allo statuto e quindi presuppone un riesame della precedente decisione da parte della assemblea condominiale che deve discutere in maniera dettagliata ed esaustiva tutti i punti posti all'ordine del giorno della delibera da ratificare: tali attività, secondo l'appellante, non sono state poste in essere nel caso di specie tenuto presente che l'orario di apertura e di chiusura dell'assemblea indicato nel verbale e la registrazione della adunanza denotano che nessuna discussione analitica e specifica delle questioni trattate nelle precedenti riunioni è stata effettuata e considerato che la delibera del
14.5.2019 non è stata approvata (come espressamente indicato nel verbale); inoltre, la documentazione necessaria per ricostruire la contabilità condominiale non è mai stata consegnata alla odierna appellante, nonostante le molteplici richieste, sicché va censurata la decisione anche nella parte in cui il Tribunale ha rilevato che i documenti sono stati posti a disposizione della parte attrice.
4.3) Nel caso di specie risulta dalla documentazione prodotta che la sig.ra non è stata presente alla prima assemblea del 10.4.2017 (perché non Pt_1 ritualmente convocata in base a quanto dedotto nel precedente giudizio, avente ad oggetto detta delibera), ma ha poi partecipato alla successiva riunione del
28.9.2017 (avente all'ordine del giorno anche la ratifica della assemblea del
10.4.2017) in cui, come si evince dal verbale (prodotto dalla odierna appellante nel giudizio di primo grado), il Presidente - dopo aver “preso atto della utilità e della correttezza di quanto deliberato”, che non era stato contestato da altri condomini, e dopo aver richiamato la precedente delibera e le motivazioni espresse, nonché “i conteggi di bilancio gli interventi di manutenzione ordinaria e per la tutela amministrativa e tecnica del fabbricato, già approvati” - ha invitato la sig.ra “a manifestare il proprio dissenso, ove esistente, sul merito della Pt_1 deliberazione adottata il 10.4.2017”, prima di procedere alla votazione che risulta effettuata dopoché la medesima ha evidenziato che le questioni sarebbero state affrontate in sede di “conciliazione e in sede giudiziale dal momento che il
Dott. a tutt'oggi non ha voluto procedere alla convocazione della CP_2 assemblea”; i condomini presenti hanno quindi approvato la delibera con il voto contrario della sig.ra la quale ha motivato il proprio dissenso evidenziando Pt_1
pagina 14 di 24 che “si poteva ratificare mesi fa e comunque revisionando tutti i punti dell'ordine del giorno e in ogni caso si andrà avanti per le spese legali”.
La odierna appellante ha inoltre partecipato anche alla successiva assemblea del 27.6.2018 (avente ad oggetto la ratifica delle due precedenti delibere del
10.4.2017 e del 28.9.2017) in cui, come risulta dal relativo verbale (prodotto dalla odierna appellante nel giudizio di primo grado), il Presidente ha illustrato l'oggetto delle delibere da ratificare, rispondendo anche ad alcune richieste della sig.ra (v. sub punto n. 7 dell'ordine del giorno) rilevando, tra l'altro, anche Pt_1 che, a differenza di quanto sostenuto da quest'ultima, nel corso della precedente assemblea erano stati trattati in presenza dei condomini tutti i punti all'ordine del giorno e la medesima non aveva svolto alcuna osservazione sebbene interpellata, limitandosi a rilevare che le questioni sarebbero state risolte in altra sede (anche tale delibera risulta approvata ad eccezione della sig.ra . Pt_1
4.4) Le circostanze indicate sono state richiamate non per valutare la legittimità delle tre precedenti delibere, che costituiscono oggetto di un separato giudizio, ma solo al fine di delineare il contesto in cui sono state emesse le due delibere impugnate in questa sede.
Ciò posto, tenuto conto che, in occasione delle riunioni del 28.9.2017 e del
27.6.2018, alle quali la sig.ra ha partecipato, la stessa è stata posta in Pt_1 condizione di esprimere le ragioni del proprio dissenso e quindi di ridiscutere i punti all'ordine del giorno di cui alla delibera adottata in sua assenza, si ritiene che la discussione avvenuta nei termini così come verbalizzati in occasione delle riunioni del 25.2.2019 e del 14.5.2019 non sia tale da rendere invalide le due delibere di cui si discute nel presente giudizio.
Infatti, il verbale del 25.2.2019, seppure indubbiamente sintetico per quanto riguarda il punto n. 5 dell'ordine del giorno concernente la “ratifica delle delibere precedenti del 10.4.2017, del 28.9.2017 e del 27.6.2018”, evidenzia che la questione è stata trattata coinvolgendo la condomina come si evince dal Pt_1 fatto che la medesima ha sollevato contestazioni sulla possibilità di ratificare le precedenti delibere (“La signora sostiene che la ratifica del 10.4.non è Pt_1 ratificabile come la seconda perché non si può fa la ratifica della ratifica. Quella
pagina 15 di 24 del 2018 non è ratificabile perché ci sono indagini in corso”); inoltre, all'inizio della riunione, il Presidente ha dato lettura di una missiva inviata dalla sig.ra il 19.2.2019 - che è stata allegata al verbale -dalla quale non emergono Pt_1 specifiche contestazioni in ordine alle precedenti delibere da ratificare che non risultano effettuate neanche mediante la “comunicazione con le sue opinioni” che la sig.ra ha allegato al citato verbale (concernente altri punti Pt_1 dell'ordine del giorno), verbale in cui risultano poi riportate le espressioni di voto della assemblea che ha approvato, all'unanimità dei presenti, tutte le ratifiche, con il voto contrario della sig.ra Pt_1
Nel contesto delineato non è ravvisabile il vizio dedotto (asseritamente ricollegabile alla mancata effettiva discussione dei punti all'ordine del giorno) tenuto presente che la odierna appellante, pur essendo a conoscenza dell'ordine del giorno da discutere il 25.2.2019 - che prevedeva anche la ratifica delle precedenti delibere, già impugnate - e delle problematiche trattate nel corso delle riunioni del 28.9.2017 e del 27.6.2018 - in cui, come si è detto, ella era stata posta in condizione di esprimere le ragioni del proprio dissenso ed aveva manifestato la propria posizione in ordine alle questioni discusse in sua assenza durante l'assemblea del 10.4.2017 - non ha prospettato specifiche questioni da riesaminare durante la riunione del 25.2.2019, neanche con la missiva inviata prima della assemblea né con la “comunicazione” di cui si è detto, allegate al verbale del 25.2.2019; d'altra parte nel presente procedimento l'appellante non ha contestato che le opinioni espresse non siano state correttamente riportate nel citato verbale né ha indicato se e quali aspetti erano tali da imporre ulteriori approfondimenti al fine di ratificare le precedenti delibere.
Pertanto, in mancanza di tali specifiche indicazioni, si ritiene che non fosse necessario richiamare analiticamente tutte le questioni in precedenza affrontate rispetto alle quali la sig.ra aveva già espresso il proprio dissenso, Pt_1 sostanzialmente ribadito anche nel corso della riunione del 25.2.2019; non è quindi ravvisabile il vizio lamentato in questa sede che non può essere dedotto dai tempi di apertura (ore 17,30) e chiusura (ore 20,13) del verbale che, comunque, alla luce delle considerazioni sopra svolte, è compatibile con la pagina 16 di 24 adeguata trattazione di tutti gli aspetti all'ordine del giorno, considerato anche che, con riferimento al punto concernente la ratifica, gli altri condomini, verosimilmente, non hanno avuto la necessità di discutere questioni che erano state precedentemente esaminate e oggetto di delibere già approvate.
Né il vizio lamentato può desumersi da un generico richiamo alle trascrizioni delle adunanze sia perché, come si è detto, nella specie non era necessaria, ai fini della ratifica, una analitica disamina di tutti i punti posti all'ordine del giorno della delibera da ratificare, poiché detti aspetti erano stati trattati, durante le due riunioni precedenti, anche in presenza della la quale il 25.2.2019 ha Pt_1 spiegato le ragioni del dissenso senza tuttavia indicare specifiche questioni da riesaminare nel suo interesse, sia perché l'appellante non ha chiarito quali circostanze, invece rilevanti ai fini della ratifica, non sarebbero state esaminate e trattate dal nel corso della assemblea del 25.2.2019. CP_1
4.5) Neanche in relazione alla successiva delibera del 14.5.2019 è ravvisabile il vizio dedotto tenuto presente che, come risulta dal verbale, nel corso della assemblea sono stati esaminati, singolarmente, tutti i punti (complessivamente sette) posti all'ordine del giorno della (prima) riunione del 10.4.2017 e considerato che, anche in relazione alla delibera in esame, l'appellante non ha contestato che le opinioni espresse non siano state correttamente riportate nel citato verbale né ha indicato, nel corso del presente procedimento, se e quali aspetti erano tali da richiedere ulteriori approfondimenti ai fini della ratifica: in considerazione di ciò e in mancanza di più specifiche indicazioni, appare sfornito di prova l'assunto difensivo secondo cui i punti all'ordine del giorno non avrebbero costituito oggetto di esame e discussione, non essendo a tal fine sufficiente il riferimento alle trascrizioni delle audio-registrazioni che, per la sua genericità, non permette di individuare quali elementi ulteriori dovrebbero evincersi rispetto al contenuto del verbale dell'assemblea che, seppure redatto in forma sintetica, denota che i punti all'ordine del giorno sono stati esaminati.
Inoltre i tempi di apertura (ore 17,30) e chiusura (ore 19,20) del verbale risultano compatibili con la adeguata trattazione di tutti gli aspetti, tenuto conto delle questioni da discutere (1° punto: ratifica delle delibere precedenti;
nomina pagina 17 di 24 di un legale per una causa in corso;
delibera in ordine ad un possibile accordo transattivo con la sig.ra e del fatto che, in ordine alle problematiche Pt_1 concernenti la ratifica, la posizione della sig.ra risulta riportata nel verbale Pt_1
e che verosimilmente gli altri condomini (anche in tale caso) non hanno avuto la necessità di ribadire la propria opinione rispetto a questioni che erano state precedentemente e in diverse occasioni già affrontate.
Quanto alla mancata approvazione della delibera – evidenziata dall'appellante - di cui si dà atto nel verbale del 14.5.2019, si osserva che questa, in base a quanto risulta dal verbale stesso, è riferibile al punto n. 3 (dell'ordine del giorno della assemblea del 10.4.2017), atteso che gli altri punti avevano costituito oggetto di esame ed approvazione nel corso della riunione del 14.5.2019: infatti, come si evince dal verbale di questa assemblea, la trattazione del citato punto n. 3 (concernente la nomina o la riconferma dell'amministratore, v. verbale di assemblea del 10.4.2017) è stata dapprima differita, in mancanza delle prescritte maggioranze;
poi, essendo sopraggiunta la delega di un altro condomino, è stata constatata la “presenza di un numero adeguato dei millesimi” sicché i condomini hanno proceduto alla votazione;
terminata detta attività, risultando il voto favorevole di 10 condomini (per complessivi 495,50 millesimi) inferiore a quello prescritto per la validità della deliberazione nelle materie di cui al punto n. 3 dell'ordine del giorno (ex art. 1136 c.c.), è stato scritto, in conformità all'esito della votazione, “delibera non approvata”.
Pertanto tenuto conto che, anche in tale caso, è stato dato atto del voto contrario espresso dalla sig.ra (21,1 mil), si osserva che non sono Pt_1 ravvisabili i profili di invalidità della delibera del 14.5.2019, ribaditi in questa sede e basati sulla mancata discussione dei punti all'ordine del giorno e che, in ogni caso, non è configurabile un interesse ad impugnare la delibera nella parte in cui questa non è stata approvata dal , atteso che tale CP_1 decisione riguarda il punto (n. 3 all'ordine del giorno della assemblea del
14.5.2017) che ha costituito oggetto di voto contrario da parte della sig.ra
Pt_1
pagina 18 di 24 4.6) Passando ad esaminare le doglianze volte a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rilevato che i “documenti gestionali sono stati effettivamente posti a disposizione della parte attrice” si osserva che dalla corrispondenza intercorsa tra l'amministratore del condominio e la attrice, odierna appellante, si desume che il primo ha manifestato la disponibilità alla esibizione della documentazione - e alla estrazione di copia della stessa - necessaria per acquisire gli elementi utili ai fini della approvazione dei bilanci e delle decisioni relative alla gestione dei beni comuni.
Invero dai documenti prodotti si evince che l'Amministratore ha comunicato alla sig.ra che tutta la documentazione era a disposizione della condomina, la Pt_1 quale avrebbe potuto visionarla e prenderne copia (e-mail del 4.1.2017), e risulta altresì che la medesima ne aveva preso visione e che avrebbe dovuto sostenere la spesa delle copie, indicata dall'amministratore, non potendo l'importo essere anticipato dal Condominio (e-mail del 13 luglio 2018, del 24 luglio 2018 e del 2 agosto 2018).
Ciò considerato si ritiene che non siano ravvisabili concreti elementi dai quali poter desumere che l'amministratore non abbia messo a disposizione i documenti giustificativi e i bilanci da approvare, prima delle due assemblee di cui si discute, tenuto presente anche che:
nell'avviso di convocazione della assemblea ordinaria di febbraio 2019, è stato ribadito che la documentazione era a disposizione di tutti i condomini;
dalla deposizione della testimone di parte attrice, , resa sui Testimone_2 capitoli della stessa parte, non sono emersi elementi a sostegno dell'assunto difensivo dell'appellante, avendo la teste riferito che, nel corso della assemblea del 25.2.2019, i documenti erano sul tavolo e - sebbene non ricordasse di che tipo di documentazione si sia trattato - che “ad ogni assemblea l'amministratore pone a disposizione dei condomini i documenti riguardanti il , bilanci CP_1 ecct” e che non le risultava che l'amministratore abbia impedito alla sig.ra Pt_1 di vedere detta documentazione.
Del resto, articolando le doglianze poste a fondamento dei motivi di gravame, non è stato precisato quali fossero i documenti richiesti all'amministratore che pagina 19 di 24 quest'ultimo non avrebbe esibito, ritenuti invece necessari al fine di poter pervenire alla approvazione dei bilanci di cui agli ordini del giorno delle due assemblee;
pertanto le deduzioni sul punto, alla luce di quanto emerso dalla corrispondenza sopra citata, non sono tali da evidenziare che la sig.ra Pt_1 non sia stata posta in condizione di esaminare i documenti al fine di consentirle una partecipazione consapevole alla discussione.
Ne consegue che ogni richiesta avanzata in via istruttoria volta alla acquisizione di “tutti i documenti contabili di (estratti conto, fatture con nota Controparte_1 di pagamento, preventivi, registro assemblee condominiali) dall'anno 2016 ad oggi” appare inammissibile, non risultando funzionale alla dimostrazione di fatti decisivi, in mancanza di specifiche indicazioni in ordine ai documenti genericamente elencati.
4.7.1) Quanto ai rilievi concernenti le ulteriori istanze istruttorie, si rileva anzitutto che, con riferimento alla prova orale, la richiesta è stata in questa sede ribadita mediante un generico rinvio a quelle formulate nel primo grado di giudizio che, tuttavia, sono state accolte dal Tribunale - limitatamente ai capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti ai fini della decisione (v. ordinanza del 9.11.2020) – ed espletate.
Ciò premesso si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione;
resta salva però la possibilità per il giudice di merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Cass. civ. n. 10767/2022).
Nella specie, dopoché è stata espletata la prova ammessa dal giudice istruttore, la parte attrice non ha ribadito le istanze di prova orale in sede di precisazione pagina 20 di 24 delle conclusioni né ha contestato le ragioni (indicate nella citata ordinanza del
9.11.2020) per le quali le richieste istruttorie sono state, in parte, respinte;
tale comportamento processuale ed il fatto che, con gli scritti finali, non risultano evidenziati i motivi che avrebbero eventualmente potuto giustificare una diversa valutazione, da parte del Tribunale, dei capitoli di prova non ammessi inducono a ritenere che, nella specie, la parte attrice non abbia inteso insistere nella ammissione della prova orale già respinta che quindi, in base ai principi sopra esposti, deve ritenersi abbandonata e, pertanto, inammissibile in questa sede.
4.7.2) Alla medesima conclusione non può invece pervenirsi in merito alle altre richieste istruttorie atteso che il giudice di primo grado, con la ordinanza sopra citata, aveva deciso in ordine alle istanze di prova orale (di cui si è detto in precedenza), ma aveva riservato “ogni valutazione in ordine alla produzione dei
CD in atti all'esame del merito”: a tale riguardo va infatti osservato che quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (Cass. civ. n. 4487/2021).
Peraltro, le considerazioni sopra svolte che hanno condotto ad escludere i vizi delle delibere impugnate lamentati dall'appellante - asseritamente ricollegabili alla omessa discussione dei punti all'ordine del giorno e alla impossibilità di prendere visione dei documenti relativi alla gestione del - assorbono CP_1
e rendono superfluo l'esame delle questioni trattate dalle parti in ordine alla ammissibilità del materiale (CD audio) e delle trascrizioni prodotti dall'appellante
(di cui è stato autorizzato il deposito in questa sede con provvedimento del
6.12.2024, trattandosi di documenti già prodotti nel procedimento di primo grado) e contestati dal , anche nel giudizio innanzi al Tribunale (sia CP_1 perché allegati in violazione delle norme che prevedono il deposito dei documenti in via telematica, sia, nel merito, per la incompletezza dei contenuti, integralmente contestati anche sotto il profilo della riconducibilità delle voci pagina 21 di 24 riprodotte a determinati soggetti e della registrazione alle assemblee condominiali).
Invero, come si è detto, gli elementi emersi nel corso del giudizio, complessivamente valutati, denotano che l'amministratore si è reso disponibile alla esibizione dei documenti e alla estrazione di copie e che i punti indicati all'ordine del giorno delle assemblee di cui si tratta sono stati esaminati e discussi coinvolgendo la condomina la quale, per un vizio concernente la Parte_1 convocazione della stessa, non aveva partecipato alla assemblea del 10.4.2017 e
- per quanto rileva nel presente procedimento, avente ad oggetto le delibere del
25.2.2019 e del 14.5.2019 – è stata regolarmente convocata, ha partecipato alle riunioni, ha espresso il proprio voto, contrario rispetto a quello degli altri condomini, e ha manifestato le proprie osservazioni che risultano riportate nei verbali, anche allegando, una missiva e le “comunicazioni” dalla stessa provenienti (v. verbale del 25.2.2019).
L'avvenuta acquisizione di sufficienti elementi al fine di addivenire alla decisione della controversia in esame consente di disattendere qualsiasi ulteriore richiesta istruttoria, in quanto ininfluente: infatti non risultano contestate le opinioni e i voti espressi così come riportati nei citati verbali né in questa sede sono stati specificati quali aspetti avrebbero imposto particolari approfondimenti al fine di ratificare le delibere in contestazione;
pertanto, come si è già detto, in mancanza di più specifiche indicazioni, risulta sfornito di prova l'assunto difensivo dell'appellante secondo cui i punti all'ordine del giorno non avrebbero costituito oggetto di esame e discussione e non appare a tal fine sufficiente il riferimento alle trascrizioni delle audio-registrazioni che, essendo state richiamate integralmente, senza indicare le parti della discussione che sarebbero significative ai fini della decisione, non permette, per la sua genericità, di individuare quali elementi ulteriori dovrebbero evincersi rispetto al contenuto dei verbali assembleari che, seppure redatti in forma sintetica, evidenziano che i punti all'ordine del giorno sono stati esaminati e discussi.
pagina 22 di 24 4.8) Per le considerazioni svolte - che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle ulteriori problematiche trattate - i primi due motivi di appello vanno respinti.
5.) L'ultimo motivo di impugnazione con cui è stata contestata la entità della somma liquidata a titolo di spese processuali, in mancanza di qualsiasi motivazione che giustifichi l'importo di €. 6.431,00, pari al doppio rispetto a quello previsto dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, non è fondato e va quindi respinto.
5.1) Invero la Cassazione ha chiarito che “in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso”. (Cass., 05/05/2022, n. 14198).
5.2) Ebbene, il Tribunale di Ascoli Piceno ha liquidato le spese del grado in €.
6.431,00 attenendosi ai valori tabellari, inferiori a quelli medi (pari a €.
7.616,00), di cui al D.M. n. 55/2014 previsti (da un minimo di €. 3.809,00 ad un massimo di €.11.425,00) per lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile – bassa complessità, al quale ha fatto riferimento la appellante: pertanto, alla luce del principio sopra illustrato, non sussisteva alcun obbligo di motivazione specifica e quindi non è configurabile il vizio di motivazione lamentato.
5.3) In ogni caso si rileva che la somma liquidata risulta congrua avuto riguardo alla molteplicità delle questioni trattate (in fatto e in diritto) nel giudizio di primo grado e alla natura dell'attività difensiva svolta nel corso di tale procedimento (in cui è stata anche disposta ed espletata la prova per testimoni e per interrogatorio).
6.) La reiezione dell'appello assorbe l'esame della istanza di inibitoria, già respinta e ribadita dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 23 di 24 7.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, compresa la fase relativa alla inibitoria, esclusa invece la fase di trattazione e istruttoria, in mancanza della relativa attività processuale.
8.) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria e diversa istanza, anche istruttoria, ed eccezione, respinge l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 246/2023 pubblicata il 27.4.2023;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 3.473,00 per compenso professionale ed €. 100,00 per esborsi, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e
I.V.A., come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 29 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa AN RA
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta da: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa AN RA Consigliere est. dott.ssa OL Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 459/2023
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OL ER
APPELLANTE
Contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. IL ANGELETTI P.IVA_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 246/2023 del Tribunale di Ascoli
Piceno pubblicata il 27.4.2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 24 Dell'appellante: “–in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'appello e negli atti depositati;
–in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 246/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Civile, GOT Dott.Roberto CI, nell'ambito del giudizio N.R.G.1960/2019, depositata in cancelleria in data 27/04/2023, notificata il 02/05/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “preliminarmente, per tutte le ragioni suesposte, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia delle delibere assembleari del 25.2.2019 e del 14.5.2019, anche al fine di evitare un'ulteriore ratifica e convalida, non solo delle delibere in questa sede impugnate ma anche delle delibere del 10.4.17, 28.9.17, 27.6.18. nel merito, per tutti i motivi di cui sopra, accertare e dichiarare che la delibera assembleare del 25.2.2019 ai punti
1,2,3,4 e 5 all'o.d.g. è inefficace, invalida e/o annullabile, e che la delibera del
14.5.2019 al punto 1. all'o.d.g. è inefficace, invalida e/o annullabile, per tutte le ragioni suesposte e per l'effetto condannare il al pagamento delle CP_1 spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
con ulteriore condanna del convenuto ex art 96 cpc;
In via istruttoria chiede ammettersi: CP_1
interrogatorio formale dell'Amministratore p. t. sui capitoli di cui Controparte_2 alla superiore narrativa;
prova per testi sui capitoli di cui in narrativa preceduti dalla locuzione “Vero che” Con riserva di integrare la lista testi, nonché di meglio argomentare, dedurre e provare anche alla luce delle avverse difese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 cpc”; e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Si chiede lo stralcio della sentenza n. 1149/2024 depositata irritualmente il
6.12.2024 dal Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 24 In via istruttoria, si chiede di pronunciarsi sulle istanze istruttorie su cui il OT di primo grado non si è mai dichiarato, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
1) Ordinare al di trasmettere a mezzo pec alla scrivente difesa tutti CP_1
i documenti contabili di (estratti conto, fatture con nota di Controparte_1 pagamento, preventivi, registro assemblee condominiali) dall'anno 2016 ad oggi ed il deposito del verbale d'assemblea del 23.06.2020 non consegnato alla Pt_1
2) Trascrizione Stralcio udienze del 13.01.2020 e 19.02.2020 (e CD audio);
3) stralcio udienza e verbale 1.3.19 e CD audio;
Pt_2
4) Trascrizione Stralcio assemblee del 28.9.17e 27.6.2018;
5) E-mail CP_3
6) Verbale 25.2.19 ed allegato al verbale, Trascrizione assemblea del
25.2.2019,(Cd audio),lettera del 18.02.2018;
7) Trascrizione assemblea del 23.6.2020(e Cd audio);
8) Alcune delle richieste di documenti contabili;
9) Convocazioni precedenti e successive la delibere del 25.2.18;
10) Regolamento di Condominio;
11) Ricevuta del 18.10.18;
12) Pec avv. Rossi del 2.8.18;
13) Querela;
14) Convocazione e verbale dell'8.01.2020;
15) Verbale, Trascrizione registrazione assemblea del 14.5.2019 (e CD audio);
16) Convocazione marzo 2016, richiesta distacco scala C già ad ottobre 2015;
Verbale 15.5.2017 non impugnato, con nomina tecnici pratiche sisma;
n. 3 preventivi grondaie, mai consegnati al Condominio, ma solo alla nel 2019; Pt_1
Conversazione ed Pt_1 CP_2
Dà atto che il 9.12.2024 la CdA delle Marche ha autorizzato il deposito dei cd audio, le cui trascrizioni già sono depositate in atti, contenenti la registrazione dell'udienza del 1.3.2019 innanzi al giudice registrazione assemblea Pt_2 condominiale del 28.9.2017, 27.6.2018, 25.2.2019, 23.6.2020, 14.5.2019,
pagina 3 di 24 registrazione delle udienze del 13.1.2020 e 19.2.2020 innanzi al OT CI e che provvederà prima della udienza al deposito.
Dell'appellato: confermare la sentenza impugnata rigettando il gravame. Vinte le spese del grado.
FATTI DI CAUSA
I.1) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno - ricostruita la vicenda processuale e delineato l'oggetto del giudizio introdotto da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 volto all'accertamento della illegittimità di due delibere condominiali (del
25.2.2019 e del 14.5.2019), dirette alla ratifica di altre delibere viziate (del
10.4.2017, del 28.9.2017, del 27.6.2018) e già impugnate, per la irregolarità della convocazione, per omessa discussione dell'ordine del giorno e per essere stato impedito alla condomina di poter visionare i documenti relativi alla Pt_1 gestione condominiale, anche di natura contabile – ha respinto le domande di parte attrice e ha condannato la stessa al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €. 6.431,00, oltre spese forfettarie e accessori dovuti per legge.
I.2) In particolare il giudice di primo grado ha evidenziato che:
-le questioni relative ai vizi delle delibere 10.4.2017, 28.9.2017 e 27.6.2018
(oggetto di ratifica mediante le due successive delibere del 2019 impugnate nel giudizio definito con la sentenza appellata) erano state già esaminate in un separato procedimento (in cui erano state riunite le tre distinte impugnazioni avverso le tre delibere del 2017-2018, citate) definito con altra sentenza del
Tribunale di Ascoli Piceno (n.282/2020), seppure non passata in giudicato, con cui era stato statuito che “1)…relativamente alla delibera adottata il 28.9.2017, avendo la stessa superato il motivo di invalidità formale della precedente deliberare del 10.4.2017 e non essendo riscontrabili , nelle decisioni assembleari, ulteriori irregolarità, la stessa andrà confermata in quanto adottata in conformità alla legge e allo statuto. 2) Andranno invece rigettate le impugnazioni delle
pagina 4 di 24 delibere adottate il 28.9.2017 (proc. n. 1138/2018) e il 27.6.2018 (proc. n.
2153/2018)”;
- non era nella specie applicabile l'art. 39 c.p.c. poiché i precedenti giudizi
(riuniti) avevano ad oggetto delibere (del 2017-2018) diverse da quelle (del
2019) impugnate;
- dai documenti prodotti, dalle prove espletate e dalle risultanze del procedimento definito con la sentenza n. 282/2020, era emerso che le delibere impugnate erano state oggetto di effettiva discussione, che i documenti erano stati posti a disposizione della parte attrice e che quindi le delibere del 10.4.2017,
28.9.2017 e del 27.6.2018 dovevano ritenersi valide;
- nella specie si trattava non solo di apprezzare le risultanze istruttorie derivanti da altro processo, ma di prendere atto della sussistenza di una pronuncia giudiziale – seppure non passata in giudicato – che aveva statuito in merito ad uno dei presupposti della domanda giudiziale proposta dichiarando la legittimità delle pregresse delibere assembleari su cui la parte attrice ha basato la invalidità delle delibere oggi impugnate proprio per essere le pregresse delibere invalide.
II.) Ha proposto appello per i motivi di seguito illustrati chiedendo, Parte_1 previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma di tale sentenza, di accertare che la delibera assembleare del 25.2.2019 ai punti
1,2,3,4 e 5 all'o.d.g. è inefficace, invalida e/o annullabile, e che la delibera del
14.5.2019 al punto 1. all'o.d.g. è inefficace, invalida e/o annullabile e di condannare la controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi.
III.) Si è costituito il che ha eccepito la inammissibilità del gravame CP_1 per difetto di specificità dei motivi e violazione dell'art. 342 cpc. nonché “per contrasto con il principio della ragione più liquida - giudicato interno”; l'appellato ha inoltre contestato, nel merito, il gravame, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove e modificate, contestando tutte le produzioni nuove effettuate in violazione delle barriere preclusive del gravame e nella loro conformità all'originale per le firme, contenuto non conforme, data di formazione e contestando altresì la producibilità di registrazioni in violazione delle pagina 5 di 24 disposizioni previste dalla normativa vigente;
ha chiesto quindi la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
IV.1) Con ordinanza collegiale del 25.10-13.11.2023 è stata respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
sono stati assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica
(provvedimento depositato il 13.11.2023) e, in seguito alla richiesta di parte attrice, è stato autorizzato il deposito dei CD già allegati nel giudizio di primo grado (provvedimento del 6.12.2024).
IV.2) L'appellante, con nota del 22.1.2025, ha depositato CD audio
(“assemblee condominiali 28.9.2017, 27.6.2018, 25.2.2019, Controparte_1
14.5.2019; udienze del 1.3.2019,13.1.2020,19.2.2020”), con gli scritti difensivi finali ha illustrato e ribadito le proprie domande ed eccezioni, contestando quelle avversarie, e, con le note di trattazione scritta (in sostituzione della udienza di rimessione della causa in decisione, depositate ex art. 127 ter c.p.c.), ha dato atto che è stata concessa l'autorizzazione a depositare i cd audio, contenuti già nel fascicolo di primo grado, di aver depositato tali CD nonché le trascrizioni
(relative alle registrazioni dell'udienza del 1.3.2019 innanzi al giudice della Pt_2 assemblea condominiale del 28.9.2017, 27.6.2018, 25.2.2019, 23.6.2020,
14.5.2019, delle udienze del 13.1.2020 e 19.2.2020 innanzi al OT CI); ha chiesto di ammettere alcune produzioni documentali e valutare le registrazioni in quanto già ammesse (in particolare: Trascrizione Stralcio udienze del 13.01.2020
e 19.02.2020 del CD audio già ammesso;
trascrizione stralcio udienza e Pt_2 verbale 1.3.19 del CD audio già ammesso;
trascrizione Stralcio assemblee del
28.9.17 e 27.6.2018 del Cd audio già ammesso;
E-mail Verbale CP_3 assemblea del 25.2.19 e relativo allegato, Trascrizione assemblea del 25.2.2019, del cd audio già ammesso, lettera del 18.02.2018; Trascrizione assemblea del
23.6.2020 del cd audio già ammesso;
alcune delle richieste di documenti contabili;
Convocazioni precedenti e successive la delibera del 25.2.18;
Regolamento di Condominio;
Ricevuta del 18.10.18; Pec avv. Rossi del 2.8.18;
Querela; Convocazione e verbale dell' 8.01.2020; Verbale, Trascrizione
pagina 6 di 24 registrazione assemblea del 14.5.2019 del CD audio già ammesso;
Convocazione marzo 2016, richiesta distacco scala C già ad ottobre 2015; Verbale 15.5.2017 non impugnato, con nomina tecnici pratiche sisma;
n. 3 preventivi grondaie, mai consegnati al Condominio, ma solo alla nel 2019; Conversazione ed Pt_1 Pt_1
. CP_2
IV.3) L'appellato con gli scritti finali e con le note di trattazione scritta depositate e art. 127 ter cit. si è riportato alle argomentazioni difensive svolte, contestando integralmente le domande e le deduzioni avversarie, e ha rilevato la irritualità e la inammissibilità delle produzioni effettuate dalla controparte dopo il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, senza contraddittorio, ne ha contestato il contenuto e la incompletezza e ha lamentato l'avvenuto deposito su supporto digitale, irritualmente eseguito, comunque illeggibile e diverso da quello del primo grado;
ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su nuove e diverse domande ovvero di non accettare e acconsentire a produzioni documentali successive alla precisazione delle conclusioni.
IV.4) La causa è stata quindi trattenuta in decisione con provvedimento del 4-
8.6.2025 con cui è stata anche respinta la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, riproposta dalla appellante.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) L'appellante, dopo aver riepilogato la vicenda processuale, lamenta, in via preliminare, la omessa pronuncia sulla domanda della attrice che aveva rilevato la “inesistenza e/o nullità della costituzione di parte convenuta, in quanto non risultava nominata dall'assemblea condominiale la difesa tecnica nel procedimento”: in particolare si osserva a tale riguardo che nella specie l'Avv.
IL LE risultava nominato (con l'Avv. RI) per la difesa nel giudizio di impugnazione della delibera del 25.2.2019 e che invece “nessuna difesa tecnica era stata effettuata dalla assemblea del Controparte_1 per il giudizio di impugnazione della delibera del 14.5.2019 relativamente
[...]
pagina 7 di 24 alla quale si è costituito senza essere mai stato nominato l'avvocato IL
LE”; pertanto, ad avviso dell'appellante, tutti gli atti depositati nell'interesse del devono ritenersi nulli e/o inesistenti per difetto di CP_1 procura alle liti, con conseguente riforma della sentenza impugnata da parte della
Corte di Appello che dovrà quindi dichiarare la nullità degli atti processuali del e della sentenza emessa in mancanza della procura alle liti rilasciata CP_1 al difensore dalla assemblea condominiale.
1.2) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha affermato che, in sede di precisazione delle conclusioni, non è stata reiterata la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori: osserva a tale riguardo che la mancata reiterazione delle richieste istruttorie può essere intesa quale rinuncia alle stesse solo quando il giudice, nel corso del giudizio, le ha rigettate, a differenza di quanto accaduto nel caso di specie in cui il giudice si è limitato ad accogliere le prove orali senza nulla disporre in ordine alle altre istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. che, quindi, non possono intendersi abbandonate in quanto solo “l'esame dei documenti richiesti al e dei CD delle adunanze impugnate permette di CP_1 verificare/accertare e conseguentemente pronunciare l'annullamento delle delibere perché illegittimamente convocate e costituite e invalide nel merito della ratifica/convalida”: pertanto, ad avviso dell'appellante, il Collegio, in riforma di tale capo della decisione, valutate le prove richieste, potrà annullare le delibere condominiali.
Con il medesimo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che, con la memoria depositata ex art. 183 VI comma N. 1 c.p.c., la parte attrice abbia avanzato una pretesa parzialmente diversa rispetto a quella contenuta nell'atto introduttivo atteso che, in realtà, con la citata memoria non è stato modificato né ampliato l'oggetto della originaria domanda, volta all'annullamento delle delibere, poiché l'attrice aveva soltanto precisato alcune circostanze di fatto a sostegno della domanda stessa, senza introdurre nuovi tempi di indagine né mutare i termini della controversia.
pagina 8 di 24 1.3) Con il secondo motivo di gravame viene contestata la motivazione del
Tribunale secondo cui l'attrice avrebbe lamentato che le delibere oggi impugnate erano illegittime in quanto dirette alla ratifica di altre delibere viziate.
In realtà diverse erano le doglianze della in quanto, osserva l'appellante, Pt_1 una assemblea può sì convalidare e ratificare una precedente delibera non valida, ma nel rispetto di precisi canoni che non si limitano alla corretta convocazione della adunanza, ma riguardano anche le modalità in cui la ratifica deve essere operata;
richiamando l'art. 2377 c.c. l'appellante evidenzia che la convalida di un atto invalido presuppone il riesame della precedente decisione da effettuare attraverso un nuovo apprezzamento degli interessi da perseguire e da comporre nonché la eliminazione di eventuali vizi della stessa;
censura quindi la decisione del Tribunale nella parte in cui è stato affermato che le delibere impugnate sarebbero state oggetto di effettiva discussione, non essendo sufficiente un richiamo ai precedenti ordini del giorno senza aver proceduto ad un riesame analitico dei diversi punti, e rileva che, nella specie, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, manca la prova della avvenuta effettiva discussione in merito ai punti dell'ordine del giorno ed anzi vi è la prova della sua omissione come risulta dalla trascrizione delle audio-registrazioni delle assemblee contenute nei CD e, in particolare, già solo dalla durata delle adunanze, addirittura inferiore a quella delle assemblee precedenti;
peraltro la delibera del 14.5.2019, che per le suddette ragioni non avrebbe ratificato quelle precedenti secondo i criteri imposti dalla legge, si è chiusa con la mancata approvazione della delibera;
inoltre, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, i documenti gestionali non sono stati mai posti effettivamente a disposizione della parte attrice poiché la sig.ra dopo una lunga ed Pt_1 estenuante attesa, si è potuta recare in copisteria senza però ritirare i documenti contabili richiesti al Condominio e tenuto conto che i testimoni RI e Tes_1 hanno riferito, sul punto, circostanze non veritiere (tantoché la sig.ra ha Pt_1 dovuto presentare denuncia-querela per falsa testimonianza), mentre gli altri testimoni non hanno dichiarato alcunché di rilevante, perché non ricordavano o non erano a conoscenza dei fatti.
pagina 9 di 24 L'appellante contesta poi la decisione del Tribunale anche perché, a base del ragionamento del giudice, è stata posta una sentenza emessa all'esito di un altro giudizio - anche essa totalmente viziata, impugnata e non ancora passata in giudicato - senza valutare i documenti esistenti e le istanze istruttorie articolate dalla parte attrice.
1.4) Con l'ultimo motivo di appello viene censurata la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, con riferimento alla entità della somma liquidata, in mancanza di qualsiasi motivazione che giustifichi l'importo di €.
6.431,00, pari al doppio rispetto a quello previsto dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche che, in relazione allo scaglione indeterminabile di bassa complessità, prevede la somma di €. 3.809,00 quale compenso per l'attività giudiziale.
2.1) Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato la sentenza impugnata, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
2.2) Né è configurabile l'ulteriore profilo di inammissibilità prospettato dal
(“contrasto con il principio della ragione più liquida-giudicato CP_1 interno”) tenuto conto che l'appellante ha censurato integralmente la motivazione della sentenza impugnata, riproponendo le questioni prospettate nel giudizio di primo grado, sicché in questa sede, dette questioni, nei limiti di quanto dedotto con i motivi di appello, vanno riesaminate.
2.3) Le considerazioni che precedono assorbono e rendono superfluo l'esame delle argomentazioni svolte dall'appellante con le note di trattazione scritta (per la prima udienza del 9.10.2023) in ordine alle preclusioni e decadenze che si sarebbero verificate ex artt. 167,343 e 346 c.p.c. - perché l'appellato si è
pagina 10 di 24 costituito il 30.9.2023, senza rispettare il termine di venti giorni prima della udienza - tenuto conto che il , costituendosi, non ha sollevato altre CP_1 eccezioni (diverse da quelle sopra esaminate, ritenute infondate) né ha proposto appello incidentale, ma ha soltanto contestato, nel merito, i motivi di appello e ha chiesto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
3.) Ciò posto si osserva che le doglianze dell'appellante volte a evidenziare la nullità degli atti posti in essere nel giudizio di primo grado dal difensore, nell'interesse del , per difetto di procura alle liti, e la nullità, per tale CP_1 motivo, della sentenza, non sono fondate.
3.1) Invero si ritiene, in primo luogo, che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. civ. n. 2119/2025),
l'amministratore condominiale abbia un'autonoma legittimazione alla nomina del difensore del Condominio amministrato, pur in assenza di preventiva autorizzazione assembleare, ove la controversia rientri nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1131 c.c., come nel caso di specie in cui l'amministratore del condominio è stato convenuto nel procedimento di primo grado volto all'annullamento di due delibere condominiali atteso che l'esecuzione e quindi anche la difesa delle deliberazioni assembleari rientrano fra le attribuzioni proprie dello stesso amministratore ai sensi dell'art. 1131 n. 1 c.c.
3.2) In ogni caso, e anche a voler prescindere da tali considerazioni, si rileva, come risulta dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, che:
- nel corso della riunione condominiale dell'8.1.2020 relativa, tra l'altro, alla
“nomina legale contenzioso per impugnazione delibera 25/02/2019 (fase Pt_1 cautelare e merito)”, l'assemblea, all'unanimità dei presenti, ha nominato per la causa di merito l'Avv. IL LE e l'Avv. Andrea RI, con delega disgiunta (v. verbale della citata riunione);
- in data 23.6.2020 i condomini - discutendo il 2° punto dell'ordine del giorno relativo alla “Delibera in merito alla formalizzazione mandati in favore dei difensori” - hanno, per quanto rileva nel presente giudizio, deliberato, con la opposizione della sig.ra ”di ratificare la costituzione in giudizio del Dr. Pt_1
pagina 11 di 24 eseguita nel procedimento nr 196/2019 del Tribunale di Ascoli Piceno CP_2
(giudice CI) avendo già utilizzato la delibera del 08/01/2020 che si riferiva esclusivamente alla impugnativa della delibera del 25/02/2019 poi riunita in mediazione su richiesta della con impugnativa relativa alla del. Pt_1
15/05/2019” (verbale della citata riunione).
E' pacifico tra le parti che la seconda delibera contestata nel giudizio definito con la sentenza impugnata è quella del 14.5.2019 (v. relativo verbale) e non del
15.5.2019: è quindi evidente il mero errore materiale contenuto nella delibera del
23.6.2020, tantopiù che non risulta un'altra e successiva riunione condominiale in data 15.5.2019.
Non è poi in contestazione il fatto che il procedimento avente ad oggetto la impugnazione delle delibere del 25.2.2019 e del 14.5.2019 al quale si fa riferimento nel verbale del 23.6.2020 è quello definito con la sentenza impugnata che risulta iscritto al numero 1960/2019 R.G. e non al n. 196, come indicato nel medesimo verbale, anche in tal caso, per mero errore materiale.
Pertanto, dal contenuto delle citate delibere (dell'8.1.2020 e del 23.6.2020), si evince che il ha, dapprima, designato quale difensore nel giudizio CP_1 avente ad oggetto la delibera del 25.2.2019 (anche) l'Avv. IL LE
(aspetto che, del resto, non è stato posto in contestazione dalla appellante la quale ha infatti evidenziato il difetto di procura alle liti in capo all'Avv.
IL LE solo con riferimento al giudizio avente ad oggetto la delibera del 14.5.2019) e, successivamente, ha ratificato l'operato dell'Amministratore (Dr. il quale si è costituto al fine di contestare le CP_2 deduzioni avversarie concernenti non solo la prima delibera del 25.2.2019, ma anche quella successiva del 14.5.2019, nominando quale difensore il medesimo
Avv. IL LE: pertanto il , ratificando l'operato CP_1 dell'amministratore, ha approvato la nomina del difensore, peraltro individuato nella persona dello stesso legale (Avv. M. LE) già precedentemente designato dai condomini, sicché non è configurabile il vizio lamentato dalla odierna appellante.
pagina 12 di 24 4.) Ciò posto si ritiene che i primi due motivi di gravame – che per la stretta connessione delle questioni trattate possono essere esaminati congiuntamente - non siano meritevoli di accoglimento.
4.1) E' opportuno rilevare preliminarmente che esulano dall'oggetto di questo procedimento le contestazioni (richiamate anche con gli scritti finali) concernenti le delibere condominiali del 10.4.2017, del 28.9.2017 e del 27.6.2018, trattandosi di problematiche che hanno costituto oggetto di un separato procedimento definito, in primo grado, dal Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza n. 282/2020 (con cui è stata dichiarata cessata la materia del contendere in merito al procedimento 976/17 relativo alla prima delibera e sono state respinte le domande proposte dalla attrice nei procedimenti Parte_1 riuniti n. 1138/18 e 2153/18 e, per l'effetto, è stata dichiarata la legittimità delle delibere del 28.9.2017 e 27.6.2018) che, quanto alle statuizioni concernenti le suddette delibere, è stata confermata dalla Corte di Appello di Ancona con la sentenza n. 1149/2024 pubblicata il 22.7.2024, non ancora passata in giudicato
(essendo stata impugnata dalla odierna appellante, circostanza dedotta dalla medesima con la comparsa conclusionale e non contestata dal ), CP_1 prodotta ritualmente dall'appellato il 6.12.2024, essendo intervenuta in corso di causa e depositata in questa sede in data anteriore al deposito del primo atto difensivo (note contenenti la precisazione delle conclusioni) successivo alla pubblicazione della citata sentenza.
Del resto, come chiarito anche dall'appellante e dalla stessa ribadito negli scritti difensivi finali, le suddette delibere non sono oggetto del procedimento di primo grado e di questo giudizio di appello in cui invece si discute della validità di altre due delibere (del 25.2.2019 e del 14.5.2019) aventi ad oggetto la ratifica di quelle precedenti (del 10.4.2017, del 28.9.2017 e del 27.6.2018 - v. ordine del giorno della assemblea del 25.2.2019 - e del 10.4.2017, del 28.9.2017, del
27.6.2018 e del 25.2.2019 - v. ordine del giorno della assemblea del 14.5.2019).
4.2) L'appellante, con i motivi in esame, si duole del fatto che le delibere non sono state ratificate e convalidate nel rispetto dell'art. 2377 c.c. in base al quale la nuova delibera sostituiva (nella specie quelle del 25.2.2019 e del 14.5.2019)
pagina 13 di 24 deve essere presa in conformità alla legge e allo statuto e quindi presuppone un riesame della precedente decisione da parte della assemblea condominiale che deve discutere in maniera dettagliata ed esaustiva tutti i punti posti all'ordine del giorno della delibera da ratificare: tali attività, secondo l'appellante, non sono state poste in essere nel caso di specie tenuto presente che l'orario di apertura e di chiusura dell'assemblea indicato nel verbale e la registrazione della adunanza denotano che nessuna discussione analitica e specifica delle questioni trattate nelle precedenti riunioni è stata effettuata e considerato che la delibera del
14.5.2019 non è stata approvata (come espressamente indicato nel verbale); inoltre, la documentazione necessaria per ricostruire la contabilità condominiale non è mai stata consegnata alla odierna appellante, nonostante le molteplici richieste, sicché va censurata la decisione anche nella parte in cui il Tribunale ha rilevato che i documenti sono stati posti a disposizione della parte attrice.
4.3) Nel caso di specie risulta dalla documentazione prodotta che la sig.ra non è stata presente alla prima assemblea del 10.4.2017 (perché non Pt_1 ritualmente convocata in base a quanto dedotto nel precedente giudizio, avente ad oggetto detta delibera), ma ha poi partecipato alla successiva riunione del
28.9.2017 (avente all'ordine del giorno anche la ratifica della assemblea del
10.4.2017) in cui, come si evince dal verbale (prodotto dalla odierna appellante nel giudizio di primo grado), il Presidente - dopo aver “preso atto della utilità e della correttezza di quanto deliberato”, che non era stato contestato da altri condomini, e dopo aver richiamato la precedente delibera e le motivazioni espresse, nonché “i conteggi di bilancio gli interventi di manutenzione ordinaria e per la tutela amministrativa e tecnica del fabbricato, già approvati” - ha invitato la sig.ra “a manifestare il proprio dissenso, ove esistente, sul merito della Pt_1 deliberazione adottata il 10.4.2017”, prima di procedere alla votazione che risulta effettuata dopoché la medesima ha evidenziato che le questioni sarebbero state affrontate in sede di “conciliazione e in sede giudiziale dal momento che il
Dott. a tutt'oggi non ha voluto procedere alla convocazione della CP_2 assemblea”; i condomini presenti hanno quindi approvato la delibera con il voto contrario della sig.ra la quale ha motivato il proprio dissenso evidenziando Pt_1
pagina 14 di 24 che “si poteva ratificare mesi fa e comunque revisionando tutti i punti dell'ordine del giorno e in ogni caso si andrà avanti per le spese legali”.
La odierna appellante ha inoltre partecipato anche alla successiva assemblea del 27.6.2018 (avente ad oggetto la ratifica delle due precedenti delibere del
10.4.2017 e del 28.9.2017) in cui, come risulta dal relativo verbale (prodotto dalla odierna appellante nel giudizio di primo grado), il Presidente ha illustrato l'oggetto delle delibere da ratificare, rispondendo anche ad alcune richieste della sig.ra (v. sub punto n. 7 dell'ordine del giorno) rilevando, tra l'altro, anche Pt_1 che, a differenza di quanto sostenuto da quest'ultima, nel corso della precedente assemblea erano stati trattati in presenza dei condomini tutti i punti all'ordine del giorno e la medesima non aveva svolto alcuna osservazione sebbene interpellata, limitandosi a rilevare che le questioni sarebbero state risolte in altra sede (anche tale delibera risulta approvata ad eccezione della sig.ra . Pt_1
4.4) Le circostanze indicate sono state richiamate non per valutare la legittimità delle tre precedenti delibere, che costituiscono oggetto di un separato giudizio, ma solo al fine di delineare il contesto in cui sono state emesse le due delibere impugnate in questa sede.
Ciò posto, tenuto conto che, in occasione delle riunioni del 28.9.2017 e del
27.6.2018, alle quali la sig.ra ha partecipato, la stessa è stata posta in Pt_1 condizione di esprimere le ragioni del proprio dissenso e quindi di ridiscutere i punti all'ordine del giorno di cui alla delibera adottata in sua assenza, si ritiene che la discussione avvenuta nei termini così come verbalizzati in occasione delle riunioni del 25.2.2019 e del 14.5.2019 non sia tale da rendere invalide le due delibere di cui si discute nel presente giudizio.
Infatti, il verbale del 25.2.2019, seppure indubbiamente sintetico per quanto riguarda il punto n. 5 dell'ordine del giorno concernente la “ratifica delle delibere precedenti del 10.4.2017, del 28.9.2017 e del 27.6.2018”, evidenzia che la questione è stata trattata coinvolgendo la condomina come si evince dal Pt_1 fatto che la medesima ha sollevato contestazioni sulla possibilità di ratificare le precedenti delibere (“La signora sostiene che la ratifica del 10.4.non è Pt_1 ratificabile come la seconda perché non si può fa la ratifica della ratifica. Quella
pagina 15 di 24 del 2018 non è ratificabile perché ci sono indagini in corso”); inoltre, all'inizio della riunione, il Presidente ha dato lettura di una missiva inviata dalla sig.ra il 19.2.2019 - che è stata allegata al verbale -dalla quale non emergono Pt_1 specifiche contestazioni in ordine alle precedenti delibere da ratificare che non risultano effettuate neanche mediante la “comunicazione con le sue opinioni” che la sig.ra ha allegato al citato verbale (concernente altri punti Pt_1 dell'ordine del giorno), verbale in cui risultano poi riportate le espressioni di voto della assemblea che ha approvato, all'unanimità dei presenti, tutte le ratifiche, con il voto contrario della sig.ra Pt_1
Nel contesto delineato non è ravvisabile il vizio dedotto (asseritamente ricollegabile alla mancata effettiva discussione dei punti all'ordine del giorno) tenuto presente che la odierna appellante, pur essendo a conoscenza dell'ordine del giorno da discutere il 25.2.2019 - che prevedeva anche la ratifica delle precedenti delibere, già impugnate - e delle problematiche trattate nel corso delle riunioni del 28.9.2017 e del 27.6.2018 - in cui, come si è detto, ella era stata posta in condizione di esprimere le ragioni del proprio dissenso ed aveva manifestato la propria posizione in ordine alle questioni discusse in sua assenza durante l'assemblea del 10.4.2017 - non ha prospettato specifiche questioni da riesaminare durante la riunione del 25.2.2019, neanche con la missiva inviata prima della assemblea né con la “comunicazione” di cui si è detto, allegate al verbale del 25.2.2019; d'altra parte nel presente procedimento l'appellante non ha contestato che le opinioni espresse non siano state correttamente riportate nel citato verbale né ha indicato se e quali aspetti erano tali da imporre ulteriori approfondimenti al fine di ratificare le precedenti delibere.
Pertanto, in mancanza di tali specifiche indicazioni, si ritiene che non fosse necessario richiamare analiticamente tutte le questioni in precedenza affrontate rispetto alle quali la sig.ra aveva già espresso il proprio dissenso, Pt_1 sostanzialmente ribadito anche nel corso della riunione del 25.2.2019; non è quindi ravvisabile il vizio lamentato in questa sede che non può essere dedotto dai tempi di apertura (ore 17,30) e chiusura (ore 20,13) del verbale che, comunque, alla luce delle considerazioni sopra svolte, è compatibile con la pagina 16 di 24 adeguata trattazione di tutti gli aspetti all'ordine del giorno, considerato anche che, con riferimento al punto concernente la ratifica, gli altri condomini, verosimilmente, non hanno avuto la necessità di discutere questioni che erano state precedentemente esaminate e oggetto di delibere già approvate.
Né il vizio lamentato può desumersi da un generico richiamo alle trascrizioni delle adunanze sia perché, come si è detto, nella specie non era necessaria, ai fini della ratifica, una analitica disamina di tutti i punti posti all'ordine del giorno della delibera da ratificare, poiché detti aspetti erano stati trattati, durante le due riunioni precedenti, anche in presenza della la quale il 25.2.2019 ha Pt_1 spiegato le ragioni del dissenso senza tuttavia indicare specifiche questioni da riesaminare nel suo interesse, sia perché l'appellante non ha chiarito quali circostanze, invece rilevanti ai fini della ratifica, non sarebbero state esaminate e trattate dal nel corso della assemblea del 25.2.2019. CP_1
4.5) Neanche in relazione alla successiva delibera del 14.5.2019 è ravvisabile il vizio dedotto tenuto presente che, come risulta dal verbale, nel corso della assemblea sono stati esaminati, singolarmente, tutti i punti (complessivamente sette) posti all'ordine del giorno della (prima) riunione del 10.4.2017 e considerato che, anche in relazione alla delibera in esame, l'appellante non ha contestato che le opinioni espresse non siano state correttamente riportate nel citato verbale né ha indicato, nel corso del presente procedimento, se e quali aspetti erano tali da richiedere ulteriori approfondimenti ai fini della ratifica: in considerazione di ciò e in mancanza di più specifiche indicazioni, appare sfornito di prova l'assunto difensivo secondo cui i punti all'ordine del giorno non avrebbero costituito oggetto di esame e discussione, non essendo a tal fine sufficiente il riferimento alle trascrizioni delle audio-registrazioni che, per la sua genericità, non permette di individuare quali elementi ulteriori dovrebbero evincersi rispetto al contenuto del verbale dell'assemblea che, seppure redatto in forma sintetica, denota che i punti all'ordine del giorno sono stati esaminati.
Inoltre i tempi di apertura (ore 17,30) e chiusura (ore 19,20) del verbale risultano compatibili con la adeguata trattazione di tutti gli aspetti, tenuto conto delle questioni da discutere (1° punto: ratifica delle delibere precedenti;
nomina pagina 17 di 24 di un legale per una causa in corso;
delibera in ordine ad un possibile accordo transattivo con la sig.ra e del fatto che, in ordine alle problematiche Pt_1 concernenti la ratifica, la posizione della sig.ra risulta riportata nel verbale Pt_1
e che verosimilmente gli altri condomini (anche in tale caso) non hanno avuto la necessità di ribadire la propria opinione rispetto a questioni che erano state precedentemente e in diverse occasioni già affrontate.
Quanto alla mancata approvazione della delibera – evidenziata dall'appellante - di cui si dà atto nel verbale del 14.5.2019, si osserva che questa, in base a quanto risulta dal verbale stesso, è riferibile al punto n. 3 (dell'ordine del giorno della assemblea del 10.4.2017), atteso che gli altri punti avevano costituito oggetto di esame ed approvazione nel corso della riunione del 14.5.2019: infatti, come si evince dal verbale di questa assemblea, la trattazione del citato punto n. 3 (concernente la nomina o la riconferma dell'amministratore, v. verbale di assemblea del 10.4.2017) è stata dapprima differita, in mancanza delle prescritte maggioranze;
poi, essendo sopraggiunta la delega di un altro condomino, è stata constatata la “presenza di un numero adeguato dei millesimi” sicché i condomini hanno proceduto alla votazione;
terminata detta attività, risultando il voto favorevole di 10 condomini (per complessivi 495,50 millesimi) inferiore a quello prescritto per la validità della deliberazione nelle materie di cui al punto n. 3 dell'ordine del giorno (ex art. 1136 c.c.), è stato scritto, in conformità all'esito della votazione, “delibera non approvata”.
Pertanto tenuto conto che, anche in tale caso, è stato dato atto del voto contrario espresso dalla sig.ra (21,1 mil), si osserva che non sono Pt_1 ravvisabili i profili di invalidità della delibera del 14.5.2019, ribaditi in questa sede e basati sulla mancata discussione dei punti all'ordine del giorno e che, in ogni caso, non è configurabile un interesse ad impugnare la delibera nella parte in cui questa non è stata approvata dal , atteso che tale CP_1 decisione riguarda il punto (n. 3 all'ordine del giorno della assemblea del
14.5.2017) che ha costituito oggetto di voto contrario da parte della sig.ra
Pt_1
pagina 18 di 24 4.6) Passando ad esaminare le doglianze volte a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rilevato che i “documenti gestionali sono stati effettivamente posti a disposizione della parte attrice” si osserva che dalla corrispondenza intercorsa tra l'amministratore del condominio e la attrice, odierna appellante, si desume che il primo ha manifestato la disponibilità alla esibizione della documentazione - e alla estrazione di copia della stessa - necessaria per acquisire gli elementi utili ai fini della approvazione dei bilanci e delle decisioni relative alla gestione dei beni comuni.
Invero dai documenti prodotti si evince che l'Amministratore ha comunicato alla sig.ra che tutta la documentazione era a disposizione della condomina, la Pt_1 quale avrebbe potuto visionarla e prenderne copia (e-mail del 4.1.2017), e risulta altresì che la medesima ne aveva preso visione e che avrebbe dovuto sostenere la spesa delle copie, indicata dall'amministratore, non potendo l'importo essere anticipato dal Condominio (e-mail del 13 luglio 2018, del 24 luglio 2018 e del 2 agosto 2018).
Ciò considerato si ritiene che non siano ravvisabili concreti elementi dai quali poter desumere che l'amministratore non abbia messo a disposizione i documenti giustificativi e i bilanci da approvare, prima delle due assemblee di cui si discute, tenuto presente anche che:
nell'avviso di convocazione della assemblea ordinaria di febbraio 2019, è stato ribadito che la documentazione era a disposizione di tutti i condomini;
dalla deposizione della testimone di parte attrice, , resa sui Testimone_2 capitoli della stessa parte, non sono emersi elementi a sostegno dell'assunto difensivo dell'appellante, avendo la teste riferito che, nel corso della assemblea del 25.2.2019, i documenti erano sul tavolo e - sebbene non ricordasse di che tipo di documentazione si sia trattato - che “ad ogni assemblea l'amministratore pone a disposizione dei condomini i documenti riguardanti il , bilanci CP_1 ecct” e che non le risultava che l'amministratore abbia impedito alla sig.ra Pt_1 di vedere detta documentazione.
Del resto, articolando le doglianze poste a fondamento dei motivi di gravame, non è stato precisato quali fossero i documenti richiesti all'amministratore che pagina 19 di 24 quest'ultimo non avrebbe esibito, ritenuti invece necessari al fine di poter pervenire alla approvazione dei bilanci di cui agli ordini del giorno delle due assemblee;
pertanto le deduzioni sul punto, alla luce di quanto emerso dalla corrispondenza sopra citata, non sono tali da evidenziare che la sig.ra Pt_1 non sia stata posta in condizione di esaminare i documenti al fine di consentirle una partecipazione consapevole alla discussione.
Ne consegue che ogni richiesta avanzata in via istruttoria volta alla acquisizione di “tutti i documenti contabili di (estratti conto, fatture con nota Controparte_1 di pagamento, preventivi, registro assemblee condominiali) dall'anno 2016 ad oggi” appare inammissibile, non risultando funzionale alla dimostrazione di fatti decisivi, in mancanza di specifiche indicazioni in ordine ai documenti genericamente elencati.
4.7.1) Quanto ai rilievi concernenti le ulteriori istanze istruttorie, si rileva anzitutto che, con riferimento alla prova orale, la richiesta è stata in questa sede ribadita mediante un generico rinvio a quelle formulate nel primo grado di giudizio che, tuttavia, sono state accolte dal Tribunale - limitatamente ai capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti ai fini della decisione (v. ordinanza del 9.11.2020) – ed espletate.
Ciò premesso si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione;
resta salva però la possibilità per il giudice di merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Cass. civ. n. 10767/2022).
Nella specie, dopoché è stata espletata la prova ammessa dal giudice istruttore, la parte attrice non ha ribadito le istanze di prova orale in sede di precisazione pagina 20 di 24 delle conclusioni né ha contestato le ragioni (indicate nella citata ordinanza del
9.11.2020) per le quali le richieste istruttorie sono state, in parte, respinte;
tale comportamento processuale ed il fatto che, con gli scritti finali, non risultano evidenziati i motivi che avrebbero eventualmente potuto giustificare una diversa valutazione, da parte del Tribunale, dei capitoli di prova non ammessi inducono a ritenere che, nella specie, la parte attrice non abbia inteso insistere nella ammissione della prova orale già respinta che quindi, in base ai principi sopra esposti, deve ritenersi abbandonata e, pertanto, inammissibile in questa sede.
4.7.2) Alla medesima conclusione non può invece pervenirsi in merito alle altre richieste istruttorie atteso che il giudice di primo grado, con la ordinanza sopra citata, aveva deciso in ordine alle istanze di prova orale (di cui si è detto in precedenza), ma aveva riservato “ogni valutazione in ordine alla produzione dei
CD in atti all'esame del merito”: a tale riguardo va infatti osservato che quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (Cass. civ. n. 4487/2021).
Peraltro, le considerazioni sopra svolte che hanno condotto ad escludere i vizi delle delibere impugnate lamentati dall'appellante - asseritamente ricollegabili alla omessa discussione dei punti all'ordine del giorno e alla impossibilità di prendere visione dei documenti relativi alla gestione del - assorbono CP_1
e rendono superfluo l'esame delle questioni trattate dalle parti in ordine alla ammissibilità del materiale (CD audio) e delle trascrizioni prodotti dall'appellante
(di cui è stato autorizzato il deposito in questa sede con provvedimento del
6.12.2024, trattandosi di documenti già prodotti nel procedimento di primo grado) e contestati dal , anche nel giudizio innanzi al Tribunale (sia CP_1 perché allegati in violazione delle norme che prevedono il deposito dei documenti in via telematica, sia, nel merito, per la incompletezza dei contenuti, integralmente contestati anche sotto il profilo della riconducibilità delle voci pagina 21 di 24 riprodotte a determinati soggetti e della registrazione alle assemblee condominiali).
Invero, come si è detto, gli elementi emersi nel corso del giudizio, complessivamente valutati, denotano che l'amministratore si è reso disponibile alla esibizione dei documenti e alla estrazione di copie e che i punti indicati all'ordine del giorno delle assemblee di cui si tratta sono stati esaminati e discussi coinvolgendo la condomina la quale, per un vizio concernente la Parte_1 convocazione della stessa, non aveva partecipato alla assemblea del 10.4.2017 e
- per quanto rileva nel presente procedimento, avente ad oggetto le delibere del
25.2.2019 e del 14.5.2019 – è stata regolarmente convocata, ha partecipato alle riunioni, ha espresso il proprio voto, contrario rispetto a quello degli altri condomini, e ha manifestato le proprie osservazioni che risultano riportate nei verbali, anche allegando, una missiva e le “comunicazioni” dalla stessa provenienti (v. verbale del 25.2.2019).
L'avvenuta acquisizione di sufficienti elementi al fine di addivenire alla decisione della controversia in esame consente di disattendere qualsiasi ulteriore richiesta istruttoria, in quanto ininfluente: infatti non risultano contestate le opinioni e i voti espressi così come riportati nei citati verbali né in questa sede sono stati specificati quali aspetti avrebbero imposto particolari approfondimenti al fine di ratificare le delibere in contestazione;
pertanto, come si è già detto, in mancanza di più specifiche indicazioni, risulta sfornito di prova l'assunto difensivo dell'appellante secondo cui i punti all'ordine del giorno non avrebbero costituito oggetto di esame e discussione e non appare a tal fine sufficiente il riferimento alle trascrizioni delle audio-registrazioni che, essendo state richiamate integralmente, senza indicare le parti della discussione che sarebbero significative ai fini della decisione, non permette, per la sua genericità, di individuare quali elementi ulteriori dovrebbero evincersi rispetto al contenuto dei verbali assembleari che, seppure redatti in forma sintetica, evidenziano che i punti all'ordine del giorno sono stati esaminati e discussi.
pagina 22 di 24 4.8) Per le considerazioni svolte - che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle ulteriori problematiche trattate - i primi due motivi di appello vanno respinti.
5.) L'ultimo motivo di impugnazione con cui è stata contestata la entità della somma liquidata a titolo di spese processuali, in mancanza di qualsiasi motivazione che giustifichi l'importo di €. 6.431,00, pari al doppio rispetto a quello previsto dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, non è fondato e va quindi respinto.
5.1) Invero la Cassazione ha chiarito che “in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso”. (Cass., 05/05/2022, n. 14198).
5.2) Ebbene, il Tribunale di Ascoli Piceno ha liquidato le spese del grado in €.
6.431,00 attenendosi ai valori tabellari, inferiori a quelli medi (pari a €.
7.616,00), di cui al D.M. n. 55/2014 previsti (da un minimo di €. 3.809,00 ad un massimo di €.11.425,00) per lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile – bassa complessità, al quale ha fatto riferimento la appellante: pertanto, alla luce del principio sopra illustrato, non sussisteva alcun obbligo di motivazione specifica e quindi non è configurabile il vizio di motivazione lamentato.
5.3) In ogni caso si rileva che la somma liquidata risulta congrua avuto riguardo alla molteplicità delle questioni trattate (in fatto e in diritto) nel giudizio di primo grado e alla natura dell'attività difensiva svolta nel corso di tale procedimento (in cui è stata anche disposta ed espletata la prova per testimoni e per interrogatorio).
6.) La reiezione dell'appello assorbe l'esame della istanza di inibitoria, già respinta e ribadita dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 23 di 24 7.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, compresa la fase relativa alla inibitoria, esclusa invece la fase di trattazione e istruttoria, in mancanza della relativa attività processuale.
8.) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria e diversa istanza, anche istruttoria, ed eccezione, respinge l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 246/2023 pubblicata il 27.4.2023;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 3.473,00 per compenso professionale ed €. 100,00 per esborsi, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e
I.V.A., come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 29 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa AN RA
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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