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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 387/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/1/2025 da
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati ELENA Parte_1 C.F._1
BENEDETTI e ELEONORA ROMANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in
Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MOIRA Parte_2 C.F._2
GARIBALDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), viale
Oberdan n. 39, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1- i ricorrenti vivranno definitivamente separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno;
2- l'immobile sito in Viareggio Via San Giovanni Bosco n. 178, di proprietà del IG. rimarrà Parte_1 nell'esclusiva disponibilità di quest'ultimo. La IG.ra , che ha già rilasciato l'immobile, trasferirà la propria residenza altrove Parte_2 entro un mese dalla pubblicazione della sentenza;
3- stante il raggiungimento della maggiore età delle figlie e la loro non autosufficienza economica, le medesime continueranno ad abitare nell'immobile unitamente al padre. I genitori provvederanno al
1 mantenimento ordinario delle figlie direttamente ed in pari misura, senza corresponsione di assegno periodico.
Salvo diverso accordo fra le parti, sono ad esclusivo carico del genitore che li programma eventuali viaggi con le figlie;
anche la “paghetta” mensile (Euro 50,00 per ciascuna figlia) sarà suddivisa in uguale misura fra i genitori.
Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie, previamente concordate e fiscalmente documentate, faranno carico ad entrambi i genitori in ragione della metà. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle elencate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale in data 7.10.2020.
I ricorrenti provvederanno a richiedere l'Assegno Unico ed Universale che sarà accreditato in ragione della metà nei rispettivi conti correnti e godranno delle detrazioni fiscali per la quota della metà ciascuno;
4- avendo redditi e patrimoni autonomi, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile e di aver risolto ogni questione economica nascente dal matrimonio tra di loro incorsa;
5- le condizioni indicate nel presente atto sono immediatamente operative con la sottoscrizione del ricorso, anche prima del loro recepimento da parte di codesto Tribunale;
6- le spese di lite rimangono integralmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 22/4/2001, dal quale sono nate le due figlie gemelle e (nate il 31/12/2004), maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti Per_1 Per_2
- hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Viareggio (LU) in data 22/4/2001, debitamente trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 25, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2001;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/1/2025 da
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati ELENA Parte_1 C.F._1
BENEDETTI e ELEONORA ROMANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in
Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MOIRA Parte_2 C.F._2
GARIBALDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), viale
Oberdan n. 39, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1- i ricorrenti vivranno definitivamente separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno;
2- l'immobile sito in Viareggio Via San Giovanni Bosco n. 178, di proprietà del IG. rimarrà Parte_1 nell'esclusiva disponibilità di quest'ultimo. La IG.ra , che ha già rilasciato l'immobile, trasferirà la propria residenza altrove Parte_2 entro un mese dalla pubblicazione della sentenza;
3- stante il raggiungimento della maggiore età delle figlie e la loro non autosufficienza economica, le medesime continueranno ad abitare nell'immobile unitamente al padre. I genitori provvederanno al
1 mantenimento ordinario delle figlie direttamente ed in pari misura, senza corresponsione di assegno periodico.
Salvo diverso accordo fra le parti, sono ad esclusivo carico del genitore che li programma eventuali viaggi con le figlie;
anche la “paghetta” mensile (Euro 50,00 per ciascuna figlia) sarà suddivisa in uguale misura fra i genitori.
Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie, previamente concordate e fiscalmente documentate, faranno carico ad entrambi i genitori in ragione della metà. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle elencate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale in data 7.10.2020.
I ricorrenti provvederanno a richiedere l'Assegno Unico ed Universale che sarà accreditato in ragione della metà nei rispettivi conti correnti e godranno delle detrazioni fiscali per la quota della metà ciascuno;
4- avendo redditi e patrimoni autonomi, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile e di aver risolto ogni questione economica nascente dal matrimonio tra di loro incorsa;
5- le condizioni indicate nel presente atto sono immediatamente operative con la sottoscrizione del ricorso, anche prima del loro recepimento da parte di codesto Tribunale;
6- le spese di lite rimangono integralmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 22/4/2001, dal quale sono nate le due figlie gemelle e (nate il 31/12/2004), maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti Per_1 Per_2
- hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Viareggio (LU) in data 22/4/2001, debitamente trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 25, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2001;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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