Art. 209
(Rapporti tra revocazione e ricorso per cassazione)
1. Quando avverso una decisione definitiva della Corte dei conti, emessa in unico grado o in appello, sia stato proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all' articolo 327 del codice di procedura civile , la parte che ha proposto domanda di revocazione puo' fare istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 205 dimostrando di avere gia' depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.