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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/09/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7517/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7517/2016 promossa da:
”, in persona dei Curatori Dott. Parte_1
e Avv. Gianmarco Navarra, debitamente autorizzato all'introduzione del Parte_2 presente giudizio in virtù del provvedimento reso dal Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Dott. , in data 26.06.2015, elettivamente domiciliato in Pagani (SA) alla Via De Parte_3
Rosa n.93, nello studio dell'Avv. ANIELLO COSIMATO che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione attore contro
(P.I. in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Carbonara di Nola alla via Sansonetto n.22, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e di risposta dall'Avv. Fiore Franzese, con domicilio eletto presso lo studio del difensore sito in Palma Campania alla via G. Marconi n. 138 convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 01.12.2016, la Parte_4
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore la società
[...] Controparte_1 per sentire accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2 e 69 l.fall., dei pagamenti eseguiti dalla società fallita in sei distinte soluzioni, ovvero mediante assegni bancari rispettivamente nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2012, in favore della società
[...] per € 153.921,00 ( in data 30.9.2012 € 33.000,00; in data 31.10.2012 € Controparte_1 pagina 1 di 6 33.000,00; in data 30.11.2012 € 33.000,00; in data 31.12.2012 € 37.859,00, in data 15.11.2012 € 8.950,91; in data 15.12.2012 € 8.112,00) a titolo di corrispettivi per la fornitura di merci, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della suddetta somma, maggiorata degli interessi legali, oltre spese del giudizio.
Si costituiva la società eccependo: Controparte_1
1) irrevocabilità dei pagamenti effettuati dalla società fallita in quanto trattasi di pagamenti eseguiti nell'esercizio dell'attività di impresa e nei termini d'uso;
2) carenza del presupposto soggettivo costituito dalla conoscenza effettiva da parte della società convenuta dello stato di insolvenza del debitore. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Depositate dalle parti memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva espletato interrogatorio formale richiesto dalla parte attrice e prova testi articolata dalla parte convenuta.
Successivamente, in seguito a vari rinvii, anche per carico del ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.03.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
∗ ∗ ∗
Va, in via del tutto preliminare, chiarito come la domanda attorea verta in tema di revocatoria fallimentare ex art.67 Legge fallimentare.
La domanda di parte attrice risulta infondata e va rigettata, in quanto, pur sussistendo il presupposto oggettivo costituito dai pagamenti effettuati nel c.d. periodo sospetto, difetta, invero, il presupposto soggettivo della scientia decotionis in capo alla convenuta. A tal fine, la fattispecie de quo è disciplinata dall'art. 67, comma 2 della legge fallimentare, ai sensi del quale: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
PRESUPPOSTO OGGETTIVO I pagamenti effettuati dalla società fallita in favore della convenuta, risultano effettuati nel c.d. periodo sospetto avuto riguardo alla data di presentazione del concordato preventivo effettuata dalla odierna fallita in data 13.02.2013 in pari data registrato presso il registro delle imprese. La società “ ”, con sede in Sant'Egidio del Monte Parte_1
IN (Sa) alla via Feudo n.2, in data 13.02.2013, depositava ricorso per concordato preventivo, pubblicato in pari data presso il registro delle imprese. Il Tribunale di Nocera Inferiore, in data 11.07.2013, dichiarava l'apertura della procedura concordataria e sospendeva la trattazione del ricorso di fallimento presentato da Controparte_1 con ricorso n. 84/2013.
[...]
pagina 2 di 6 In sede di valutazione dell'opposizione all'omologa dell'accordo, il Tribunale di Nocera Inferiore, con provvedimento del 23.01.2014, rigettava il ricorso per concordato preventivo e con sentenza n.18 del 19.02.2014 e pubblicata il 28.02.2014, dichiarava il fallimento della società “
[...]
”. Parte_1
Quanto immediatamente precede rileva ai fini della individuazione dell'elemento oggettivo richiesto dall'art. 67 LF, essendo i pagamenti di cui è causa (effettuati in data 30.9.2012
€ 33.000,00; in data 31.10.2012 € 33.000,00; in data 30.11.2012 € 33.000,00; in data 31.12.2012 € 37.859,00, in data 15.11.2012 € 8.950,91; in data 15.12.2012 € 8.112,00) eseguiti dalla società in bonis, incontestabilmente nei sei mesi antecedenti all'apertura della procedura concorsuale, termine che ai sensi dell'art. 69-bis LF, si individua con decorrenza dalla presentazione della domanda di concordato.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“Nel caso in cui all'ammissione da parte del tribunale della domanda di concordato preventivo, proposta ai sensi dell'art. 160 legge fall. - "ratione temporis" vigente, secondo il testo successivo alla legge n. 80 del 2005 e al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007 -, segua la dichiarazione di fallimento ex art. 162, secondo comma, legge fall., per effetto della mancata approvazione dei creditori ex artt.177-178 legge fall., trova applicazione il principio della consecutività delle due procedure concorsuali, costituendo la sentenza di fallimento l'atto terminale del procedimento, non assumendo rilievo l'abbandono - in sede normativa - dell'automatismo di tale dichiarazione, per la quale ora sono necessari l'iniziativa di un creditore o del P.M., il positivo accertamento dell'insolvenza e il comune elemento oggettivo. Pertanto, quando si verifichi "a posteriori" (nella specie, con sentenza passata in giudicato) che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda” (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18437 del 06/08/2010).
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Parte attrice non ha, tuttavia, assolto all'onere probatorio inerente alla conoscenza, in capo alla convenuta, dello stato di insolvenza della società fallita.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo, pur potendo desumersi da elementi indiziari, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere effettiva e non meramente potenziale, occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore”. (ex plurimis, Cass. Sez. I - , Ord. n. 25635 del 27/10/2017). pagina 3 di 6 Sebbene la curatela attrice abbia depositato varia documentazione tra cui:
- bilancio d'esercizio degli anni 2011 e 2012,
- nota integrativa al bilancio del 2011 e 2012 unitamente alla relazione sulla gestione al bilancio del 2011 e 2012;
- visura ipocatastale dalla quale si evince che tutti i beni immobili della società risultavano ipotecati per garantire il finanziamento stipulato con la Parte_1
Parte_5
- domanda di ammissione al passivo da parte del MPS;
- istanza per la dichiarazione di fallimento della soc. presentata Parte_1 dall'odierna convenuta solo a seguito dei mancati pagamenti Controparte_1 pattuiti per il mese di gennaio 2013;
- certificazione rilasciata dalla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia non può dirsi assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza della scientia decotionis.
La società convenuta eccepiva la normalità dei pagamenti effettuati dalla società fallita quali pagamenti di beni forniti nell'esercizio dell'attività e secondo i termini d'uso, depositava altresì contratto di fornitura del maggio 2012, nonché fatture dai quali si evincevano quali date stabilite per i pagamenti il 30.09.2012, il 30.10.2012, il 30.11.2012 e il 30.12.2012 effettivamente rispettate dalla società fallita, senza pertanto che la stessa abbia richiesto dilazioni, ritardato i pagamenti o comunicato alcuna difficoltà economica.
In ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“In tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa”. (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1 - , Ord. n. 30252 del 25/11/2024).
Inoltre, le dichiarazioni rese in occasione dell'udienza del 04.07.2019 dal teste di parte convenuta
, confermando la puntualità dei pagamenti effettuati dalla società fallita Controparte_2 fanno propendere – in assenza di ulteriori elementi – per la mancata prova in capo alla convenuta della conoscenza dello stato di insolvenza della fallita. Si riportano, di seguito, le dichiarazioni di interesse:
“ADR: Conosco i fatti di causa perché lavoro presso la mi occupo della CP_3 Controparte_1 contabilità.
pagina 4 di 6 Il teste, interrogato sui capitoli di cui alle memorie 183.6 di parte attrice / convenuta, risponde: ADR sul capo 1: si, è vero, confermo il capo. ADR sul capo 2: preciso che fino ai quattro pagamenti, ivi indicati, non ci sono stati problemi, anche se non ricordo con precisione l'anno, ma ricordo comunque che dal gennaio 2013 i pagamenti non sono stati più onorati e preciso inoltre che era una prassi propria della Società Controparte_1
(quella di far stipulare contratti di fornitura); ADR sul capo 3: si, confermo il capo, anche perché erano abbastanza precisi nel rispettare gli accordi contrattuali. ADR sul capo 4 prima parte: ricordo che contabilmente è stato riscontrato che qualche pagamento non era andato a buon fine a partire dall'anno 2013”.
Anche le dichiarazioni rese, in occasione dell'udienza del 04.07.2019, dal Sig. Testimone_1
, quale legale rappresentante della confermano la mancata
[...] Controparte_4 conoscenza in capo alla convenuta della conoscenza dello stato di insolvenza della società fallita. Si riportano, di seguito, le dichiarazioni di rilievo:
“ ADR CAPO N. 1: confermo il capo. ADR CAPO 2 : no, non si è mai sentito, perché parliamo di un'azienda nota che, fino a dicembre 2012, mi ha sempre pagato, rispettando gli impegni, inoltre mi ha portato gli assegni in pagamento di un contratto onorato fino al mese di ottobre 2012, giorno in cui è stato siglato un nuovo contratto, con prima rata di pagamento al gennaio 2013 che, invece, non è mai stato onorato. Se avessi avuto qualche percezione di insolvenza, non avrei sottoscritto questo nuovo contratto. ADR CAPO 3: si, confermo il capo, ma non ricordo l'importo preciso. A chiarimenti, su domanda dell'Avv. Cosimato così risponde: la mia azienda è sita in Carbonara di Nola (Na) circa 15 km di distanza dall'azienda ma non abbiamo mai avuto sentore Parte_1 della sua insolvenza”.
Parte attrice, peraltro, non ha nemmeno fornito elementi indiziari idonei a far presumere l'effettività della conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza della società fallita odierna attrice e dai quali la Giurisprudenza ha comunemente tratto prova indiziaria della conoscenza dell'elemento soggettivo in discorso, quali il numero ingente di protesti, il ritardo nel pagamento, la richiesta di dilazioni, la presenza di notizie su organi di stampa e, peraltro, la documentazione depositata, oltre che a contrastare con le dichiarazioni testimoniali sopra indicate, contrasta, altresì, con i pagamenti tempestivi, effettuati in relazione al contratto di fornitura dell'anno 2012. Sul punto si segnala giurisprudenza della Corte di cassazione:
“In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività. All'uopo il giudice prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva”. (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1 -, Ord. n. 29257 del 12/11/2019). pagina 5 di 6 Alla stregua di tutti gli indici processuali sopra richiamati – e complessivamente valutati –, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice nei confronti della parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe minime previste dal D.M. 55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, valorizzando, a tal fine, l'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate e tenuto conto del valore della domanda, come dichiarato (che, pertanto, si colloca nello scaglione 52001-260.000).
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna il in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della Controparte_5 in persona del proprio l.r.p.t le spese di giudizio liquidate in € 7052,00 per
[...] compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge con attribuzione al difensore, Avv. FIORE FRANZESE, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7517/2016 promossa da:
”, in persona dei Curatori Dott. Parte_1
e Avv. Gianmarco Navarra, debitamente autorizzato all'introduzione del Parte_2 presente giudizio in virtù del provvedimento reso dal Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Dott. , in data 26.06.2015, elettivamente domiciliato in Pagani (SA) alla Via De Parte_3
Rosa n.93, nello studio dell'Avv. ANIELLO COSIMATO che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione attore contro
(P.I. in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Carbonara di Nola alla via Sansonetto n.22, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e di risposta dall'Avv. Fiore Franzese, con domicilio eletto presso lo studio del difensore sito in Palma Campania alla via G. Marconi n. 138 convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 01.12.2016, la Parte_4
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore la società
[...] Controparte_1 per sentire accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2 e 69 l.fall., dei pagamenti eseguiti dalla società fallita in sei distinte soluzioni, ovvero mediante assegni bancari rispettivamente nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2012, in favore della società
[...] per € 153.921,00 ( in data 30.9.2012 € 33.000,00; in data 31.10.2012 € Controparte_1 pagina 1 di 6 33.000,00; in data 30.11.2012 € 33.000,00; in data 31.12.2012 € 37.859,00, in data 15.11.2012 € 8.950,91; in data 15.12.2012 € 8.112,00) a titolo di corrispettivi per la fornitura di merci, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della suddetta somma, maggiorata degli interessi legali, oltre spese del giudizio.
Si costituiva la società eccependo: Controparte_1
1) irrevocabilità dei pagamenti effettuati dalla società fallita in quanto trattasi di pagamenti eseguiti nell'esercizio dell'attività di impresa e nei termini d'uso;
2) carenza del presupposto soggettivo costituito dalla conoscenza effettiva da parte della società convenuta dello stato di insolvenza del debitore. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Depositate dalle parti memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva espletato interrogatorio formale richiesto dalla parte attrice e prova testi articolata dalla parte convenuta.
Successivamente, in seguito a vari rinvii, anche per carico del ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.03.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
∗ ∗ ∗
Va, in via del tutto preliminare, chiarito come la domanda attorea verta in tema di revocatoria fallimentare ex art.67 Legge fallimentare.
La domanda di parte attrice risulta infondata e va rigettata, in quanto, pur sussistendo il presupposto oggettivo costituito dai pagamenti effettuati nel c.d. periodo sospetto, difetta, invero, il presupposto soggettivo della scientia decotionis in capo alla convenuta. A tal fine, la fattispecie de quo è disciplinata dall'art. 67, comma 2 della legge fallimentare, ai sensi del quale: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
PRESUPPOSTO OGGETTIVO I pagamenti effettuati dalla società fallita in favore della convenuta, risultano effettuati nel c.d. periodo sospetto avuto riguardo alla data di presentazione del concordato preventivo effettuata dalla odierna fallita in data 13.02.2013 in pari data registrato presso il registro delle imprese. La società “ ”, con sede in Sant'Egidio del Monte Parte_1
IN (Sa) alla via Feudo n.2, in data 13.02.2013, depositava ricorso per concordato preventivo, pubblicato in pari data presso il registro delle imprese. Il Tribunale di Nocera Inferiore, in data 11.07.2013, dichiarava l'apertura della procedura concordataria e sospendeva la trattazione del ricorso di fallimento presentato da Controparte_1 con ricorso n. 84/2013.
[...]
pagina 2 di 6 In sede di valutazione dell'opposizione all'omologa dell'accordo, il Tribunale di Nocera Inferiore, con provvedimento del 23.01.2014, rigettava il ricorso per concordato preventivo e con sentenza n.18 del 19.02.2014 e pubblicata il 28.02.2014, dichiarava il fallimento della società “
[...]
”. Parte_1
Quanto immediatamente precede rileva ai fini della individuazione dell'elemento oggettivo richiesto dall'art. 67 LF, essendo i pagamenti di cui è causa (effettuati in data 30.9.2012
€ 33.000,00; in data 31.10.2012 € 33.000,00; in data 30.11.2012 € 33.000,00; in data 31.12.2012 € 37.859,00, in data 15.11.2012 € 8.950,91; in data 15.12.2012 € 8.112,00) eseguiti dalla società in bonis, incontestabilmente nei sei mesi antecedenti all'apertura della procedura concorsuale, termine che ai sensi dell'art. 69-bis LF, si individua con decorrenza dalla presentazione della domanda di concordato.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“Nel caso in cui all'ammissione da parte del tribunale della domanda di concordato preventivo, proposta ai sensi dell'art. 160 legge fall. - "ratione temporis" vigente, secondo il testo successivo alla legge n. 80 del 2005 e al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007 -, segua la dichiarazione di fallimento ex art. 162, secondo comma, legge fall., per effetto della mancata approvazione dei creditori ex artt.177-178 legge fall., trova applicazione il principio della consecutività delle due procedure concorsuali, costituendo la sentenza di fallimento l'atto terminale del procedimento, non assumendo rilievo l'abbandono - in sede normativa - dell'automatismo di tale dichiarazione, per la quale ora sono necessari l'iniziativa di un creditore o del P.M., il positivo accertamento dell'insolvenza e il comune elemento oggettivo. Pertanto, quando si verifichi "a posteriori" (nella specie, con sentenza passata in giudicato) che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda” (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18437 del 06/08/2010).
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Parte attrice non ha, tuttavia, assolto all'onere probatorio inerente alla conoscenza, in capo alla convenuta, dello stato di insolvenza della società fallita.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo, pur potendo desumersi da elementi indiziari, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere effettiva e non meramente potenziale, occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore”. (ex plurimis, Cass. Sez. I - , Ord. n. 25635 del 27/10/2017). pagina 3 di 6 Sebbene la curatela attrice abbia depositato varia documentazione tra cui:
- bilancio d'esercizio degli anni 2011 e 2012,
- nota integrativa al bilancio del 2011 e 2012 unitamente alla relazione sulla gestione al bilancio del 2011 e 2012;
- visura ipocatastale dalla quale si evince che tutti i beni immobili della società risultavano ipotecati per garantire il finanziamento stipulato con la Parte_1
Parte_5
- domanda di ammissione al passivo da parte del MPS;
- istanza per la dichiarazione di fallimento della soc. presentata Parte_1 dall'odierna convenuta solo a seguito dei mancati pagamenti Controparte_1 pattuiti per il mese di gennaio 2013;
- certificazione rilasciata dalla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia non può dirsi assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza della scientia decotionis.
La società convenuta eccepiva la normalità dei pagamenti effettuati dalla società fallita quali pagamenti di beni forniti nell'esercizio dell'attività e secondo i termini d'uso, depositava altresì contratto di fornitura del maggio 2012, nonché fatture dai quali si evincevano quali date stabilite per i pagamenti il 30.09.2012, il 30.10.2012, il 30.11.2012 e il 30.12.2012 effettivamente rispettate dalla società fallita, senza pertanto che la stessa abbia richiesto dilazioni, ritardato i pagamenti o comunicato alcuna difficoltà economica.
In ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“In tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa”. (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1 - , Ord. n. 30252 del 25/11/2024).
Inoltre, le dichiarazioni rese in occasione dell'udienza del 04.07.2019 dal teste di parte convenuta
, confermando la puntualità dei pagamenti effettuati dalla società fallita Controparte_2 fanno propendere – in assenza di ulteriori elementi – per la mancata prova in capo alla convenuta della conoscenza dello stato di insolvenza della fallita. Si riportano, di seguito, le dichiarazioni di interesse:
“ADR: Conosco i fatti di causa perché lavoro presso la mi occupo della CP_3 Controparte_1 contabilità.
pagina 4 di 6 Il teste, interrogato sui capitoli di cui alle memorie 183.6 di parte attrice / convenuta, risponde: ADR sul capo 1: si, è vero, confermo il capo. ADR sul capo 2: preciso che fino ai quattro pagamenti, ivi indicati, non ci sono stati problemi, anche se non ricordo con precisione l'anno, ma ricordo comunque che dal gennaio 2013 i pagamenti non sono stati più onorati e preciso inoltre che era una prassi propria della Società Controparte_1
(quella di far stipulare contratti di fornitura); ADR sul capo 3: si, confermo il capo, anche perché erano abbastanza precisi nel rispettare gli accordi contrattuali. ADR sul capo 4 prima parte: ricordo che contabilmente è stato riscontrato che qualche pagamento non era andato a buon fine a partire dall'anno 2013”.
Anche le dichiarazioni rese, in occasione dell'udienza del 04.07.2019, dal Sig. Testimone_1
, quale legale rappresentante della confermano la mancata
[...] Controparte_4 conoscenza in capo alla convenuta della conoscenza dello stato di insolvenza della società fallita. Si riportano, di seguito, le dichiarazioni di rilievo:
“ ADR CAPO N. 1: confermo il capo. ADR CAPO 2 : no, non si è mai sentito, perché parliamo di un'azienda nota che, fino a dicembre 2012, mi ha sempre pagato, rispettando gli impegni, inoltre mi ha portato gli assegni in pagamento di un contratto onorato fino al mese di ottobre 2012, giorno in cui è stato siglato un nuovo contratto, con prima rata di pagamento al gennaio 2013 che, invece, non è mai stato onorato. Se avessi avuto qualche percezione di insolvenza, non avrei sottoscritto questo nuovo contratto. ADR CAPO 3: si, confermo il capo, ma non ricordo l'importo preciso. A chiarimenti, su domanda dell'Avv. Cosimato così risponde: la mia azienda è sita in Carbonara di Nola (Na) circa 15 km di distanza dall'azienda ma non abbiamo mai avuto sentore Parte_1 della sua insolvenza”.
Parte attrice, peraltro, non ha nemmeno fornito elementi indiziari idonei a far presumere l'effettività della conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza della società fallita odierna attrice e dai quali la Giurisprudenza ha comunemente tratto prova indiziaria della conoscenza dell'elemento soggettivo in discorso, quali il numero ingente di protesti, il ritardo nel pagamento, la richiesta di dilazioni, la presenza di notizie su organi di stampa e, peraltro, la documentazione depositata, oltre che a contrastare con le dichiarazioni testimoniali sopra indicate, contrasta, altresì, con i pagamenti tempestivi, effettuati in relazione al contratto di fornitura dell'anno 2012. Sul punto si segnala giurisprudenza della Corte di cassazione:
“In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività. All'uopo il giudice prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva”. (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1 -, Ord. n. 29257 del 12/11/2019). pagina 5 di 6 Alla stregua di tutti gli indici processuali sopra richiamati – e complessivamente valutati –, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice nei confronti della parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe minime previste dal D.M. 55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, valorizzando, a tal fine, l'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate e tenuto conto del valore della domanda, come dichiarato (che, pertanto, si colloca nello scaglione 52001-260.000).
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna il in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della Controparte_5 in persona del proprio l.r.p.t le spese di giudizio liquidate in € 7052,00 per
[...] compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge con attribuzione al difensore, Avv. FIORE FRANZESE, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
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