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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1339/2024 R.G. avente ad oggetto separazione consensuale congiuntamente promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in [...]Controparte_1 C.F._1
Croce Camerina (RG) in via Eolie n. 4, rappresentato e difeso giusta mandato per come in atti dall'avv. Ignazio Amato;
E
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_2 C.F._2
Comiso (RG) Via Nunzio Digiacomo ex n. 16 n. 3, rappresentata e difesa giusta mandato per come in atti dall'avv. Francesca Corallo;
Ri corren ti con l'intervento del pubblico ministero;
posta in decisione all'esito dell'udienza di presenza del 13.11.2024.
O G GE T T O : separazione consensuale dei coniugi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti, hanno contratto m at ri moni o in Comiso, in data
02.06.2016, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Comiso dell'anno 2016 atto n.12 - parte 2 serie A, adottando il regime della separazione legale dei beni;
che i coniugi hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nata la figlia in data 11.07.2018 Per_1
a Vittoria;
che le parti hanno addotto che il rapporto coniugale, dopo un periodo di tranquillità, negli ultimi tempi si è deteriorato, in ragione delle relazioni extraconiugali che la moglie ha addebitato al marito, sino a compromettere la fiducia e la comunione spirituale tra i coniugi, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza, tanto da indurre i coniugi a separarsi consensualmente per ragioni caratteriali, è venuta meno l'affectio maritalis e la convivenza è divenuta intollerabile;
che, pertanto, le parti con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato il 19.07.2024, hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2) Essendo i coniugi economicamente indipendenti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento. Infatti la sig.ra è titolare di un negozio commerciale ed il sig. CP_2
gestisce un'officina di ricambi. Controparte_1
3) La figlia minore , pur affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, avrà collocazione Per_1
prevalente presso la madre nella casa sita in Comiso (RG) Via Nunzio Di Giacomo n. 3, concordando le parti tutte le decisioni da assumere nell'interesse dei figli, con dovere in capo a ciascuno genitore di provvedere all'istruzione, al mantenimento ed all'educazione della figlia, sempre nel pieno rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) Secondo l'intesa raggiunta tra i genitori, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia nei giorni di lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 21.00, nonché il fine settimana alternato dal sabato alle ore
13:00 fino alla domenica alle ore 19:00, comunque compatibilmente con le esigenze di vita della minore. Per quanto riguarda le festività, la minore li trascorrerà, ad anni alterni (uno il Natale e l'altro il Capodanno) senza pernottamento, e l'anno successivo in maniera inversa, oltre che, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo, un giorno ciascuno, e l'anno successivo in maniera inversa. Per il periodo estivo infine, il padre potrà averla con sè per due settimane che verranno concordate tra i genitori entro il 20 giugno di ogni anno, fermo restando il diritto dell'altro genitore di frequentare la figlia con la cadenza sopra indicata, previo accordo fra i genitori.
5) Il marito si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento della figlia, l'assegno mensile di € 250,00 da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese all'iban che verrà comunicato, da rivalutarsi ogni anno in base agli indici Istat.
6) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia (a titolo esemplificativo per spese scolastiche, mediche anche non coperte dal SNN, sportive, ricreative) sono a carico di entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi e dovranno essere documentate, con diritto al rimborso per la parte che le ha anticipate. A tal fine si allega le
Contr linee guida del
7) Oltre all'assegno di mantenimento di cui al punto precedente, i coniugi concordano e stabiliscono che l'assegno unico e universale corrisposto dall'INPS per la figlia a carico, venga erogato al 100% in favore della madre collocataria. In tal senso il sig. si impegna a manifestare la Controparte_1
relativa autorizzazione tramite apposita dichiarazione scritta, se necessaria, ovvero tramite il portale inps, per consentire alla moglie di percepire il 100% del contributo. 8) Al fine di risolvere e definire la crisi coniugale, nonché al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali, il padre Controparte_1
espressamente si è determinato a trasferire a titolo gratuito alla figlia , la piena proprietà Per_1 dell'immobile sito a Santa Croce Camerina Via Eolie n. 4 /via Cesare Battisti n. 1, nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, ben noto alle parti, con tutte le accessioni, pertinenze e dipendenze, nonché le servitù passive ed attive ad esso inerenti.
In relazione all'obbligo di trasferimento della proprietà immobiliare qui assunto dal sig. in CP_1
favore della figlia, il sig. sin da ora rappresenta: Controparte_1
a) che l'immobile è pervenuto al sig. come bene personale con atto di vendita del Controparte_1
03.08.2015, rogato dal Notaio avv. , notaio in Catania, rep. 3146- racc. 2515, Persona_2
registrato a Catania il 05.08.2015 al n. 15286 (doc.3);
b) che sull'immobile grava mutuo fondiario erogato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, rep. n.
3147/racc. 2516, rogato dal Notaio avv. , notaio in Catania, in data 03.08.2015, Persona_2
registrato in Catania il 05.08.2015 al n. 15290, in favore di e con Controparte_1 CP_2 iscrizione dell'ipoteca volontaria sull'immobile oggetto di acquisto (doc.4);
c) che l'appartamento per civile abitazione è ubicato all'interno di una palazzina con ingresso comune in Via Eolie n. 4, composto per l'intero da una veranda al piano terra, 2 vani ed accessori e terrazzo a livello al primo piano. L'immobile è censito al Catasto Urbano del Comune di Santa Croce
Camerina, zona censuaria 1, al foglio 41, particella 549, Sub. 5, Via Cesare Battisti n. 1, piano 1, categoria A/3, classe 3, vani 3,5, rendita catastale € 216,91 (doc.5);
d) che i confini dell'unità immobiliare sono con proprietà con proprietà CP_4 Parte_1
, con verde pubblico Maganuco e con la via Eolie;
[...]
e) che, ai sensi dell'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, la planimetria depositata in catasto in data 2210.1997 codice a barre n. 01264282, si riferisce ai dati catastali su menzionati ed è conforme allo stato di fatto dell'immobile oggetto del presente verbale (doc.6);
f) che, ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, legge 27.02.1985 n. 52, introdotto dall'art. 19, comma 14
D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, la partita catastale risulta correttamente intestata a , con conseguente conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei Controparte_1
registri immobiliari;
g) che l'immobile è in possesso di concessione edilizia in sanatoria D.L. 724/94 esaminata dal C.R.E. del 08.08.1996 e rilasciata dal Sindaco di Santa Croce Camerina in data 25.10.1996 con il numero
1016, nonché autorizzazione di abitabilità prot. N.2925 emessa il 14.03.1997 (doc.7);
h) che il sig. , cedente, rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale;
Controparte_1
i) che l'immobile è dotato di Attestato di Prestazione Energetica emessa in data 30.07.2015, validità
10 anni, classe energetica G (doc.8).
Il superiore trasferimento immobiliare trovando la propria origine e causa nella separazione personale dei coniugi, in quanto diretto a regolare i rapporti patrimoniali tra gli stessi ed a risolvere consensualmente la crisi coniugale, sarà assoggettato alle agevolazioni a tal fine previste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare a tutte le esenzioni fiscali per imposte e tasse di cui alla L. 06.03.1987 ed alla Circolare 18/E del 29.05.2013 dell'Agenzia delle Entrate, con ogni successiva modifica ed integrazione.
Il trasferimento immobiliare in favore della figlia è già stato autorizzato con decreto del Giudice Per_1 tutelare in data 09.07.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1204/2024 RGV del Tribunale di Ragusa (doc.9).
La madre, , interverrà nell'atto come genitore esercente la patria potestà sulla minore CP_2
e dichiarerà di accettare la donazione dell'immobile sito in Santa Croce Camerina – fraz. Per_1
CA (RG) Via C. Battisti n. 1 (con ingresso in via Eolie n. 4), censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Santa Croce Camerina foglio 41, p.lla 549 sub.5.
Il marito si obbliga a pagare tutte le residue rate del sopraindicato mutuo sino alla completa estinzione dello stesso.
I coniugi dichiarano, in relazione all'effetto traslativo del bene immobile, di essere a conoscenza che il Presidente del Tribunale ed il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà e/o di altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualsiasi genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica.
I coniugi, unitamente ai loro rispettivi legali, dichiarano che provvederanno a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il
Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
9) Al fine di risolvere e definire la crisi coniugale, nonché al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali con la moglie ed in luogo di ogni assegno di mantenimento e/o addebito della separazione, il padre espressamente trasferisce a titolo gratuito alla moglie Controparte_1 [...] che accetta, la piena proprietà dell'immobile sito a Comiso (RG) RA NS CH CP_2
(erroneamente in catasto riportato C.da Canicarao) censito al catasto Fabbricati del Comune di
Comiso al foglio 68 p.lla 1752 sub 1, nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, ben noto alle parti, con tutte le accessioni, pertinenze e dipendenze, nonché le servitù passive ed attive ad esso inerenti.
In relazione all'obbligo di trasferimento della proprietà immobiliare qui assunto dal sig. in CP_1
favore della moglie, le parti sin da ora rappresentano:
a) che l'immobile, magazzino e terreni pertinenziali, è pervenuto al sig. come bene Controparte_1
personale con atto di vendita del 19.07.2006, rogato dal Notaio notaio in Persona_3
Ragusa, rep. 129902- racc. 40489, trascritto il 26.07.2006 reg. gen. N. 18334 e reg. part. N. 10608 presso l'Agenzia del Territorio Conservatoria di Ragusa (doc.10);
b) che il magazzino si trova all'interno di un terreno ubicato in RA NS CH, (foglio 68,
p.lla 1752) composto da un piano terra. L'immobile è censito al Catasto Urbano del Comune di
Comiso, zona censuaria 1, al foglio 68, particella 1752, Sub. 1, RA NS CH (in catasto riportato erroneamente contrada Canicarao), piano terra, categoria C/2, classe 2, consistenza 50 mq, rendita catastale € 105,87, con annessi terreni identificati come di seguito:
-terreno foglio 68 p.lla 1751 di are 33,12, reddito dominicale euro 10,26, reddito agrario euro 6,84, seminativo 3°;
-terreno identificato al foglio 68 particella 367 di are 2,10, reddito dominicale euro 3,03, reddito agrario euro 0,87, seminativo irriguo 3°-.
Con atto d'obbligo di assoggettamento a vincolo di inedificabilità e di destinazione d'uso agricola stipulato il 10 luglio 2015, in Notaio avv. , notaio in Catania, repertorio n. 3070, Persona_2
raccolta n. 2455, registrato il 14.07.2015 al n. 13336, il sig. dichiarava di vincolare Controparte_1
l'appezzamento di terreno sito in territorio di Comiso nella contrada NS CH, rappresentato al catasto terreni del comune di Comiso al foglio 68 p.lla 1751 e 367 esteso nell'intero are 35,22, a servizio del fabbricato sito in Comiso RA NS CH (iin Catasto erroneamente RA
Canicarao) foglio 68 p.lla 1752 sub 1, con vincolo permanente di destinazione di inedificabilità. Nel predetto atto il sig. dava atto che la superficie del terreno così come descritta diviene CP_1
asservita alla costruzione con vincolo di pertinenzialità reciproca (doc.11).
c) la partita catastale risulta correttamente intestata a;
Controparte_1
d) che i confini dell'unità immobiliare sono con proprietà Parte_2 Parte_3
e e Parte_4 Per_3 e) che, ai sensi dell'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, la planimetria depositata in catasto in data 30.06.2006 codice n. RG0071560, si riferisce ai dati catastali su menzionati ed è conforme allo stato di fatto dell'immobile oggetto del presente verbale;
f) che, ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, legge 27.02.1985 n. 52, introdotto dall'art. 19, comma 14
D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, la partita catastale risulta correttamente intestata a
, con conseguente conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei Controparte_1
registri immobiliari;
g) che il sig. , cedente, rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale. Controparte_1
Il superiore trasferimento immobiliare trovando la propria origine e causa nella separazione personale dei coniugi, in quanto diretto a regolare i rapporti patrimoniali tra gli stessi ed a risolvere consensualmente la crisi coniugale, sarà assoggettato alle agevolazioni a tal fine previste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare a tutte le esenzioni fiscali per imposte e tasse di cui alla L. 06.03.1987 ed alla Circolare 18/E del 29.05.2013 dell'Agenzia delle Entrate, con ogni successiva modifica ed integrazione.
I coniugi dichiarano, in relazione all'effetto traslativo del bene immobile, di essere a conoscenza che il Presidente del Tribunale ed il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà e/o di altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualsiasi genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica.
I coniugi, unitamente ai loro rispettivi legali, dichiarando che provvederanno a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il
Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
10) Entrambi i coniugi sin d'ora consentono e si autorizzano reciprocamente ad ottenere dalle competenti autorità il passaporto ed ogni altra autorizzazione necessaria per eventuali viaggi all'estero unitamente ai figli minorenni. 11) I coniugi dichiarano di avere già diviso i beni mobili in comune e di non avere beni immobili in comune e di aver definito ogni reciproca pendenza.”; che all'udienza tenutasi di presenza del 13.11.2024, le parti hanno confermato la propria volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, che prevede altresì il trasferiment dei suindicati immobili, prestando le prescritte dichiarazioni di legge e depositando la documentazione necessaria per il trasferimento immobiliare e sottoscrivendo il relativo verbale innanzi al giudice e al cancelliere ed ai rispettivi difensori, i quali hanno precisato le conclusioni, rinunciando ai termini ex art. 190
c.p.c.e la causa è stata perciò rimessa al collegio per la decisione ex art. 151, primo comma, c.c.; che il pubblico ministero in sede nulla ha opposto. che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che, per quanto dichiarato dai coniugi e l'insuccesso della conciliazione, la condotta processuale, la convivenza è da ritenersi divenuta intollerabile;
che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi della figlia minore e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che relativamente alle ulteriori statuizioni patrimoniali e segnatamente quanto all'accordo di trasferimento della proprietà sui beni indicati in ricorso introduttivo, va al riguardo premesso che, con sentenza delle s.u. della Corte di Cassazione n. 21761/2021, i giudici di legittimità hanno espresso il seguente principio di diritto: “sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta,
o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato
a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art.
2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla l. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1-bis; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”; che, pertanto, le Sezioni Unite hanno chiarito come sia il verbale d'udienza a costituire, dopo la pronuncia della sentenza che al riguardo ha valore di pronuncia dichiarativa, valido titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c., al cui adempimento curando la trascrizione presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, si sono poi obbligate le stesse parti esonerando il
Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente;
che le statuizioni economiche come concordate tra le parti con ricorso congiunto, e precisate altresì a verbale del 13.11.2024, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale ne prende atto, così come prende atto degli ulteriori accordi patrimoniali;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che il Pubblico Ministero nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia l a s epara z ione pers onal e dei coni ugi e che Controparte_1 CP_2
hanno contratto m at ri moni o in Comiso, in data 02.06.2016, trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del Comune di Comiso dell'anno 2016 atto n.12 - parte 2 serie A;
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Prende atto degli accordi dei coniugi sui trasferimenti immobiliari, contenuti nel ricorso introduttivo e trasfuse nel verbale di udienza del 13 novembre 2024, sottoscritto dalle parti, dal presidente e dal cancelliere, che dopo la presente pronuncia, costituisce valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c;
Dà atto che i coniugi hanno dichiarato che i trasferimenti degli immobili di cui al ricorso congiunto costituisce clausola essenziale ai fini della risoluzione del conflitto sviluppatosi nella crisi coniugale e, pertanto, dichiara che il trasferimento dei diritti reali oggetto dell'accordo è esente da ogni tassa e imposta ai sensi dell'art. 19, l. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999;
Dà atto degli ulteriori accordi assunti dalle parti nel ricorso ed indicati nella parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Comiso per le annotazioni ed incombenze necessarie.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.1.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti