Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 10/12/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino ha pronunziato la seguente SENTENZA 355/2025 sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 69880 depositato in data 16.04.2025, proposto da R. S. (CF: OMISSIS), nato OMISSIS, elettivamente domiciliato in Palermo Via Marchese di Villa Bianca 21 presso lo studio dell’Avv. Paolo Starvaggi, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Quinci giusta procura in atti – pec:
avv.domenicoquinci@pec.giuffre.it;
CONTRO
- INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. Tiziana G.
TO (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;), Francesco GR (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it),
giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;
Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.
Richiamato il verbale di udienza pubblica odierna, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.
Ritenuto in
FATTO
I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha richiesto a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni: “nomini un consulente tecnico d’ufficio onde disporre l’accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell’istante di cui in narrativa, ossia il riconoscimento dei benefici previsti d all’art. 80, c III L. 23. 12. 2000, n. 388, e consequenziali nonché la relativa decorrenza”.
II. A fondamento della domanda, egli espone:
(a) che, con ordinanza del 19/03/2025, n. 3511/2025, il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte dei conti, un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da lui previamente proposto per vedersi accolte conclusioni omologhe a quelle sopra trascritte;
(b) di aver domandato in sede amministrativa – reiterando, in questa sede, la prospettazione già contenuta nel ricorso proposto al G.O. - con istanza del 19/05/2024, presentata ad INPS unitamente a certificato medico n. 2024AH54921 [all. 1], il riconoscimento dell’invalidità civile ai fini della concessione dei benefici di cui all’art.
80, co. 3 L. n. 388/2000, meglio consistenti in “due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni”;
(c) di aver maturato, quale dipendente presso il Ministero dell’Istruzione, anzianità contributiva per lavoratori dipendenti a far data dal 1985, sì come risulta dagli estratti contributivi INPS nonché da attestazione dei datori di lavoro [all 2];
(d) di essere stato quindi sottoposto a visita medica nella seduta del 19.07.2024, all’esito della quale la competente Commissione, come da verbali in atti, lo giudicava “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art 2 e 13 L. 118/71 e art 9 DL 509/88 -
67%” (verbale dom 9091000208889, doc. 3);
(e) per converso, in ragione delle patologie accertate e diagnosticate nell’ambito della visita medica, e risultanti dalla documentazione medica prodotta in atti, egli è senz’altro titolare del presupposto medico-legale necessario, in base alla vigente normativa, per la concessione del beneficio per cui è causa (dunque, “invalido e con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura non inferiore al 74%”).
III. In data 02.09.2025, si è costituito in atti INPS, deducendo –
previa sintesi dei fatti in termini non difformi dalla prospettazione del ricorrente - la inammissibilità ed infondatezza del ricorso, in quanto:
(f) il mezzo esperito dal R. – istanza di accertamento tecnico preventivo – è inammissibile ex art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c. “non essendo stata inviata una efficace e utile diffida” e, comunque, parimenti inammissibile ed infondato quel ricorso deve dirsi perché, alla data
“odierna”, l’istante non è in possesso dei requisiti contributivi per andare in pensione né ha presentato domanda di pensione. Lo stesso, in sostanza, si è limitato a formulare istanza di invalidità civile finalizzato all’accertamento ex lege n. 118/1971 e ss. mm. e ii.;
(g) il rimedio è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. atteso che il ricorrente è un dipendente in attività di servizio che, non avendo diritto, allo stato, al trattamento pensionistico, non ha presentato, ne poteva presentare, domanda di pensione, in occasione della quale far valere il diritto al computo dei contributi figurativi. Richiama a suffragio giurisprudenza contabile ritenuta pertinente.
IV. in data 11.09.2025, il ricorrente ha prodotto note difensive con cui ha preso posizione sulle eccezioni di INPS.
V. Con ordinanza n. 124/2025, il Decidente, in assenza della produzione del fascicolo amministrativo in forma integrale, ha imposto ad INPS di chiarire “se la domanda amministrativa n.
9091000208889 del 31/05/2024 – cui si riferisce il verbale della Commissione medica, versato in atti dal ricorrente (all. 3 della sua produzione) – coincida con quella che il R. prospetta di aver presentato il 19.05.2024 unitamente a certificato medico (all. 1 della sua produzione)”,
provvedendo al suo deposito. In via istruttoria, parte intimata è stata altresì chiamata a relazionare su eventuali ulteriori elementi istruttori pertinenti alla vicenda amministrativa presupposta all’azione.
VI. In data 19.11.2025, INPS ha esaudito l’incombente istruttorio, allegando documenti ed evidenziando che: “la domanda contraddistinta con il numero domus 9091000208889 risulta acquisita a sistema - con protocollo INPS.4800.31/05/2024.0387014 - come domanda volta ad ottenere l’aggravamento della percentuale di invalidità civile già riconosciuta (legge 118/71). Per questa richiesta, diversamente da altri casi, non risulta generata dalla procedura telematizzata una domanda in formato elettronico ma risulta disponibile la ricevuta di presentazione. Si tratta di richiesta di aggravamento successiva a precedenti domande di riconoscimento di invalidità civile legge 118/71, presentate nel corso dell’anno 2015, che si allegano. In particolare, in data 07.01.2015 era stata presentata domanda di riconoscimento di invalidità civile legge 118/71, in relazione alla quale era stato emesso verbale del 19.02.2015 con il quale l’interessato veniva riconosciuto invalido al 40%. In data 29.05.2015, veniva proposta domanda di aggravamento relativa alla percentuale di invalidità civile e con verbale del 10.07.2015, il sig. R. veniva riconosciuto invalido al 67%. In data 31.05.2024, infine, è stata proposta una nuova domanda di aggravamento ma è stato confermato il suddetto grado di invalidità (67%).
Nel modello di trasmissione del certificato medico allegato dal ricorrente risulta chiaramente la dicitura: “Si rammenta che il certificato non sostituisce la presentazione della domanda che dovrà essere inoltrata telematicamente all'INPS”. Anche il verbale sanitario del 19 luglio 2024 riporta peraltro la dicitura: 3 “Verbale sanitario per il riconoscimento dell'
Invalidità Civile”. Inoltre l’intero verbale in ogni sua parte fa riferimento al solo accertamento del grado di invalidità civile senza alcun riferimento al beneficio di cui al ricorso giudiziario”.
Considerato in
DIRITTO
1. Sulla controversia sussiste la giurisdizione di questa Corte per le ragioni già declinate da questa Sezione in fattispecie consimili alla presente (questa Sezione n. 535/2023; Id. Cfr. Cass., SS.UU., ord.
n. 19614/2009, sent. n. 21490/2010, sent. n. 26935/2014, sent. n.
17689/2015, ord. n. 18573/2016). Ad esse, nel rispetto del principio di sinteticità, si opera partito rinvio ex art. 17 dell’all. 2 al d.lgs.
174/2016.
2. Il ricorso è tuttavia inammissibile per difetto di interesse alla sua coltivazione in assenza di domanda amministrativa specifica, anch’essa richiesta, a pena di inammissibilità, dall’art. 153 co. 1 c.g.c.
2.1. Deve sul punto rammentarsi che, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale (C. conti, App., II, sent. nn. 227/2024;
Sez. I App. n. 253/2023; Sez. III App., n. 123/2020), anche di questa Sezione (sentt. nn. 535/2023; nn. 307, 376 e 793 del 2022; sent. n.
588/2021), è esclusa, per il Giudice contabile adito, “la possibilità di effettuare un accertamento ai fini di cui all’art. 80, co. 3 L. n. 388/2000 in assenza di previa domanda amministrativa”. Analogamente, la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 30636/2022; ID., Sez.
Lav, n. 9877/2019) ha evidenziato “…in continuità con precedenti arresti
(in particolare sulla scia del principio di Cass., sez. un., n. 27187 del 2006 e con richiamo di Cass. n.25395 del 2016; Cass. n. 9013 del 2016 e Cass. n.
9960 del 2005) … [che] in assenza di un'espressa domanda amministrativa all'INPS per il riconoscimento dei relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, non fosse proponibile un’azione di mero accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza”. In altri termini, “pur non essendo revocabile in dubbio che in capo all’istante, previa domanda amministrativa all'Inps, sussista l’interesse ad ottenere "il beneficio" dell'accredito contributivo, a prescindere dalla richiesta
(contestuale) di un trattamento pensionistico risultando il relativo interesse sostenuto dalla previsione specifica dell’art. 80, più volte citato, quale diritto autonomo e distinto e non presupposto di fatto del diritto a pensione, la mera richiesta di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74%, dedotta in fattispecie, non integrando la domanda amministrativa necessaria a costituire il presupposto per il beneficio de quo, resta insuscettibile di domanda giudiziaria in via diretta” (App., II Sez.,
sent. n. 227/2024). Sancendo l’art. 80 co. 3 L. n. 388/2000 che “a decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento…. è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva…”, è la stessa disciplina normativa ad imporre, in effetti, che “l’interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all’INPS ("...è riconosciuto, a loro richiesta..."), mentre l'accertamento dell’esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione” (Sez. Lav, n. 9877/2019, punto 9 della motivazione).
2.2. Agli effetti della concretizzazione (o meno) dei principi richiamati, in relazione alla fattispecie qui controversa, si imponeva l’incombente istruttorio di cui si è dato atto estensivamente in premessa, anche in relazione agli esiti che ne sono conseguiti, per come d’altronde confermati dalla produzione documentale di accompagnamento di INPS (deposito del 21.11.2025). Ebbene, risultando che il ricorrente abbia esclusivamente richiesto il solo accertamento del grado di invalidità civile senza alcun riferimento al beneficio al beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ex art. 80 co. 3 L. 388/2020 – anelato, per converso, in sede processuale per la prima volta – il mezzo introduttivo, alla stregua del granitico orientamento giurisprudenziale, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse concreto ed attuale alla sua coltivazione, quale implicazione, altresì, dell’omessa proposizione di specifica domanda amministrativa tesa al conseguimento del beneficio per cui è processo ex art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c.
3. Stante la definizione in rito del giudizio, ai sensi dell’art. 31 co.3 c.g.c. ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti in causa;
- fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Così provveduto, in Palermo, nella camera di consiglio del 02.12.2025.
4. II Giudice 5. Dr. Raimondo Nocerino firmato digitalmente Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 8 dicembre 2025 Pubblicata il 10 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)