Versione
17 maggio 1968
17 maggio 1968
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208 , modificato dalla legge 9 febbraio 1963, numero 148 , e' modificato come segue:
"Ai sindaci dei comuni puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:
1) comuni fino a 1.000 abitanti: fino a lire 20.000;
2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti: fino a lire 40.000;
3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: fino a lire 70.000;
4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: fino a lire 85.000;
5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: fino a lire 110.000;
6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti: fino a lira 140.000;
7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti: compresi tutti i capoluoghi di provincia: fino a lire 180.000;
8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: fino a lire 250.000;
9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti: fino a lire 300.000;
10) comuni con oltre 500.000 abitanti: fino a lire 350.000".
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208 , modificato dalla legge 9 febbraio 1963, numero 148 , e' modificato come segue:
"Ai sindaci dei comuni puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:
1) comuni fino a 1.000 abitanti: fino a lire 20.000;
2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti: fino a lire 40.000;
3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: fino a lire 70.000;
4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: fino a lire 85.000;
5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: fino a lire 110.000;
6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti: fino a lira 140.000;
7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti: compresi tutti i capoluoghi di provincia: fino a lire 180.000;
8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: fino a lire 250.000;
9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti: fino a lire 300.000;
10) comuni con oltre 500.000 abitanti: fino a lire 350.000".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 22/07/2004, n. 262Provvedimento: N. 262 Ordinanza 8 - 22 luglio 2004 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, ER Alberto CAPOTOSTI, IB NI, FR BI, NN MA FL, RA RA, GO DE ER, OM CC, OL AL, LF CC, LF TA, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettera c ), della legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria), introdotta dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419 (Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria), e modificata dall'art. 1 della legge 27 …Leggi di più...
- vaccinazione antitetanica per i nuovi nati·
- obbligatorietà per legge·
- lamentata lesione del diritto alla salute del singolo·
- carenza della motivazione sulla rilevanza della questione·
- sanità pubblica·
- manifesta inammissibilità.