Sentenza 12 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2002, n. 10158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10158 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
10158 /02 . 1 5 ce 6 N 8 O 9 I 1 5 Z / REPUBBLICA I . A 4 A I / N 6 R R 2 T A . S I R T . . L P G U . L E D B A CORTE UPREMA DI CASSAZIONE I LA R L . E R B Oggetto D T A A T I D A S SEZIONE TRIBUTARIA I 1 Tributaria N 3 E E R 1 S T E I N . T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A N A M Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente R.G.N. 25438/00 Cron. 21731 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere - Consigliere - Dott. Stefano MONACI Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Ud. 28/02/02 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 73176 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CA ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 1, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TERENZIO, che lo difende unitamente all'avvocato MASSIMO ROSSI, giusta procura in calce;
2002 resistente 1131 -1- avversO la sentenza n. 177/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 15/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
la Corte, ammette l'avvocato ROSSI a discutere, riservandosi di accertare la validità della procura a margine dell'atto difensivo;
udito per il resistente, l'Avvocato ROSSI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore chiese Generale Dott. Raffaele PALMIERI che dichiararsi inammissibile la costituzione dell'avvocato ROSSI e concludeравнаil rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo RU EN ha impugnato l'avviso di accertamento emesso a fini Irpef per il 1982. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso. Nelle more del giudizio per l'appello dell'ufficio, il contribuente ha presentato prima una istanza di definizione ai sensi della legge n. 381/90 e poi una istanza di condono ai sensi della legge n. 413/91. La Commissione Regionale ha prima emesso una ordinanza di cessazione della materia del contendere, poi l'ha revocata su istanza dell'ufficio e poi ha rigettato il ricorso di revoca della citata ordinanza, sostenendo la prevalenza della istanza di condono formulata in base alla legge n. 413/91. Ha proposto ricorso l'Amministrazione Finanziaria deducendo un unico motivo. Il RU ha nominato dei difensori che hanno presentato una istanza intesa ad essere avvisati della data di discussione dell'udienza. Motivi della decisione La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 4 1.n.381/90 e 12 preleggi in quanto l'istanza di definizione presentata dal contribuente ai sensi della legge n. 381 era irretrattabile, sicchè diventava non operativa la richiesta di condono presentata successivamente dal contribuente ai sensi della legge n. 413. Il ricorso è infondato alla stregua dell'orientamento espresso da questa Corte secondo il quale “In tema di Irpef sulle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da giuoco ("croupiers"), secondo le previsioni degli articolo 47 e 48 del d.p.r. n. 917/86, con le modifiche introdotte dagli articoli 1 e 3 1.n.381/90, l'istanza presentata dal contribuente, a norma dell'articolo 4 di detta legge, per la definizione delle posizioni relative ai periodi antecedenti alla entrata in vigore della stessa, ha carattere vincolante ed irrevocabile. Tuttavia, qualora, una volta prodotta tale istanza, sopravvenga, in Як Falcom pendenza del rapporto, una nuova disciplina, di carattere generale, che sia più favorevole per il contribuente, consentendogli di definire, attraverso un condono, ogni possibile contenzioso per tutti i redditi prodotti, questi ha il diritto di chiederne l'applicazione, in mancanza di una norma espressa che limiti o escluda i benefici che dalla disciplina stessa derivano, con la conseguenza che la eventuale istanza di condono generale prevale su quella già presentata per la definizione del solo reddito di cui alla legge n. 381 del 1990""(Cass. sent. n. 15206/2000). Nella specie non sono emersi elementi nuovi che inducano a modificare questo orientamento che va quindi condiviso. Nulla va disposto per le spese non essendosi il contribuente costituito attraverso un atto tipico, e non potendo valere come costituzione una istanza di richiesta di comunicazione della data di udienza di discussione. Ne pls considerarsi valida, ai fini sell'intervento spiegato མ nell'odierna rscussione Foll'Avv. Rossi, la procuza (con firma salud autenticata) rilasciatagli in calce all'istanza di cui sopra, nox and take atto tra quelli tassativamente ducati hell'art. 83, comma 3%, cos,5. proc. civ.-
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 28.2.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Francesco Cristarella Orestano Дипак вотиве бща IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Oggi 12 LUG 2002 8 1 A I R S 5 R . A S A E L D L X C T - A E A L U E D . R B D B I E I A T R S T A N N T I 1 E E S R 3 S 1 I E E A . T N A M