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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 228/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente e Relatore
NN GIUSEPPE, Giudice
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2805/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259002789182000 IRPEF-ALTRO 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259002789182000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento
Resistente: il delegato dell'ADE si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto.
La causa termina alle 10:06
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 con ricorso notificato alla agenzia delle entrate direzione provinciale di Caserta ed ad Ader, agente riscossione per la provincia di Caserta, ha impugnato la intimazione di pagamento n. 028 2025 90027891 82 000 (All. 4) emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di
Caserta per gli anni di imposta 2016 e 2017.
La suddetta intimazione ha ad oggetto i seguenti prodromici atti impositivi:
· avviso di accertamento n. TF7010500380/2023 per l'anno 2016 (erroneamente riportato in sede di ricorso come avviso n. TF7050500378/2023) relativo a distribuzione utili derivanti dal maggior reddito accertato con prodromico avviso n. TF7030100261/2023, nei confronti della società partecipata “Società_1 Srl”;
· avviso di accertamento n. TF7010501937/2023, riferito all'anno di imposta 2017, relativo a distribuzione utili derivanti dal maggior reddito accertato con prodromico avviso n. TF7030101653/2023, nei confronti della società partecipata “Società_2 Srl”.
Se ne chiede l'annullamento sostenendosi, in sostanza, che per entrambi gli atti impositivi presupposti dalla impugnata intimazione e relativi prodromico avvisi di accertamento emessi a monte nei confronti delle società partecipate sarebbero intervenuti giudicati di annullamento.
Si è costituta agenzia entrate direzione provinciale di Caserta con deposito di controdeduzioni, con le quali eccepisce che i prodromici atti impositivi in parola, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, sarebbero, viceversa, pienamente efficaci.
Alla odierna udienza la causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in quanto privo di fondamento deve rigettarsi.
Con riferimento al primo avviso di accertamento, n. TF7010500380/2023 per l'anno 2016, presupposto dalla impugnata intimazione di pagamento, (erroneamente riportato in sede di ricorso come avviso n.
TF7050500378/2023), lo stesso risulta pienamente vigente ed efficace secondo quanto disposto dalla sentenza della CGT di primo grado di Caserta, la N. 3560/12/12/2024 depositata il 23/08/2024, avente ad oggetto il predetto avviso di accertamento e dalla CGT di primo grado di Caserta la N. 3739/12/2023 depositata il 28/09/2023, parzialmente favorevole all'Ufficio e della sentenza della CGT di 2 grado della
Campania n. 4698/18/2025 depositata il 21/12/2024 che conferma la sentenza di primo grado, aventi ad oggetto, invece, il prodromico avviso di accertamento n. TF7030101653/2023 emesso nei confronti della società “Società_1 Srl”.
Se da un lato, infatti, con la citata sentenza n. 3560/12/12/2024, nel rigettare il ricorso ha statuito di determinare il reddito di partecipazione del ricorrente “in proporzione e pro quota rispetto a quello definito per la società”; dall'altro lato con la citata sentenza di appello n. 4698/18/2025 ha confermato la sentenza di primo grado 3739/12/2023, che nell'accogliere solo in parte il ricorso ha rideterminato il reddito della società.
Allo stato, dunque, il suddetto avviso di accertamento n. TF7010500380/2023 per l'anno 2016, seppure nel rispetto del contenuto così come conformato dai richiamati giudicati, è pienamente vigente ed efficace con conseguente legittimità della impugnata intimazione.
Con riferimento al secondo avviso di accertamento n. TF7010501937/2023, riferito all'anno di imposta 2017, lo stesso risulta integralmente e pienamente vigente ed efficacie a seguito del combinato disposto del giudicato di cui alle due sentenze di appello, CGT di 2 grado della Campania n. 4658/16//2025 depositato il 11/07/2025 che conferma la legittimità del predetto avviso di accertamento e CGT di 2 grado della Campania
n. 3939/11//2025 depositata il 28/05/2025 che conferma la legittimità del prodromico avviso di accertamento n.TF7030101653/2023 emesso, a monte, nei confronti della società partecipata Società_2 Srl”.
Anche a tal ultimo riguardo, dunque, la intimazione impugnata è legittima.
In ragione del contenzioso che ha interessato le cartelle di pagamento presupposte dalla intimazione oggetto di impugnativa, risultato parzialmente favorevole al contribuente ricorrente, ricorrono gli eccezionali motivi di cui all'art 15 dlgs 546/92 per la c compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria provinciale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente e Relatore
NN GIUSEPPE, Giudice
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2805/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259002789182000 IRPEF-ALTRO 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259002789182000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento
Resistente: il delegato dell'ADE si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto.
La causa termina alle 10:06
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 con ricorso notificato alla agenzia delle entrate direzione provinciale di Caserta ed ad Ader, agente riscossione per la provincia di Caserta, ha impugnato la intimazione di pagamento n. 028 2025 90027891 82 000 (All. 4) emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di
Caserta per gli anni di imposta 2016 e 2017.
La suddetta intimazione ha ad oggetto i seguenti prodromici atti impositivi:
· avviso di accertamento n. TF7010500380/2023 per l'anno 2016 (erroneamente riportato in sede di ricorso come avviso n. TF7050500378/2023) relativo a distribuzione utili derivanti dal maggior reddito accertato con prodromico avviso n. TF7030100261/2023, nei confronti della società partecipata “Società_1 Srl”;
· avviso di accertamento n. TF7010501937/2023, riferito all'anno di imposta 2017, relativo a distribuzione utili derivanti dal maggior reddito accertato con prodromico avviso n. TF7030101653/2023, nei confronti della società partecipata “Società_2 Srl”.
Se ne chiede l'annullamento sostenendosi, in sostanza, che per entrambi gli atti impositivi presupposti dalla impugnata intimazione e relativi prodromico avvisi di accertamento emessi a monte nei confronti delle società partecipate sarebbero intervenuti giudicati di annullamento.
Si è costituta agenzia entrate direzione provinciale di Caserta con deposito di controdeduzioni, con le quali eccepisce che i prodromici atti impositivi in parola, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, sarebbero, viceversa, pienamente efficaci.
Alla odierna udienza la causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in quanto privo di fondamento deve rigettarsi.
Con riferimento al primo avviso di accertamento, n. TF7010500380/2023 per l'anno 2016, presupposto dalla impugnata intimazione di pagamento, (erroneamente riportato in sede di ricorso come avviso n.
TF7050500378/2023), lo stesso risulta pienamente vigente ed efficace secondo quanto disposto dalla sentenza della CGT di primo grado di Caserta, la N. 3560/12/12/2024 depositata il 23/08/2024, avente ad oggetto il predetto avviso di accertamento e dalla CGT di primo grado di Caserta la N. 3739/12/2023 depositata il 28/09/2023, parzialmente favorevole all'Ufficio e della sentenza della CGT di 2 grado della
Campania n. 4698/18/2025 depositata il 21/12/2024 che conferma la sentenza di primo grado, aventi ad oggetto, invece, il prodromico avviso di accertamento n. TF7030101653/2023 emesso nei confronti della società “Società_1 Srl”.
Se da un lato, infatti, con la citata sentenza n. 3560/12/12/2024, nel rigettare il ricorso ha statuito di determinare il reddito di partecipazione del ricorrente “in proporzione e pro quota rispetto a quello definito per la società”; dall'altro lato con la citata sentenza di appello n. 4698/18/2025 ha confermato la sentenza di primo grado 3739/12/2023, che nell'accogliere solo in parte il ricorso ha rideterminato il reddito della società.
Allo stato, dunque, il suddetto avviso di accertamento n. TF7010500380/2023 per l'anno 2016, seppure nel rispetto del contenuto così come conformato dai richiamati giudicati, è pienamente vigente ed efficace con conseguente legittimità della impugnata intimazione.
Con riferimento al secondo avviso di accertamento n. TF7010501937/2023, riferito all'anno di imposta 2017, lo stesso risulta integralmente e pienamente vigente ed efficacie a seguito del combinato disposto del giudicato di cui alle due sentenze di appello, CGT di 2 grado della Campania n. 4658/16//2025 depositato il 11/07/2025 che conferma la legittimità del predetto avviso di accertamento e CGT di 2 grado della Campania
n. 3939/11//2025 depositata il 28/05/2025 che conferma la legittimità del prodromico avviso di accertamento n.TF7030101653/2023 emesso, a monte, nei confronti della società partecipata Società_2 Srl”.
Anche a tal ultimo riguardo, dunque, la intimazione impugnata è legittima.
In ragione del contenzioso che ha interessato le cartelle di pagamento presupposte dalla intimazione oggetto di impugnativa, risultato parzialmente favorevole al contribuente ricorrente, ricorrono gli eccezionali motivi di cui all'art 15 dlgs 546/92 per la c compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria provinciale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate.