Art. 3.
All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1972 in lire 59.697 milioni, si provvedera' mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1972 in lire 59.697 milioni, si provvedera' mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.