Articolo 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 491
Articolo 2
Versione
17 maggio 1968
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208 , modificato dalla legge 9 febbraio 1963, numero 148 , e' modificato come segue:
"Ai sindaci dei comuni puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:
1) comuni fino a 1.000 abitanti: fino a lire 20.000;
2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti: fino a lire 40.000;
3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: fino a lire 70.000;
4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: fino a lire 85.000;
5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: fino a lire 110.000;
6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti: fino a lira 140.000;
7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti: compresi tutti i capoluoghi di provincia: fino a lire 180.000;
8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: fino a lire 250.000;
9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti: fino a lire 300.000;
10) comuni con oltre 500.000 abitanti: fino a lire 350.000".
Entrata in vigore il 17 maggio 1968
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente