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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/06/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 3012/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3012/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 24/06/2024 da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. POLONI SILVIA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 5.6.2025
Per parte resistente: -
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con ricorso depositato il 24.6.2024 chiedeva la regolamentazione dell'esercizio Parte_1 della responsabilità genitoriale sui figli minori (nata il [...]) e (nato il [...]) Per_1 Per_2 nati dalla relazione more uxorio con . Controparte_1
1 Allegava:
- di abitare con i figli, in comodato d'uso gratuito, presso l'abitazione della propria madre;
- che la relazione con il resistente si interrompeva nel marzo del 2023 quando lo stesso si trasferiva presso i genitori, a Nervesa della Battaglia, pur mantenendo la residenza formale presso l'ex casa familiare;
- che dal momento dell'allontanamento spontaneo, il resistente ometteva di versare alcunché per i figli e di occuparsi di loro;
- essere il resistente dipendente presso la Casagrande Costruzioni Edili S.r.l. di Nervesa, con stipendio di circa € 1.800,00 mensili;
- essere cessata qualsiasi frequentazione tra e il padre e trascorrere solo saltuariamente Per_1 Per_2 del tempo con lui.
Chiedeva, quindi, l'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso di sé, regolamentazione del diritto di visita del padre e statuizione in capo a questo dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando l'importo di € 200,00 ciascuno, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Treviso, assegno unico interamente a proprio favore.
− Il resistente non si costituiva e il Giudice ne dichiarava la contumacia all'udienza del 31.10.2024, riservandosi per l'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
− Con ordinanza dell'11.11.2024 il Giudice, provvedendo in via provvisoria e urgente disponeva l'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre e statuendo a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando alla ricorrente l'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), con rivalutazione annuale
ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate e regolamentate come da Protocollo dell'intestato Tribunale.
Il Giudice, inoltre, ammetteva la prova orale per interrogatorio e testi chiesta da parte ricorrente.
− All'udienza del 23.1.2025 il Giudice prendeva atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c. della mancata comparizione del resistente per rendere il disposto interpello e procedeva all'audizione dei testi comparsi e all'ascolto dei minori.
− A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza di pari data, il Giudice incaricava i Servizi Sciali competenti, in particolare, per favorire una ripresa del rapporto tra la minore e il padre, visto quanto emerso in sede di ascolto.
− Alla successiva udienza del 5.6.2025, fissata per l'esame della relazione dei Servizi, il difensore di parte ricorrente confermava l'esito positivo del percorso intrapreso e chiedeva di essere autorizzato alla discussione orale e alla precisazione delle conclusioni.
2 − Il Giudice, visto l'art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c. autorizzava la discussione orale e all'esito si riservava di riferire a Collegio per la decisione.
***
Sull'affido, il collocamento e le visite ai minori
− Come già rilevato in sede di ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., non sussistono elementi che giustifichino una deroga al regime di affido condiviso dei minori, richiesto anche dalla ricorrente.
Anche all'esito dell'istruttoria espletata, infatti, e, in particolare, dell'ascolto dei minori, è emerso che tale regime risulta adeguato e rispondente all'interesse degli stessi.
− Del pari va confermato il collocamento prevalente dei minori presso la madre: come confermato anche dalla teste sentita, i minori dopo l'allontanamento volontario del padre dall'ex casa familiare, avvenuto a marzo 2023, hanno continuato a convivere nella precedente abitazione con la madre.
Non c'è quindi motivo per modificare tale regime che risulta essersi protratto sin da allora e che risulta idoneo a garantire stabilità ai minori rispetto alle abitudini acquisite dagli stessi.
Che tale sia la situazione in essere non è stato smentito nemmeno dal resistente che è rimasto contumace e ha omesso di presentarsi per rendere il disposto interrogatorio.
− Quanto al regime delle visite con il padre, può essere confermato quello già disposto in via provvisoria e urgente: si tratta del regime che era stato proposto dalla stessa ricorrente, che risulta idoneo a garantire un adeguato rapporto dei minori con il padre.
− Sul punto, in particolare, va rilevato che la minore, sentita all'udienza del 23.1.25 aveva dato atto di non incontrare da circa due anni il padre, manifestando il desiderio di riprendere la frequentazione con lo stesso e confermando, invece, la permanente frequentazione del fratello minore con il genitore.
− Proprio al fine di agevolare la ripresa del rapporto, con ordinanza di pari data veniva attribuito incarico ai Servizi Sociali.
− In base a quanto relazionato dagli stessi il 27.5.2025, è nel frattempo ripreso il rapporto della minore con il padre, a seguito di confronto tra i due, con un reciproco chiarimento circa le rispettive difficoltà.
− Tale evoluzione è stata confermata anche dal figlio minore della coppia: “Raccontando del rapporto tra la sorella e il padre si commuove, spiegando come fosse emotivamente complesso per lui vivere positivamente la figura paterna mentre la sorella faticava ad avere un dialogo: si sentiva in una sorta di conflitto di lealtà, che lo portava talvolta a non dire ad che si vedeva con il papà. Nell'ultimo periodo riconosce che il rapporto padre-figlia è migliorato, nota una Per_1 maggiore apertura da parte della sorella, al punto che in più di un'occasione si è sentito sereno nell'invitare Per_2 Per_1 ad uscire con lui e il padre, ricevendo risposta positiva. Questo nuovo equilibrio lo fa sentire a suo agio, ne è felice”.
− I Servizi hanno dato atto che il percorso è ancora in evoluzione “In conclusione, si può affermare che, al momento, il rapporto tra e il padre sia in una fase di evoluzione, poiché la ragazza sta mostrando un atteggiamento Per_1 di maggiore apertura rispetto alla presenza del padre e, al contempo, il sig. si sta sforzando di andare oltre CP_1
3 alle sole esigenze materiali della figlia, per accedere ad una modalità relazionale ed affettiva diversa e più in linea con il sentire di ” Per_1
− Alla luce di quanto sopra, anche considerato che la minore è prossima alla maggiore età, non sussistono i presupposti per la prosecuzione della presa in carico, come confermato anche dal difensore della ricorrente all'udienza del 5.6.2025 in cui ha dato atto che a seguito della ripresa dei contatti tra la minore e il padre gli stessi stanno attualmente procedendo autonomamente in tale percorso.
− Per alla luce di quanto sopra, quanto al regime delle visite, quindi, è confermata la possibilità – Per_1 anche considerato che la stessa diverrà maggiorenne a breve - di accordarsi liberamente con il padre circa i tempi di visita, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici.
***
Provvedimenti economici
− Risulta in base alla documentazione in atti un reddito medio netto mensile del resistente di circa €
1.800,00.
− Da parte sua la ricorrente ha dichiarato di essere collaboratrice familiare dell'impresa dei genitori e del fratello con reddito medio netto mensile di circa € 1.000,00 o inferiore;
dichiarazione che trova riscontro nelle entrate mensili di cui agli estratti conto prodotti.
− Nessuna delle parti risulta sostenere canone di affitto.
− Alla luce di quanto sopra, considerando il divario reddituale in essere e il collocamento prevalente dei minori presso la madre, può essere accolta la domanda della ricorrente di statuire a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando l'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate e regolamentate come da Protocollo dell'intestato Tribunale.
− Considerato che dall'istruttoria condotta è stato confermato che i minori risiedono in via assolutamente prevalente presso la madre, a parziale modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. si dispone che la stessa percepisca al 100 % l'Assegno unico, con decorrenza dal mese successivo al presente provvedimento, essendo il soggetto che si fa carico in via assolutamente prevalente del mantenimento dei minori (Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 febbraio 2025 n. 4672).
***
Sulle spese di lite
- Le spese, liquidate ai sensi del DM 55/2014 come in dispositivo (cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della contumacia del resistente;
fasi di studio, introduttiva e di trattazione), seguono la soccombenza e vengono poste a carico del resistente in considerazione del fatto che in tema di spese processuali il criterio rivelatore della
4 soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace (Cass. civ. Sez. III Ord.,
27/02/2023, n. 5813). Deve inoltre essere tenuta in considerazione la necessità per la ricorrente di adire il Tribunale per la statuizione dell'obbligo di mantenimento ordinario dei minori in capo al padre, stante la mancata contribuzione spontanea di questi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3012 /2024 R.G.:
1. Affida i figli minori e a entrambi i genitori. Per_1 Persona_3
2. Dispone il collocamento prevalente dei minori presso la madre.
3. Dispone che possa accordarsi liberamente con il padre circa i tempi di visita, compatibilmente Per_1 con i propri impegni scolastici ed extrascolastici.
4. Dispone che veda il padre Per_2
a) a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola con accompagnamento a scuola il lunedì mattina;
durante le vacanze scolastiche estive, in ogni caso dal venerdì pomeriggio (dopo il pranzo) fino al lunedì mattina prima dell'inizio delle eventuali attività extrascolastiche o comunque fino alle ore nove;
b) il mercoledì dal dopo scuola con accompagnamento a scuola il giorno successivo;
durante le vacanze scolastiche estive, l'intera giornata del mercoledì (o giovedì) fino al mattino successivo;
c) metà delle vacanze di Natale, alternando negli anni tra i genitori il periodo a partire dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre compreso, e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
metà delle vacanze Pasquali, alternando negli anni il giorno di Pasqua e Pasquetta;
d) tre settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Dispone che con decorrenza da giugno 2024 contribuisca al mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli minori mediante versamento a , dell'importo di euro 400,00 mensili Parte_1
(€ 200,00 a figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI).
6. Spese straordinarie al 50 % tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
7. Assegno unico al 100 % a favore di . Parte_1
8. Condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in € Controparte_1 Parte_1
2.356,00 per compensi, oltre spese generali 15 %, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 17/06/2025
5 Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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